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Tribunale di Mantova ordinanza 24 novembre 2006 – Rel. L. Bettini. Processo
societario – Sospensione dei termini durante il periodo feriale –
Applicabilità. La sospensione dei termini processuali durate il periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche al processo societario di cui al d. lgs. n. 5/03. (fb) Processo societario – Istanza di fissazione
udienza – Inammissibilità – Lesione del contraddittorio – Conseguenze.
Nell’ipotesi in cui l’istanza di fissazione dell’udienza venga proposta prima del decorso del termine assegnato alle altre parti per replicare e quindi fuori dei casi previsti dall’art. 8 del d.lgs. n. 5/2003, il Giudice, nel dichiarare l’inammissibilità dell’istanza deve rimediare alla lesione del contraddittorio e riassegnare alle parti che ne avevano diritto i termini per lo scambio degli atti ulteriori (fb) (1). All’udienza del 24/11/2006
sono comparsi i procuratori delle parti …omissis. Gli avv.ti ** e ** insistono
nella dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di fissazione udienza
proposta dal fallimento attore e chiedono la nuova concessione del termine
interrotto. L’avv. ** si oppone, rilevando
che l’istanza di fissazione dell’udienza non sospende né interrompe i termini
per lo scambio degli atti tra le parti. Omissis… il Giudice assegna ai
convenuti termine di giorni sessanta dall’udienza odierna per la replica alla
memoria del fallimento attore del 3/8/2006 …omissis… (1). Nel caso di
specie, l’attore, dopo aver notificato la memoria di ulteriore
replica prevista dall’art. 7, comma 2° del d. lgs. n. 5 /2003, con la quale
assegnava ai convenuti sessanta giorni per la notifica della memoria di
controreplica, notificava l’istanza di fissazione dell’udienza senza tener
conto della sospensione feriale dei termini. I convenuti
depositavano quindi richiesta, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, per la
dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di fissazione dell’udienza,
evidenziando che la sospensione feriale dei termini processuali doveva ritenersi
applicabile anche al processo societario. All’udienza all’uopo fissata, i convenuti insistevano per la
dichiarazione di inammissibilità dell’istanza perchè, tenendo conto della
sospensione feriale, la stessa era stata proposta quando ancora non era
decorso il termine per la controreplica. Gli stessi, lamentando la lesione al
loro diritto di difesa, chiedevano quindi che il giudice riassegnasse il
termine per la notifica della memoria di controreplica. La richiesta veniva accolta. Il provvedimento merita
di essere segnalato in quanto fa applicazione di quello che la dottrina ha
definito “meccanismo riparativo della lesione del contraddittorio
attraverso il recupero delle attività non svolte” (ELISA PICARONI, La
riforma del diritto societario, I procedimenti, AA.VV., Giuffrè, 2006).
L’autore evidenzia come il legislatore, che ha espressamente dichiarato non
impugnabile l’ordinanza, abbia attribuito al magistrato una notevole
discrezionalità nella scelta delle modalità da adottare per il ripristino del
contraddittorio e della scansione degli scambi degli atti difensivi. (f.b.) |