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Tribunale di Mantova, 7 novembre 2006, n. 1087 – G.U. A.Gibelli. Iscrizione di ipoteca in base alla sentenza
attributiva dell’assegno di divorzio ex art. 8 l. n. 898/1970 – Richiesta di
cancellazione di ipoteca – Rifiuto - Illegittimitą.
In tema di
garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la
valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza riconosca l'assegno,
circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art.
2818 c.c., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta
sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di
tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il
vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere
del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle
condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione
ai sensi dell'art. 2884 c.c. (Nella specie il Tribunale ha ordinato la
cancellazione dell’ipoteca iscritta dal coniuge avente diritto all’assegno di
divorzio sull’immobile del coniuge obbligato in base alla considerazione che
quest’ultimo aveva regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni e che era
comunque titolare di una pensione INPS). (fb)
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