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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Tribunale di
Bari sentenza 7 novembre 2006 – G.U. Luigi Agostinacchio.
Segnalazione dell’Avv. Massimo Melpignano
Violazione dei doveri
informativi – Violazione – Conseguenze – Risarcimento del danno.
L’inadempimento
dell’intermediario ai doveri informativi imposti dal TUF incide sulla
valutazione della convenienza dell’operazione di acquisto del prodotto e sulla
gestione del portafoglio da parte del cliente, il quale, se correttamente
informato, non avrebbe acquistato prodotti inadeguati al proprio profilo di
rischio e la violazione in questione rileva sul piano risarcitorio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2002 XXX e ZZZ convenivano
in giudizio la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (in seguito B.P.P.B.)
soc. coop. a r. l. e la Consob chiedendo che fosse accertata la violazione da
parte della banca degli obblighi posti da norme imperative (art.21 d.lgs.
n.58/98; artt.28 e 29 Reg.Consob 11522/98) e
dal regolamento contrattuale, con riferimento all'acquisto, in data 15.2.2000
e 12.4.2000, di titoli emessi dalla Repubblica Argentina al prezzo
(comprensivo di spese e tasse), rispettivamente, di € 36.110,24 e di €
47.323,13, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del
danno, quantificato in € 91.942,37 (€ 83.433,37 per danno emergente; €
7.509,00 per lucro cessante, calcolato in base ad un investimento a breve
termine con un rendimento medio annuo del 3%; € 1.000,00 per danno
esistenziale), oltre rivalutazione ed interessi legali. Esponevano gli attori
che erano intestatari di un conto titoli presso la filiale di Bari della
B.P.P.B. contraddistinto dal n.109/91 e che erano stati indotti all'acquisto,
definito sicuro e conveniente, da due dipendenti della banca, addetti al
servizio in questione; che, a seguito della grave crisi economica che aveva
colpito l'Argentina, era stato sospeso il pagamento degli interessi ed il
rimborso del capitale dei titoli obbligazionari in circolazione; che era
stata disattesa la richiesta tempestivamente formulata alla banca di ricevere
copia dei contratti sottoscritti e dei documenti ad essi relativi, con
specifico riferimento al prospetto informativo dei rischi connessi con
l'operazione; che la convenuta aveva agito in violazione della normativa
speciale a tutela degli investitori in strumenti finanziari (art.21, comma 1
lett. A e B d. lgs. n.58/98 - obbligo di
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei
clienti e per l'integrìtà del mercato; obbligo di acquisizione e di
trasmissione delle informazioni al cliente - art.28, comma 1 lett. A e B del
Reg. Consob n.11522/98 e successive modificazioni - obbligo di acquisire
notizie dall'investitore circa la sua propensione al rischio e di consegna
dei documenti sui rischi generali dell'investimento - art.28, comma 2 Reg.
cit. - obbligo di non effettuare operazioni senza una preventiva ed adeguata
informazione - art.29, comma 1, 2, 3 Reg. cit - obblighi di fornire le
avvertenze del caso in relazioni ad operazioni, come quella di specie, da
ritenersi non adeguata, con acquisizione di documentazione scritta circa la
volontà dell'investitore di far eseguire l'ordine); che le violazioni
riscontrate erano causa di nullità del contratto e costituivano altresì
inadempimento ai sensi degli artt.1218 e 1375 c.c. e giustificavano in ogni
caso la pretesa risarcitoria.
Si costituiva la banca convenuta, con comparsa di risposta
depositata il 4.2.2003, contestando la domanda sul presupposto della sua
infondatezza e chiedendone il rigetto. Deduceva a riguardo che i clienti
avevano sottoscritto il contratto di negoziazione dei titoli indicato in
citazione, con la dichiarazione di rifiuto della volontà di fornire
informazioni sulla loro situazione patrimoniale e sugli obiettivi
d'investimento; che sulla base di tale contratto gli attori avevano
effettuato negli anni varie operazioni finanziarie e spontaneamente avevano
richiesto l'acquisto dei titoli argentini in oggetto; che era stato ad essi
trasmesso in data 31.12.98 il documento sui rischi generali degli
investimenti in strumenti finanziari; che la banca quindi non aveva violato
le disposizioni di legge richiamate genericamente da controparte; che, in
ogni caso, il danno non era provato con riferimento sia al nesso di causalità
con l'illecito lamentato sia ai criteri di quantificazione.
Non si costituiva invece la Consob.
Instaurato il contraddittorio, durante la fase di trattazione le
parti ampliavano le rispettive tesi difensive, senza modificare le
conclusioni formulate.
A seguito del decesso di XXX, si costituivano altresì in
prosecuzione, con comparsa depositata il 14.1.2004, gli eredi YYY, ZZZ e KKK.
La causa era quindi istruita con acquisizioni documentali e
l'escussione di due testi presentati dalla banca convenuta; riservata una
prima volta per la decisione era in seguito rimessa sul ruolo, per
l'espletamento di consulenza tecnica, in relazione ai prodotti finanziari in
argomento.
Espletata la C.T.U. era infine trattenuta per la statuizione finale
con termine per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
A seguito della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal prof.
Antonio Dell'Atti, depositata il 13.7.2006, possono ritenersi acquisiti
fondamentali elementi di valutazione relativi alla caratteristiche del
prodotto finanziario in questione all'epoca dell'acquisto da parte dei
coniugi XXX; al tipo d'informazione fornita a riguardo dalla banca;
all'analisi dell'operazione d'investimento in termini di adeguatezza.
XXX e YYY sottoscrissero in data 5.1.1992 con la Banca Popolare
della Murgia (in seguito B.P.P.B.) un contratto di negoziazione,
sottoscrizione, collocamento e raccolta ordini concernenti valori mobiliari.
Nell'ambito di tale contratto "quadro" effettuarono poi operazioni
d'investimento in base alla propria disponibilità finanziaria. I1 15.2.2000
ed il 12.4.2000 ordinarono alla banca l'acquisto di obbligazioni emesse dalla
Repubblica Argentina al prezzo (comprensivo di capitale, rateo anticipato
d'interesse e spese) - rispettivamente - di € 47.323,13 (titolo Rep.Arg.B%) e
di € 36.110,24 (titolo Rep.Arg.8,125%), con cedola annuale posticipata per il
pagamento degli interessi. Nel dicembre 2001 la Repubblica Argentina
sospesero il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni
emesse, comprese quelle acquistate dai coniugi XXX. Risulta altresì che sino
al momento dell'acquisto dei prodotti argentini gli attori
avevano effettuato - dal 1992 al 2000, secondo il dossier titoli
esaminato dal consulente - quasi esclusivamente operazioni in titoli di stato
(BPT), ad eccezione dell'acquisto, nel 1995, di obbligazioni dell'Enel s.p.a.
("una delle più solide società italiane") - detenute in portafoglio
solo per pochi mesi - e, nel 1998/99, di fondi comuni d'investimento.
Nonostante quindi nel contratto quadro del 1992 risultasse barrata la casella
con l'indicazione prestampata "non abbiamo ritenuto di fornire le
indicazioni richieste sulla nostra situazione finanziaria e sugli obiettivi
d'investimento", è acquisito che gli attori fino al momento
dell'acquisto dei titolo argentini, nel 2000, "presentavano un grado di
avversione al rischio medio-alto ed effettuavano operazioni in valori
mobiliari caratterizzati da un basso livello di rischiosità, accettando
rendimenti contenuti" (pag.9 della C.T.U.).
Dall'interpello delle agenzie di rating più importanti al mondo (Fitch,
Moody's, Standard & Poor) è risultato altresì che esse hanno iniziato ad
apprezzare il reale stato di difficoltà della Repubblica Argentina solo pochi
mesi prima del definitivo tracollo (lo stato di default risale a novembre del
2001) e, tuttavia, "già consideravano non altamente affidabile il suo
debito sin dal 1997; in particolare dai rating assegnati al momento degli
acquisti da parte degli attori emerge chiaramente come il mantenimento delle
condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina fosse incerto e che
l'investimento in strumenti finanziari presentasse medio-alti livelli di
rischiosità associati ad altrettanto medio-alti livelli di redditività"
(pag.13).
I1 prodotto in argomento si prestava pertanto a fini tipicamente
speculativi, finalità estranea al comportamento degli attori, così come
manifestato alla banca convenuta durante il consistente lasso di tempo (circa
otto anni) nel quali essi operarono sul mercato finanziario, prima degli
ordini di acquisto delle obbligazioni argentine.
Le emissioni di tali prodotti inoltre non prevedevano il prospetto
informativo (pag.8); nel caso del titolo Rep.Arg.8$ il mercato era altresì
altamente specializzato, attesa la quotazione sul M.O.T. (mercato
obbligazionario telematico). Nell'ambito delle operazioni di consulenza -
infine - i1 c.t.p. della banca ha fatto pervenire osservazioni che ben
evidenziano le convinzioni sottese alle decisioni adottate nell'esecuzione
degli ordini: per il solo fatto che i clienti avevano manifestato una mutata
propensione al rischio, l'operazione di acquisto è stata ritenuta adeguata
(allegato 3 alla C.T.U.).
Dall'insieme degli elementi di giudizio che precedono emerge un
comportamento della banca in evidente violazione di obblighi specifici posti
dalla legge a suo carico nell'espletamento dell'attività d'intermediazione
finanziaria; in particolare, dal combinato disposto
di cui agli artt. 21 lett. a) e b) del d. 1gs. 24.2.1998 n.58 e 28 del regolamento
Consob 1.7.1998 n.11522 che impongono all'istituto di credito di prestare i
servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti
siano sempre adeguatamente informati.
La banca nel caso di specie doveva avvertire gli attori che i titoli
avevano la suddetta caratteristica speculativa e, in seguito, che ricevevano
una valutazione progressivamente negativa da parte delle agenzie
internazionali, in tal modo consentendo non solo la consapevole accettazione
iniziale dei rischi del prodotto ma anche la valutazione in ordine alla
conservazione delle obbligazioni argentine in portafoglio.
Il profilo dell'investitore si era rivelato negli anni poco propenso
al rischio, per cui l'informazione doveva essere particolarmente attenta, in
mancanza di altri elementi da cui desumere che i coniugi XXX si fossero
evoluti verso ottiche caratterizzate da una minore avversione al rischio e
dalla ricerca di una maggiore redditività dei propri investimenti (pag.9
della C.T.U.). La natura risarcitoria della pretesa giudiziaria - per gli
aspetti che saranno meglio precisati in seguito - ha infatti come conseguenza
processuale (art.23, comma 6 t.u.i.f.) l'onere della banca di
dimostrare di essersi attenuta agli obblighi comportamentali previsti dalla
normativa di settore e di aver quindi verificato l'esistenza di cambiamenti
nel tempo di quei fattori che orientano la scelta dell'investitore, quali
l'esperienza maturata in materia finanziaria, la variazione del reddito e del
patrimonio, l'età ecc.
Prova che non è stata fornita.
Premesso altresì che nessun riscontro scritto è stato dato in
relazione ad una specifica attività d'informazione effettuata in favore dei
clienti, i testi presentati dalla convenuta hanno confermato, anziché
smentire, 1'inadempímento di quest'ultima (verbale di udienza del 21.9.2004):
il teste Mazzilli, dipendente della banca, ha affermato che si occupò del
primo ordine di acquisto e che nell'occasione non fornì alcuna indicazione al
XXX; il teste Martino, anch'egli dipendente della banca, ha a sua volta
dichiarato che ricevette l'altro ordine e che "il XXX si mostrò ben
informato, in quanto aveva già acquistato in precedenza bond argentini dal
collega".
In definitiva, il prodotto - privo di prospetto informativo fornito
dall'emittente - fu oggetto d'intermediazione finanziaria senza alcuna
informazione, neanche minimale, nonostante la sua notevole diversità dai
titoli acquistati in precedenza dagli attori. L'investimento si presentava
quindi non adeguato per tipologia allo standard di quei clienti, per cui la
banca era tenuta ad acquisire l'ordine per iscritto, a conferma della
persistente volontà dell'investitore di dar corso all'operazione (art.29 Reg.
Consob cit.), non potendosi presumere - come pretende il c.t.p. della
B.P.P.B. - che l'iniziativa di procedere all'acquisto sottenda la completa
acquisizione d'informazioni sul prodotto, ritenuto idoneo a realizzare i1
proprio obiettivo speculativo, vanificandosi altrimenti la tutela
dell'investitore (e del risparmio) garantita dal legislatore. Resta da
stabilire che incidenza abbiano nel sinallagma contrattuale le violazioni
suddette, con riferimento alla domanda proposta. Gli attori hanno richiesto
l'accertamento giudiziale di tali violazioni e la condanna della banca al
risarcimento del danno consequenziale. Hanno richiamato a tal fine le norme
in tema di nullità del contratto e d'inadempimento contrattuale. A
prescindere dalla circostanza che non è stata chiesta la pronuncia di nullità
dei contratti di acquisto dei titoli argentini, il riferimento al carattere
imperativo delle citate disposizioni del t.u.i.f. e del reg. Consob -
derivante dalla natura pubblicistica degli interessi protetti ex art.47 Cost.
- non può ritenersi sufficiente ad integrare l'ipotesi della nullità ai sensi
de11'art.1418 c.c. E' condivisibile a riguardo il recente indirizzo
interpretativo della Suprema Corte (Cass. 29.9.2005 n.19024) che - in
conformità con il prevalente orientamento della prevalente giurisprudenza di
merito - ha stabilito che la nullità del contratto per contrarietà a norme
imperative, ai sensi dell'art.1418, primo comma, c.c. postula che siffatta
violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè
relativi alla struttura o al contenuto del contratto, e quindi
l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la
formazione del contratto, ovvero nella sua esecuzione, non determina la
nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le
quali sia in contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente
prevista anche in riferimento a detta ipotesi (in applicazione di siffatto
principio, la Corte ha escluso che l'inosservanza degli obblighi informativi
stabiliti, concernente i contratti aventi ad oggetto la compravendita di
valori mobiliari, cagioni la nullità del negozio, poichè essi riguardano
elementi utili per la valutazione della convenienza dell'operazione).
Gli attori non hanno altresì richiesto la risoluzione per
inadempimento del contratto con effetti restitutori, limitando la domanda al
profilo risarcitorio (1'art.1453 c.c. d'altra parte, pur prevedendo il
rimedio caducatorio, fa salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno).Il
pregiudizio patrimoniale va correttamente individuato con riferimento sia
all'an che al quantum. L'inadempimento della banca agli obblighi informativi
ha inciso sulla valutazione della convenienza dell'operazione sia in fase
genetica (di acquisto del prodotto) sia in fase esecutiva (di gestione del
proprio portafoglio). Se la banca avesse correttamente informato gli attori è
presumibile che essi non avrebbero investito i propri risparmi in titoli con
indice di rischio già alto in partenza e con progressivo aumento fino al
default. La decisione della Repubblica Argentina, nel dicembre 2001, di
sospendere il pagamento degli interessi ed il rimborso delle obbligazioni, ha
quindi determinato un pregiudizio nella sfera patrimoniale degli attori,
causalmente riconducibile all'inadempimento contrattuale della banca, la
quale, nell'esecuzione della propria prestazione, avrebbe dovuto garantire
quelli standards informativi ritenuti dal legislatore indefettibili per
orientare l'acquisto dell'investitore non qualificato. Dalla consulenza
espletata risulta anche che fino al default gli attori hanno percepito
interessi maturati su entrambi i bond argentini pari complessivamente a €
10.280,81 (pag.18). L'esborso sostenuto per le due operazioni di acquisto -
comprensivo di capitale, interesse e spese - è stato di € (47.323,13 +
36.110,24) _ € 83.433,37. La perdita subita (danno emergente) deve
quantificarsi quindi in € (83.433,37 - 10.280,81) _ € 73.152,56, con
riferimento alla data dell'evento rivelatosi pregiudizievole (dicembre del
2001). E' stata richiesta anche la liquidazione del danno da mancato guadagno
(lucro cessante) "per tre anni (2000 - 2001 - 2002)" quantificato
con riferimento all'investimento di un titolo di stato italiano a breve
termine con un reddito medio annuo di circa il 3% (pag.14 della citazione,
richiamato nelle conclusioni). Orbene, negli anni 2000 e 2001 gli attori
hanno percepito utili corrispondenti all'8% e all'8,125% del capitale
investito, ben superiori - per loro stessa ammissione - a quelli che potevano
ricavare dai titoli di stato, circostanza che porta ad escludere l'esistenza
di un danno da mancato guadagno non solo per gli anni di riscossione degli
interessi (durante i quali le obbligazioni si rivelarono remunerative) ma
anche per l'anno 2002, d'instaurazione della lite. In una valutazione
complessiva, la mancata redditività dei titoli, circoscritta ad un anno, non
costituisce un danno apprezzabile, a fronte del pregresso rendimento e delle
prospettate abitudini d'investimento. E' appena il caso di evidenziare che
nessun danno esistenziale può essere riconosciuto, in quanto genericamente
dedotto agli atti di causa e comunque non provato. In definitiva, il danno
può essere liquidato alla suddetta data del dicembre 2001 in € 73.152,56.
Trattandosi di debito di valore - da illecito contrattuale - 1a somma va
rivalutata alla data della decisione, secondo gli indici ISTAT (indicatori
affidabili del livello di riduzione, nel tempo, del potere di acquisto della
moneta nazionale). La mancata utilizzazione del dovuto ha altresì determinato
un danno: il ritardo nel pagamento costituisce infatti lucro cessante,
rilevante ai sensi dell'art.2056/comma 2° c.c. risarcibile attraverso il
ricorso agli interessi - fissato in via equitativa al tasso legale - da
corrispondersi sulla sorte capitale rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT (in tal senso Cass. Sez.Un. 17.2.1995 n.1712). Le spese processuali seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di C.T.U. sono
in via definitiva a carico della banca soccombente.
P.T.M.
I1 Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il
12.11.2002 da XXX (al quale 15 sono subentrati gli eredi YYY, ZZZ, KKK nei
confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc.coop. a r.l. così
provvede:
• accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento del
danno per inadempimento contrattuale e, per l'effetto, condanna la banca
convenuta al pagamento in favore degli attori in solido della somma di €
73.152,56 - liquidata alla data di dicembre 2001 - oltre alla rivalutazione
monetaria secondo indici ISTAT fino alla decisione ed agli interessi legali sulla
sorte capitale rivalutata annualmente secondo gli stessi indici, a partire da
dicembre 2001;
• condanna la banca convenuta al pagamento delle spese processuali,
liquidate complessivamente in € (.......), oltre 12,50% ex art.14 tariffe
forensi, CAP ed IVA;
• pone in via definitiva il costo della C.T.U. a carico della banca
convenuta.
Bari, 7.11.2006
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