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Massimario, art. 15 l. fall.
Tribunale di
Mantova 16 novembre 2006 – Pres. Rel. M. Bernardi.
Ricorso di fallimento - Onere della prova a carico del creditore –
Contenuto.
Gli accertamenti previsti dall’art. 15 l.f. nel testo
novellato possono essere disposti solo ove il creditore alleghi quantomeno un
principio di prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza
altrimenti la decisione verrebbe a fondarsi su fatti del tutto diversi
rispetto a quelli dedotti con l’effetto di reintrodurre in modo surrettizio
l’officiosità nella iniziativa del fallimento.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
(omissis)
letto il ricorso n. 170/06 per la dichiarazione di fallimento della
società C. T. s.r.l. in liquidazione depositato in data 13-11-2006;
rilevato che non sono pendenti altri ricorsi contro tale società;
osservato che il creditore si è limitato ad allegare la copia delle
fatture comprovanti il proprio credito (pari ad euro 15.683,27) nonché la
lettera di messa in mora sostenendo, senza documentarla, l’esistenza di
protesti a carico della debitrice;
ritenuto che il mancato pagamento del credito azionato integra
un’ipotesi di inadempienza concetto che però non coincide con quello di insolvenza;
considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs 5/06,
non è più consentita l’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di
fallimento;
ritenuto che possa farsi luogo ai necessari accertamenti previsti
dall’art. 15 l.f. solo ove il creditore alleghi quantomeno un principio di
prova in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza altrimenti la
decisione verrebbe a fondarsi su fatti del tutto diversi rispetto a quelli
dedotti con l’effetto di reintrodurre in modo surrettizio l’officiosità nella
iniziativa del fallimento espressamente espunta dal legislatore;
considerato che, nel caso di specie, deve escludersi che il
ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio atteso che il credito
non è di importo particolarmente rilevante (v. art. 15 u.c. l.f.), che
difetta un titolo esecutivo e che la debitrice si trova in liquidazione
sicché da un lato la mera cessazione dell’attività di impresa non può
interpretarsi come sintomo di insolvenza e, dall’altro, difetta la prova
della assoluta insufficienza dell’attivo a garantire l’eguale e integrale
soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. 17-4-2003 n. 6170);
osservato che, sebbene l’art. 15 l.f. nel testo novellato disponga
che il Tribunale “convoca il debitore”, deve nondimeno ritenersi possibile
provvedere sull’istanza anche senza previa audizione di quest’ultimo atteso
che tale formalità è stata prevista al fine di consentirgli di svolgere le
proprie difese in vista di una possibile dichiarazione di fallimento,
finalità in alcun modo pregiudicata nell’ipotesi di immediata reiezione del
ricorso, evitandosi così il protrarsi di un procedimento che in nessun caso
potrebbe sfociare in una pronuncia di fallimento;
considerato pertanto che manca del tutto la prova circa la
sussistenza dello stato di insolvenza e che non è possibile dar corso ad
attività istruttoria;
P.T.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi.
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