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Tribunale di Parma, ordinanza 6 dicembre 2006 – Est. M. Vittoria. Segnalazione dell’Avv.
Francesco Bondani Centrale Rischi della Banca
d’Italia – Segnalazione a sofferenza – Presupposti – Difficoltà di recupero
del credito e insolvenza irreversibile – Distinzione. La
segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia intanto
può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere i
toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza,
si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle
possibilità di recupero del credito. E tale conclusione si giustifica anche
in considerazione di quella che è la funzione informativa in favore degli
intermediari della Centrale Rischi, nonché del fatto che la segnalazione a
sofferenza è legittima quando si è in presenza di un inadempimento protratto
nel tempo ed ingiustificato che rende verosimile, ma non necessariamente
attuale o attuato, il recupero coattivo, pur senza escludersi in astratto la
possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito. (fb) |