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Massimario,
art. 16 l. fall.
Tribunale di
Mondovì, sentenza 23 ottobre 2006 – Pres. Est. R. Magrì.
Nuova legge
fallimentare – Regime transitorio – Distinzione tra fasi del procedimento -
Conseguenze.
La
procedura fallimentare deve essere distinta in due fasi: quella
pre-fallimentare, introdotta con ricorso e definita con la sentenza
dichiarativa di fallimento, e quella concorsuale, aperta con la medesima
sentenza e terminata con la chiusura del fallimento. Da ciò consegue che la
sentenza di fallimento emessa dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006
deve contenere i requisiti di cui all’art. 16 nel testo modificato dal citato
d. lgs. e ciò anche se il ricorso per fallimento è stato depositato prima
dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
S E N T E N Z A
Letto il ricorso presentato da:
1) L.L. s.p.a., con sede in Torino, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. D.
Rosso e P. Launo;
2) M.E., residente in Mondovì, rappresentata e
difesa dagli avv. D. Mondino e R. Tesio;
finalizzato ad ottenere la declaratoria del
fallimento della “B.S: s.r.l.”, con sede in Mondovì, avente per oggetto
attività di gestione di locali pubblici in genere, ed in particolare bar,
ristoranti, pizzerie, tavole calde discoteche, piano bar;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
assunte le opportune informazioni;
convocato il legale rappresentante della società
debitrice in camera di consiglio;
sentita la relazione del giudice incaricato di
riferire;
ritenuto che la società debitrice riveste la
qualifica di imprenditore commerciale e che la stessa si trova in stato di
insolvenza, com’è dimostrato dal mancato pagamento dei debiti portati dalle
istanze in atti;
ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti
dall’art. 1 L.F. nella sua originaria formulazione, applicabile nella
fattispecie, ai sensi dell’art. 150 del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5, in quanto il
primo ricorso è stato presentato anteriormente al 16.07.2006;
ritenuto inoltre che, dovendosi distinguere due fasi
nelle quali si articola la procedura fallimentare: fase pre-fallimentare,
introdotta con ricorso e definita con la sentenza dichiarativa di fallimento,
e fase concorsuale, aperta con la medesima sentenza e terminata con la
chiusura del fallimento, ed essendo intervenuta la presente sentenza dopo il
termine del 16.07.2006, deve applicarsi alla procedura de qua la nuova
normativa introdotta dal decreto legislativo 09.01.2006, n. 5;
ritenuto pertanto che questa sentenza debba
contenere i requisiti di cui al nuovo art. 16 L.F., in quanto, per la prima
fase essa rappresenta soltanto il provvedimento di chiusura (con cui si
definisce, con l’accoglimento, la domanda contenuta nel ricorso), mentre per
la seconda fase, che da essa trae vita, costituisce l’atto genetico, che ne
condizionerà il successivo svolgimento;
P.Q.M.
dichiara
il fallimento della “B.S. s.r.l.”, con sede in
Mondovì, ***, avente per oggetto attività di gestione di locali pubblici in
genere, ed in particolare bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde discoteche,
piano bar;
N o m i n a
Giudice delegato il dr. Rodolfo Magrì e Curatore
il dr. ***, con studio in Mondovì,
O r d i n a
alla fallita il deposito in cancelleria, entro
tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
A s s
e g n a
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti
reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine di
trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, per
la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
S t a
b i l i s c e
che l’esame dello stato passivo abbia luogo il
giorno 22.12.2006, alle ore 11,30, nella sala delle pubbliche udienze del
Tribunale di Mondovì.
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