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Sezione I - Giurisprudenza

documento 467/2007

 

 

 

 

 

Massimario, art. 1 l. fall.

Massimario, art. 10 l. fall.

 

Tribunale di Mantova 1 febbraio 2007 – Pres. Rel. Mauro Bernardi.

 

Dichiarazione di fallimento – Prova della effettiva cessazione dell’attività – Ammissibilità – Limiti.

 

Dichiarazione di fallimento – Mancato raggiungimento dei parameri dimensionali – Indagine sulla natura di piccolo imprenditore – Esclusione.

 

La dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività ex art. 10 l.f. può essere data solo con riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d’ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte all’apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta cancellazione. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

Il mancato raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 l.f. comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra ulteriormente indagare se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2083 c.c. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

letto il ricorso n. 181/06 per la dichiarazione di fallimento della società L. T. di C. C. & C. s.a.s.;

rilevato che la debitrice è tutt’ora iscritta presso la Camera di Commercio e, pertanto,  non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa della stessa, che sia decorso il termine previsto dall’art. 10 l.f. atteso che la dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione dell’attività può essere data solo con riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d’ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte all’apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta cancellazione;

considerato che dall’istruttoria svolta non emerge che siano stati superati i parametri dimensionali ora richiesti per la sottoposizione della società -rivestente una struttura di tipo familiare-  alla procedura di fallimento ex art. 1 l.f. nel testo novellato;

ritenuto che il mancato raggiungimento dei predetti parametri comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra ulteriormente indagare  se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2083 c.c. e ciò in considerazione sia del dato testuale ricavabile dal secondo comma dell’art. 1 l.f. ove è detto che ”ai fini del primo comma non sono piccoli imprenditori…”, sia della natura speciale della norma fallimentare rispetto a quella contenuta nel codice civile sia infine perché tale interpretazione meglio risponde alle esigenze di semplificazione avute di mira dalla legge delega ed appare condivisa dai compilatori secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa;

P.T.M.

respinge il ricorso e compensa le spese stante l’incertezza della lite.

Si comunichi.

Mantova, li 1-2-2007.

dott. Mauro Bernardi














 

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