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Massimario,
art. 1 l. fall.
Massimario,
art. 10 l. fall.
Tribunale di
Mantova 1 febbraio 2007 – Pres. Rel. Mauro Bernardi.
Dichiarazione di fallimento –
Prova della effettiva cessazione dell’attività – Ammissibilità – Limiti.
Dichiarazione
di fallimento – Mancato raggiungimento dei parameri dimensionali – Indagine
sulla natura di piccolo imprenditore – Esclusione.
La
dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione
dell’attività ex art. 10 l.f. può essere data solo con riguardo agli imprenditori
individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d’ufficio
mentre per le società che risultino ancora iscritte all’apposito registro il
termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta
cancellazione. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Il
mancato raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 l.f.
comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra
ulteriormente indagare se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei
criteri previsti dall’art. 2083 c.c. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
letto il ricorso n. 181/06 per la dichiarazione di fallimento della
società L. T. di C. C. & C. s.a.s.;
rilevato che la debitrice è tutt’ora iscritta presso la Camera di
Commercio e, pertanto, non può
ritenersi, come sostenuto dalla difesa della stessa, che sia decorso il
termine previsto dall’art. 10 l.f. atteso che la dimostrazione circa il diverso
momento dell’effettiva cessazione dell’attività può essere data solo con
riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati
cancellati d’ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte
all’apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal
momento della avvenuta cancellazione;
considerato che dall’istruttoria svolta non emerge che siano stati
superati i parametri dimensionali ora richiesti per la sottoposizione della
società -rivestente una struttura di tipo familiare- alla procedura di fallimento ex art.
1 l.f. nel testo novellato;
ritenuto che il mancato raggiungimento dei predetti parametri
comporta la sottrazione dell’imprenditore al fallimento senza che occorra
ulteriormente indagare se costui
sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2083
c.c. e ciò in considerazione sia del dato testuale ricavabile
dal secondo comma dell’art. 1 l.f. ove è detto che ”ai fini del primo comma
non sono piccoli imprenditori…”, sia della natura speciale della norma
fallimentare rispetto a quella contenuta nel codice civile sia infine perché
tale interpretazione meglio risponde alle esigenze di semplificazione avute
di mira dalla legge delega ed appare condivisa dai compilatori secondo quanto
emerge dalla relazione illustrativa;
P.T.M.
respinge il ricorso e compensa le spese stante l’incertezza della
lite.
Si comunichi.
Mantova, li 1-2-2007.
dott. Mauro Bernardi
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