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Tribunale di
Isernia, sentenza 28 dicembre 2006 – Pres. F. Ferdinandi, Est. A. Penta.
Segnalazione del Prof. Avv.
Francesco Fimmanò
Società di persone – Recesso
ed esclusione del socio – Concorso di cause – Criterio di prevalenza –
Effetti.
Società di persone – Delibera
di esclusione del socio – Addebiti – Eccessiva genericità – Diritto di
difesa.
Nelle società di persone, il
principio secondo il quale, nel concorso di più cause di scioglimento del
rapporto sociale limitatamente ad un socio, deve ritenersi operante quella
che si verifichi per prima, trova applicazione anche nel caso di concorso fra
recesso ed esclusione. A tal punto che finanche nel corso del giudizio
promosso per conseguire l’esclusione di un socio, è a questi consentito di
esercitare il diritto di recesso (insindacabilmente, se la società è a tempo
indeterminato, ovvero per giusta causa, se la società è a tempo determinato),
e così di determinare lo scioglimento del rapporto dal momento in cui la sua
dichiarazione perviene a conoscenza del destinatario, in via prevalente
rispetto alla successiva sentenza che ne pronunci l’esclusione di natura
costitutiva, e quindi operante solo dal passaggio in giudicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In
tema di esclusione del socio di società di persone, gli addebiti di aver
posto in essere “gravi inadempienze
delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale” e di essersi “reso ripetutamente inadempiente delle
obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale” sono
eccessivamente generici e non consentono al socio escluso l’esercizio del
diritto di difesa, tanto più qualora tali categorie sintetiche non vengano
neppure ipotizzate come cause di esclusione nell’atto costitutivo o nello
statuto.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
r.g. n. 207/2006
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2006 T. D., premesso di
aver costituito, unitamente a P. E. e P. L., in data 7.2.2000 la S.D.,
fissando la durata della società al 31.12.2050 e nominando amministratore P.
E.; di aver ricevuto in data 4.2.2006 la notifica della delibera del 4.1.2006
con la quale la maggioranza dei soci aveva deciso di escluderlo dalla
società, addebitandogli gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal
contratto sociale; di aver comunicato, con nota del 29.6.2004, il proprio
recesso dalla società, invitando l’amministratore a provvedere alla
liquidazione della stessa per impossibilità di conseguimento dell’oggetto
sociale; che l’amministratore della società aveva compiuto gravi violazioni
dei doveri di correttezza e diligenza nell’amministrazione (essendo serio il sospetto
che avesse utilizzato per scopi personali le risorse finanziarie della
società) , nonché dei doveri di informativa nei suoi confronti; che i
predetti motivi avevano rappresentato giusta causa di recesso; che non gli
era stata ancora liquidata la quota pari al 45% del capitale sociale; di aver subito gravi pregiudizi a
causa del comportamento dell’amministratore;
tanto premesso, citava in giudizio la S.D.
snc, P. E. e P. L., chiedendo dichiararsi nulla e comunque invalida la
delibera per notar V. del 4.1.2006; dichiarare il suo recesso per giusta
causa; disporre la liquidazione della quota in suo favore; condannare i soci
in proprio al risarcimento dei danni in suo favore per la illegittima
adozione della delibera di esclusione; revocare la nomina ad amministratore
di P. E.; condannare il P. al risarcimento dei danni per le violazioni
rappresentate; con vittoria di spese, competenze ed onorari di
giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti, evidenziando che il T. non
aveva mai corrisposto la somma di lire 9.000.000 dovuta al momento della
costituzione della società e non aveva mai partecipato alle attività
aziendali; che il T., dopo aver
conferito alla società una motrice Iveco 110 di provenienza svizzera, non
aveva ultimato le operazioni di nazionalizzazione del veicolo e,
impossessatosi del veicolo, si era rifiutato di restituirlo; che
nell’ottobre-novembre 2003 il T. aveva convinto gli altri due soci a vendere
un trattore stradale Renault 390 a M. G. per la somma di euro 1.000,00, non
rappresentando la circostanza che in realtà aveva ricevuto a titolo di
corrispettivo un importo superiore a 8.000 euro; di aver scoperto che il T.
aveva indirizzato sul proprio conto corrente n.325/31 dei versamenti in
realtà spettanti alla società; che il T., dopo aver preso in prestito nel
mese di agosto del 2002 un furgone Renault appartenente alla snc, non lo
aveva mai restituito; che contrassegni per un importo complessivo di euro
4.407,80, pur risultando apparentemente rimborsati dal T. in data 6.10.2003, in
realtà non erano mai stati consegnati materialmente alla S. di
Frosinone; che le predette gravi
inadempienze giustificavano l’esclusione dell’attore dalla società ai sensi
dell’art.2286 c.c.;
tanto dedotto, chiedevano dichiararsi inefficace l’atto di citazione;
nel merito, dichiarare valida ed efficace la delibera di esclusione del
4.1.2006; in via riconvenzionale, condannare l’attore al risarcimento del
danno per lite temeraria; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Le parti si scambiavano memorie di replica ai sensi degli artt.6 e 7
DLgs n.5/2003.
Con istanza depositata il 25.9.2006, l’attore chiedeva la fissazione
dell’udienza di discussione.
Indi, all’udienza del 22.12.2006, la causa, sulle conclusioni di cui
in epigrafe, veniva riservata
alla decisione del collegio, con concessione dei termini ordinari di legge
per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ opportuno far precedere l’analisi nel merito della presente
controversia da alcune considerazioni di carattere generale.
Il recesso ai sensi dell’art.2285 c.c., ancorché per giusta causa, è
esercizio di un diritto potestativo, integrante una dichiarazione di volontà,
oltre che unilaterale, recettizia, da portare a conoscenza degli altri soci,
pur non essendo prevista e richiesta la loro accettazione, tanto è vero che
produce effetti con la loro presa di conoscenza.
E’ necessaria, o quanto meno ammissibile, la domanda giudiziale per
l’esercizio del diritto di recesso per giusta causa, a fronte soprattutto di
una situazione di “stallo”, ovvero di incertezza, determinata dalla mancata
presa di posizione da parte degli altri soci. E’ evidente che in siffatta
evenienza la pronuncia giudiziale che riscontrasse la sussistenza della giusta
causa avrebbe natura meramente dichiarativa con efficacia ex tunc.
Nelle società di persone, il principio secondo il quale, nel
concorso di più cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad
un socio, deve ritenersi operante quella che si verifichi per prima, trova
applicazione anche nel caso di concorso fra recesso ed esclusione. A tal
punto che finanche nel corso del giudizio promosso per conseguire
l’esclusione di un socio, è a questi consentito di esercitare il diritto di
recesso (insindacabilmente, se la società è a tempo indeterminato, ovvero per
giusta causa, se la società è a tempo determinato), e così di determinare lo
scioglimento del rapporto dal momento in cui la sua dichiarazione perviene a
conoscenza del destinatario, in via prevalente rispetto alla successiva
sentenza che ne pronunci l’esclusione di natura costitutiva, e quindi
operante solo dal passaggio in giudicato (cfr., infra alios, Cass. civ. 13.1.1987, n.134).
Un società costituita verso la fine del 1900 con durata prevista
oltre il 2050, tacitamente prorogabile di anno in anno, può dirsi contratta a
tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (art.2285, primo
comma, c.c.), avendo riguardo non soltanto alla vita lavorativa, ma anche
alla durata media della vita biologica (Trib. Milano, 7.2.2003). Nel caso di
specie, la S.D. s.n.c. è stata costituita il 7.2.2000 e la sua durata era
stata fissata al 31.12.2050, tacitamente prorogabile di anno in anno, in
assenza di tempestiva disdetta. Orbene, tenuto conto che uno dei tre soci (P.
E.) è nato il 16.11.1964, potrebbe in astratto sostenersi la sussistenza dei
presupposti per un recesso anche in assenza di una giusta causa. Tuttavia,
nella fattispecie in esame il socio T. D. ha posto a fondamento del proprio
recesso una (a suo dire) giusta
causa e non la durata indeterminata (o per tutta la durata di uno dei
soci) della società.
Nelle società di persone, in materia di controversie riguardanti lo
scioglimento particolare del rapporto sociale, e quindi anche in quelle in
cui occorra accertare la sussistenza e validità della giusta causa addotta
dal socio recedente, la società è priva della legittimazione passiva, dal
momento che gli unici soggetti direttamente e necessariamente contraddittori
devono considerarsi, in via esclusiva, le altre persone dei soci che restano
nella società stessa.
Venendo all’analisi del presente caso, è a rilevarsi che, con
missiva datata 29.6.2004 (e ricevuta dagli altri due soci il 2.7.2004), T. D.
ha dichiarato formalmente il proprio recesso per giusta causa dalla S.D.
s.n.c., fondandolo sulla (a suo dire) “grave
violazione dei doveri di correttezza e diligenza nell’amministrazione, nonché
nella reiterata omissione dei doveri di informativa, nei suoi confronti, circa la gestione e l’andamento della
società, da parte dell’amministratore sig. P. E..”. Successivamente, con delibera
adottata il 4.1.2006, gli altri due soci P. E. e P. L. hanno deciso
l’esclusione dalla società del T. “per
gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale.”
In particolare, per non aver collaborato
per il raggiungimento degli scopi
sociali e non aver partecipato fattivamente alle attività della Società ed
essersi reso ripetutamente inadempiente
delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale”.
Tempestivamente, ai sensi dell’art.2287 c.c., il socio escluso ha proposto
opposizione davanti all’intestato Tribunale, sostenendo l’insussistenza dei
motivi posti a base dell’esclusione ed evidenziando di aver circa un anno e
mezzo prima formalizzato il proprio recesso per giusta causa dalla società.
Occorre, pertanto, previamente accertare se ricorre la giusta causa
di recesso formalizzata dal socio T., atteso che l’eventuale scioglimento del
vincolo sociale per tale motivo prevarrebbe sulla successiva esclusione del
medesimo deliberata dagli altri due soci.
A tal riguardo, va rilevato che l’avveramento di una giusta causa di
recesso non è sufficiente, di per sé solo, a far venir meno il vincolo
associativo, ma occorre che tale causa sia espressamente indicata nella
comunicazione di recesso (Corte appello Milano, 25.10.1991). Nel caso di
specie, pur avendo il legale del T. solo genericamente enunciato nella
missiva del 19.6.2004 i motivi del proprio recesso, è evidente che il socio
riteneva che fosse medio tempore venuta
meno la fiducia nell’operato del socio amministratore P. E..
Orbene, il recesso per giusta causa da una società in nome
collettivo può essere esercitato in presenza di una reiterata violazione da
parte del socio-amministratore dell’obbligo di rendere conto al socio
recedente della gestione sociale e dell’andamento della società, traducendosi
questa in violazione di doveri di fedeltà, diligenza e correttezza (Trib.
Pavia, 19.4.1991). In particolare, la giusta causa di recesso del socio di
s.n.c. va ricondotta ad una plausibile e giustificabile reazione ad un
comportamento degli altri soci che in misura obiettiva, ragionevole ed
irreparabile abbia inciso negativamente sul rapporto fiduciario che deve
legare ciascun socio all’altro (Cass. civ. 14.2.2000, n.1602). Ad esempio,
ricorre una giusta causa di recesso ex art.2285 c.c. ogni qualvolta il socio
venga immotivatamente escluso dalla gestione degli affari sociali o dal controllo sull’attività sociale
(Trib. Verona, 25.1.1994; conf. Corte appello Bologna, 20.11.1993).
Nel libello introduttivo T. D. ha sostenuto che l’amministratore
della società avrebbe compiuto gravi violazioni dei doveri di correttezza e
diligenza nell’amministrazione (essendo serio il sospetto che avesse utilizzato
per scopi personali le risorse finanziarie della società), nonché dei doveri
di informativa nei suoi confronti. Nella memoria notificata ai sensi
dell’art.6 DLgs n.5/2003, l’attore si è limitato a prendere posizione sui
rilievi mossigli dai convenuti e posti a fondamento della sua
esclusione. Infine, agli atti di
causa vi sono due lettera di riscontro della Banca Toscana, nelle quali
l’istituto di credito, su espressa richiesta del T., rappresenta che l’esposizione
debitoria della società è alla data del 15.4.2004 di euro 1.731,53 (quale
saldo debitore del c/c ad essa intestato) e in data 27.12.2004 di complessivi
euro 24.041,39 (di cui € 10.841,39 per saldo dare c/c ed €13.200,00 per anticipi su fatture).
Alla stregua della scarna documentazione in atti, il T. non ha
idoneamente dimostrato la sussistenza della giusta causa di recesso. Né alla
lacuna probatoria egli avrebbe potuto porre rimedio attraverso una ctu
contabile (che avrebbe avuto una valenza esplorativa e sarebbe stata
finalizzata a colmare un deficit probatorio), acquisendo gli estratti conto
di alcuni istituti di credito con i quali la snc intratteneva rapporti (non
potendosi a tal fine ritenere sufficiente il “serio sospetto che questi – vale a dire, il socio amministratore
P. E. – abbia utilizzato per scopi
personali le risorse finanziarie della società.”) o ottenendo
l’esibizione delle scritture contabili della società (atteso che nessuna
critica specifica ed analitica alla gestione contabile è stata formulata). Da
ultimo, non risulta neppure dimostrato un ipotetico intralcio frapposto
dall’amministratore P. al controllo sulla gestione della società, atteso che,
se è vero che con missiva del 10.5.2006 il T. si è lamentato, per il tramite
del proprio legale, dell’impedimento oppostogli alla presa in visione dei
libri contabili della società, è altrettanto vero che ciò è avvenuto circa
tre mesi dopo la sua esclusione e che per ben due anni non risultano
doglianze di siffatto tenore.
Pertanto, le domande dell’attore dirette a dichiarare il proprio
recesso per giusta causa dalla S.D. s.n.c., nonché a disporre la liquidazione
della quota in suo favore, quale socio uscente, vanno rigettate.
Occorre analizzare la ulteriore domanda finalizzata a conseguire la
declaratoria di nullità e, comunque, l’annullamento della delibera di
esclusione adottata il 4.1.2006, non senza evidenziare sin da subito che, in
ogni caso, non potrebbe, anche qualora la delibera impugnata fosse valida,
disporsi la liquidazione della quota spettante al T., in considerazione del
fatto che quest’ultima presuppone il previo passaggio in giudicato della
eventuale pronuncia giudiziale costitutiva di esclusione del socio.
A tal riguardo, è necessario che nella comunicazione da farsi al
socio escluso, ai sensi dell’art.2287 e ai fini della decorrenza del termine
per fare opposizione, siano indicati i motivi dell’esclusione, perché il
socio abbia la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al
tribunale. Nella fattispecie in esame con delibera adottata il 4.1.2006, gli
altri due soci P. E. e P. L. hanno deciso l’esclusione dalla società del T. “per gravi inadempienze delle obbligazioni
derivanti dal contratto sociale” e, in particolare, per non aver questi “collaborato per il raggiungimento degli scopi sociali e non aver partecipato fattivamente alle attività della Società ed essersi reso ripetutamente inadempiente delle
obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale”.
Per giurisprudenza consolidata, nel giudizio di opposizione avverso
la deliberazione di esclusione di un socio dalla società ai sensi
dell’art.2287, non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da
quelli enunciati nella delibera adottata dalla maggioranza dei soci
(principio consacrato sin da Cass. civ. 16.6.1989, n.2887).
Orbene, il generico addebito rappresentato con la formula “per gravi inadempienze delle obbligazioni
derivanti dal contratto sociale” e reiterato con la successiva accusa di
essersi (il T.) “reso ripetutamente
inadempiente delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto
sociale” non può essere preso in considerazione, in quanto rappresenta
una sorta di “pseudoimputazione” che rende impossibile di fatto l’esercizio
del diritto di difesa e che non consiste neppure in una categoria sintetica
eventualmente ipotizzata come causa di esclusione in seno all’atto
costitutivo o allo statuto (quale potrebbe essere, a titolo esemplificativo,
la previsione statutaria dell’esclusione di coloro che abbiano commesso
azioni incompatibili con l’interesse della società o con il prestigio della
stessa). Invero, nel caso di specie, l’atto costitutivo della S.D. s.n.c. non
prevedeva alcuna ipotesi specifica di esclusione dei soci.
D’altra parte, le accuse mosse per la prima volta nella comparsa di
costituzione non possono essere prese in considerazione, in quanto
rappresentano all’evidenza censure diverse dall’omessa collaborazione o dalla
mancata fattiva partecipazione nella gestione sociale, in relazione alla
quale ultima non è stata offerto alcun elemento probatorio.
In ogni caso, i rilievi contenuti nella comparsa di costituzione non
sono stati idoneamente provati.
In proposito, vanno enunciati i principi generali che seguono.
In
primo luogo (e ciò rileva anche ai fini della ripartizione dell’onere
probatorio tra le parti), ripetesi, nel giudizio promosso
dal socio in opposizione alla delibera
di esclusione, la societa', avendo la veste sostanziale di parte istante per
la risoluzione del rapporto, e' tenuta a provare il fatto in base al quale e' stata adottata quella delibera (nella specie, inadempimento del socio), mentre non puo'
invocare a sostegno di essa fatti
distinti, ancorche'
potenzialmente idonei a giustificare la rescissione del
rapporto sociale (Cassazione civile sez. I, 8 luglio 1994, n. 6452, in Giust.
civ. Mass. 1994, 938).
In
secondo luogo, il controllo del giudice di merito in riguardo alla esclusione del socio di una societa'
in nome collettivo non puo' esercitarsi sulla
discrezionalita' sull'opportunita' del
provvedimento (posto
che l'insindacabilita'
delle scelte sociali attiene soltanto alla valutazione
discrezionale
dell'opportunita'
del provvedimento in
presenza di determinati fatti),
mentre e' consentito sulla sussistenza o meno delle
inadempienze del socio che hanno condotto a quella esclusione (Cassazione
civile sez. I, 9 agosto 1991 n. 8695, in Dir. fall. 1992, II, 369).
In terzo luogo, al fine dell'esclusione
del socio di una societa', secondo
la previsione dell'art.
2286 c.c., per inadempimento di obbligazioni che discendano dalla legge o dal contratto
sociale, configurano requisiti necessari, sindacabili dal
giudice in sede d'impugnazione da
parte dell'interessato
della
deliberazione
del competente organo collegiale, la colposita'
di detto inadempimento, peraltro
da presumersi in
applicazione della regola generale
dell'art. 1218 c.c., e la gravita'
del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento
dello scopo sociale (Cassazione civile, sez. I,
14 luglio 1988 n. 4598, in
Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 7
Giust. civ. 1988, I, 2536).
In particolare, quanto al secondo requisito, la gravita'
dell'inadempimento del socio, che puo'
determinarne l'esclusione
dalla societa', sussiste
anche quando il comportamento contestato, secondo
l'insindacabile valutazione
del giudice di merito, abbia reso meno agevole
il perseguimento dello scopo sociale (Cassazione civile sez. I, 17 settembre
1993, n. 9577, in Giur. it. 1994, I, 1,1548), incidendo in tal guisa
negativamente sulla situazione della società. Invero, non occorre che la gravita'
dell'inadempienza impedisca
del tutto il raggiungimento dello
scopo sociale, cioè che
da essa consegua la paralisi della vita sociale (Cassazione civile, sez. I,
17 aprile 1982 n. 2344, in Dir. fall. 1982, II, 985).
La prima accusa rivolta al T. è stata quella di non aver mai
corrisposto la somma di lire 9.000.000, pari alla quota di capitale
sottoscritta al momento della costituzione della società, e di non aver mai
partecipato alle attività aziendali.
Orbene, a prescindere dal fatto che la tesi è contrastante con quanto
attestato all’art.VI dell’atto costitutivo della società (“Il capitale sociale è di lire 20.000.000
(ventimilioni) che viene sottoscritto e versato dai soci nella maniera
che segue: …”), non vi è agli atti alcuna prova in ordine all’assunto
propugnato.
La seconda censura concernerebbe l’operato del T. il quale, dopo
aver conferito alla società una motrice Iveco 110 di provenienza svizzera,
non avrebbe ultimato le operazioni di nazionalizzazione del veicolo e,
impossessatosi del veicolo, si sarebbe rifiutato di restituirlo. In astratto, integra senz’altro grave
inadempienza ai sensi dell’art.2286 c.c. la mancata restituzione da parte del
socio di un bene sociale di cui gli era stato in precedenza consentito l’uso
privato. La società ha infatti il diritto di disporre e di mutare la
destinazione ai beni sociali e l’ingiustificato rifiuto di riconsegnarli
dimostra che il socio antepone l’utile personale all’interesse sociale (cfr.,
in tal senso, Trib. Milano, 28.10.1993). Gli stessi convenuti hanno depositato la copia del
libretto di circolazione relativo al predetto veicolo, dalla quale si evince
che in realtà quest’ultimo risulta intestato alla “Sesto Trasporti di
Cicerone Angelo e C. s.n.c.”. I P. intendevano provare mediante l’escussione
di un teste che il T. non aveva provveduto alla nazionalizzazione del
veicolo- Tuttavia, la prova orale correttamente non è stata ammessa dal
giudice designato, atteso che la predetta circostanza presuppone la prova
dell’avvenuto conferimento dello stesso dall’attore alla S.D. snc,
circostanza, quest’ultima, giammai provata.
Ancora i convenuti sostengono che nell’ottobre-novembre 2003 il T.
li avrebbe convinti a vendere un trattore stradale Renault 390 a tal M. G.
per la somma di euro 1.000,00, non rappresentando la circostanza che in
realtà egli aveva ricevuto a titolo di corrispettivo un importo superiore a
8.000 euro. In relazione a tale aspetto, era stata ammessa la prova
testimoniale diretta a dimostrare che l’importo pagato per la motrice era
stato in realtà superiore ad euro 8.000,00. Tuttavia, i convenuti non hanno
citato in giudizio il teste Martone Massimiliano, in tal guisa incorrendo
nella decadenza sancita dall’art.104 disp. atti. c.p.c.. In ogni caso, il
legale dei convenuti ha rinunciato, nel corso dell’udienza collegiale del
22.12.2006 al teste Martone; sul punto, vi è stata l’adesione da parte del
legale di controparte.
Altra doglianza è consistita nell’aver scoperto che il T. avrebbe
indirizzato sul proprio conto corrente n.325/31 dei versamenti incassati da
alcuni contrassegni in realtà spettanti alla società. In astratto, la
predetta condotta integrerebbe gli estremi di un grave inadempimento, in
quanto si sarebbe realizzata una indebita commistione tra il patrimonio
sociale e quello personale del socio. Sul punto, è sufficiente evidenziare,
in assenza di ulteriori elementi di carattere probatorio (la prova testimoniale
era del tutto irrilevante, in quanto mirante solo a dimostrare che il T. si
occupava esclusivamente della gestione operativa, del controllo spedizioni e
dell’incasso con relativo rimborso dei contrassegni), che gli assegni che
sarebbero stati emessi da clienti, a fronte della consegna di pacchi e di
plichi, in realtà risultano intestati alla Dart Express s.r.l., società che
non appare collegata né con la S.D. s.n.c. né con il T..
I convenuti hanno altresì sostenuto che il T., dopo aver preso in
prestito nel mese di agosto del 2002 un furgone Renault appartenente alla
snc, non lo avrebbe mai restituito.
Tuttavia, agli atti vi è solo il dispositivo di una sentenza emessa
dal giudice di pace di Campobasso in data 23.11.2005, con la quale veniva
dichiarata la perdita di possesso in capo a tal Persichilli Giuseppe (che
sarebbe, secondo l’assunto dei convenuti, il dante causa della società) del
predetto autocarro ed una nota dell’ACI di non agevole lettura e dagli
incerti contenuti. Del resto, in una missiva del 5.6.2006 il legale
dell’attore sostiene che il furgone sarebbe stato demolito dalla snc nel
2001.
Infine, anche l’accusa secondo cui contrassegni per un importo
complessivo di euro 4.407,80, pur risultando apparentemente rimborsati dal T.
in data 6.10.2003, in realtà non sarebbero mai stati consegnati materialmente
alla S. di Frosinone è rimasta priva di qualsivoglia riscontro oggettivo.
Per l’effetto, non è stata comunque riscontrata l’effettiva
ricorrenza dei casi nei quali la legge consente l’esclusione del socio.
L’annullamento della deliberazione di esclusione del T. opera ex tunc e comporta la reintegrazione
del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti
da essa derivati (cfr. Cass. civ. 22.12.2000, n.16150).
Pur potendo comportare in astratto le illegittimità di una delibera
di esclusione il sorgere di un credito di natura risarcitoria, è a rilevarsi
l’assoluta mancanza di prova, da parte del T., in ordine all’esistenza e
all’entità del pregiudizio asseritamene subito.
Da ultimo, l’attore non ha offerto alcun elemento di prova a
fondamento della domanda finalizzata ad ottenere la nomina ad amministratore
di P. E., tale non potendosi considerare la corrispondenza epistolare
intercorsa tra le parti.
In considerazione del
parziale accoglimento della domanda attorea, sussistono giusti motivi per
compensare nella misura dei due terzi le spese del presente giudizio, ponendo
il residuo terzo a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da T. D. con
atto di citazione notificato in data 3.3.2006, così provvede :
a) annulla la deliberazione per notar V. adottata il 4.1.2006, rep.
53066 (racc. 19898), con la quale era stata decisa l’esclusione del socio T.
D. dalla S.D. s.n.c.;
b) rigetta le ulteriori domande proposte dal T.;
c) rigetta la domanda riconvenzionale di condanna per lite temeraria
proposta nell’interesse di P. E. e P.
L., il primo quale amministratore e socio della S.D. ed il secondo
quale socio della stessa s.n.c.;
b) previa compensazione in ragione
dei due terzi, condanna i convenuti al pagamento, in favore del T., del
restante terzo delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi
euro 1.065,00, di cui 65 per esborsi, 405 per diritti e 595 per onorario,
oltre IVA, Cpa e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Isernia il 28.12.2006.
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