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Tribunale di
Parma, ordinanza 6 dicembre 2006 – Pres. B. Stellario, Rel. L. Poppi.
Azione di
responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci promossa in sede
civile – Costituzione di parte civile nel processo penale – Identità di causa
petendi – Estinzione del giudizio civile ex art. 75 c.p.p..
Azione di responsabilità nei confronti di amministratori
e sindaci – Mancata costituzione
di parte civile
dell’assuntore del concordato di grande impresa in crisi – Richiesta di
estinzione del giudizio - Legittimazione – Esclusione.
Concordato
ex art. 4-bis l. n. 39/2004 relativo a grandi imprese in crisi – Cessione
della res litigiosa all’assuntore – Sostituzione processuale – Successione a
titolo particolare ex art. 111 c.p.c..
Cessione
di res litigiosa – Correlazione tra titolare non estromesso del diritto
ceduto e successore a titolo particolare - Esercizio contemporaneo
dell’azione in sede civile e in sede penale – Sospensione del processo.
Sussiste
identità della causa petendi ove nel giudizio civile promosso dal
commissario straordinario venga richiamata la violazione delle norme che
regolano il rapporto funzionale tra amministratori e sindaci con le società
del gruppo e, nella causa penale, venga fatto invece rinvio ai fatti di reato
che presuppongono la violazione degli obblighi legali e pattizi concernenti
le attribuzioni funzionali di costoro sicché, avvenuta la costituzione di
parte civile da parte del commissario straordinario di società ammessa alla
amministrazione straordinaria, l’azione civile dal medesimo proposta in sede
civile ai sensi degli artt. 2393 e 2394 c.c. va dichiarata estinta ex art. 75
c.p.p.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In
considerazione della mancata ammissione di costituzione di parte civile
dell’assuntore del concordato ex art. 4-bis l. n. 39/04, costui non è
legittimato a richiedere l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 75
c.p.p.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Per
effetto del concordato di cui all’art. 4-bis l. n. 39/04 il commissario
straordinario cede la res litigiosa all’assuntore il quale, nei giudizi
civili, assume la veste di sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. e va
considerato come successore a titolo particolare ex art. 111 III co. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Esistendo
una inscindibile correlazione tra l’originario titolare del rapporto non
estromesso ed il successore a titolo particolare deve escludersi la
possibilità che la stessa azione possa essere esercitata sia in sede penale
(dalla Parmalat in amministrazione straordinaria in persona del commissario
straordinario) sia in questa sede civile (dall’assuntore) e poiché il
giudicato in sede penale ha rilevanza ed è opponibile nel giudizio civile,
per effetto del combinato disposto dell’art. 211 delle norme di attuazione e
di coordinamento del codice di procedura penale e dell’art. 295 c.p.c., tale
ultimo procedimento deve essere necessariamente sospeso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE DI PARMA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori
Magistrati:
1) Dott. Stellario BRUNO
‑ Presidente
2) Dott. Nicola SINISI
- Giudice
3) Dott.ssa Luisa POPPI
‑ Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
-1-
Preliminarmente
deve essere esaminata l’eccezione di estinzione del presente giudizio per
effetto dell’avvenuta costituzione di parte civile nel procedimento penale n.
2198/05 r.g.g.i.p. (n. 2395 r.n.r.) (atto di costituzione depositato nelle
udienze 5 e 6 giugno 2006) del Commissario Straordinario nonché della
Parmalat s.p.a. nella sua qualità di assuntore del concordato ex art. 4-bis
l. n. 39/04.
A
questo proposito, in termini generali, deve chiarirsi come il trasferimento
dell'azione civile comporta la rinuncia dell'attore al processo civile:
rinuncia non all’azione -che continua in sede penale- bensì agli atti del
giudizio civile, con effetto immediato e definitivo.
Sul punto appare significativa la pronuncia della Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. III, 30 giugno 2005, n. 13946) là dove chiarisce
come, con la riforma del 1989, è stato disegnato un complesso sistema di
rapporti tra procedimenti che può così sintetizzarsi:
1- la proposizione dell'azione civile dinanzi al giudice civile, se
trasferita nel processo penale (il che risulta possibile fino a quando non
sia stata pronunciata sentenza civile di merito anche non definitiva)
comporta rinuncia agli atti del giudizio civile.
2- la rinuncia agli atti del giudizio comporta, ipso iure,
l'estinzione del processo civile, senza che sia necessaria alcuna attività
ulteriore dell'attore o della controparte (Corte cost. 211/2002).
3- La "stessa azione" ed il "medesimo processo"
proseguono in sede penale (ancora Corte Cost. 211/2002), come confermato dal
disposto dell'art. 78 c.p.p. (che, a differenza dell'art. 94 vecchio codice,
esige la strutturazione dell'atto di costituzione di parte civile in termini
di vero e proprio libello introduttivo dell'azione modellato sul disposto di
cui all'art. 163 c.p.c., a pena di inammissibilità).
4- Da quel momento in poi (dal momento, cioè, della rituale
costituzione di parte civile) l'unico processo che si celebra per le
restituzioni ed i risarcimenti civili è quello instaurato dinanzi al giudice
penale.
5- Qualsiasi ipotesi di "reviviscenza" del procedimento
dinanzi al giudice civile originariamente investito della domanda è,
pertanto, del tutto esclusa, in linea di principio: le uniche ipotesi di
“prosecuzione” (vicenda ben diversa dalla reviviscenza) dell'azione nella
sede civile originariamente adita sono quelle della inammissibilità della
costituzione di parte civile (art.76 n.2 c.p.p.), e della sua esclusione
(artt.80-81 c.p.p.): ma ciò ben si spiega considerando che, in realtà,
nessuna costituzione di parte civile si è ancora legittimamente perfezionata,
e nessuna estinzione del processo civile si è, conseguentemente, ancora
verificata, sicché nessuna “reviviscenza” (trattandosi, per l'appunto, di
semplice “prosecuzione”) di quello stesso processo si è in alcun modo
realizzata.
-2-
Date
tali premesse questo Collegio prende atto che con ordinanza letta all’udienza
del 24 Ottobre 2006 il G.U.P. presso il Tribunale di Parma nel procedimento
penale sopra richiamato ha ammesso la costituzione di parte civile della
Parmalat in amministrazione straordinaria in persona del commissario
straordinario.
Orbene,
occorre rilevare che nell’atto di costituzione di parte civile depositato dal
commissario straordinario nel procedimento penale si legge “la presente
costituzione di parte civile è formulata al fine di ottenere il ristoro dei
danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle varie società del
gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria in occasione dei commessi
reati”, rinviando per l’illustrazione della causa petendi la
dettagliata descrizione dei comportamenti penalmente rilevanti indicati nei
capi d’accusa. Tale
domanda di risarcimento danni derivante dal fatto illecito deve ritenersi
comprensiva di ogni voce di danno (sul punto Cass. 23 giugno 1989 n. 3020),
non essendovi specificata riserva alcuna per far valere nel separato giudizio
civile altre voci di danno.
In
conclusione, dunque, la causa petendi non appare in nulla dissimile
dalla citazione in giudizio nelle presenti cause riunite promosse dal
commissario straordinario nei confronti di amministratori e sindaci: l’unica
differenza (formale ma non sostanziale) è data dal diverso atteggiarsi dei
riferimenti ritenuti rilevanti dall’attore a seconda della giurisdizione
adita: nella causa civile si indica la violazione delle norme che regolano il
rapporto funzionale tra amministratori e sindaci con le società del gruppo,
mentre nella causa penale il rinvio integrale ai capi d’accusa pone l’accento
sui fatti di reato che presuppongono in ogni caso la violazione degli
obblighi legali e pattizi concernenti le attribuzioni funzionali degli
amministratori e dei sindaci (illecito penale che è al contempo illecito
civile).
A
ciò si aggiunga che la genesi da reato della pretesa risarcitoria rileva
ulteriormente poiché consente anche nella sede civile il risarcimento dei
danni non patrimoniali (ordinariamente preclusi e risarcibili solo in quanto
previsto da norme specifiche - art. 2059 c.c.), con la conclusione che vi è
identità assoluta anche sotto il profilo del petitum (danno
patrimoniale -danno emergente e lucro cessante- e danni non patrimoniali)
anche se caratteristica dell’azione civile nel processo penale è quella di
consentire di precisare l’entità dei danni (il petitum) in sede di
conclusioni, all’esito degli accertamenti di merito.
In
definitiva, quindi, l’azione risarcitoria che il commissario straordinario ha
esercitato in sede penale non assume connotati di autonomia e diversità
sostanziale, ma conserva la medesima natura di quella esercitata in sede
civile pur subendo i consueti adattamenti derivanti dal carattere
marcatamente pubblicistico che caratterizza il procedimento penale rispetto a
quello civile: trattasi di azione di responsabilità (contrattuale per
amministratori e sindaci, extracontrattuale per gli altri concorrenti
nell’illecito) ex art. 2393 e 2394 c.c. cumulativamente esercitate dai rappresentanti
della procedura.
Conseguentemente,
deve dichiararsi estinta l’azione esercitata dalla Parmalat in
amministrazione straordinaria in persona del commissario straordinario ai
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 74 e sgg. c.p.p..
-3-
Diverse
e più complesse argomentazioni devono svolgersi, invece, in considerazione
della mancata ammissione di costituzione di parte civile dell’assuntore del
concordato ex art. 4-bis l. n. 39/04, nonostante le conclusioni assunte
all’odierna udienza dalla difesa dell’Assuntore.
Quest’ultima,
infatti, ha formulato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio ai
sensi dell’art. 75 c.p.p., ma, non essendo stata ammessa quale parte civile
non appare, a questo Collegio, legittimata a richiedere l’estinzione del giudizio.
Analogamente
non è possibile interpretare quale rinuncia agli atti quanto oggi dichiarato
dalla stessa difesa, atteso che la conseguenza sarebbe l’estinzione ex art.
306 c.p.c., istituto dai caratteri diversi dall’estinzione ex art. 75 cit..
Quanto
precede si rileva considerando da un lato che non è stata neppure chiesta
l’accettazione delle altre parti costituite, dall’altro che sarebbe in
contraddizione con l’opposizione manifestata -dalla stessa difesa- alla
declaratoria d’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sequestro invocata
dalle altre parti.
Orbene,
per i motivi e le considerazioni sopra esposte (punto -1-), deve escludersi
che il semplice (materiale) deposito dell’atto di costituzione possa avere
avuto effetto estintivo del procedimento civile ex art. 75 c.p.p. (in
combinato disposto con l’art. 306 c.p.c.) a seguito di una sorta di
“rinuncia” agli atti del giudizio “anticipata” al momento di esercizio della
facoltà.
Infatti,
nessuna costituzione di parte civile si era ancora legittimamente
perfezionata, e nessuna estinzione del processo civile si è,
conseguentemente, verificata.
Né
può ritenersi, sulla base di un presunta efficacia ex tunc della costituzione
di parte civile della Parmalat in amministrazione straordinaria in persona
del commissario straordinario, che l’assuntore non si sia validamente
costituito nell’odierno procedimento civile in quanto il giudizio si sarebbe
già, precedentemente, estinto per effetto della valida costituzione di parte
civile della Parmalat in amministrazione straordinaria.
Infatti,
a prescindere dalla con condivisibilità
di una tale tesi che -nell’ipotesi in cui trascorra un significativo
lasso di tempo tra la proposizione della costituzione di parte civile e
l’emissione del provvedimento di ammissione- farebbe retroagire l’effetto
estintivo al momento del deposito dell’istanza di ammissione, ci si limita a
constatare come l’assuntore si sia costituito nel procedimento civile n.
4941/04 in data 26.5.2006 e nel procedimento civile n. 6776/04 in data
4.10.2006 (data in cui il Collegio ha provveduto alla riunione dei due
procedimenti), mentre gli atti di costituzione sono stati depositati nelle
udienze 5 e 6 giugno 2006 avanti il G.U.P. presso il Tribunale di Parma:
pertanto, se ne deve concludere che, comunque, l’assuntore si è costituito
nel procedimento civile quando sicuramente nessun effetto estintivo poteva
essersi già verificato.
Innanzitutto,
ed in estrema sintesi, con il concordato ex art. 4-bis l. n. 39/04 il
commissario straordinario ha ceduto la res litigiosa all’assuntore e, nei
giudizi civili può restare nel processo -che, anzi, prosegue tra le parti
originarie, art. 111 comma 1 c.p.c.- ma assume la veste di sostituto
processuale avente una legittimazione straordinaria (uno dei ‘casi previsti
dalla legge indicati dall’art. 81 c.p.c.) poiché fa valere un diritto che non
è più suo (Cass. civ. 18.1.88 n. 320 e Cass. 7.8.90 n. 7090). Pertanto,
l’esclusione della costituzione di parte civile è avvenuta in base alla
considerazione che l’assuntore non può considerarsi “successore a titolo
universale” ai sensi dell’art. 74 c.p.p., bensì a titolo particolare.
Per
valutare la posizione che l’assuntore verrebbe ad assumere in sede civile in
questa particolarissima situazione in cui il suo “dante causa” ha invece
efficacemente trasferito l’azione in sede penale, devesi innanzitutto
approfondire la portata e gli effetti dell’art. 111 c.p.c.: la norma ha la
funzione di evitare che, per effetto dei principi generali in tema di
legittimazione, il trasferimento del diritto controverso determini la
necessità di instaurare un nuovo processo nei confronti dell’acquirente e lo
scopo è assicurato rendendo irrilevante il trasferimento rispetto al processo
che prosegue tra le parti originarie (art. 111 comma 1 c.p.c.).
Ciò
significa che nel processo resta un soggetto (l’alienante, appunto) che non è
più titolare del diritto controverso (comunemente inteso quale “diritto
sostanziale dedotto in giudizio”) e che agisce -o resiste- in giudizio per
far valere un diritto che non è più suo.
Il
comma 3 dell’art. 111 c.p.c. prevede, poi, l’ipotesi in cui il nuovo titolare
del diritto possa intervenire nel giudizio con l’ulteriore conseguenza che
quando si verifica questa eventualità il sostituto processuale possa essere
estromesso (ipotesi, questa, che non merita approfondimento in questa sede
posto che non vi è stato il consenso delle altre parti all’estromissione).
Molto
dubbia è in dottrina la natura di tale intervento, fermo restando che il
successore a titolo particolare nel diritto controverso può assumere la
qualità di parte anche per effetto di chiamata in causa su iniziativa degli
altri intervenienti o anche per ordine del Giudice.
Ci
si domanda se questo intervento sia riconducibile ad una delle figure di cui
all’art. 105 c.p.c.: contro l’opinione che vede in questa una forma di
intervento adesivo è stato obiettato che a partire dal momento in cui
l’acquirente interviene come vero interessato (titolare del diritto) è
eventualmente l’alienante a trovarsi in una posizione assimilabile a quella
dell’interveniente adesivo dipendente e non viceversa; d’altra parte non è
pienamente convincente neppure la tesi per la quale si tratterebbe di
intervento litisconsortile, dal momento che il vero titolare del diritto ha
ormai (da quando assume la qualità di parte) una legittimazione propria
ordinaria ed esclusiva, né può considerarsi intervento principale: più
probabilmente deve ritenersi che l’art. 111 comma 3 c.p.c. rappresenti un
tipo di intervento originale e sui generis.
Tutte
queste considerazioni portano a ritenere che esista un’intima ed inscindibile
correlazione tra le due “parti” processuali (una volta che l’acquirente sia
intervenuto nel processo e non sia stato dato il consenso all’estromissione)
proprio in virtù della eccezionale legittimazione processuale di chi non è
più titolare del diritto controverso e del particolare atteggiarsi di chi
interviene in modo concorrente con altri per fare valere un diritto ormai
esclusivamente proprio.
Questa
stretta correlazione si coglie in modo particolarmente pregnante esaminando
taluni aspetti:
- innanzitutto con il trasferimento a titolo particolare operato in
corso di causa, vengono a scindersi la titolarità del diritto controverso
dalla titolarità dell’azione processuale (dal lato attivo o dal lato
passivo), sì che il diritto sostanziale non si sottrae all'incidenza di
vicende che possano determinarne delle modifiche o l'estinzione, con i
conseguenti riflessi quanto alla stessa esistenza della correlata condizione
dell'azione (cfr.
Cassazione
civile, sez. II, 7 agosto 1990, n. 7970). In altre parole, l’alienante, in seguito al
trasferimento, permane nella titolarità di tutti quei poteri che sono
necessari per condurre il processo alla sua naturale definizione -ad esempio
può validamente rinunciare all’azione determinando la cessazione della
materia del contendere- ma, dal momento in cui il successore a titolo
particolare interviene in giudizio, è necessario scindere tra esercizio dei
poteri di impulso processuale finalizzati al soddisfacimento della pretesa da
un lato ed atti negoziali dall’altro (transazione, confessione, giuramento)
che incidono direttamente sul diritto controverso, rimanendo questi ultimi di
sola prerogativa dell’acquirente (in caso contrario il dante causa verrebbe a
disporre due volte dello stesso diritto);
- la sentenza esplica i propri effetti nei confronti del successore
a titolo particolare, sia o non sia intervenuto nel processo: pertanto la
sentenza emanata contro le parti originarie si considera emessa nei confronti
di veri sostituti processuali e fa stato sia nei confronti dell’alienante sia
nei confronti del successore a titolo particolare: se la dottrina esclude che
questa efficacia sia riflessa -considerandola efficacia diretta derivante dal
fatto che l’acquirente è ormai il vero e unico titolare del diritto-, si può
più semplicemente ritenere che se il successore è intervenuto in giudizio la
sentenza lo vincola in quanto parte, mentre se non è intervenuto l’art. 111
ultimo comma c.p.c. estende eccezionalmente il limite soggettivo dell’art.
2909 c.c.
Tale
“eccezione” ha evidenti, significative, ripercussioni in relazione al regime
di impugnazione di tale sentenza. Sul punto è intervenuta chiarificatrice la
Corte di Cassazione Sez. Unite con sentenza del 22.1.2003 n. 875: “L'estraneità
al processo del successore a titolo particolare cessa, come si è detto, per
effetto d'intervento o di chiamata in causa, ovvero per esercizio della
facoltà d'impugnazione, in quanto le relative evenienze ne esigono la
presenza nelle ulteriori fasi del giudizio, sia pure assieme e non al posto
della parte originaria, fino all'eventuale estromissione di essa (cfr. Cass.
19 maggio 2000 n. 6530). La citazione del successore a titolo particolare,
per la prima volta in sede d'impugnazione, è assimilabile ad una chiamata in
causa, speculare rispetto alla possibilità di detto successore d'impugnare la
sentenza pronunciata nei confronti del dante causa (ove sfavorevole).
Pertanto, la notificazione dell'atto d'impugnazione soltanto al successore a
titolo particolare, che non abbia già assunto nelle precedenti fasi
processuali la veste di parte, vale a conferirgli la relativa qualità nel
giudizio d'impugnazione, di modo che non determina la nullità del giudizio
stesso in assenza di contraddittorio, ma comporta, in difetto di pregressa
estromissione del dante causa, l'incompletezza del contraddittorio e la
necessità di disporne l'integrazione.”
-4-
Queste
considerazioni portano ad escludere la possibilità che la stessa azione possa
essere esercitata sia in sede penale (dalla Parmalat in amministrazione
straordinaria in persona del commissario straordinario) sia in questa sede
civile (dall’assuntore).
La
Suprema Corte ha in più casi affermato che il codice di procedura penale del
1988 non ha riprodotto la regola, dettata dall'art. 3 del codice di rito
previgente, della necessaria pregiudizialità del processo penale rispetto a
quello civile.
Tuttavia,
se nel sistema attualmente in vigore esiste una tendenziale autonomia tra i
due giudizi, un rapporto di pregiudizialità tra di essi non può essere negato
in via astratta e di principio, ostandovi l'art. 211 delle norme di
attuazione e di coordinamento del vigente codice di procedura penale,
ispirato alla finalità di prevenire contraddittorietà di giudicati, il quale
prevede che, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75, terzo comma,
c.p.p. (e cioè quelle di giudizio civile avente ad oggetto l'azione
riparatoria per le restituzioni ed il risarcimento del danno, in cui è fatto
divieto di sospensione del processo civile se non quando l'azione sia stata
proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di
parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado),
la sospensione necessaria del giudizio civile è subordinata alla duplice
condizione dell’avvenuto esercizio dell’azione penale e della rilevanza ed
opponibilità dell’eventuale giudicato penale nel processo da sospendere.
Il
nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e penale ha dato luogo altresì
alla necessità di modifica dell’art. 295 c.p.c., che, nel testo risultante
dalla novella di cui all’art. 35 della legge n. 353 del 1990, stabilisce che
il giudice dispone la sospensione del processo in ogni caso in cui egli
stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione
dipenda la decisione della causa: occorre, dunque, di volta in volta,
un’indagine in concreto, diretta a verificare la sussistenza di un rapporto
di pregiudizialità tra le due cause, idoneo a giustificare l'applicazione del
citato art. 295 c.p.c. (tra le varie, cfr.
Cassazione
Civile, Sez. I, 16 luglio 2002, n. 10334; Cass. 21
settembre 1998, n. 9440).
Orbene,
nel caso che qui occupa, non vi è dubbio che sia avvenuto l’esercizio
dell’azione penale e, altresì, che per effetto dell’art. 111 ultimo comma
c.p.c., il giudicato in sede penale abbia rilevanza e sia opponibile
nell’odierno giudizio civile.
Pertanto,
se ne deve concludere che -per effetto del combinato disposto dell’art. 211
delle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale e
dell’art. 295 c.p.c.- l’odierno procedimento debba essere necessariamente
sospeso.
Tale
sospensione non consente di adottare alcuna decisione sulle richieste di
immediata pronuncia per le azioni di garanzia o altrimenti accessorie spiegate
nel presente giudizio.
-5-
Quanto
alle raggiunte transazioni delle quali in questa udienza si ha avuto notizia,
il Tribunale rileva che non vi è stata un’adesione di tutte le altre parti
processuali, per cui, anche se la transazione può operare sotto il profilo
sostanziale, allo stato non ha rilevanza sotto l’aspetto processuale.
Appare
condivisibile la tesi di parte attrice sulla permanenza dell’efficacia dei
provvedimenti cautelari (sequestri) dal momento che il trasferimento
dell’azione civile in sede penale non comporta la rinuncia all’azione stessa.
P.Q.M.
- dichiara l’estinzione dell’azione esercitata dalla Parmalat in
amministrazione straordinaria in persona del commissario straordinario;
- dispone la sospensione necessaria del presente giudizio.
Parma, 6.12.2006
Il Presidente Dott. Stellario Bruno
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luisa Poppi
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