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IL CASO.it
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Sezione I - Giurisprudenza
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documento 453/2007
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Massimario,
art. 31 l. fall.
Tribunale di
Mantova 4 gennaio 2007 – G. Delegato Mauro Bernardi.
Funzioni del curatore
fallimentare – Adempimento di obblighi amministrativi facenti carico
originariamente all’imprenditore – Distinzione – Esclusione.
Sul curatore del fallimento - il quale č organo della procedura
fallimentare e non giā un successore, nč un sostituto
necessario del datore di lavoro fallito - non incombe
l'adempimento di obblighi amministrativi facenti carico originariamente
all'imprenditore in relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del
fallimento (nel caso di specie sottoscrizione dei curricula dei
lavoratori ai fini del perfezionamento della pratica amministrativa
concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei
lavoratori esposti all’amianto ai sensi della legge 257/92). (mb)
Tribunale di Mantova
Sezione
Seconda civile
Il Giudice Delegato,
letta l’istanza presentata da X.Y. + altri in qualitā di ex
lavoratori della societā Belleli s.p.a. in liquidazione ora fallita volta a
richiedere che il Curatore fallimentare provveda a sottoscrivere i curricula
necessari per il perfezionamento della pratica amministrativa concernente il
riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti
all’amianto ai sensi della legge 257/92 e del D.M. 27-10-2004 n. 16179;
rilevato che il Curatore ha affermato di non essere tenuto a tale
adempimento sia per ragioni attinenti al contenuto dei suoi poteri sia in
considerazione del fatto che, accedendo a tale richiesta, egli verrebbe ad
attestare fatti verificatisi prima della dichiarazione di fallimento della
societā e quindi da esso non direttamente constatati;
considerato che sul Curatore del fallimento - il quale č organo
della procedura fallimentare e non giā un successore, nč un sostituto
necessario del datore di lavoro fallito - non incombe l'adempimento di
obblighi amministrativi facenti carico originariamente all'imprenditore in
relazione a rapporti di lavoro esauriti prima del fallimento (cfr. Cass.
14-1-1993 n. 404; Cass. 14-9-1991 n. 9605; in materia tributaria
l’affermazione del medesimo principio č stato affermato da Cass. 13-1-1996 n.
237, Cass. 14-9-1991 n. 9606; Cass. 8-9-1986 n, 5476; Cass. 5-2-1982 n. 660;
Cass. 23-6-19980 n. 3926 e, in tema di smaltimento di rifiuti pericolosi, da
Tar Toscana 1-6-2001 n. 1318 e da Tar Brescia ord. 28-4-2006) essendo i suoi
poteri finalizzati al perseguimento delle finalitā liquidatorie della
procedura secondo le modalitā previste dalla legge fallimentare;
rilevato che gli organi della societā fallita perdono il diritto di
amministrare e di disporre del patrimonio sociale ma conservano tutti i
poteri non incompatibili con le funzioni che la legge fallimentare
attribuisce al Curatore (essi sono ad esempio legittimati a proporre
opposizione alla dichiarazione di fallimento nonché il concordato
fallimentare);
considerato pertanto che l’organo legittimato a redigere i curricula
dei lavoratori al fine dell’ottenimento dei benefici in questione deve
ritenersi il liquidatore della societā incombendo sul Curatore unicamente un
obbligo di leale collaborazione peraltro assolto nel caso di specie;
p.t.m.
respinge
il ricorso.
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