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Tribunale di
Mantova 23 novembre 2006 – G. Delegato Mauro Bernardi.
Operazioni
di credito agrario ex art. 43 d. lgs. n. 385/93 – Definizione – Attività
connesse o collaterali – Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli.
Privilegio
agrario ex art. 46 d. lgs. n. 385/93 – Descrizione dei beni e dei crediti
oggetto di prelazione – Necessità.
Rientrano
fra le operazioni di credito agrario ex art. 43 del d. lgs. n. 385/93 anche
quelle poste in essere da soggetti che non sono imprenditori ex art. 2135
c.c. e che riguardano attività solo connesse o collaterali rispetto a quelle
agricole ivi comprese quelle dirette alla trasformazione ed alla
manipolazione di prodotti agricoli (nel caso di specie legname).
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Può
riconoscersi la sussistenza del privilegio agrario ex art. 46 del d. lgs. n. 385/93
solo ove risulti da atto scritto
l’esatta descrizione dei beni e dei crediti sui quali la prelazione è
costituita.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 26-1-2005 Intesa Gestione Crediti
s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il
provvedimento con il quale gli organi del fallimento Ballotta Rubes s.p.a.
avevano ammesso al passivo l’importo derivante da una operazione di credito
agrario a breve termine ex art. 44 d. lgs. 385/93 (pari ad euro 168.290,48 per
capitale ed euro 5.612,03 per interessi) in via chirografaria anziché in via
privilegiata come preteso, decisione questa assunta alla stregua della
considerazione secondo cui la società fallita non aveva i requisiti
soggettivi per accedere a tale tipo di finanziamento ed in quanto nel
contratto non erano indicati i beni sui quali il privilegio doveva gravare.
La difesa dell’istituto di credito deduceva l’illegittimità del
provvedimento adottato evidenziando a) che il finanziamento in questione non
è riservato soltanto alle imprese agrarie in senso stretto essendo destinato
alle attività di natura agraria secondo l’ampia previsione contenuta
nell’art. 43 d. lgs. 385/93 anche se secondarie o marginali rispetto a quelle
svolte dal beneficiario del prestito e b) che la Ballotta s.p.a. nel fondo in
Dosolo svolgeva attività di coltivazione di pioppeto e comunque provvedeva
alla trasformazione del legname coltivato in tale sito ed in altri fondi il
che giustificava l’operazione creditizia posta in essere.
Quanto poi alla mancata indicazione dei beni su cui doveva gravare
il privilegio, l’opponente sosteneva che esso comprendeva tutti i beni
dell’azienda compresi i crediti e che l’indicazione del nome del fondo, della
sua sede e della sua estensione assolvevano pienamente ai requisiti voluti
dalla legge.
Il fallimento, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione e,
premettendo che l’opponente era onerato di provare la fondatezza della
propria pretesa, sosteneva che la società fallita era un’impresa industriale
dedita alla produzione di pallets e di imballaggi di cartone, che essa non
coltivava a pioppeto alcun fondo atteso che l’immobile di proprietà risultava
totalmente edificato insistendovi dei fabbricati industriali ed un piazzale
adibito a deposito (sicché l’operazione sarebbe stata effettuata nella
consapevolezza della difficoltà economica in cui si dibatteva la Ballotta
Rubes ed alla condizione di poter usufruire di una ragione di prelazione
rispetto agli altri creditori) ed infine che la mera indicazione del fondo
inserito nell’atto di finanziamento (peraltro significativamente denominato
“Centro Industriale”) non poteva, per la genericità della stessa, soddisfare
il requisito richiesto dalla legge.
Rigettate le istanze di ammissione di prova orale, la causa veniva
rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in
epigrafe riportate.
Motivi
L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
In primo luogo va ribadito il giudizio negativo in ordine alla ammissione delle prove orali dedotte
dalle parti e per il cui ingresso esse, sia pure in via subordinata, hanno
insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli
dedotti appaiono superflui o comunque irrilevanti alla luce delle produzioni
documentali effettuate e delle posizioni difensive assunte.
Va poi rilevato che il finanziamento concesso concerneva
un’operazione ordinaria di credito agrario a breve termine, che la fallita
produceva, fra l’altro, pallets in legno (circostanza questa espressamente
riconosciuta dalla curatela) e che il fondo di proprietà della medesima era
interamente adibito ad opificio industriale ove non si svolgeva alcuna
attività di coltivazione di piante.
Ciò premesso occorre osservare che l’art. 43 del d. lgs. 385/93
consente di ricorrere al credito agrario anche in relazione ad attività solo
connesse o collaterali rispetto a quelle agricole (e ciò esclude che i
finanziamenti del tipo in esame siano destinati in via esclusiva agli
imprenditori agricoli) e che il terzo comma di tale disposizione elenca
espressamente, nell’ambito di queste, quelle dirette alla trasformazione ed
alla manipolazione di prodotti agricoli, tra i quali certamente rientra il
legname.
Ove poi si consideri che il Comitato Interministeriale per il
Credito e il Risparmio, in esecuzione del potere riconosciutogli da tale
norma di individuare "ulteriori attività" rispetto a quelle già
legislativamente determinate, nella deliberazione del 22 aprile 1995 vi ha
incluso le attività svolte nei comparti dei servizi effettuati a favore
dell'agricoltura e della pesca, quali quelli di natura informatica, di
ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento
industriale di residui agroalimentari, ne deriva che vengono comprese una
serie di attività che rispetto a quella agraria presentano un nesso di
strumentalità piuttosto attenuato e tale dato offre ulteriore argomento per
affermare che l’operazione in esame rientrava fra quelle contemplate dalla
citata normativa.
Va peraltro osservato che la concessione del finanziamento agrario
può essere garantita, sui beni mobili, da privilegio che l’art. 46 del d.
lgs. 385/93 espressamente qualifica come speciale e che deve risultare, a
pena di nullità, da atto scritto in cui debbono essere esattamente descritti,
fra l’altro, i beni ed i crediti sui quali la prelazione è costituita.
Orbene nel contratto in questione manca una elencazione dei beni
oggetto del privilegio né tale essenziale elemento può ritenersi sussistere
in ragione del fatto che l’atto negoziale menziona il nome del fondo nonché
l’ubicazione e la sede del medesimo: tali dati infatti rivestono carattere
del tutto generico e non consentono, come necessario stante la natura
speciale del privilegio (v. art. 2746 c.c.), la precisa determinazione dei
cespiti gravati dallo stesso (peraltro neppure indicati dall’opponente che si
è limitato ad affermare che tutti i mobili ed i crediti acquisiti alla massa
sarebbero oggetto del privilegio) sicchè, difettando un elemento costitutivo,
la richiesta prelazione non può venire riconosciuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta l’opposizione;
condanna l’opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di
lite liquidandole in complessivi euro 7.388,00 di cui € 21,00 per spese, €
2.367,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario
delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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