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Tribunale di
Mantova, ord. 28 dicembre 2006 – Rel. L. De Simone.
Processo societario – Immediata notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del convenuto – Lesione del
contraddittorio – Inammissibilità dell’istanza – Esclusione – Rimessione in
termini – Applicabilità.
La compressione dei diritti
difensivi dell’attore, che si determina qualora il convenuto notifichi
l’istanza di fissazione dell’udienza subito dopo la notifica della comparsa
di risposta -nonostante in tale comparsa abbia formulato istanze istruttorie
- non è sanzionabile con la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza
medesima, poichè tale ipotesi non è contemplata dall’art. 8, comma V d. lgs.
n. 5/2003. A tale lesione del contraddittorio potrà essere posto rimedio solo
mediante l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 13, V
comma d. lgs. cit.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
letti gli atti e i documenti
di causa,
rilevato
che parte attrice ha tempestivamente eccepito l’inammissibilità dell’istanza
di fissazione di udienza formulata da parte convenuta in quanto proposta al
di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell’art.8 D.Lgs.n.5/2003, e questo a
mente del disposto del comma 5 del medesimo articolo,
osservato,
nello specifico, che parte attrice lamenta una grave violazione del
contraddittorio per aver la convenuta notificato istanza di fissazione
d’udienza nonostante avesse nella comparsa di costituzione e risposta
sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio e formulato istanze istruttorie,
senza quindi consentire all’attore di replicare, modificando le proprie
domande, contestando i documenti avversari con nuovi documenti e deducendo la
prova contraria,
rilevato,
invero, che la Banca convenuta
nella comparsa di costituzione e risposta si è limitata - quand’anche in maniera ampia ed
articolata - a confutare la prospettazione attorea e a chiedere il rigetto
della domanda di nullità/annullabilità o risoluzione di contratti di
investimento in obbligazioni argentine, svolgendo mere difese e offrendo argomenti
che comunque sarebbero stati esaminati d’ufficio dal giudice alla luce della
documentazione allegata dalle parti,
considerato,
in particolare, con riguardo all’eccepita limitazione di garanzie difensive
che sarebbero derivate all’attore dall’impossibilità di formulare nuove
istanze istruttorie, persino a controprova, per il maturare delle preclusioni
di cui all’art.10 D.Lgs. n.5/2003, che detta compressione dei diritti
difensivi non è sanzionabile con l’inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza, non risultando questa ipotesi contemplata dall’art.8 co.5
D.Lgs.n.5/2003 (“l’istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti
…”), e ad essa potrà essere posto rimedio, nel caso concreto, solo mediante
l’istituto della rimessione in termini previsto per il processo societario
dall’art.13 V co. D.Lgs. n.5/2003,
rilevato
che l’interpretazione indicata si pone in linea con il nuovo modello
processuale che impone alle parti rigide preclusioni e quindi completezza
difensiva sin dagli atti introduttivi, considerato che è consentito a
ciascuna parte in ogni tempo, dopo la notifica dei primi atti,- salva
l’ipotesi di allargamento dell’originario thema decidendum - di troncare la fase preparatoria e
chiedere la fissazione dell’udienza,
visto
l’art.8 comma 5 D.Lgs. n.5/2003,
P.Q.M.
rigetta l’istanza.
Si comunichi.
Mantova, 28 dicembre 2006
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