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Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Fattispecie negoziali
particolari, gestione patrimoniale
Tribunale di
Venezia 4 maggio 2006 – Pres. R. Zacco, Rel. A. Fidanzia.
Intermediazione
finanziaria – Nullità e inadempimento – Fattispecie – Distinzione – nesso di
causalità.
Intermediazione
finanziaria – Obblighi informativi successivi all’acquisto dei titoli
–
Esclusione.
In materia di
intermediazione finanziaria la sanzione della nullità può essere pronunciata
solo per la violazione dell’art. 23 T.U.F. (nullità testuale) e per
l’inosservanza dell’art. 29 reg. Consob 11522/1998 (nullità virtuale) e ciò
in considerazione del fatto che il T.U.F. ed il regolamento attuativo sono
norme imperative. La violazione di norme comportamentali relative agli
obblighi successivi alla formazione del contratto quadro dà invece luogo ad
un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una pronuncia
risarcitorie del danno patito dall’investitore e che presuppone la
dimostrazione –anche mediante presunzioni ex art. 2727 e ss. c.c.- del nesso
causale tra la violazione della norma comportamentale ed il danno.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’obbligo
dell’intermediario di informare il cliente dell’andamento dei titoli
acquistati si esaurisce nella fase che precede l’acquisto a meno che il
cliente non gli abbia affidato la gestione del portafoglio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
r.g. n. 2171/2004
(omissis)
Va premesso che la presente sentenza viene redatta in forma
abbreviata a norma dell’art. 16 comma 5° D.L.vo 17.1.2003 n. 5, con la
conseguenza che per la parte narrativa deve richiamarsi quanto dedotto dalle
parti nei rispettivi atti difensivi.
Gli attori chiedono
accertarsi la nullità e/o annullabilità e/o risoluzione dell’ordine di
acquisto effettuato in data 29.1.2001 delle obbligazioni Cirio Fin 8% con
scadenza 21.12.2005 per un valore nominale di € 207.000,00 e per l’effetto
chiedono la condanna della banca convenuta alla ripetizione della predetta
somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in via subordinata, al
risarcimento del danno stimato nella somma di € 217.65522.
Gli attori lamentano che la predetta operazione è stata comunque
eseguita in violazione di norme imperative di legge e segnatamente di quelle
di cui agli artt. 28 e 29 del regolamento Consob emesso in data 1.7.98 che
vieta agli intermediari autorizzati l’effettuazione di operazioni non
adeguate al profilo di rischio degli investitori.
Gli attori assumono che il negozio posto in essere abbia causa illecita
e deve ritenersi quindi nullo ed è comunque annullabile ex ex art. 1429 cc.
per errore - essendo gli attori caduti in un errore essenziale sull’oggetto
del contratto o quantomeno su una qualità essenziale dello stesso, errore
riconoscibile dalla banca la quale era in possesso delle necessarie e
complete informazioni sul titolo proposto in portafoglio - o addirittura per
dolo - non avendo la convenuta informato correttamente gli investitori, ma
anzi avendo taciuto informazioni essenziali sui rischi e sulla natura
dell’investimento, inducendo quindi gli attori ad un’operazione inadeguata.
In ogni caso, ad avviso di parte attrice, i fatti descritti
configurano un grave inadempimento rilevante ai fini della dichiarazione di
risoluzione del contratto di consulenza.
La domanda degli attori non appare meritevole di accoglimento.
Nell’ambito della disciplina delineata dal Legislatore in tema di
intermediazione finanziaria, costituita dal dlgs n. 58/98 e dal suo
regolamento attuativo n. 11522 - atto normativo cui è stata espressamente
demandata dallo stesso legislatore l’attuazione e disciplina dei principi
generali posti dal T.U.F. - ad avviso di questo Collegio, possono essere
distinte due categorie di regole:
le norme che stabiliscono dei veri e propri requisiti di validità e
sono volte quindi ad imporre all’intermediario l’osservanza di obblighi di
forma e le norme che si limitano ad imporre degli obblighi comportamentali.
All’interno della prima categoria, va ricondotta, oltre alla norma
di cui all’art. 23 TUF che prescrive la necessaria forma scritta per il c.d.
contratto quadro, anche la previsione di cui all’art. 29 reg. Consob, la
quale non si accontenta di porre a carico dell’intermediario un mero obbligo
di informazione del risparmiatore – ovvero dell’esistenza dell’eventuale
inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni per le quali non è opportuno
procedere all’esecuzione della stessa – ma stabilisce che se l’investitore
intende comunque dare corso all’ordine, l’intermediario può eseguire
l’operazione solo sulla base di un ordine impartito per iscritto
ovvero, nel caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o su
altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle
avvertenze ricevute.
Posto che la prescrizione della forma quale elemento costitutivo di
un contratto risponde normalmente ad un’esigenza di responsabilizzazione del
consenso, di mettere in guardia colui che compie un atto di particolare
importanza in ordine alle conseguenze dello stesso, che esigono, proprio per
questo, una maggiore ponderazione – non a caso è prevista la forma scritta
per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari - e’ indubitabile
che, nella stessa prospettiva, l’art. 29, nel caso di operazione non
adeguata, in quanto in controtendenza con le pregresse scelte di
investimento, abbia voluto, con particolare rigore, imporre una particolare
forma in relazione all’esigenza di maggior tutela del risparmiatore che viene
così messo in condizione di valutare in maniera ancor più ponderata il grave
rischio cui si espone.
Si tratta di un requisito di forma che risponde pertanto ad
un’esigenza di sostanza di protezione dell’investitore nel compimento di
un’operazione assai delicata e potenzialmente dannosa per lo stesso,
analogamente a quanto avviene in altre situazioni in cui l’ordinamento ha
ritenuto che il rispetto di determinate forme, in relazione ai particolari
effetti da ricollegarsi ad un determinato atto, costituisca l’unica garanzia
dell’effettiva ponderazione della scelta negoziale (es. la forma dell’atto
pubblico, a norma dell’art. 782 cod. civ., nella donazione è richiesta in
relazione alla gratuità dell’atto).
Nella seconda categoria, vanno ricondotte quelle norme che impongono
all’intermediario l’osservanza di regole di comportamento e/o responsabilità:
quali, ad esempio, consegnare al risparmiatore il documento sui rischi
generali sugli investimenti, fornirgli informazioni sulla tipologia e sulle
caratteristiche della singola operazione di investimento che sta per
intraprendere, eccetera.
Ritiene questo
Tribunale che solo la violazione della prima categoria di norme possa
giustificare la pronuncia di invalidità di un acquisto, attraverso la
sanzione della nullità, la quale è testuale per la violazione dell’art. 23
TUF e “virtuale” per l’inosservanza dell’art. 29 reg. consob, e ciò in base
al rilievo che il T.U.F.
ed il suo regolamento attuativo, che costituisce con il primo un corpus
unicum da valutarsi unitariamente, sono norme imperative a norma dell’art.
1418 1° comma in considerazione degli interessi pubblicistici, anche di rango
costituzionale (art. 47 Cost) che mirano a realizzare, ed identificabili non
solo nella tutela dei risparmiatori uti singuli ma anche in generale
del risparmio come elemento di valore dell’economia nazionale (vedi Cass.
7.3.2001 n. 3272).
In particolare, la natura imperativa delle norme in oggetto comporta
che qualora talune di esse prescrivano requisiti “intrinseci” della
fattispecie negoziale, in quanto attinenti alla struttura o al contenuto del
contratto – come appunto fa l’art. 29 reg. consob in relazione ai singoli
ordini d’acquisto - la loro violazione dà luogo alla nullità del contratto
(vedi la recente sentenza della Corte di Cassazione 31 marzo/29 settembre
2005. Pres. Losavio, rel. Marziale).
La violazione delle norme
comportamentali – si tratta, ad avviso di questo Collegio, di obblighi
contrattuali e non precontrattuali (difformemente da quanto ritenuto sul
punto dalla sopra citata sentenza della Suprema Corte) riguardanti un
condotta dell’intermediario successiva alla conclusione del contratto quadro di negoziazione, che
costituisce proprio la fonte di quegli obblighi comportamentali - dà luogo
invece ad un inadempimento contrattuale che può giustificare solo una
pronuncia risarcitoria idonea a ristorare l’investitore del danno allo stesso
eventualmente cagionato.
Tuttavia, la pronuncia
risarcitoria presuppone che sia dimostrato il nesso causale tra violazione
della norma comportamentale (omessa o carente informazione sulle
caratteristiche e sui rischi dell’operazione) ed il danno (perdita
dell’investimento): occorre quindi che l’investitore provi che se avesse
avuto complete informazioni da parte dell’intermediario, sarebbe stato
disincentivato e non avrebbe quindi acquistato quei titoli.
A tal proposito,
infatti, non può ritenersi che l’inversione dell’onere della prova previsto a
carico della banca dall’art. 23 T.U.F. in ordine all’osservanza degli
obblighi di diligenza e corretta informazione, si estenda anche alla
dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca
medesima e danno.
L’onere di provare il
nesso causale rimane comunque a carico del risparmiatore, sebbene lo stesso
possa essere assolto mediante presunzioni a norma dell’art. 2727 e ss. cod.
civ.
Nel caso di specie, in primo
luogo, non è configurabile alcuna causa di invalidità dell’ordine di acquisto
del 23/29.1.01 di cui è causa.
E’ pacifico nonchè documentalmente provato, da un lato, che il
contratto quadro è stato stipulato per iscritto e, dall’altro, l’operazione
posta in essere dagli attori deve ritenersi adeguata al loro profilo di
rischio.
Al riguardo, va preliminarmente osservato che nonostante gli attori
si siano autodefiniti nei loro atti difensivi risparmiatori con profilo di
rischio “basso” , interessati solo all’acquisto di titoli italiani
assolutamente privi di rischio e a preservare intatto il capitale, dall’esame
del loro dossier titoli e dai movimenti dello stesso (doc. 2 fascicolo di
parte convenuta), emerge una realtà sostanzialmente diversa.
In primo luogo, in data 4.1.2001 sono scaduti agli attori titoli per
l’ingente somma di £ 1.080.00.000 il cui rendimento, il 6%, notoriamente
assai più elevato rispetto a quello riconosciuto a quel tempo dai titoli di
Stato, già denota che non corrisponde al vero che l’unico scopo degli attori
– come gli stessi volevano provare con il capitolo a) della prova per testi
richiesta e ritenuta inammissibile in quanto relativa a circostanze
documentalmente smentite - era quello di “operare investimenti sicuri in
titoli di Stato o comunque nazionali, paragonabili per sicurezza ai BOT”.
E’ sufficiente il semplice esame del punto 1.3., relativo al rischio
emittente, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti
finanziari – documento che è stato consegnato agli attori il 16.11.1998 (doc.
9 fascicolo convenuta) e che contiene una descrizione delle caratteristiche
generali dei singoli strumenti finanziari e dei rischi ad essi connessi,
consentendo all’investitore di acquisire utili informazioni sulle dinamiche
che regolano il mercato dei valori mobiliari – per constatare che l’obiettivo
degli attori non era la mera conservazione del capitale.
In particolare, nel punto 1.3. viene indicato che “ con riferimento
ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari
emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il
capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali
obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità
percepita dall’emittente tanto maggiore è il tasso d’interessi che
l’emittente dovrà corrispondere all’investitore.
Per valutare la congruità del tasso d’interessi pagato da un titolo
si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il
cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto
dai titolo di Stato, con riferimento ad emissioni a pari scadenza”.
Gli attori nel gennaio 2001 hanno provveduto altresì all’acquisto per
l’importo di circa £ 130.000.000 di azioni di diverse società, titoli che,
per definizione, anche per gli investitori più sprovveduti, non possono certo
ritenersi investimenti sicuri (e, a maggior ragione, essere paragonati ai
BOT.) essendo insito in essi il rischio della perdita del capitale.
Inoltre, lo stesso giorno dell’acquisto dei bond Cirio gli attori
hanno acquistato obbligazioni Seat e Tojota – non certo quindi, come dedotto,
titoli italiani - per un importo complessivo che è all’incirca pari a quello
investito per i titoli di cui è causa: solo in relazione a quest’ultimi, a
causa del successivo esito infausto dell’investimento, gli attori lamentano
che si trattava di operazione non adeguata al profilo di rischio, nonostante
il rendimento offerto dai rispettivi emittenti non si discostasse in maniera
significativa.
In particolare, non vi è dubbio che il tasso di interessi del 6,625
% riconosciuto dalla Toyota per obbligazioni aventi scadenza 10.7.2002 sia
pienamente equiparabile, se non è superiore, – nella prospettiva del “rischio
emittente” – al tasso del 8 % riconosciuto dalla Cirio per obbligazioni
aventi una scadenza successiva di quasi 3 anni e mezzo ( 21.12.2005).
In conclusione, in relazione al profilo di rischio degli
investitori, come emergente sotto il profilo “fattuale” anche in presenza del
rifiuto degli attori a rendere informazioni in tale senso - anche la Consob,
nella comunicazione n. DI /98087230 del 6.11.1998, ha affermato il principio
che” le informazioni sul cliente non possono limitarsi a quelle acquisite
nella fase di compilazione della scheda; l’intermediario deve infatti
mantenerle aggiornate, tenendo anche conto dell’operatività del cliente e di
ogni altra notizia di cui può venire in possesso nello svolgimento della propria
attività” - l’operazione di cui è causa deve ritenersi pienamente adeguata.
Ne consegue che l’istituto di credito, nella ricezione degli ordini,
non era tenuto ad osservare i requisiti di forma richiesti dall’art. 29
regolamento Consob e non è possibile pertanto ragionare in termini di nullità
dell’ordine di acquisto oggetto di censura.
A questo punto, occorre accertare se l’istituto bancario sia venuto
meno all’osservanza di regole comportamentali e, in particolare, all’obbligo
di fornire agli investitori adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e
sulle implicazioni di tale specifica operazione, nonché se gli attori,
qualora fossero stati a conoscenza delle informazioni che non gli sono state
eventualmente fornite, sarebbero stati o meno dissuasi dall’acquisto dei
titoli di cui è causa.
A tal proposito, gli attori lamentano di non essere stati informati
che le obbligazioni Cirio erano state emesse da una società privata non di
diritto italiano avente sede in Lussemburgo; che erano prive di rating; che i
titoli in oggetto erano privi del prospetto informativo ed erano assistiti
solo da una “offering circular” adatta alla comprensione degli investitori
professionali.
Se è pur vero che la banca convenuta non risulta aver fornito tali
informazioni – né ha richiesto di provarlo attraverso la prova per testi -
tuttavia, non è stato dimostrato dai signori Gavagnin, neppure per
presunzioni, che in caso di conoscenza di tali informazioni gli stessi non
avrebbero acquistato i titoli di cui è causa.
Come sopra evidenziato, il dossier titoli degli attori dimostra come
gli stessi fossero particolarmente attenti al rendimento dei titoli, non
avendo mai acquistato obbligazioni che non riconoscessero al risparmiatore
almeno il 6% (tasso, come detto, assai più elevato rispetto a quello allora
offerto dai titoli di Stato).
Erano disponibili anche all’acquisto dei titoli azionari - di per sé
ad elevata rischiosità – il cui ammontare complessivo nel loro portafoglio è
aumentato nei mesi immediatamente successivi di circa il triplo rispetto a
quello già detenuto nel gennaio 2001.
I signori Gavagnin, a differenza di quanto sostenuto negli atti
difensivi, hanno acquistato obbligazioni di società estere (Seat; Toyota)
anche per ingenti importi.
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che gli attori, se a
conoscenza delle informazioni sopra indicate che non sono state loro
effettivamente fornite dall’intermediario, si sarebbero astenuti
dall’acquistare i bond Cirio.
A ben diverse conclusioni si sarebbe invece addivenuti laddove fosse
stato dimostrato che la banca, al momento dell’acquisto dei titoli in
oggetto, fosse in possesso di particolari notizie sulla disastrata solidità
economica dell’emittente e/o sulla sua eventuale irreversibile situazione di
insolvenza e si fosse astenuta dal rivelarle al cliente.
Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, avuto riguardo al periodo in
cui è stato effettuato l’acquisto delle obbligazioni Cirio (fine gennaio
2001), non si hanno elementi sufficienti per ritenere che a quell’epoca la
banca, pur con la diligenza richiesta all’operatore qualificato, potesse
avvertire una qualsiasi avvisaglia del default che avrebbe travolto i bond
Cirio e fornire quindi al cliente le relative informazioni.
Il titolo aveva un valore elevato sul mercato mobiliare, essendo
stato acquistato dalla Cassa convenuta da altro intermediario, ovvero la
Caboto Holding Sim, al prezzo ragguardevole di 104.78 e rivenduto ai clienti
al prezzo di 105 (docc. 16 e 17 convenuta).
La stampa specializzata di quell’epoca (vedi articoli del Sole 24
Ore in atti, doc11 fascicolo convenuta) aveva dato ampio risalto al fatto che
la Cirio aveva ridotto le perdite in relazione al buon andamento del terzo
trimestre del 2000, che evidenziava un utile operativo netto di 32 miliardi
dopo la ristrutturazione del portafoglio delle partecipazioni.
Dalla relazione del Presidente della Consob del 20.1.2004 (doc 14
fascicolo convenuta) davanti alle Commissioni riunite (Finanze e Attività
Produttive) della Camera e Senato, non risulta che nel gennaio 2001 la
situazione finanziaria della Cirio destasse particolare preoccupazione.
In particolare, i revisori della Deloitte & Touche avevano
espresso il loro giudizio sul bilancio 2000 senza formulare alcun rilievo
sulla recuperabilità degli ingenti crediti della Cirio nei confronti delle
società correlate e analogo giudizio avrebbero espresso l’anno successivo in
relazione al bilancio 2001.
Anche i sindaci, su specifica richiesta della Consob, avevano
dichiarato il piano formulato dall’azionista di riferimento rispondente
all’interesse sociale.
In verità, quindi, come emerge dalla suddetta relazione del
Presidente della Consob, era alquanto difficile captare i segnali del default
che avrebbe travolto il prestito obbligazionario Cirio a causa del comportamento
scorretto tenuto degli amministratori – i quali ancora nella relazione
semestrale al 30.6.2002, datata 13.9.02, avevano omesso ogni riferimento alle
incertezze esistenti sulla capacità del gruppo di far fronte ai propri
impegni finanziari – dai sindaci, che non avevano segnalato alcuna
irregolarità all’Autorità, e dalle società di revisione, tra cui la citata
Deloitte e la Grant Thornton, nei cui confronti la Consob ha effettuato
verifiche ispettive ed instaurato procedimenti volti all’eventuale applicazione
di provvedimenti sanzionatori.
Peraltro, la Cassa convenuta non si trovava neppure in una sorta di
osservatorio privilegiato, non avendo i bond di cui è causa nel proprio
portafoglio titoli (avendoli acquistati, come detto, da un terzo) e non avendo
pacificamente partecipato ad alcuno dei consorzi di collocamento e garanzia
per l’emissione delle obbligazioni Cirio (anche dal doc. 1 di parte attrice
emerge che la banca convenuta faceva allora parte del gruppo Cardine e non
dell’IMI San Paolo).
In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova che la banca
nel gennaio 2001 fosse in possesso di informazioni tali da lasciar presagire
l’avvenuto default dei bond Cirio, alcuna censura può muoversi alla medesima.
Né peraltro può rimproverarsi alla banca di non aver fornito
adeguate informazioni all’investitore nell’imminenza del default – come
lamentano gli attori - non potendo configurarsi a carico dell’intermediario
l’obbligo giuridico di tenere costantemente informato l’investitore
dell’andamento del titolo e delle sue eventuali perdite nel periodo
successivo all’acquisto del medesimo, salvo (come sarà sotto evidenziato) che
all’intermediario sia stata affidata al cliente la gestione del portafoglio,
la quale espone senz’altro la banca a maggiori obblighi e responsabilità ma
implica anche costi nettamente superiori per il risparmiatore.
A tal proposito, alcuni giudici di merito hanno rinvenuto
l’esistenza di un siffatto obbligo nell’art. 21 lett. b del T.U.F., il quale
genericamente dispone che i soggetti abilitati devono “acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati”.
Questo Collegio non condivide tale impostazione.
A prescindere dal fatto che tale espressione può essere
ragionevolmente interpretata anche nel senso che i clienti devono essere
sempre adeguatamente informati in occasione del conferimento degli ordini (e
non necessariamente anche dopo), va osservato che il Testo Unico della
Finanza si è limitato a dettare dei principi di massima in ordine alla
condotta che devono tenere gli intermediari con i clienti nella prestazione
dei servizi di investimento (diligenza, correttezza, trasparenza, adeguata
informazione) , demandando, tuttavia, espressamente, alla Consob, a norma
dell’art. 6 comma 2° lett. b) e c), la disciplina dettagliata, con
regolamento, del comportamento che i primi devono osservare nei rapporti con
gli investitori (lett b) nonché gli obblighi informativi nella prestazione
dei servizi (lett.c).
Il legislatore ha quindi deliberatamente inteso dettare all’art. 21
TUF solo dei principi di ordine generale prescrivendo che i comportamenti
degli intermediari fossero esplicitati dal regolamento di attuazione Consob.
Orbene, l’art. 28 del regolamento Consob prevede al comma 4°, solo
nel caso in cui il cliente avesse preventivamente affidato all’intermediario
la gestione del patrimonio mobiliare, l’obbligo di quest’ultimo di informare
prontamente e per iscritto l’investitore delle perdite effettive o potenziali
in misura pari o superiore al 30 % del controvalore totale del patrimonio
messo a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, o se successiva, a
quella di inizio del rapporto.
Il regolamento attuativo non prevede analoghi obblighi di
informativa dell’intermediario al cliente, successivi al conferimento
dell’ordine, in caso di mancato affidamento della gestione del portafoglio
titoli.
Alla luce di quanto sopra illustrato, il richiamo effettuato
all’art. 21 lett b T.U.F. per fondare l’asserito obbligo di informativa che
graverebbe sull’intermediario successivamente al conferimento dell’ordine non
appare giuridicamente corretto.
La domanda degli attori deve
essere quindi rigettata.
In ragione della complessità
della questione e degli indubitabili contrasti giurisprudenziali esistenti in
materia, susssistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa
promossa da Gavagin Giovanni e Gavagni Monica contro la Cassa di Risparmio di
Venezia spa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
rigetta le domande degli attori;
compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia 4.5.06
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