IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 4439

 

 

data pubblicazione 16/05/2011

 

 

 

Appello Brescia, 02 maggio 2011 - Pres. Pianta - Est. Antonietta Miglio.

 

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Competenza - Sede principale dell'impresa - Identificazione - Luogo in cui è svolta l'attività amministrativa e direttiva - Coincidenza con la sede legale - Presunzione semplice.

Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Iniziativa del pubblico ministero su segnalazione del tribunale fallimentare - Iniziativa ufficiosa - Esclusione - Autonomia del pubblico ministero - Sussistenza - Violazione dei principi di terzietà e di imparzialità - Esclusione.

 

Ai sensi dell'articolo 9, legge fallimentare la competenza a dichiarare lo stato di insolvenza spetta al giudice del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, la quale si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, luogo che coincide, di regola, con la sede legale, a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la suddetta presunzione; è, quindi, irrilevante il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro direzionale dell'attività dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La segnalazione dell'insolvenza di cui al n. 2 dell'articolo 7, legge fallimentare può provenire anche dal tribunale fallimentare che l'abbia rilevata nel corso del procedimento aperto per la dichiarazione di fallimento e che si sia chiuso prima della sentenza dichiarativa per desistenza degli istanti. La procedura che porta alla dichiarazione di fallimento costituisce "procedimento civile" a tutti gli effetti e va escluso che l'iniziativa del pubblico ministero assunta a seguito di segnalazione del giudice fallimentare comporti una sorta di iniziativa ufficiosa. Il pubblico ministero, infatti, valuta in completa autonomia la portata della segnalazione ed autonomamente decide se prendere o meno l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento; egli potrà quindi decidere di non intraprendere alcuna iniziativa o di intraprenderla sottoponendo al tribunale fallimentare fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli acquisiti nell'ambito del procedimento estinto. E’ quindi sbagliato sostenere che il giudice fallimentare che dichiara il fallimento dopo aver segnalato al PM l'insolvenza viene meno ai propri doveri di terzietà ed imparzialità poiché esso non si è affatto auto investito del procedimento, posto che la relativa istanza promana da un organo ad esso esterno del tutto svincolato da detta iniziativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Massimario, art. 7 l. fall.


Il testo integrale

 

 














 

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