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Massimario,
l. fall. art. 50
Massimario,
l. fall. art. 51
Tribunale di
Mantova 8 febbraio 2007 – Pres. Scaglioni, Rel. Mauro Bernardi.
Ricorso per riabilitazione –
Abrogazione della riabilitazione e del pubblico registro dei falliti -
Cancellazione – Cessazione delle incapacità.
Poiché
l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal decreto legislativo n.
5/06 unitamente al pubblico registro dei falliti ne deriva che le incapacità
personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento vengono meno non più,
come un tempo, a seguito della cancellazione dell’iscrizione per effetto
della sentenza di riabilitazione
ma al momento della chiusura del fallimento e, pertanto, mentre non
può più pronunciarsi la riabilitazione, deve ordinarsi la cancellazione del
nominativo dell’istante dal pubblico registro dei falliti nonché la
cessazione di ogni incapacità civile derivante dalla dichiarazione di
fallimento. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
letto il ricorso n. 6415/06 proposto da S. A. nato a B. il
28-12-1954 e residente in M., strada C. ** volto ad ottenere la
riabilitazione civile ai sensi degli artt. 142 l.f. e segg. nel testo
antecedente alla novella introdotta con il d. lgs. 9-1-2006 n. 5;
rilevato che l’istante è stato dichiarato fallito con sentenza di
questo Tribunale in data 5-10-1991 e che il fallimento è stato chiuso con
decreto emesso il 20-1-2000;
rilevato che la fattispecie non risulta disciplinata dalla norma
transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. 5/06 essendo la riabilitazione
procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare;
ritenuto che l’istituto della riabilitazione è stato abrogato dal
decreto legislativo sopra citato unitamente al pubblico registro dei falliti
con la conseguenza che le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione
di fallimento vengono meno non più, come un tempo, a seguito della
cancellazione dell’iscrizione per effetto della sentenza di riabilitazione
(v. art. 50 co. III l.f. abrogato) ma al momento della chiusura del
fallimento;
considerato che, pertanto, non può pronunciarsi la riabilitazione ma
deve ordinarsi la cancellazione del nominativo dell’istante dal pubblico
registro dei falliti nonché la cessazione di ogni incapacità civile derivante
dalla dichiarazione di fallimento (in tal senso vedasi Trib. Alba
15-12-2006);
P.T.M.
ordina la cancellazione del nominativo di S. A. nato a B. il 28-12-1954 e residente in M., strada C.
n. 11/B dal pubblico registro dei falliti nonché la cessazione di ogni
incapacità civile derivante dalla dichiarazione di fallimento;
dispone che, a cura della Cancelleria, il presente provvedimento sia
comunicato al Registro delle Imprese per l’annotazione.
Mantova, li 8-2-2007.
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