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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Doveri
informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di
causalità
Conflitto
di interessi
Sollecitazione
al pubblico risparmio
Tribunale di
Catania 23 gennaio 2007 – Pres. G.B. Macrì, Rel. B. Paternò Raddusa.
Intermediazione finanziaria – Sollecitazione
all’investimento e negoziazione – Onere della prova.
Intermediazione finanziaria – Negoziazione in contropartita diretta –
Conflitto di interessi – Scopo diverso da quello dell’interesse del cliente -
Onere della prova.
Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi – Violazione –
Responsabilità precontattuale – Esclusione – Inadempimento – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Violazione degli
obblighi informativi – Violazione – Determinazione del danno risarcibile –
Adeguatezza dell’operazione – Valutazione – Necessità.
Qualora il risparmiatore, nel
giudizio promosso nei confronti dell’intermediario per la violazione dei
doveri allo stesso imposti dal contratto e dalle norme di legge venga dedotta
la circostanza della sollecitazione all’investimento, grava
sull’intermediario l’onere di provare che la fattispecie dedotta non integra
la sollecitazione all’investimento ma la negoziazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La negoziazione in
contropartita diretta non è di per sé sufficiente a far ritenere la
sussistenza di un conflitto di interessi laddove la compravendita si sia
perfezionata sulla base di un ordine conferito spontaneamente dal cliente e
manchi la prova che si sia perfezionata su suggerimento o sollecitazione
dell’intermediario diretta a perseguire scopi ulteriori e diversi dalla
realizzazione dell’interesse del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi previsti dalla
legge e dal
contratto quadro non è fonte di responsabilità precontrattuale ma motivo di
inadempimento del contratto. In tale fattispecie, infatti, l’oggetto della
violazione è il contratto quadro e non il singolo ordine che costituisce solo
un momento esecutivo dell’accordo. Nel valutare la gravità dell’inadempimento
si dovrà tenere presente la natura degli interessi tutelati, non
esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente
investitore. Inoltre, vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la
risoluzione travolgerà il contratto quadro limitatamente all’ordine negoziato
in difformità agli obblighi di condotta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In presenza di violazione
degli obblighi informativi dell’intermediario, per aversi un danno risarcibile
è necessario che il prodotto negoziato sia inadeguato al profilo di rischio
dell’investitore. E’ necessario, in sostanza, accertare se, una volta fornita
la necessaria consapevolezza al cliente, questi avrebbe acquistato un
prodotto maggiormente adeguato alle proprie caratteristiche per poi
individuare le differenze di valore e rendimento tra il prodotto acquistato e
quello adeguato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 7 ottobre 2005 G. A. conveniva in
giudizio la Banca Popolare Italiana all’uopo esponendo:
·
di aver acquistato, in data 06.05.2002, dalla
filiale di Giarre (CT) della Banca Popolare di Lodi, oggi Banca Popolare
Italiana obbligazioni per un importo totale di euro 25.790,75 della Parmalat
Finance Corporation BV, società finanziaria con sede in Olanda;
·
che il detto acquisto doveva ritenersi nullo o
annullabile o comunque fonte di risarcimento di un danno contrattuale;
·
che, in particolare, quanto alla invalidità del contratto, andava in primo
luogo evidenziata la nullità per vizio di forma ai sensi del disposto di
cui all’art. 23, comma 1, d.lg. n. 58/98 in forza al quale “ I contratti relativi alla prestazione dei
servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto ed un esemplare
è consegnato ai clienti… Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il
contratto è nullo”;
·
che, in punto alla annullabilità
per errore e dolo del contratto di intermediazione finanziaria stipulato con
la banca convenuta, occorreva evidenziare come la sua volontà negoziale era
stata manifestata in presenza di una falsa rappresentazione (provocata
dolosamente, o quantomeno colpevolmente, da vari soggetti) avuto riguardo, in
particolare alla reale situazione patrimoniale del gruppo Parmalat - come
prospettata dai bilanci che riportavano un sostanziale ed apparente
equilibrio economico a fronte del dissesto che notoriamente ebbe a
manifestarsi da li a poco tempo dopo - e alla erronea credenza di comprare
obbligazioni emesse dalla Parmalat S.p.a. e Parmalat Finanziaria italiana,
quando invece le obbligazioni vendute appartenevano ad una società estera,
con capitale sociale ridicolo (rispetto agli importi delle emissioni
obbligazionarie);
·
che la detta falsa rappresentazione aveva dato
luogo a diversi errori essenziali ex art. 1429 c.c. perché caduti: a)
sull’oggetto del contratto: l’attore riteneva di ricevere un titolo
finanziario avente alla propria base una determinata situazione patrimoniale
di equilibrio ed invece ne ha comprato uno che riposava solo su una voragine
di svariati miliardi di euro di debiti; b) sull’identità dell’oggetto della
prestazione e su una qualità della stessa determinante del consenso: l’attore
credeva di acquistare prodotti finanziari che avevano attraversato il vaglio,
quantomeno della liceità e della legalità, dell’operazione finanziaria di
emissione dei bond. Tale qualità si è rivelata inesistente perché egli ha,
per contro, comprato titoli che non avrebbero mai potuto e dovuto esistere
all’interno dei mercati finanziari, siccome privi di tutti i requisiti minimi
richiesti dalla legge per la loro immissione sul mercato; c) sulla natura del
contratto: l’attore riteneva di acquistare un titolo soggetto all’alea dei
mercati dal quale attendersi ricavi o perdite collegate all’andamento del
mercato industriale e/o finanziario ed invece ne ha comprato uno frutto di
un’operazione di mera truffa ed aggiotaggio;
·
che l’errore era altresì riconoscibile da parte
della banca poiché, ex art. 1431 c.c., “in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di
media diligenza avrebbe potuto rilevarlo” considerato peraltro il ruolo
professionale della convenuta tale da conoscere la reale situazione
finanziaria di una società o di un gruppo;
·
di più, che non solo di errore poteva parlarsi
nella specie, indubitabile essendo la volontà della convenuta di trarre in
inganno il cliente si da riportare la fattispecie sotto l’egida del dolo
determinante, causa di annullamento del contratto a norma dell’art. 1439 c.c;
·
che l’acquisto in tema doveva altresì ritenersi
nullo per la violazione delle norme relative alla sollecitazione del pubblico
risparmio giacchè l'offerta in sottoscrizione o in vendita delle obbligazioni
Parmalat era avvenuta in violazione della disciplina in tema di
sollecitazione all'investimento prevista dal T.U.F., d.lg. 58/98 e dai
regolamenti di attuazione;
·
che, in particolare, le obbligazioni acquistate
dal G. erano prive del prospetto imposto dall’art. 94 d.lg. cit. o comunque
connotate da un prospetto recante false informazioni; trattandosi, inoltre,
di obbligazioni emesse in Lussemburgo da una finanziaria formalmente estera,
le banche appartenenti al consorzio di collocamento (lead o co-lead managers)
avevano l’obbligo di non offrirle o venderle a risparmiatori privati, in
quanto le medesime potevano essere negoziate soltanto con Investitori
Professionali come definiti dagli articoli 25 e 31 del Regolamento Consob
11522/98; infine, ad ulteriore conferma della violazione delle regole sulla sollecitazione
al risparmio, risultavano altresì violati gli artt 13, commi I°, 4° e 14, 1°
e 2° comma del Reg Consob nr., 11971/99;
·
che il contratto di acquisto in esame era
comunque da ritenersi nullo o per altri versi fonte di responsabilità
contrattuale per la violazione dei doveri di diligenza, correttezza e
trasparenza e degli obblighi di informazione necessari imposti dal TUF e dal
regolamento consob 11522 al fine di garantire ai risparmiatori consapevoli
scelte di investimento nella prestazione dei servizi di investimento;
·
che, in particolare, risultava violato il
combinato disposto di cui agli art. 21 T.U.F, 26 e 28 Reg. Consob 11522/1998,
per aver la convenuta quantomeno omesso di informarsi diligentemente sul
tenore dei prodotti negoziati, mancato di informare adeguamente il cliente
del rischio legato alle obbligazioni in esame e ugualmente favorito la
negoziazione degli stessi pur in presenza di indici che sconsigliavano
l’operazione avuto riguardo al profilo di rischio dell’investitore;
·
che, peraltro, quanto alla adeguatezza del
prodotto negoziato rispetto al profilo di rischio dell’investitore, proprio
in ragione della mancata osservanza degli obblighi informativi di cui si è
appena detto, andava rimarcata la inefficacia - per contrasto con l’art.
1469-bis c.c. - della clausola sottoscritta dal cliente all’atto del
conferimento dell’incarico di acquisto dei titoli del seguente tenore: “La informiamo che l’ordine si riferisce a:
un’operazione che in base alle informazioni in nostro possesso risulta anche
per gli elementi di rischio in esso contenuti - per Lei inadeguata” e ciò in
quanto l’avere totalmente omesso di informare il cliente circa il
contenuto dell’investimento ha concretato un significativo squilibrio dei
diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto in danno dell’aderente,
riferendosi espressamente tale clausola proprio a quelle informazioni circa la capacità patrimoniale del cliente che, ove
richieste - come previste per legge- avrebbero effettivamente consentito alla
banca di allertare l’investitore
rispetto ad un’iniziativa finanziaria considerata inadeguata in relazione al
patrimonio dello stesso, così esonerandolo da eventuali responsabilità in
caso di andamento negativo dell’ investimento;
·
che,
ancora, l’acquisto era stato effettuato in violazione al divieto di agire in
conflitto di interessi sia perché al momento dell’emissione dei
prestiti obbligazionari, l’istituto convenuto e/o il gruppo al quale
apparteneva vantava infatti ingenti crediti nei confronti delle società del
gruppo che, in considerazione delle pessime condizioni finanziarie dello
stesso, erano di fatto già all’epoca inesigibili sia perché la banca ha -
nella quasi totalità dei casi - alienato obbligazioni di cui era già
proprietaria avendoli nel proprio portafoglio, sia infine perché, nella
fattispecie in esame si è verificato anche il caso disciplinato dagli artt.
1394 e 1395 c.c. per avere la Banca Popolare di Lodi svolto le funzioni
d’intermediario e al contempo di venditore.
Tanto
premesso, chiedeva
-
IN VIA
PRINCIPALE,
accertare e dichiarare la nullità del contratto d’investimento avente ad
oggetto obbligazioni del gruppo Parmalat stipulato in data 06.05.2002 con la
Banca Popolare di Lodi per difetto di forma e conseguente violazione dell’23
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e comunque per illiceità della causa ai sensi
degli artt. 1343 c.c. stante la violazione degli artt. 21 d.lgs. cit., nonché
dell’art. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/98;
-
IN
SUBORDINE,
pronunciare l’annullamento del contratto in parola ex artt. 1429 e segg.,
1439, 1394 e 1395 c.c.;
- IN
OGNI CASO, dichiarare inefficace ex artt. 1469 bis e segg. c.c. la
clausola contenuta nella proposta di acquisto dei titoli del seguente tenore:
La informiamo che l’ ordine si
riferisce a: un’operazione che in base alle informazioni in nostro possesso
risulta - anche per gli elementi di rischio in esso contenuti - per Lei
inadeguata”.
-
PER
L’EFFETTO,
dichiarare tenuta e condannare la Popolare Italiana alla restituzione della
complessiva somma di € 25.790,75, oltre interessi legali dal dì della stipula
del contratto al saldo;
-
IN ULTERIORE SUBORDINE,
dichiarare tenuta e condannare la Banca Popolare Italiana al risarcimento di
tutti i danni arrecati al signor G. A. a causa dei comportamenti meglio
specificati in premesse; danni tutti che si quantificano nella complessiva
somma di € 25.790,75, ovvero in quell’altra somma maggiore o minore che verrà
ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
-
INOLTRE, oltre alle somme sopra
indicate, dichiarare tenuta e condannare la Banca Popolare Italiana al
pagamento in favore del signor G. della somma di euro 10.000,00 (ovvero di
quell’altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di equità), a titolo di
danno esistenziale e comunque non patrimoniale, ex artt. 2043 e 2059 c.c.,
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con comparsa notificata nel rispetto del termine concessole
dagli attori, la convenuta contestava in fatto e diritto la prospettazione di
parte attrice adducendo all’uopo la insussistenza dell’asserito conflitto di
interessi, la inapplicabilità alla specie della normativa dettata in tema di
sollecitazione del pubblico risparmio, l’infondatezza della dedotta
annullabilità del contratto disposto, segnalando all’uopo, la correttezza del
comportamento tenuto nell’attività di negoziazione nel pieno rispetto delle
regole di condotta imposte dal tuf e dal regolamento consob la cui
violazione, comunque, poteva provocare solo un inadempimento contrattuale e
giammai la nullità dell’acquisto.
Concludeva, quindi, per la reiezione della domanda.
In esito alla notifica della comparsa di costituzione e
risposta, attore e convenuta scambiavano memorie ex artt 6 e 7 dlvo 5/03.
Successivamente l’attore provvedeva a notificare istanza di fissazione
d’udienza cui seguivano le note conclusive della convenuta, la designazione
del relatore dal parte del Presidente e il decreto di fissazione della
udienza collegiale di discussione innanzi al Collegio.
Depositate, infine, le rispettive comparse conclusionali la
causa, in esito alla discussione orale innanzi al Collegio, veniva così
decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice - con ampia e articolata esposizione, non sempre
immediatamente riferibile alla concreta fattispecie rimessa al vaglio del
Tribunale - ha toccato quasi tutti gli snodi essenziali della tematica
inerente le controversie legate alla negoziazione di strumenti finanziari sì
che, al fine di rendere una statuizione quanto più intelligibile, giova
riordinare i diversi profili di lagnanza, pur non necessariamente seguendo
l’ordine di esposizione rappresentato in citazione.
Merita, primariamente, evidenziare che l’attore, a fronte delle
diverse violazioni affermate in citazione, ha concluso chiedendo accertarsi
la nullità dell’acquisto segnalato in narrativa o, in subordine
l’annullabilità dello stesso o, infine, l’inadempimento contrattuale della
convenuta in funzione della articolata pretesa risarcitoria. Di tali petita,
per come si dirà da qui a poco, quello che correttamente si attaglia al caso
in esame è esclusivamente l’ultimo, avuto riguardo, in particolare, alla
violazione delle regole di condotta tracciate - dalla normativa primaria e
secondaria oltre che dal contratto occorso tra le parti - in materia di
negoziazione di strumenti finanziari. Tuttavia, prima, di affrontare tale
tematica e di pervenire ad una valutazione nel merito della fondatezza, in
parte qua, della pretesa, occorre sgombrare il campo
a)
dalla affermata nullità per la
mancanza del contratto quadro;
b)
dalla dedotta applicabilità alla
specie della disciplina dettata in materia di sollecitazione
all’investimento;
c)
dalla sussistenza nella specie della
ipotesi di conflitto di interessi presa in considerazione dal TUF e dal
regolamento consob;
d)
infine, dalla opzione interpretativa,
tutt’altro che infrequente nella giurisprudenza di merito, che individua
nella nullità dell’acquisto il rimedio giudiziale confacente alla violazione
delle regole di condotta imposte nella materia de qua agli intermediari.
La prima delle asserzioni di parte attrice, legata alla
violazione dell’obbligo di forma scritta imposta dal comma I dell’art 23 del
TUF, risulta agevolmente smentita dalla allegazione (doc sub 8 del fascicolo
della convenuta) del contratto scritto stipulato inter partes il 13 ottobre
1999 in forza al quale è stato di poi reso l’ordinativo di acquisto oggi in
contestazione.
La seconda questione da affrontare è quella che mira ad
accertare se nella specie è stata realizzata, così come sostiene la
convenuta, una mera negoziazione per conto proprio ovvero, per come affermato
dall’attore, una sollecitazione all’investimento, trattandosi di attività
ontologicamente differenti soggette ad una diversa disciplina.
La questione presuppone, a monte, la soluzione di un profilo
probatorio: occorre cioè chiarire se, una volta dedotta in giudizio
dall’investitore - attore la riconducibilità dell’operazione contestata al
profilo della sollecitazione, graverà su questi o, per contro,
sull’intermediario convenuto, l’obbligo di allegare gli elementi probatori
utili a ricostruire la specifica vicenda negoziale.
Ora, è noto che ai sensi dell’art 1 lettera t del Tuf
costituisce sollecitazione all’investimento “ ogni offerta, invito ad offrire
o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati
alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari”; ancora, che la
disciplina chiamata a regolare tale attività è diversa da quella tracciata
dagli artt 21 e ss del Tuf e dal regolamento 11522/98 della Consob per i
servizi di investimento - tra i quali va annoverato quello della
negoziazione, per conto proprio o altrui, degli strumenti finanziari –
trovando qui applicazione le regole sancite dall’art 94 e ss sempre del tuf
e, quanto alla normazione secondaria, il regolamento consob 11971/99.
Per aversi sollecitazione occorre quindi una offerta (di vendita
o sottoscrizione di prodotti finanziari), non importa in che forme resa,
indistintamente rivolta ad incertam personam, a condizioni standardizzate; ed
è proprio per la sua direzione – e quindi per l’esigenza primaria di
preservare la fiducia del pubblico dei risparmiatori - che la sollecitazione
va preceduta dalla pubblicazione di un prospetto (esplicativo di tutte le
informazioni necessarie a consentire al pubblico degli investitori una
valutazione consapevole sia dell’emittente che del prodotto) da comunicare
alla Consob, chiamata, in taluni casi, ad autorizzarne preventivamente la
propalazione (per i prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il
pubblico) e comunque tenuta ad intervenire con misure interdittive anche
cautelari in caso di accertata sussistenza di violazioni inerenti la
disciplina in esame.
La negoziazione, per contro, si sostanzia in una attività
individualizzata di compravendita di strumenti finanziari, realizzata, di
volta in volta, a condizioni differenziate e non standardizzate; può essere
per conto proprio (se l’intermediario ha acquistato i titoli e li rivende al
cliente al fine di lucrare la differenza tra il prezzo di acquisto e vendita
dello strumento compravenduto) o per conto terzi (dove l’intermediario agisce
nell’interesse esclusivo del cliente acquisendo una provvigione); non è
soggetta ai penetranti controlli sopra esposti per la sollecitazione ma,
poiché attraverso essa si mette comunque in gioco il superiore interesse
della integrità dei mercati e considerando, altresì, l’ esigenza di tutela
dell’investitore per la asimmetria informativa che ne connota sfavorevolmente
la posizione a fronte di quella propria dell’intermediario, si vede
assoggettata ad una serie di regole di condotta normativamente prefissate,
dirette ad incidere in modo sostanziale sul comportamento chiesto agli
intermediari.
E’ di tutta evidenza che, a prescindere dai rimedi civilistici
conseguenziali alle violazioni delle regole di condotta diversamente dettate
(verosimilmente non differenti), ciò che distingue le due ipotesi è il dato
dei diversi comportamenti chiesti all’intermediario nell’un caso e
nell’altro, dovendosi escludere, ad esempio, che nella negoziazione
acquisisca rilievo la presenza del prospetto informativo.
Tanto precisato, ad opinione del Collegio, introdotto in
giudizio il tema della sollecitazione, grava sull’intermediario l’onere di
dimostrare che nella specie il riferimento alla stessa si rivela non
conducente. E ciò per ragioni diverse, in parte fondate su considerazioni di
ordine generale, in parte determinate dalla peculiarità degli interessi cui
risulta finalizzata tutta la disciplina di settore.
Prendendo le mosse da quest’ultimo dato, giova segnalare come -
aderendo sul punto alla disamina interpretativa recentemente prospettata in
materia da attenta dottrina - le esigenze di trasparenza e correttezza che
permeano la disciplina normativa della sollecitazione all’investimento ed
improntano gli obblighi gravanti sugli emittenti, offerenti e intermediari
collocatori al fine precipuo di garantire i destinatari dell’offerta
pubblica, ben possano giustificare lo spostamento in capo all’intermediario
dell’onere di allegare e comprovare gli elementi in fatto grazie ai quali
risalire alla esatta individuazione dell’attività connotante l’acquisto di
specie anche alla luce del peculiare principio dettato dall’art 23 del Tuf in
tema di servizi di investimento cui può farsi riferimento in via di
interpretazione analogica.
Guardando poi ai principi generali e, in particolare, a quello
di cosiddetta vicinanza della prova, può altresì coerentemente affermarsi che
grava sull’intermediario convenuto - chiamato, nella prospettazione
dell’attore, a rispondere del mancato adempimento agli obblighi imposti dalla
sollecitazione all’investimento - l’onere di dimostrare di aver osservato il
precetto normativo o, ancor più in radice, di non aver tenuto comportamenti
elusivi dello stesso proprio perché altre e diverse erano le regole di condotta
da osservare alla luce della effettiva consistenza dell’attività posta in
essere. Del resto, sembra evidente che la reale entità della operazione posta
in essere ben più agevolmente potrà essere giudizialmente chiarita
dall’intermediario il quale, attraverso la deduzione e la dimostrazione di
chiare circostanze positive, immediatamente legate alle modalità di
effettuazione dell’operazione di acquisto, potrà smentire la sussistenza del
presupposto indefettibile della sollecitazione, id est la offerta
standardizzata e rivolta generalmente al pubblico del prodotto in contesa,
per portare la fattispecie sotto l’egida della mera negoziazione individuale.
Passando al caso di specie, ritiene il Tribunale che la banca
convenuta ha compiutamente dato prova della riconducibilità del rapporto in
esame alla figura della negoziazione (in particolare in contropartita
diretta), adducendo una serie di circostanze mai contraddette dalla difesa
dell’attore tanto da divenire incontroverse anche alla luce del disposto di
cui all’art 10 comma III del dlvo 5/03. In particolare, dall’insieme delle -
non meno copiose - asserzioni difensive formulate dalla banca in risposta
alle lamentele articolate dall’attore può evincersi, quanto alla operazione
che occupa:
·
che le obbligazioni acquistate dal G.
facevano parte di una emissione resa da società estera sull’euromercato,
diretta ad investitori professionali e come tale, per ciò solo (ex art 100
del Tuf) non accompagnate dal prospetto informativo;
·
che essa convenuta non faceva parte
del consorzio di collocamento delle dette eurobbligazioni e che aveva
provveduto all’acquisto da potere di altro investitore professionale che dal
detto consorzio si era approvvigionato;
·
che, entrate nel proprio portafoglio,
tale obbligazioni erano state poste a disposizione dei clienti secondo un
sistema di scambi organizzati ex art 78 TUF e per il tramite di negoziazioni
individuali – e quindi senza procedere ad alcuna offerta generalizzata,
indistinta e standardizzata – così come dimostrato dal diverso valore di
acquisto ascritto alle dette obbligazioni nei mesi immediatamente precedenti
e successivi l’operazione che occupa (doc 5 sempre del fascicolo di parte
opposta);
·
che nella specie, a seguito della
stipula del contratto quadro, il G. aveva spontaneamente deciso di investire,
tra i diversi titoli a sua disposizione, parte del suo portafoglio nelle
dette obbligazioni.
Questa ricostruzione in fatto della vicenda negoziale che
occupa, favorita in parte dalle allegazioni documentali di parte convenuta,
in parte dalla mancata e precisa contestazione di parte attrice avverso le
deduzioni rese sul punto in giudizio dalla banca, consente al Tribunale di
escludere ogni fondatezza e rilievo al richiamo, operato dall’attore, alle regole
disciplinanti la sollecitazione all’investimento. Più precisamente l’offerta
relativa alle obbligazioni in questione non necessitava del prospetto
informativo perché diretta, in prima battuta, ad investitori professionali
(art 100 Lett a del Tuf); gli intermediari che ebbero a partecipare al
relativo consorzio di collocamento e quelli che ebbero ad acquistare dai
primi avrebbero potuto immettere, quindi, sul mercato secondario i detti
strumenti finanziari pur in assenza del prospetto informativo senza tuttavia
operare offerte generalizzate e standardizzate, tali da far divenire
nuovamente attuale la ipotesi della sollecitazione, ma procedendo a
negoziazioni individuali; semmai, per come si dirà più precisamente da qui a
poco, la modalità di introduzione dei prodotti finanziari in oggetto sul
mercato della clientela retail, alla luce della peculiare natura
dell’emissione (resa in paesi tali da consentire con facilità il superamento
del limite massimo di cui all’art 2410 cc all’epoca vigente), lungi dal portare
l’operazione nell’ambito della sollecitazione ha avuto piuttosto l’effetto di
accrescere il grado di diligenza chiesta all’intermediario nel rendere al
cliente le necessarie informazioni utili a garantirne una scelta consapevole.
Negata fondatezza al richiamo alla disciplina della
sollecitazione, del pari deve negarsi, venendo alla terza delle tematiche
dibattute e sulla base delle considerazioni in fatto sopra esposte, che
l’operazione in questione ebbe a realizzarsi in presenza del conflitto di interessi
stigmatizzato dalla lettera c dell’art 21 del Tuf e regolamentato, quanto
alla condotta richiesta all’intermediario, dall’art 27 del regolamento nr
11522 della Consob.
Osserva all’uopo il Tribunale (con il conforto, sul punto di non
pochi precedenti di merito Cfr da ultimo Trib Genova 8 maggio 2006; 16 Maggio
2006;; Trib Milano 26 aprile 2006, tutte su www.ilcaso.it) che la semplice
circostanza in forza alla quale sì è in presenza di negoziazioni di
titoli compiute dalla banca in contropartita con il cliente non è tale far
ritenere sussistente il dedotto conflitto di interessi laddove la
compravendita, così come nella specie appare processualmente incontroverso,
si sia perfezionata sulla base di un ordine conferito spontaneamente dal
cliente e manchi, per contro, la prova che l'operazione si sia perfezionata
su suggerimento o su sollecitazione dell'intermediario diretta a perseguire
scopi ulteriori e diversi rispetto alla realizzazione dell'interesse del
cliente. Di più. Volta che si ritenga incontroversa la circostanza in forza
alla quale la convenuta non era ricompresa tra le banche facenti parte del
consorzio di collocamento delle emissioni in oggetto, risulta di poi del
tutto irrilevante l’ulteriore aspetto (allo stato non provato ma per quanto sopra
estraneo alle esigenze probatorie del processo che occupa) dell’indebitamento
dell’emittente nei confronti dell’intermediario, inutilmente addotto dalla
attrice a sostegno della lagnanza in oggetto.
Ne
viene che, alla luce di quanto sopra, anche il lamentato conflitto di
interessi non trova nella specie alcuna conferma.
Erronee
in diritto devono, infine, ritenersi le prospettazioni attoree che riportano
sul versante della nullità o in subordine della annullabilità dell’acquisto
la sanzione prevista dall’ordinamento in caso di riscontrata violazione delle
regole di condotta gravanti sull’intermediario nel compimento dell’attività
di negoziazione. E ciò in quanto, a parere del Tribunale, malgrado il
contrario orientamento espresso in materia da buona parte della
giurisprudenza di merito (cfr, nel segno della
nullità, Trib. Mantova 18/3/04 in Società, 2004, 1139; ancora sempre Trib.
Mantova 12/11/04, Trib. Firenze 30 Maggio 2004, Trib. Milano 7 ottobre 2004,
Trib Venezia 22/11/04, tutte in in Giur. It. 2005, 754), il rimedio
giudiziale che meglio si attaglia a siffatte violazione è quello della
risoluzione e/o del risarcimento da inadempimento contrattuale.
La valutazione interpretativa che occupa non può di certo
prescindere dalla preventiva qualificazione del quadro negoziale di
riferimento cui ancorare i rapporti tra gli odierni contraddittori; quadro,
questo, che sembra indispensabile nell’ottica di una esauriente comprensione
in primis della disciplina sottesa a siffatta situazione contrattuale e quindi
del contenuto e soprattutto della natura delle regole di condotta che nella
specie si assumono violate.
In punto di fatto, va segnalato come con contratto dell’ottobre
1999 l’ attore ebbe a conferire alla convenuta l’incarico a tempo
indeterminato, di negoziare, ricevere o trasmettere ordini su strumenti
finanziari secondo le modalità ivi espressamente regolate (doc sub 8 del
fascicolo della convenuta); in ottemperanza all’impegno a monte assunto con
il contratto sopra citato e allo specifico ordine impartitole
dall’investitore la banca convenuta ha poi provveduto ad acquistare le
obbligazioni Parmalat descritte in narrativa (doc sub 7 stesso fascicolo).
Questo il quadro fattuale di riferimento, va poi osservato che
la fattispecie in esame trova diretta regolamentazione oltre che nel
programma negoziale sopra riferito anche e soprattutto nella disciplina di
settore (pedissequamente trasfusa nel primo), raccolta sia nel TU 58/98 (artt
21 e 23 per quel che qui più direttamente interessa) che nel successivo regolamento
attuativo della Consob nr 11522/98 (artt da 26 a 30) che, com’è noto,
costituiscono le fonti normative, primaria e secondaria, in seno alle quali
risultano cristallizzati i doveri degli intermediari finanziari nello
svolgimento dei servizi di investimento Più in particolare, l’art 21 del TUF
prevede – tra gli altri criteri generali – che, nella prestazione dei servizi
di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono “comportarsi
con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati (lettera a), acquisire le informazioni necessarie dai
clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati
(lettera b)”. In attuazione del precetto generale dettato nel Tuf,
l’art 26 del regolamento 11522 sancisce poi a carico degli
intermediari, sempre nell'interesse degli investitori e
dell'integrità del mercato mobiliare, “ l’obbligo di acquisire una
conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti
diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi
offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire (lettera e) “; ai
sensi del successivo art 28 è altresì previsto che “prima della stipulazione
del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e
dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi
accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in
materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio” mentre “l'eventuale rifiuto di fornire le notizie
richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30,
ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore”; ancora, giusta il comma II del citato art 28, “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare
operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito
all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; infine, l’art 29 stesso regolamento, espressamente impone che
“ gli intermediari autorizzati debbono astenersi “dall'effettuare con o
per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto,
frequenza o dimensione” dovendo, in tali casi, informare
l’investitore della inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni per cui non
è opportuno procedere alla sua esecuzione e provvedere alla stessa solo in
esito ad “un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini
telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente,
in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”.
Il quadro normativo sopra riferito, pedissequamente richiamato
in più punti dal programma negoziale adottato nella specie dalle parti, porta
il Collegio a ritenere che lo schema relativo alla negoziazione di strumenti
finanziari, pur se non esaustivamente riconducibile alle figure codicistiche
del mandato o della commissione, trova tuttavia in questi tipi contrattuali forti
momenti di analogia che divengono punti di assoluta identità con specifico
riguardo agli ordini impartiti all’investitore e portati ad esecuzione
dall’intermediario in forza dell’incarico conferito a monte. Più
precisamente, ma per forza di cose succintamente, ritiene il Collegio:
a)
che i particolari doveri imposti
normativamente agli intermediari, icasticamente riassunti nella sinergia tra
gli obblighi di informarsi (sulla situazione finanziaria del cliente, sulla
propensione al rischio dello stesso, sulla conoscenza che questi ha del
mercato finanziario e sulle connotazioni del prodotto oggetto
dell’investimento), informare (il cliente della tipologia del prodotto
finanziario oggetto di interesse) e di non effettuare operazioni non adeguate
(alle informazioni attive e passive sopra riferite), trovano una immediata
giustificazione nella esigenza di ridurre la asimmetria informativa che
contraddistingue le relazioni tra intermediario e investitore e si
sostanziano, conseguentemente, in regole di condotta sicuramente più
stringenti rispetto a quelle dettate nel codice civile in punto ai doveri di
correttezza, lealtà e diligenza chiesti al mandatario;
b)
che tuttavia, pur se gli obblighi
gravanti sull’intermediario non consentono di ricondurre lo schema del contratto
relativo alla negoziazione di strumenti finanziari pacificamente e
pedissequamente alla figura del mandato, non v’è ragione, per contro, per
distinguere tra l’ordine impartito dall’investitore all’intermediario e le
istruzioni dettate dal mandante al mandatario nella esecuzione del mandato,
trattandosi in entrambi i casi di dichiarazioni non negoziali di volontà (cd
determinative) cui fa seguito una mera attività esecutiva (l’acquisto o il
disinvestimento) che non si concreta in un ulteriore accordo tra le parti
(proprio perché l’intermediario esegue e non accetta di eseguire l’ordine);
c)
che quanto affermato sub b) trova
conferma nel disposto dell’art 29 del regolamento 11522 che, in presenza di
operazioni non adeguate, in prima battuta legittima l’intermediario ad
astenersi dall’esecuzione ma poi impone allo stesso di dare comunque corso
all’ordine in caso di insistenza in tal senso manifestata dal cliente
all’uopo debitamente informato.
Ne viene che, alla luce di quanto sopra, il contratto stipulato
inter partes, pur se non riconducibile, pedissequamente, all’alveo della
disciplina dettata in tema di mandato, da questa tuttavia deriva la sua
struttura di base (concretandosi in un contratto di durata con il quale
l’investitore conferisce all’intermediario l’incarico avente ad oggetto, per
l’appunto, l’attività di negoziazione e raccolta ordini su strumenti
finanziari) dalla quale devia in termini di evidente rilevanza in punto alla
regolamentazione degli obblighi di diligenza imposti al mandatario (in considerazione
della specialità dell’oggetto dell’incarico e dei soggetti che lo eseguono)
ma non con riferimento al momento della esecuzione dell’incarico.
Ciò precisato, osserva il Tribunale che, come sopra già
evidenziato, alla violazione delle prescrizioni contenute negli artt 21 TUF e
28 e 29 Reg 11522/98 parte della giurisprudenza fa seguire la nullità dell’
ordine di acquisto dei titoli per la natura imperativa dei precetti
violati.Più precisamente, si sostiene che le norme in questione sono poste a
presidio di interessi che superano la sfera soggettiva del contraente
immediatamente interessato, perchè dirette a tutelare l’ordine pubblico
economico costituzionalmente garantito; e si richiama a conforto l’arresto
reso dalla Corte regolatrice (sent. Nr 3272/2001) in forza al quale “ in
presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di una
espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto
negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma
1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e
disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi
non si accompagna una previsione di nullità. Pertanto - poiché il carattere
inderogabile delle disposizioni della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevedono
la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione
mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una
serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi
con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti
singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della
economia nazionale - è affetto da nullità assoluta il contratto di
"swap" (da annoverare tra le attività di intermediazione mobiliare
disciplinate dalla suddetta legge) stipulato, in contrasto con la stessa, da
un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere
detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a
creare nel sistema finanziario generale”.
L’assunto non convince.
E’ incontrovertibile che le ragioni poste a fondamento
dell’intervento normativo cristallizzato nel TUF e nel regolamento Consob più
volte citato superano la sfera soggettiva del singolo contraente debole, il
risparmiatore non professionale privo delle necessarie conoscenze utili ad un
consapevole approccio con il mercato finanziario, così che il rafforzamento
degli obblighi di condotta imposti in nome delle regole di correttezza, lealtà
e diligenza ordinariamente dettate dal diritto comune con riferimento alla
fase di esecuzione del contratto appare diretto non solo a realizzare una
riduzione del gap informativo che connota i rapporti tra investitore e
intermediario ma anche (per il tramite della prima) a garantire la
realizzazione di un interesse della collettività quale quello della
“integrità dei mercati “ espressamente richiamato dall’art 21 del TUF. Nè,
ancora, si vuole mettere in discussione la natura imperativa (peraltro confermata
dall’art 190 del TUF) dei precetti in esame che, come più volte affermato in
dottrina e giurisprudenza, costituiscono canoni comportamentali
immediatamente conformanti il regolamento negoziale a prescindere da una
esplicita sussunzione delle dette regole nelle specifiche ipotesi di
contratto all’uopo stipulate.
Ciò che non convince, piuttosto, è il tipo di rimedio suggerito
per la violazione delle regole di condotta sancite da queste norme.
Non può non evidenziarsi, in primo luogo, che non sempre la violazione
di una norma imperativa porta con se la nullità del contratto. Lo precisa
l’art 1418 comma I che, nel prevedere le ipotesi di nullità virtuali da
contrapporre a quelle testuali di cui al II comma, fa espressamente salvi i
casi in cui è la stessa legge a prevedere un diverso rimedio a fronte della
violazione del precetto imperativo.
Va poi sottolineato come nella specie trattasi di violazioni
legate a norme di condotta, id est a comportamenti imposti ex lege ai singoli
contraenti e divenuti parte integrante dei relativi contatti a prescindere da
specifici richiami giusta l’art 1374 cc; e la violazione di obblighi
comportamentali in genere è destinata a provocare vizi non genetici –
incidenti cioè sulla conclusione del contratto – bensì funzionali, inerenti
quindi ad un contratto già perfezionato e strumentali a rimedi diversi dalla
nullità quale la risoluzione del contratto e/o il risarcimento da
inadempimento.
Non ignora peraltro il Collegio che negli anni, a livello
legislativo e con ricadute non irrilevanti sul piano interpretativo, si è via
via ridotta la linea di demarcazione tra regole di validità e regole di
comportamento, quest’ultime in diverse occasioni considerate non più in
prospettiva dello scioglimento dal rapporto e del risarcimento del danno
bensì quali vizi direttamente incidenti sul momento genetico dell’accordo
(proprio con riferimento al TUF, vedi l’art 122 comma III). Siffatta tendenza
va, tuttavia, radicalmente esclusa la dove il legislatore, espressamente,
abbia preso posizione per mantenere la violazione di regole comportamentali
nell’ambito tradizionale dei vizi funzionali concretanti inadempimento agli
obblighi contrattuali. E nella specie, il mantenimento dell’ordinario
sillogismo tra regole di comportamento e giudizi di responsabilità trova una
inequivoca conferma nel disposto di cui all’art 23 comma VI del TUF la dove,
nel regolare l’onere della prova inerente il rispetto del grado di diligenza
richiesto all’intermediario, viene espressamente precisato che la regola è
destinata ad operare “ nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento”, così chiarendo
che la violazione delle regole di condotta imposte all’intermediario è
destinata ad incidere funzionalmente sul contratto ai fini della risoluzione
e del risarcimento danni e non sulla conclusione dell’accordo.
Non sembra poi conducente il richiamo al precedente della Corte
regolatrice sopra riportato. L’ipotesi affrontata e risolta dalla Corte,
peraltro nella vigenza della legge 1/91, da ultimo superata dal TUF,
involgeva la stipula di un contratto di negoziazione per il tramite di un
intermediario abusivo; ed è di tutta evidenza che in siffatta ipotesi, la
violazione di legge incideva direttamente sulla capacità del soggetto a
stipulare inerendo quindi alla fase genetica del rapporto, al contratto come
atto e non come rapporto. Più in particolare, così come recentemente
affermato da altro Tribunale (Roma, sentenza del 25/5/05, ad oggi inedita,
che si riporta pedissequamente per la relativa chiarezza) la pronuncia in
questione riguardava un caso di “ difformità tra fattispecie e schema
normativo, cioè di contrasto – accertato all’esito di un confronto per così
dire statico – tra modello negoziale configurato dalla legge in astratto (con
riguardo ad esempio ai requisiti soggettivi che devono essere posseduti da
uno dei contraenti) e fattispecie realizzata dalle parti in concreto” mentre,
nel caso in esame, le disposizioni violate “ prescrivono obblighi
comportamentali di cui si deve accertare in concreto l’esatto adempimento da
parte della banca, alla luce dei parametri di diligenza stabiliti dalla legge
nell’ambito di un giudizio di responsabilità da inadempimento”
Del resto ed infine, sul punto, militano in favore della tesi
contraria alla nullità e favorevole all’inadempimento le ulteriori seguenti
considerazioni.
In primis, va ricordato che la dove il legislatore, nel TUF, ha
voluto correlare a specifiche violazioni la sanzione della nullità lo ha
fatto espressamente (cfr l’art 23 commi I e II, in tema di forma scritta del
contratto di investimento e di richiamo agli usi); e lo ha fatto introducendo
una nullità relativa, rilevabile cioè solo da parte dell’interessato, mentre
pare al Collegio che in assenza di una apposita previsione esplicita da parte
del legislatore, l’eventuale nullità virtuale qui ricavabile in via
ermeneutica non potrebbe che essere assoluta.
Se fosse così, tuttavia, resterebbe da chiedersi come possa
ritenersi logico un sistema che, per le ipotesi ben più pregnanti e di certo
incidenti sulla formazione dell’accordo, quali quelle legate alla trasparenza
delle operazioni di intermediazione sottese al vincolo di forma, prevede, in
modo esplicito, una nullità per così dire attenuata mentre colpisce, per contro,
violazioni inerenti obblighi di condotta con la nullità, non espressamente
sancita, assoluta del contratto.
Seguendo la tesi interpretativa qui criticata, resta poi poco
comprensibile il disposto di cui all’art 28 comma I lettera a Regolamento
Consob in forza al quale se per un verso, prima della
stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di
investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e
dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati
devono, (in quell’ottica) a pena di nullità (per la natura collettiva e non
individuale dell’interesse tutelato), chiedere all'investitore notizie circa
la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua
situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio, per altro verso consente all’intermediario di non
procedere alla acquisizione di siffatti dati, sempre che il cliente si sia
rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal
contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione
sottoscritta dall'investitore.
Lascia perplessi, infatti, l’attribuzione ad una parte,
l’investitore, non titolare esclusivo dell’interesse tutelato, della
possibilità di consentire omissioni relative a regole comportamentali poste a
tutela di interessi superiori, e quindi estranee al suo potere di
disposizione; per contro, la norma riacquisisce razionalità intrinseca ove ci
si sposti dal piano della validità a quello della responsabilità, ferma,
peraltro, la considerazione, sulla quale si dirà da qui a poco, che in tali
ipotesi, sempre in nome degli interessi sovra individuali che connotano tali
rapporti negoziali, l’intermediario sarà comunque tenuto, per un adempimento
immune da censure, a valutare l’adeguatezza della operazione proposta
considerando, in mancanza di altri dati utili al fine, il profilo di
investitore avente la propensione al rischio più bassa.
Infine, la scelta interpretativa della nullità, pur se spinta
dalla non emendabile intenzione di garantire - tramite la sanzione più
radicale – la piena realizzazione degli interessi in gioco, involgenti il
singolo contraente ed il regolare e corretto funzionamento dei mercati,
potrebbe tuttavia portare nella pratica ad effetti distorsivi del tutto
contrastanti con le finalità che la hanno motivata.
Va ricordato, infatti, che la declaratoria di nullità prescinde
da una valutazione della incidenza della condotta asserita siccome illegale
sull’assetto di interessi, immediato o indiretto, che appare sotteso alla
singola negoziazione. Allontanandosi, cioè, dalla responsabilità per
l’inadempimento, si finisce per considerare motivi di nullità omissioni o
comportamenti che non risultando in linea con le regole di condotta
normativamente imposte, non sono comunque destinati, ad incidere nè
sull’interesse dell’investitore a stipulare nè, in via mediata, sulla stessa
“ integrità del mercato”, tanto da favorire possibili speculazioni da parte
del cliente che, innanzi ad una debacle dello strumento prescelto in alcun
modo addebitabile all’intermediario, intenda approfittare del rimedio per
privare di effetti una scelta, a monte, incauta. Con la particolarità, non
del tutto irrilevante, che nella specie manca una specifica tipizzazione
delle ipotesi di nullità, trattandosi di regole di condotta che non
consentono una preventiva analitica tipizzazione normativa diversamente da
quanto la forza dirimente del rimedio suggerito sembra invece imporre.
Ritiene quindi il Tribunale (oggi peraltro con il conforto,
quantomeno in punto alla soluzione adottata, di non pochi precedenti conformi
nel variegato panorama recentemente espresso dalla giurisprudenza di merito
nella materia de qua: vedi Trib. Taranto, 27 Ottobre 2004, in Giur IT 2005,,
754; la citata Trib. Roma 25/5/05; Trib Monza, sez Desio, 27/7/04 in Resp Civ
e Prev 2005, 135; Trib. Genova 15 Marzo 2005, ad oggi inedita; Trib Rimini 11
maggio 2005, Trib Torino 7 novembre 2005, Trib Milano 24 novembre 2005,
queste ultime tutte pubblicate su Giur It 2006, 521;) che alla luce di quanto
sopra, a fronte di una asserita violazione degli obblighi di condotta,
imposti ex lege e trasfusi in contratto gravanti, nei contratti di
investimento, sull’intermediario, al cliente spetta il rimedio della
risoluzione da inadempimento e/o del risarcimento del danno.
L’inadempimento, in particolare, attiene alla avvenuta
esecuzione dell’ordine impartito dall’investitore senza ottemperare ai canoni
comportamentali che trovano fonte immediata nel contratto di investimento e
mediata nelle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la
materia de qua. Con l’ulteriore precisazione, per completezza di disamina,
che, in ipotesi di iniziativa volta alla risoluzione
·
ad essere aggredito è il contratto
base di investimento e non l’ordine, che costituisce solo un momento
esecutivo e non un accordo;
·
la gravità dell’inadempimento andrà
vagliata tendendo conto della natura degli interessi tutelati, non
esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore
·
comunque, vertendosi in ipotesi di
contratto di durata, opera il disposto di cui all’art 1458 cc e viene quindi
travolto il contratto (di investimento) limitatamente al solo ordine
negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione
si estenda agli altri ordini e acquisti posti in essere in forza del
contratto base e che la stessa possa comunque incidere sul contratto di
acquisto realizzato dall’intermediario con il terzo sul mercato).
Del resto, la scelta interpretativa qui espressa, trova oggi
ulteriore supporto in un recente arresto della Corte regolatrice (Cass
19024/05 IN Giur Comm 2006, 4, 626) che nega fondatezza alla tesi della
nullità virtuale.
Per la verità, è a dirsi che con la statuizione in oggetto la
Corte, a differenza di quanto ritiene il Tribunale, finisce con l’affermare
che la violazione delle regole di condotta in questione è fonte di
responsabilità precontrattuale e non motivo di inadempimento contrattuale.
Tale scelta, tuttavia, non pare del tutto convincente, malgrado
l’autorevolezza della fonte. Ciò in quanto la valutazione resa dalla
Cassazione nell’occasione sembra prescindere da una corretta ricostruzione
del fenomeno negoziale in esame e, in particolare, dei rapporti correnti tra
il contratto quadro e i singoli ordini di acquisto impartiti dal cliente
all’intermediario. Se si ritiene, così come ne è convito il Tribunale per
quanto sopra più dettagliatamente evidenziato, che i singoli ordini di
acquisto effettuati in base al contratto quadro debbano essere ricondotti
nell’ambito delle dichiarazioni di volontà prive di natura negoziale (cd
determinative) alla stregua degli atti esecutivi posti in essere dal
mandatario su incarico del mandante nell’adempimento del contratto, non può
poi non evidenziarsi l’assenza di sufficienti spazi per pervenire sia alla
conclusione della responsabilità pre-contrattuale sostenuta dalla Corte
regolatrice che, del resto, a quella della annullabilità (addotta dalla
difesa dell’attore tra le diverse e gradate prospettazioni articolate in
citazione), le quali entrambe, indefettibilmente, presuppongono la natura
negoziale e quindi la presenza di un accordo tra cliente e intermediario
anche con riferimento ai singoli ordini di acquisto.
Considerato quanto sopra, non resta che scendere nel merito per
valutare la fondatezza delle lagnanze di parte attrice funzionalizzate al
risarcimento del danno legato all’inadempimento ascritto alla convenuta.
Guardando alle doglianze articolate in citazione, è agevole
evidenziare che il Guidotto lamenta per un verso l’insufficienza delle
informazioni fornite dall’intermediario in ordine al tenore dell’operazione
compiuta e quindi l’inadeguatezza del prodotto finanziario acquistato se
raffrontato al profilo di investitore ad esso riferibile; si duole, ancora,
del mancato suggerimento da parte della convenuta quanto al disinvestimento
dei titoli una volta manifestatosi in tutta la sua evidenza lo stato di
difficoltà economica della impresa emittente. Si aggancia, quindi, nel
prospettare l’inadempimento di parte convenuta, alle regole di condotta
generale tracciate dagli artt 28 comma II (in forza al
quale, come si è visto “gli
intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o
prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore
informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della
specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per
effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”) e 29 regolamento consob 11522/98 (il quale impone che “ gli
intermediari autorizzati debbono astenersi “dall'effettuare con o per conto
degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o
dimensione” dovendo, in tali casi, informare l’investitore
della inadeguatezza dell’operazione e delle ragioni per cui non è opportuno
procedere alla sua esecuzione e provvedere alla stessa solo in esito ad “un
ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato
su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto
esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”).
L’ultimo dei motivi di inadempimento addotti va negato in radice
per l’evidente infondatezza in diritto del relativo assunto.
Va infatti escluso che in forza del contratto di negoziazione
stipulato inter partes gravasse sull’intermediario l’obbligo specifico di
attivarsi per favorire il disinvestimento del titolo in ipotesi di verosimile
default dello stesso.
Più precisamente, ritiene il Tribunale che l’attività di
consulenza finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di
negoziazione e che appare sottesa ai tre momenti dell’obbligo di informarsi,
informare e valutare l’adeguatezza dell’ordine impartito, trova un limite
invalicabile, per l’appunto, nella negoziazione finalizzata all’acquisto o al
disinvestimento, dovendosi escludere, per il resto, che gravi
sull’intermediario in tali casi un obbligo specifico di monitorare
l’andamento del titolo (e quindi della situazione finanziaria dell’emittente)
al fine di suggerire all’investitore di intervenire sul mercato per ridurre
eventuali conseguenze negative collegabili a probabili default. E nella
specie è pacifico, seguendo lo stesso assunto di parte attrice, che non venne
conferito alcun ordine di disinvestimento nelle forme convenzionali imposte
dal contratto base; circostanza, questa che avrebbe, per contro, attivato gli
oneri comportamentali imposti all’intermediario si da poter concretare l’inadempimento
lamentato in caso di ingiustificata omissione tout court o di suggerita
inadeguatezza della operazione di disinvestimento.
Né, ancora, la sussistenza di un siffatto specifico obbligo può
ritenersi desumibile dal regolamento negoziale inerente il collegato e
accessorio rapporto di deposito titoli e custodia nella specie stipulato
contestualmente al contratto base di negoziazione. Non si è, in tal caso,
infatti, in presenza di un servizio
di gestione su base discrezionale della Banca ma di un servizio di
negoziazione, raccolta e trasmissione di ordini collegato ad un contratto di
amministrazione c.d. statica, avente ad oggetto la mera custodia degli
strumenti finanziari dei clienti. E nell’ambito di tale ultimo rapporto, la
banca è abilitata a porre in essere esclusivamente le operazioni
specificamente disposte dal cliente in forza e con le forme imposte dal
contratto di negoziazione, risultandole preclusa la possibilità di attivarsi
autonomamente nella gestione degli strumenti finanziari custoditi.
L’inadempimento deve piuttosto ritenersi comprovato già con
riferimento alla violazione del primo dei degli obblighi di condotta sopra
enunziati.
Giova in primo luogo ricordare che ai sensi del già citato art
23 TUF gravava sull’intermediario l’obbligo processuale di fornire la prova
del puntuale e corretto adempimento al dovere di informazione imposto dalla
normativa citata. E siffatta prova non è stata fornita avuto riguardo, per un
verso, alla circostanza che le affermazioni di parte convenuta sul punto, contestate
in radice della attrice già in forza della stessa prospettazione dei fatti,
sono rimaste sul piano, inadeguato, delle mere asserzioni verbali e, per
altro verso, per la intrinseca inidoneità delle stesse alla realizzazione del
fine processuale perseguito (id est la prova del puntuale adempimento
dell’obbligo di informare il cliente).
In parte qua, la banca convenuta ha affermato (pagg 30 e 31
della comparsa di risposta):
a)
di aver consegnato al cliente il
documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
b)
di aver spiegato, specificamente al
Guidotto, all’atto dell’acquisto, che “ il pagamento delle cedole e il
rimborso del capitale erano garantiti esclusivamente dal patrimonio
dell’emittente e che il rendimento particolarmente interessante
dell’obbligazione si spiegava con il grado di rischio della stessa “.
Ora, il dovere di informazione quale obbligo di condotta imposto
ex lege all’intermediario rappresenta lo strumento esplicito diretto a
garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore su base
individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato, diversamente
compromessa in presenza di una inalterata sussistenza dell’asimmetria
informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra intermediario e cliente
retail. Per tale ragione la diligenza dell’intermediario viene, rispetto ai
normali canoni contrattuali, costretta dentro vincoli di comportamento
normativamente imposti che tradiscono palesemente l’intenzione di tutelare un
interesse ultroneo rispetto a quello immediatamente proprio del contraente
più debole. Il dato normativo citato impone, per come appare di tutta
evidenza, una immediata correlazione funzionale tra l’informazione da rendere
al cliente e la consapevolezza in capo a quest’ultimo del significato
dell’operazione posta in essere ovvero delle ragioni che ne sconsigliano il
compimento; e ciò perchè solo l’attribuzione cognitiva al cliente degli
elementi utili a pervenire ad una quanto più razionale scelta di investimento
grazie ad una valida comprensione delle ragioni che giustificano la
quotazione del prodotto consente di realizzare il fine ultimo della
efficiente allocazione delle risorse.
Va da sé, poi, che la regola della informazione completa trova
un logico corollario in quella legata alla valutazione, rimessa
all’intermediario, di adeguatezza del prodotto al profilo di rischio del
cliente. Solo l’investitore consapevole è in grado di valutare il warning
opposto dall’intermediario all’acquisto del prodotto proprio perchè, in caso
di informazione carente e non idonea al fine, non si attribuisce
all’investitore, già sul piano astratto, la possibilità di scelte consapevoli
in punto alla opportunità dell’investimento così da creare un netto distacco
tra volontà dell’operazione e responsabilità del rendimento che ad essa
consegue. E non a caso, l’art 29 del citato regolamento nel prevedere, in
capo all’intermediario che ritenga inadeguata l’operazione, ciò che si
concreta, nella sostanza, in un obbligo di segnalazione (giacchè resta comunque
all’investitore l’ultima parola in ordine all’acquisto), finisce con
l’imporre non solo la comunicazione di siffatta valutazione negativa ma anche
delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla esecuzione dell’ordine:
il fine ultimo è quello di inserire nel mercato un investitore consapevole
delle scelte giacchè grazie a tale risultato si riesce a garantire una
maggiore efficienza del mercato stesso.
Tanto premesso, occorre poi chiedersi quali debbano essere
l’oggetto e le modalità che connotano siffatto obbligo di informazione.
Sul primo punto non può non evidenziarsi che l’informazione deve
cadere - oltre che ovviamente sui costi dell’investimento – sulla disciplina
dello strumento finanziario (pagamento delle cedole o dei dividendi, durata
del rapporto etc) e sui rischi allo stesso legati (guardando alle
caratteristiche di emissione, a quelle dell‘emittente, al mercato di
riferimento), così da consentire al cliente una consapevole conoscenza delle
ragioni che risultano sottese al prezzo di mercato del prodotto e una
elaborazione ragionata in punto alla opportunità dell’investimento.
Quanto alle modalità della informazione, nulla esclude che la
stessa possa essere realizzata secondo clausole standardizzate diversificate
tuttavia, in considerazione della natura dei prodotti e della soggettività
dell’investitore, giacchè la tipizzazione delle comunicazioni contrattuali in
parte qua non deve aprioristicamente ritenersi in contrasto con un
informazione adeguata al fine. Ciò che rileva, piuttosto, è che non si tratti
di informazioni tipizzate indistantamente, buone per tutte le ipotesi di
negoziazione e che, comunque, il contenuto delle stesse, per la concretezza e
la intellegibilità che le connota, risulti confacente alla negoziazione di
specie.
Alla luce di quanto sopra e guardando al caso di specie, è
agevole osservare che:
·
lo scopo prefisso dall’obbligo di
informare il cliente non può di certo ritenersi raggiunto tramite la consegna
del documento sui rischi generali che, del tutto genericamente e comunque a
prescindere dalla singola operazione, tende, una volta stipulato il contratto
quadro, a rendere edotto l’investitore quanto alle caratteristiche minime di
funzionamento del mercato finanziario;
·
le informazioni asseritamente rese
dalla banca all’investitore risultano solo labialmente affermate e prive di
alcun riscontro probatorio;
·
in ogni caso, le stesse, per come
letteralmente rappresentate nella memoria responsiva, sono connotate da una
tale genericità che di certo si contrappone alla compiuta consapevolezza che
piuttosto andava garantita al cliente quanto al tenore dell’operazione in
oggetto.
Di più. La genericità dell’informazione nella specie resa
dall’intermediario si rivela quanto più stridente tanto più si guardi al
fatto che nel caso in esame occorreva, a parere del Tribunale, una
circostanziata rappresentazione sia delle caratteristiche peculiari della
emittente, sia delle particolari modalità di emissione sia, infine, dello
strumento finanziario in se.
Più precisamente, anche alla luce dei non pochi precedenti
conformi emessi dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi al presente
(cfr Trib Bologna 30 maggio 2006; Trib Genova 26 giugno 2006; Tribunale
Rimini 22 marzo 2006; Tribunale Firenze 21 febbraio 2006; Tribunale Torino 9
febbraio 2006; Tribunale Cagliari 2 gennaio 2006; Tribunale Brindisi 22
Dicembre 2005, tutte su www.ilcaso.it)
occorreva esplicitamente segnalare
a)
sul primo punto, che l’emissione veniva
effettuata da società estera operante in un ordinamento nel quale non vigeva
il limite massimo sancito ex art 2410 cc e quindi legittimata ad emettere
prescindendo dal limite costituito dal capitale versato ed esistente;
b)
sul secondo punto, che l’emissione,
in quanto diretta ad investitori professionali, prescindeva dalla
pubblicazione del prospetto informativo;
c)
sul terzo punto, che, proprio per
quanto segnalato sub b, le informazioni inerenti l’emissione andavano
ricavate dalla “ offering circular” che accompagna le emissioni dirette ad
investitori professionali, consegnandone copia al cliente o riportandone
notizia quanto ai tratti salienti della stessa.
Ritiene pertanto il Tribunale comprovata la sussistenza
dell’inadempimento ascritto alla convenuta quanto alla violazione della
regola di condotta sancita dal comma II dell’art 28 del regolamento consob
più volte citato.
Passando dall’accertamento della condotta violata a quello del
danno conseguenziale a siffatto inadempimento non può peraltro prescindersi
dalla valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario acquistato al
peculiare profilo di rischio dell’investitore. E ciò non tanto guardando al
versante della regola di comportamento, qui a dire dell’attore asseritamente
violata, quale motivo di inadempimento contrattuale (giacchè l’inadempimento
già acclarato in processo costituisce di per sè fonte autonoma di un danno
risarcibile), quanto volgendo l’attenzione al profilo del danno
eziologicamente correlato alla già riscontrata violazione contrattuale, sul
presupposto che, pur in presenza di una insufficiente informazione, dovrebbe
comunque negarsi la sussistenza di un danno risarcibile la dove lo strumento
finanziario acquistato si riveli comunque oggettivamente adeguato al profilo
di rischio ascrivibile all’investitore.
Non va dimenticato, infatti, che ci si muove all’interno del
risarcimento del danno da responsabilità contrattuale senza alcuna
correlazione, peraltro, ad una contestuale richiesta di risoluzione; che,
proprio per tale motivo ed a differenza delle pretese risarcitorie
diversamente prospettabili nella specie (nullità, annullabilità,
responsabilità precontrattuale) per potersi avere un nocumento risarcibile
quale conseguenza eziologica della violazione dell’obbligo di informazione
occorre acclarare se, una volta fornita la necessaria consapevolezza al
cliente, questi avrebbe acquistato un prodotto maggiormente adeguato alle
proprie caratteristiche per poi individuare le differenze di valore e
rendimento tra il prodotto acquistato e quello adeguato; che infine (rectius
a monte) ove il prodotto acquistato risulti, malgrado la carenza di
informazioni, comunque adeguato all’investitore, non possa che concludersi
per la insussistenza di un danno risarcibile.
Prima di procedere a siffatta verifica, va in punto di fatto
sottolineato come risulti tra le parti incontroversa – per averla all’uopo
dedotta l’attore in citazione e confermata la convenuta in comparsa e pur non
rinvenendosene in atti alcuna conferma documentale - la circostanza in forza
alla quale l’ordine scritto di acquisto in contestazione recava una siffatta
esplicitazione, proveniente dall’intermediario: “ la informiamo che l’ordine
si riferisce a: un’ operazione che in base alle informazioni in nostro
possesso risulta, anche per gli elementi di rischio in esso contenuti, per
Lei inadeguata”.
Dinanzi ad una siffatta precisazione contrattuale (si ribadisce,
priva di riscontro documentale ma ritenuta dai contraddittori
incontrovertibilmente sussistente) e alla luce di quanto sopra osservato in
ordine alla incidenza che deve ascriversi al profilo della adeguatezza della
operazione in punto all’accertamento di un nocumento risarcibile in ipotesi,
come quella di specie, di già riscontrato inadempimento dell’obbligo di
informare il cliente, viene da chiedersi se può ritenersi ugualmente
responsabile l’intermediario, laddove, per come qui avvenuto, abbia comunque
segnalato al cliente l’inadeguatezza dell’operazione.
Ritiene in particolare il Tribunale che una compiuta
comunicazione della valutazione di inadeguatezza non può prescindere da una
corretta esecuzione dell’obbligo di informazione del cliente e che
conseguentemente, laddove correttamente effettuata, debba escludersi a monte
la responsabilità dell’intermediario per il default connotante un prodotto
finanziario adeguatamente sconsigliato all’investitore.
Più precisamente non appare superfluo ribadire che la
valutazione di adeguatezza costituisce un corollario logico dell’obbligo di
informare satisfattivamente il cliente e che la consapevolezza della scelta
attribuita all’investitore, positiva o negativa che essa sia, dipende dal
grado di informazioni allo stesso fornite sulle caratteristiche della
operazione. Ne viene che la segnalazione della banca ai sensi dell’art 29 del
regolamento 11522 potrà ritenersi idonea a realizzare l’effetto di esonerare,
a monte, l’intermediario dalle conseguenze di un eventuale default del titolo
ugualmente acquistato dal cliente laddove
·
risulti compiutamente adempiuto
l’obbligo di informazione imposto ex art 28 stesso regolamento;
·
la segnalazione risulti effettuata
dando conto delle specifiche ragioni per le quali l’operazione appare
inadeguata, così come espressamente sancito, per le ragioni logiche segnalate
in precedenza, dalla stessa norma secondaria citata.
Diversamente, e cioè se l’informazione è carente e/o la
segnalazione di inadeguatezza risulti acriticamente evidenziata senza
specificazione delle ragioni che l’ hanno fondata, deve escludersi che il
cliente abbia acquisto la necessaria consapevolezza delle ragioni che
sconsigliano il compimento dell’operazione e ne favoriscono una scelta
ragionata con conseguente sostanziale inefficacia dell’avvertimento non
idoneamente operato dall’intermediario (cfr espressamente sul punto Trib.
Genova 3 Novembre 2006; 8 agosto 2006; 26 Giugno 2006; Trib Lecce 12 Giugno
2006, tutte su www.ilcaso.it).
Nella specie, si è già detto della inidoneità delle informazioni
fornite dalla convenuta all’attore in occasione dell’acquisto che occupa; di
più, va rimarcata l’assunta mancanza di specifiche e circostanziate ragioni
giustificatrici poste a fondamento della segnalazione di inadeguatezza si che
la stessa, alla luce della motivazioni fondanti l’intervento normativo che ne
impone l’effettuazione, deve ritenersi siccome priva di effetti e quindi non
incidente sulla fattispecie in esame anche con riferimento al mero versante
della individuazione di un danno risarcibile.
Tutto ciò precisato, ritiene il Tribunale necessario rimettere
la causa sul ruolo istruttorio per consentire un accertamento tecnico diretto
in primo luogo ad acclarare se, in considerazione del profilo di investitore
ascrivibile all’attore in forza del dato comunque evincibile grazie agli
elementi acquisiti nel corso del processo, il prodotto finanziario in
contestazione possa o meno ritenersi adeguato per poi individuare, in caso di
riscontrata inadeguatezza, l’eventuale danno ascrivibile alla convenuta.
Le spese con la sentenza definitiva
PQM
non definitivamente pronunziando, ogni ulteriore domanda
rigettata, dichiara l’inadempimento contrattuale della convenuta siccome
accertato e precisato in motivazione e dispone la rimessione della causa sul
ruolo come da separata ordinanza per l’accertamento del danno conseguenziale
al riscontrato inadempimento.
Così deciso in Catania il
IL GIUDICE ESTENSORE (DOTT. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA)
IL PRESIDENTE (DOTT. GIOVANNI BATTISTA MACRÌ)
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