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Sezione I - Giurisprudenza

documento 466/2007

 

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 50

Massimario, l. fall. art. 51

 

Tribunale di Mantova 8 febbraio 2007 – Pres. Scaglioni, Rel. Mauro Bernardi.

 

Ricorso per riabilitazione – Abrogazione della riabilitazione e del pubblico registro dei falliti - Cancellazione – Cessazione delle incapacità.

 

Poiché l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo n. 5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione  ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non può più pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell’istante dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

letto il ricorso n. 6415/06 proposto da S. A. nato a B. il 28-12-1954 e residente in M., strada C. ** volto ad ottenere la riabilitazione civile ai sensi degli artt. 142 l.f. e segg. nel testo antecedente alla novella introdotta con il d. lgs. 9-1-2006 n. 5;

rilevato che l’istante è stato dichiarato fallito con sentenza di questo Tribunale in data 5-10-1991 e che il fallimento è stato chiuso con decreto emesso il 20-1-2000;

rilevato che la fattispecie non risulta disciplinata dalla norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. 5/06 essendo la riabilitazione procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare;

ritenuto che l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo sopra citato unitamente al pubblico registro dei falliti con la conseguenza che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione (v. art. 50 co. III l.f. abrogato) ma al momento della chiusura del fallimento;

considerato che, pertanto, non può pronunciarsi la riabilitazione ma deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell’istante dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento (in tal senso vedasi Trib. Alba 15-12-2006);

P.T.M.

ordina la cancellazione del nominativo di  S. A. nato a B. il 28-12-1954 e residente in M., strada C. n. 11/B dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento;

dispone che, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento sia comunicato al Registro delle Imprese per l’annotazione.

Mantova, li 8-2-2007.














 

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