IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 454/2006

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 23 novembre 2006 – G. Delegato Mauro Bernardi.

 

Operazioni di credito agrario ex art. 43 d. lgs. n. 385/93 – Definizione Attività connesse o collaterali – Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli.

 

Privilegio agrario ex art. 46 d. lgs. n. 385/93 – Descrizione dei beni e dei crediti oggetto di prelazione – Necessità.

 

Rientrano fra le operazioni di credito agrario ex art. 43 del d. lgs. n. 385/93 anche quelle poste in essere da soggetti che non sono imprenditori ex art. 2135 c.c. e che riguardano attività solo connesse o collaterali rispetto a quelle agricole ivi comprese quelle dirette alla trasformazione ed alla manipolazione di prodotti agricoli (nel caso di specie legname). (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

Può riconoscersi la sussistenza del privilegio agrario ex art. 46 del d. lgs. n. 385/93 solo  ove risulti da atto scritto l’esatta descrizione dei beni e dei crediti sui quali la prelazione è costituita. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 26-1-2005 Intesa Gestione Crediti s.p.a. proponeva tempestiva opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento con il quale gli organi del fallimento Ballotta Rubes s.p.a. avevano ammesso al passivo l’importo derivante da una operazione di credito agrario a breve termine ex art. 44 d. lgs. 385/93 (pari ad euro 168.290,48 per capitale ed euro 5.612,03 per interessi) in via chirografaria anziché in via privilegiata come preteso, decisione questa assunta alla stregua della considerazione secondo cui la società fallita non aveva i requisiti soggettivi per accedere a tale tipo di finanziamento ed in quanto nel contratto non erano indicati i beni sui quali il privilegio doveva gravare.

La difesa dell’istituto di credito deduceva l’illegittimità del provvedimento adottato evidenziando a) che il finanziamento in questione non è riservato soltanto alle imprese agrarie in senso stretto essendo destinato alle attività di natura agraria secondo l’ampia previsione contenuta nell’art. 43 d. lgs. 385/93 anche se secondarie o marginali rispetto a quelle svolte dal beneficiario del prestito e b) che la Ballotta s.p.a. nel fondo in Dosolo svolgeva attività di coltivazione di pioppeto e comunque provvedeva alla trasformazione del legname coltivato in tale sito ed in altri fondi il che giustificava l’operazione creditizia posta in essere.

Quanto poi alla mancata indicazione dei beni su cui doveva gravare il privilegio, l’opponente sosteneva che esso comprendeva tutti i beni dell’azienda compresi i crediti e che l’indicazione del nome del fondo, della sua sede e della sua estensione assolvevano pienamente ai requisiti voluti dalla legge.

Il fallimento, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione e, premettendo che l’opponente era onerato di provare la fondatezza della propria pretesa, sosteneva che la società fallita era un’impresa industriale dedita alla produzione di pallets e di imballaggi di cartone, che essa non coltivava a pioppeto alcun fondo atteso che l’immobile di proprietà risultava totalmente edificato insistendovi dei fabbricati industriali ed un piazzale adibito a deposito (sicché l’operazione sarebbe stata effettuata nella consapevolezza della difficoltà economica in cui si dibatteva la Ballotta Rubes ed alla condizione di poter usufruire di una ragione di prelazione rispetto agli altri creditori) ed infine che la mera indicazione del fondo inserito nell’atto di finanziamento (peraltro significativamente denominato “Centro Industriale”) non poteva, per la genericità della stessa, soddisfare il requisito richiesto dalla legge.

Rigettate le istanze di ammissione di prova orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo in ordine alla  ammissione delle prove orali dedotte dalle parti e per il cui ingresso esse, sia pure in via subordinata, hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che i capitoli dedotti appaiono superflui o comunque irrilevanti alla luce delle produzioni documentali effettuate e delle posizioni difensive assunte.

Va poi rilevato che il finanziamento concesso concerneva un’operazione ordinaria di credito agrario a breve termine, che la fallita produceva, fra l’altro, pallets in legno (circostanza questa espressamente riconosciuta dalla curatela) e che il fondo di proprietà della medesima era interamente adibito ad opificio industriale ove non si svolgeva alcuna attività di coltivazione di piante.

Ciò premesso occorre osservare che l’art. 43 del d. lgs. 385/93 consente di ricorrere al credito agrario anche in relazione ad attività solo connesse o collaterali rispetto a quelle agricole (e ciò esclude che i finanziamenti del tipo in esame siano destinati in via esclusiva agli imprenditori agricoli) e che il terzo comma di tale disposizione elenca espressamente, nell’ambito di queste, quelle dirette alla trasformazione ed alla manipolazione di prodotti agricoli, tra i quali certamente rientra il legname.

Ove poi si consideri che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, in esecuzione del potere riconosciutogli da tale norma di individuare "ulteriori attività" rispetto a quelle già legislativamente determinate, nella deliberazione del 22 aprile 1995 vi ha incluso le attività svolte nei comparti dei servizi effettuati a favore dell'agricoltura e della pesca, quali quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari, ne deriva che vengono comprese una serie di attività che rispetto a quella agraria presentano un nesso di strumentalità piuttosto attenuato e tale dato offre ulteriore argomento per affermare che l’operazione in esame rientrava fra quelle contemplate dalla citata normativa.

Va peraltro osservato che la concessione del finanziamento agrario può essere garantita, sui beni mobili, da privilegio che l’art. 46 del d. lgs. 385/93 espressamente qualifica come speciale e che deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto in cui debbono essere esattamente descritti, fra l’altro, i beni ed i crediti sui quali la prelazione è costituita.

Orbene nel contratto in questione manca una elencazione dei beni oggetto del privilegio né tale essenziale elemento può ritenersi sussistere in ragione del fatto che l’atto negoziale menziona il nome del fondo nonché l’ubicazione e la sede del medesimo: tali dati infatti rivestono carattere del tutto generico e non consentono, come necessario stante la natura speciale del privilegio (v. art. 2746 c.c.), la precisa determinazione dei cespiti gravati dallo stesso (peraltro neppure indicati dall’opponente che si è limitato ad affermare che tutti i mobili ed i crediti acquisiti alla massa sarebbero oggetto del privilegio) sicchè, difettando un elemento costitutivo, la richiesta prelazione non può venire riconosciuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta l’opposizione;

condanna l’opponente a rifondere al fallimento opposto le spese di lite liquidandole in complessivi euro 7.388,00 di cui € 21,00 per spese, € 2.367,00 per diritti ed € 5.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 14 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 














 

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