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Sezione I - Giurisprudenza

documento 425/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 14 settembre 2006, n. 897 – G.U. A. Gibelli.

 

Opposizione a decreto di ammortamento – Termine – Sospensione per il periodo feriale di cui all’art. 1 l. n. 742/1969 – Applicabilità.

Opposizione a decreto di ammortamento – Giudizio di opposizione a decreto di ammortamento di certificati di deposito al portatore – Domanda riconvenzionale di rivendica e di restituzione del titolo da parte dell’ammortante opposto – Onere della prova.

 

La sospensione dei termini per il periodo feriale di cui all’art. 1 della legge n. 742/1969 si applica anche al termine per proporre opposizione al decreto di ammortamento, essendo la disciplina della sospensione applicabile anche ai termini di carattere sostanziale di rilevanza processuale allorché la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di difesa tecnica, l’unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Nel giudizio di opposizione a decreto di ammortamento di certificati di deposito al portatore, ai fini dell’accoglimento dell’opposizione è sufficiente che l’opponente sia in possesso del titolo, in quanto, secondo le regole generali, l’esistenza di un valido titolo acquisitivo sottostante e la buona fede si presumono. Pertanto, qualora l’ammortante opposto proponga domanda riconvenzionale di rivendica e di restituzione del titolo, su di lui grava l’onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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