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Sezione I - Giurisprudenza

documento 462/2006

 

 

 

 

Tribunale di Mantova, ord. 28 dicembre 2006 – Rel. L. De Simone.

Processo societario – Immediata notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del convenuto – Lesione del contraddittorio – Inammissibilità dell’istanza – Esclusione – Rimessione in termini – Applicabilità.

La compressione dei diritti difensivi dell’attore, che si determina qualora il convenuto notifichi l’istanza di fissazione dell’udienza subito dopo la notifica della comparsa di risposta -nonostante in tale comparsa abbia formulato istanze istruttorie - non è sanzionabile con la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza medesima, poichè tale ipotesi non è contemplata dall’art. 8, comma V d. lgs. n. 5/2003. A tale lesione del contraddittorio potrà essere posto rimedio solo mediante l’istituto della rimessione in termini previsto dall’art. 13, V comma d. lgs. cit. (fb)

 

 

omissis

letti gli atti e i documenti di causa,

           rilevato che parte attrice ha tempestivamente eccepito l’inammissibilità dell’istanza di fissazione di udienza formulata da parte convenuta in quanto proposta al di fuori dei casi previsti dal comma 2 dell’art.8 D.Lgs.n.5/2003, e questo a mente del disposto del comma 5 del medesimo articolo,

           osservato, nello specifico, che parte attrice lamenta una grave violazione del contraddittorio per aver la convenuta notificato istanza di fissazione d’udienza nonostante avesse nella comparsa di costituzione e risposta sollevato eccezioni non rilevabili d’ufficio e formulato istanze istruttorie, senza quindi consentire all’attore di replicare, modificando le proprie domande, contestando i documenti avversari con nuovi documenti e deducendo la prova contraria,

           rilevato, invero,  che la Banca convenuta nella comparsa di costituzione e risposta si è limitata  - quand’anche in maniera ampia ed articolata - a confutare la prospettazione attorea e a chiedere il rigetto della domanda di nullità/annullabilità o risoluzione di contratti di investimento in obbligazioni argentine, svolgendo mere difese e offrendo argomenti che comunque sarebbero stati esaminati d’ufficio dal giudice alla luce della documentazione allegata dalle parti,

           considerato, in particolare, con riguardo all’eccepita limitazione di garanzie difensive che sarebbero derivate all’attore dall’impossibilità di formulare nuove istanze istruttorie, persino a controprova, per il maturare delle preclusioni di cui all’art.10 D.Lgs. n.5/2003, che detta compressione dei diritti difensivi non è sanzionabile con l’inammissibilità dell’istanza di fissazione d’udienza, non risultando questa ipotesi contemplata dall’art.8 co.5 D.Lgs.n.5/2003 (“l’istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti …”), e ad essa potrà essere posto rimedio, nel caso concreto, solo mediante l’istituto della rimessione in termini previsto per il processo societario dall’art.13 V co. D.Lgs. n.5/2003,

           rilevato che l’interpretazione indicata si pone in linea con il nuovo modello processuale che impone alle parti rigide preclusioni e quindi completezza difensiva sin dagli atti introduttivi, considerato che è consentito a ciascuna parte in ogni tempo, dopo la notifica dei primi atti,- salva l’ipotesi di allargamento dell’originario thema decidendum -  di troncare la fase preparatoria e chiedere la fissazione dell’udienza,

           visto l’art.8 comma 5 D.Lgs. n.5/2003,

 

P.Q.M.

rigetta l’istanza.

Si comunichi.

Mantova, 28 dicembre  2006