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Garante per la
protezione dei dati personali, 7 dicembre 2006 – Pres. Pizzetti, Rel.
Fortunato.
Segnalazione dell’Avv.
Giacomina Picheo
Autorità garante per la
protezione dei dati personali – Diritto di accesso ai dati relativi a
contratti di conto corrente e di investimento – Sussistenza.
L'esercizio del diritto di
accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di
ottenere, ai sensi dell'art. 10 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), la comunicazione in
forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti,
estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei
dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti
in questione con l'omissione di ciò che non costituisce "dato
personale" dell'interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice). Il
citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare
del trattamento, né di ottenere, sempre e necessariamente, copia (fotostatica
o autenticata) dei documenti detenuti, ovvero la creazione di documenti
inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o l'innovativa
aggregazione dei dati personali trattati secondo modalità prospettate
dall'interessato. (Nel caso di specie, l’Autorità garante ha accolto il
ricorso di due contestatari di un contratto di conto corrente e di un
contratto di deposito titoli volto ad ottenere il diritto all’accesso ai dati
personali che li riguardano relativi ai rapporti bancari dagli stessi
intrattenuti, "in particolare i servizi finanziari e le operazioni
di investimento attuate presso e tramite l'istituto di credito" -
con particolare riguardo all'acquisto di titoli della Repubblica Argentina). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTO
il ricorso presentato al Garante il 12 ottobre 2006 dai coniugi G. e R.
(cointestatari di un contratto di conto corrente e di un contratto di
deposito titoli presso la filiale di ** di Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.), rappresentati e difesi dall'avv. Giacomina Picheo, con il quale
gli interessati hanno ribadito nei confronti di tale banca la richiesta
formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2006, n. 196), volta ad accedere
ai dati personali che li riguardano relativi ai rapporti bancari dagli stessi
intrattenuti, "in particolare i servizi finanziari e le operazioni
di investimento attuate presso e tramite l'istituto di credito"
(con particolare riguardo all'acquisto di titoli della Repubblica Argentina),
e ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tali dati, nonché a
conoscerne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi
identificativi del titolare del trattamento e del responsabile, se designato,
e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza; rilevato che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, di porre a
carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;
VISTI
gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 ottobre 2006
con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha
invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli
interessati;
VISTA
la nota inviata via fax il 14 novembre 2006 con la quale Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A., nel comunicare ai ricorrenti alcuni dati personali
che li riguardano e talune informazioni inerenti alle operazioni
d'investimento effettuate dai ricorrenti, ha sostenuto di non poter trasmettere
copia della documentazione relativa ai restanti dati in quanto la richiesta
di comunicazione degli stessi non sarebbe "riconducibile
all'esercizio del diritto di accesso di cui all'art 7 del d.lg.
196/2003", essendo piuttosto "compresa tra le attività e
gli obblighi posti a carico della Banca dall'art. 119 del
d.lg. 385/1993-Testo Unico Bancario, e da quanto specificamente previsto
in materia di intermediazione finanziaria (…)"; rilevato che la
banca ha altresì precisato che, "trascorso il periodo di 10 anni
previsto dalla legge (…), per la conservazione delle scritture contabili e
della documentazione ad esse afferente (…) procede, di norma, alla
distruzione della medesima (…)";
VISTE
le memorie inviate dai ricorrenti il 17 novembre 2006 e il 22 novembre 2006,
con le quali gli stessi hanno contestato la completezza del riscontro,
esprimendo perplessità in ordine alle ragioni per le quali "la
Banca, dopo aver inviato una parte della documentazione, ritenga, invece, che
l'accesso ai dati patrimoniali antecedenti il 29.08.2000 sia disciplinato da
altra normativa"; rilevato che nelle medesime note i ricorrenti
hanno rappresentato l'urgenza di ottenere i riscontri richiesti "tenuto
conto della prescrizione nel prossimo dicembre 2006, dei diritti"
che gli interessati intendono far valere;
RILEVATO
che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall'art. 7 del
Codice è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui
all'art. 119 del d.lg. n. 385/1993 ("Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia") il quale prevede che il "cliente,
colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie
spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni";
RILEVATO
che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal
titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell'art. 10 del
Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali
effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero
-quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la
consegna in copia dei documenti in questione con l'omissione di ciò che non
costituisce "dato personale" dell'interessato (cfr. art. 10, comma
4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non
consente invece di richiedere al titolare del trattamento, né di ottenere,
sempre e necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) dei documenti
detenuti, ovvero la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti-
nei propri archivi o l'innovativa aggregazione dei dati personali trattati
secondo modalità prospettate dall'interessato;
RITENUTO
di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati
personali dei ricorrenti (esplicitamente avanzata dagli stessi ai sensi della
normativa in materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati
agli stessi e relativi ai contratti bancari di cui in premessa; ritenuto che
va quindi disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e
con le modalità sopra richiamate in relazione all'art. 10 del Codice,
entro il 28 dicembre 2006, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa
Autorità entro la medesima data;
RITENUTO
che va, invece, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi
dell'art. 149, comma 2, del Codice, in riferimento ai dati personali già
messi a disposizione dei ricorrenti, nonché in ordine alle restanti richieste
formulate ai sensi dell'art. 7 del Codice, avendo la resistente fornito
nel corso del procedimento un sufficiente riscontro in merito alle stesse;
VISTA
la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria
dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto
congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di
cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi,
in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico
di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A nella misura di 400 euro,
previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI
gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE
il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie
il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali dei
ricorrenti non ancora comunicati agli stessi ed ordina alla banca resistente di
comunicare ai ricorrenti tali dati, entro il 28 dicembre 2006, dando
conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell'avvenuto
adempimento;
b) dichiara
non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento ai dati personali già messi
a disposizione degli interessati, nonché in ordine alle restanti richieste
formulate dai ricorrenti ai sensi dell'art. 7 del Codice;
c) determina
nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti
del procedimento posti in misura pari a 400 euro, previa
compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore
dei ricorrenti.
Roma, 7
dicembre 2006
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
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