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Sezione I - Giurisprudenza

documento 433/2006

 

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 147

 

Tribunale di Roma, sez. fall., provvedimento del 28 novembre 2006 – Pres. F. Severini, Rel. F. Di Marzio.

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò

Fallimento in estensione del socio unico di società a responsabilità limitata – Ricorso presentato prima del 16 luglio 2006 – Disciplina applicabile – Norma eccezionale – Applicazione analogica – Esclusione.

 

La norma di cui all’art. 147, comma 1° l.fall., nella formulazione precedente la riforma, che consente la dichiarazione in estensione del fallimento del socio illimitatamente responsabile, ha natura eccezionale (rispetto alla regola generale degli artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall.) non suscettibile di interpretazione analogica. Deve quindi essere respinta l’istanza per la dichiarazione di fallimento del socio unico di società a responsabilità limitata che non abbia adempiuto agli oneri pubblicitari di cui all’art. 2470, comma 4° cod. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Letta l’istanza di fallimento n. 1166/06 presentata da Curatela Fallimentare L.T. s.r.l. nei confronti di G.M., nato  ***;

osserva

il fallimento del G. è stato chiesto dalla curatela del fallimento della società dallo stesso amministrata sul presupposto della sopravvenuta illimitata responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali conseguente all’acquisto dell’intero capitale sociale e della inosservanza degli oneri pubblicitari disposti dall’art. 2470, comma 4, c.c.

Alla controversia in esame è applicabile l’art. 147, comma 1, l.f. nella formulazione precedente alla sopravvenuta riforma, a norma del quale il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento di tali soci.

Infatti, La domanda di fallimento è stata depositata in data 28.4.2006, dunque prima della entrata in vigore della riforma, e l’art. 150 del D. Lgs. n. 5 del 2006 dispone che “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima della entrata in vigore del presente decreto nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data sono definite secondo la legge anteriore”.

Tanto precisato sulla disciplina applicabile, nel merito  occorre osservare quanto segue.

Nel vigore dell’art. 147 l.f. precedentemente alla intervenuta riforma, era discusso che dalla semplice illimitata responsabilità discendesse anche la conseguenza del fallimento in estensione in ogni caso.

Infatti, nell’ordinamento sono rinvenibili fattispecie di società con soci illimitatamente responsabili (società di persone e società in accomandita per azioni) e società con soci a responsabilità limitata che, in determinati casi, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali (soci di società di capitali).

Attesa la pacifica applicabilità della norma fallimentare al primo ordine di casi, si discuteva della sua applicabilità al secondo ordine. Parte della dottrina e della giurisprudenza riteneva infatti che ciò non fosse conseguenza autorizzata dalla legge.

Questo Tribunale, a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto societario, ha aderito alla tesi della dichiarabilità del fallimento nel caso di socio di società di capitali divenuto illimitatamente responsabile.

Peraltro, il testo attuale dell’art. 147, comma 1, l.f. sembra aver risolto definitivamente la questione nel senso opposto. Ha infatti affermato esplicitamente la fallibilità in estensione soltanto in caso di dichiarazione di fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI (società in accomandita per azioni) del titolo V del libro quinto del codice civile: dunque, per il caso del socio (anche non persona fisica) illimitatamente responsabile di società di persone, o di socio di società in accomandita per azioni.

Non sono ricomprese nell’elencazione i tipi regolati nei capi V (società per azioni) e VII (società a responsabilità limitata), oltre alla società semplice (regolata nel capo II).

Dunque, tranne per il caso della società semplice, la quale non svolge attività commerciale (per il cui esercizio occorre costituire una società secondo i modelli regolati nei capi seguenti: art. 2249, comma 1, c.c.), e pertanto non rientra nel novero dei soggetti fallibili ai sensi degli artt. 2221 c.c. e 1, comma 1, l.f. (a meno che non eserciti nei fatti attività commerciale, nel qual caso assume natura di società in nome collettivo irregolare, come tale fallibile con estensione del fallimento ai soci: ricorrerebbe l’ipotesi del tipo disciplinato nel capo III), le società commerciali nelle quali il socio illimitatamente responsabile (tale in origine o divenuto tale nel corso dell’attuazione del rapporto sociale) è dichiarato fallito in estensione sono espressamente solo alcune tra tutte: quelle appartenenti ai tipi dichiarati nell’art. 147, comma 1, l.f.

Il silenzio della legge sulla fallibilità in estensione di socio di società per azioni o a responsabilità limitata deve essere interpretato come esclusione legale della fallibilità di tali soggetti.

Infatti, dalla responsabilità illimitata del membro di una organizzazione collettiva non si determina automaticamente la fallibilità. Essa è prevista solo per gli imprenditori commerciali (artt. 2221 c.c. e 1, comma 1, l.f.). Eccezionalmente, è prevista, in estensione, per soggetti non forniti della prescritta qualità di imprenditore commerciale: ma solo per i soci appartenenti a determinate tipologie societarie (art. 147, comma 1, l.f.).

In altri termini, la regola posta dall’art. 147, comma 1, l.f., costitutiva della fallibilità in estensione, ha natura eccezionale (rispetto alla regola generale degli artt. 2221 c.c. e 1, comma 1, l.f.). Come tale, è insuscettibile di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).  

Alla luce del dato normativo sopravvenuto, deve coerentemente prescegliersi l’indirizzo interpretativo che esso ha seguito, quale lettura più conforme alle attuali intenzioni del legislatore.

La diversa soluzione, oltre a non essere conforme alla legge attualmente in vigore (dato, quest’ultimo, formalmente irrilevante), determinerebbe tuttavia una inaccettabile disparità di trattamento tra debitori nei confronti dei quali è stato chiesto il fallimento dopo l’approvazione della riforma, ma per taluni prima della sua entrata in vigore, per altri successivamente. E ciò benché la riforma sia stata approvata in data 9.1.2006, pubblicata in data 16.1.2006, ed entrata in vigore in data 16.7.2006: dunque approvata ed entrata in vigore in un ristretto spazio temporale.

Per queste ragioni, la domanda va respinta.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e 147 l. f., rigetta il ricorso, disponendo l’archiviazione degli atti e autorizzando la restituzione dei titoli.














 

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