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Tribunale di Mantova, sentenza 7 novembre 2006, n. 1086 – G.U. Dr. A. Gibelli. Mediazione – Provvigione – Diritto del mediatore –
Incarico specifico – Assenza – Irrilevanza. Il diritto del mediatore alla
provvigione sorge anche in assenza di un incarico specifico purchč sussista
il rapporto di casualitą tra l’operato dello stesso e la conclusione
dell’affare. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto irrilevante il
fatto che i convenuti si fossero rivolti al mediatore al solo fine di
conoscere e valutare in concreto la situazione, senza conferire al mediatore
stesso alcun incarico generale o speciale a concludere) (fb)
Mediazione – Provvigione – Diritto del mediatore
– Trattative avviate dal mediatore – Mancata conclusione dell’affare per
mancato accordo delle parti – Successiva realizzazione dello stesso a
condizioni non del tutto identiche a seguito di intervento di altro mediatore
– Incidenza di detta circostanza sulla efficienza causale dell’opera del
primo mediatore – Esclusione – Fattispecie.
Qualora pił mediatori prestino
la propria opera prima della conclusione dell’affare, per poter escludere
l’incidenza dell’opera del primo mediatore occorre che la conclusione
dell’affare cui le parti siano pervenute sia del tutto indipendente
dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto
e che la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative
nuove, assolutamente non ricollegabili alle precedenti. Tale ipotesi non
ricorre qualora l’unico elemento differenziale tra le trattative iniziali e
quelle che hanno portato alla conclusione dell’affare sia costituito dal
prezzo. (fb)
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