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Sezione I - Giurisprudenza

documento 426/2006

 

 

 

 

Tribunale di Mantova ordinanza 24 novembre 2006 – Rel. L. Bettini.

Processo societario – Sospensione dei termini durante il periodo feriale – Applicabilità.

La sospensione dei termini processuali durate il periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al processo societario di cui al d. lgs. n. 5/03. (fb)

 

Processo societario – Istanza di fissazione udienza – Inammissibilità – Lesione del contraddittorio – Conseguenze.

Nell’ipotesi in cui l’istanza di fissazione dell’udienza venga proposta prima del decorso del termine assegnato alle altre parti per replicare e quindi fuori dei casi previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, il Giudice, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza deve rimediare alla lesione del contraddittorio e riassegnare alle parti che ne avevano diritto i termini per lo scambio degli atti ulteriori (fb) (1).

 

 

 

All’udienza del 24/11/2006 sono comparsi i procuratori delle parti …omissis.

Gli avv.ti ** e ** insistono nella dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di fissazione udienza proposta dal fallimento attore e chiedono la nuova concessione del termine interrotto.

L’avv. ** si oppone, rilevando che l’istanza di fissazione dell’udienza non sospende né interrompe i termini per lo scambio degli atti tra le parti.

Omissis… il Giudice assegna ai convenuti termine di giorni sessanta dall’udienza odierna per la replica alla memoria del fallimento attore del 3/8/2006 …omissis…

 

 

(1). Nel caso di specie, l’attore, dopo aver notificato la memoria di ulteriore replica prevista dall’art. 7, comma 2° del d. lgs. n. 5 /2003, con la quale assegnava ai convenuti sessanta giorni per la notifica della memoria di controreplica, notificava l’istanza di fissazione dell’udienza senza tener conto della sospensione feriale dei termini.

I convenuti depositavano quindi richiesta, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza, evidenziando che la sospensione feriale dei termini processuali doveva ritenersi applicabile anche al processo societario.

All’udienza all’uopo fissata, i convenuti insistevano per la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza perchè, tenendo conto della sospensione feriale, la stessa era stata proposta quando ancora non era decorso il termine per la controreplica. Gli stessi, lamentando la lesione al loro diritto di difesa, chiedevano quindi che il giudice riassegnasse il termine per la notifica della memoria di controreplica.

La richiesta veniva accolta.

Il provvedimento merita di essere segnalato in quanto fa applicazione di quello che la dottrina ha definito “meccanismo riparativo della lesione del contraddittorio attraverso il recupero delle attività non svolte” (ELISA PICARONI, La riforma del diritto societario, I procedimenti, AA.VV., Giuffrè, 2006). L’autore evidenzia come il legislatore, che ha espressamente dichiarato non impugnabile l’ordinanza, abbia attribuito al magistrato una notevole discrezionalità nella scelta delle modalità da adottare per il ripristino del contraddittorio e della scansione degli scambi degli atti difensivi. (f.b.)