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Massimario,
l. fall. art. 147
Tribunale di
Roma, sez. fall., provvedimento del 28 novembre 2006 – Pres. F. Severini,
Rel. F. Di Marzio.
Segnalazione del Prof. Avv.
Francesco Fimmanò
Fallimento
in estensione del socio unico di società a responsabilità limitata – Ricorso
presentato prima del 16 luglio 2006 – Disciplina applicabile – Norma
eccezionale – Applicazione analogica – Esclusione.
La norma di cui all’art. 147,
comma 1° l.fall., nella formulazione precedente la riforma, che consente la
dichiarazione in estensione del fallimento del socio illimitatamente
responsabile, ha natura eccezionale (rispetto alla regola generale degli
artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall.) non suscettibile di interpretazione
analogica. Deve quindi essere respinta l’istanza per la dichiarazione di
fallimento del socio unico di società a responsabilità limitata che non abbia
adempiuto agli oneri pubblicitari di cui all’art. 2470, comma 4° cod. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Letta l’istanza di fallimento n. 1166/06 presentata da Curatela
Fallimentare L.T. s.r.l. nei confronti di G.M., nato ***;
osserva
il
fallimento del G. è stato chiesto dalla curatela del fallimento della società
dallo stesso amministrata sul presupposto della sopravvenuta illimitata
responsabilità di quest’ultimo per le obbligazioni sociali conseguente
all’acquisto dell’intero capitale sociale e della inosservanza degli oneri
pubblicitari disposti dall’art. 2470, comma 4, c.c.
Alla
controversia in esame è applicabile l’art. 147, comma 1, l.f. nella
formulazione precedente alla sopravvenuta riforma, a norma del quale il
fallimento della società con soci a responsabilità illimitata produce anche
il fallimento di tali soci.
Infatti, La
domanda di fallimento è stata depositata in data 28.4.2006, dunque prima
della entrata in vigore della riforma, e l’art. 150 del D. Lgs. n. 5 del 2006
dispone che “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di
concordato fallimentare depositate prima della entrata in vigore del presente
decreto nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare
pendenti alla stessa data sono definite secondo la legge anteriore”.
Tanto
precisato sulla disciplina applicabile, nel merito occorre osservare quanto segue.
Nel
vigore dell’art. 147 l.f. precedentemente alla intervenuta riforma, era
discusso che dalla semplice illimitata responsabilità discendesse anche la
conseguenza del fallimento in estensione in ogni caso.
Infatti,
nell’ordinamento sono rinvenibili fattispecie di società con soci
illimitatamente responsabili (società di persone e società in accomandita per
azioni) e società con soci a responsabilità limitata che, in determinati
casi, rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali (soci di società
di capitali).
Attesa
la pacifica applicabilità della norma fallimentare al primo ordine di casi,
si discuteva della sua applicabilità al secondo ordine. Parte della dottrina
e della giurisprudenza riteneva infatti che ciò non fosse conseguenza autorizzata
dalla legge.
Questo
Tribunale, a seguito della entrata in vigore della riforma del diritto
societario, ha aderito alla tesi della dichiarabilità del fallimento nel caso
di socio di società di capitali divenuto illimitatamente responsabile.
Peraltro,
il testo attuale dell’art. 147, comma 1, l.f. sembra aver risolto
definitivamente la questione nel senso opposto. Ha infatti affermato
esplicitamente la fallibilità in estensione soltanto in caso di dichiarazione
di fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III (società in nome collettivo), IV (società in accomandita semplice) e VI
(società in accomandita per azioni) del titolo V del libro quinto del codice
civile: dunque, per il caso del socio (anche non persona fisica)
illimitatamente responsabile di società di persone, o di socio di società in
accomandita per azioni.
Non
sono ricomprese nell’elencazione i tipi regolati nei capi V (società per
azioni) e VII (società a responsabilità limitata), oltre alla società semplice
(regolata nel capo II).
Dunque,
tranne per il caso della società semplice, la quale non svolge attività
commerciale (per il cui esercizio occorre costituire una società secondo i
modelli regolati nei capi seguenti: art. 2249, comma 1, c.c.), e pertanto non
rientra nel novero dei soggetti fallibili ai sensi degli artt. 2221 c.c. e 1,
comma 1, l.f. (a meno che non eserciti nei fatti attività commerciale, nel
qual caso assume natura di società in nome collettivo irregolare, come tale
fallibile con estensione del fallimento ai soci: ricorrerebbe l’ipotesi del
tipo disciplinato nel capo III), le società commerciali nelle quali il socio
illimitatamente responsabile (tale in origine o divenuto tale nel corso
dell’attuazione del rapporto sociale) è dichiarato fallito in estensione sono
espressamente solo alcune tra tutte: quelle appartenenti ai tipi dichiarati
nell’art. 147, comma 1, l.f.
Il
silenzio della legge sulla fallibilità in estensione di socio di società per
azioni o a responsabilità limitata deve essere interpretato come esclusione
legale della fallibilità di tali soggetti.
Infatti,
dalla responsabilità illimitata del membro di una organizzazione collettiva
non si determina automaticamente la fallibilità. Essa è prevista solo per gli
imprenditori commerciali (artt. 2221 c.c. e 1, comma 1, l.f.).
Eccezionalmente, è prevista, in estensione, per soggetti non forniti della
prescritta qualità di imprenditore commerciale: ma solo per i soci
appartenenti a determinate tipologie societarie (art. 147, comma 1, l.f.).
In
altri termini, la regola posta dall’art. 147, comma 1, l.f., costitutiva
della fallibilità in estensione, ha natura eccezionale (rispetto alla regola
generale degli artt. 2221 c.c. e 1, comma 1, l.f.). Come tale, è
insuscettibile di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).
Alla
luce del dato normativo sopravvenuto, deve coerentemente prescegliersi
l’indirizzo interpretativo che esso ha seguito, quale lettura più conforme
alle attuali intenzioni del legislatore.
La
diversa soluzione, oltre a non essere conforme alla legge attualmente in
vigore (dato, quest’ultimo, formalmente irrilevante), determinerebbe tuttavia
una inaccettabile disparità di trattamento tra debitori nei confronti dei
quali è stato chiesto il fallimento dopo l’approvazione della riforma, ma per
taluni prima della sua entrata in vigore, per altri successivamente. E ciò
benché la riforma sia stata approvata in data 9.1.2006, pubblicata in data
16.1.2006, ed entrata in vigore in data 16.7.2006: dunque approvata ed
entrata in vigore in un ristretto spazio temporale.
Per
queste ragioni, la domanda va respinta.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 5 e 147 l. f., rigetta il
ricorso, disponendo l’archiviazione degli atti e autorizzando la restituzione
dei titoli.
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