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Sezione I - Giurisprudenza

documento 440/2006

 

 

 

 

 

 

Giudice di Pace di Pavia, sentenza 15 dicembre 2006, n. 1621 – G. Casale.

Segnalazione dell’Avv. Ugo Leonetti

Utenti di telecomunicazioni Procedura di conciliazione di cui all’art. 1 L. 249/1997 – Definizione di utente – Oggetto della controversia Risarcimento del danno.

 

Telecomunicazioni – Danno derivante dalla privazione della linea telefonica – Caratteristiche – Liquidazione.

 

L’obbligo del preventivo esperimento della procedura conciliativa di cui all’art. 1 della L. n. 249/1997 non sussiste qualora controparte del gestore sia un soggetto che non avendo sottoscritto alcun contratto non possa essere definito “utente”. L’obbligo in questione, inoltre, non sussiste quando la controversia abbia ad oggetto un diritto soggettivo al risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

La gravità del danno derivante dalla privazione della linea telefonica deve essere valutata in considerazione del fatto che nell’era attuale la comunicazione è insita in quasi tutte le attività del vivere quotidiano. In tale ipotesi deve anche essere riconosciuto il danno esistenziale che trova la sua ragion d’essere nel fastidio determinato dall’indesiderata comunicazione, nella lesione alla quiete privata, nel tempo impiegato per ottenere la definizione di una questione che non avrebbe dovuto dar corso ad un complesso contenzioso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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