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Tribunale di Mantova 20 febbraio 2007 – Fallimento Belleli Holding Industriale S.p.A., N. 29/1996 Reg. Fall. Tribunale di Mantova - G.D. Dr. Mauro Bernardi. Concordato fallimentare -
Disciplina di cui al d. lgs. n. 5/06 - Controllo preliminare del Giudice
delegato – Ambito. Concordato fallimentare -
Disciplina di cui al d. lgs. n. 5/06 - Sospensione della liquidazione –
Ammissibilità. Nel procedimento di concordato
fallimentare regolato dalle disposizioni di cui al d. lgs. n. 5/06 ove manchi
la suddivisione dei creditori in classi è preclusa al Giudice delegato ogni
valutazione in ordine alla convenienza della proposta e, in ogni caso, allo
stesso non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine alla
adeguatezza delle garanzie offerte, atteso che la loro indicazione non
costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria;
al Giudice delegato è invece consentito, oltre al controllo di legittimità,
quello volto a verificare la completezza delle informazioni fornite dal
Curatore onde consentire ai creditori una consapevole espressione del loro
voto. (mb) Nel concordato fallimentare la
sospensione della liquidazione dell’attivo deve ritenersi ora disciplinata
dall’art. 108 l.f. novellato e, fra gli interessati di cui fa cenno tale
norma, va annoverato anche il soggetto proponente il concordato, potendo la
prosecuzione dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare
gli obiettivi avuti di mira con la proposta, sicché l’istanza può trovare
accoglimento ove sussistano gravi motivi da valutarsi anche con riguardo
all’interesse del proponente. (mb) Tribunale di Mantova
Sezione
Seconda Civile
Il
Giudice Delegato,
letta
la proposta di concordato presentata il 30-1-2007 quale assuntore dalla
società S.I.GE.F. s.p.a. in relazione al fallimento Belleli Holding
Industriale s.p.a. (n. 29/96); esaminati
i pareri del Curatore dott. *** e del Comitato dei Creditori; considerato
che, in virtù di quanto disposto dall’art. 150 d. lgs. 5/06, alla proposta in
questione debbono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 124 e segg.
l.f. nel testo novellato dal menzionato decreto legislativo; rilevato
che l’istanza proviene da un terzo da ritenersi legittimato ex art. 124 I co.
l.f. il quale ha limitato i propri impegni come consentitogli dall’ultimo
comma di tale norma; osservato
che, alla stregua delle nuove disposizioni e mancando la suddivisione dei
creditori in classi, è preclusa al G.D. ogni valutazione in ordine alla
convenienza della proposta; rilevato
inoltre che al G.D. non è consentito svolgere alcuna considerazione in ordine
alla adeguatezza delle garanzie offerte atteso che la loro indicazione non
costituisce più un requisito di ammissibilità della proposta concordataria; considerato
pertanto che in ordine alla convenienza della proposta ed alla natura e
serietà delle garanzie sono chiamati a pronunciarsi, nei rispettivi ambiti,
il Curatore, il Comitato dei Creditori nonché i singoli creditori in sede di
espressione del voto; rilevato
che sia il Curatore che il Comitato dei Creditori hanno espresso parere
favorevole e che, in particolare, il dr. *** ha fornito adeguate informazioni
in ordine sia alla fattibilità e convenienza della proposta che ai
presumibili risultati della liquidazione, indicazioni sulla cui completezza
deve ritenersi per contro esercitabile
il vaglio preventivo da parte del Giudice (in aggiunta a quello di
legittimità: cfr. artt. 25 e 124 l.f.) onde consentire ai creditori una
consapevole espressione del loro voto; ritenuto,
quanto alla istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo formulata
dal proponente, che è venuta meno la disposizione contenuta nell’originario
comma terzo dell’art. 125 l.f.; considerato
che l’art. 150 del d. lgs. 5/06 stabilisce che le procedure di concordato
fallimentare già pendenti alla data di entrata in vigore di tale decreto sono
definite secondo la legge anteriore sicché quelle presentate in un momento
successivo vengono disciplinate dal d. lgs. 5/06 che regola in via generale
il potere di sospensione della liquidazione da parte del G.D. all’art. 108
l.f.; ritenuto
che fra gli altri interessati cui l’art. 108 l.f. fa cenno va annoverato
anche il soggetto proponente il concordato potendo la prosecuzione
dell’attività di liquidazione contrastare se non pregiudicare gli obiettivi
in vista dei quali egli si è indotto a formulare l’istanza ex art. 124 l.f.; osservato
che l’unico cespite della massa ancora da liquidare è costituito da una
partecipazione societaria di minoranza; considerato
che la presentazione della domanda di concordato fallimentare costituisce
giustificata ragione per disporre la sospensione della liquidazione e che,
quanto al profilo della gravità dei motivi, deve ritenersi che l’esito
negativo dei ripetuti tentativi di vendita della partecipazione azionaria
renda opportuno adottare tale misura onde evitarne l’alienazione ad un prezzo
che rischia di essere vile con assai modesto vantaggio per la massa laddove
invece l’assuntore potrebbe avere un proprio interesse ad entrare nella
compagine della società le cui azioni gli verranno cedute in seguito
all’omologazione; considerato
pertanto che va disposta la sospensione della liquidazione dell’attivo
precisandosi peraltro che nessuna conseguenza dall’adozione di tale misura può
riverberarsi sul corso delle azioni giudiziali e sull’attività di recupero
dei crediti salvo tener conto di eventuali osservazioni del proponente il
concordato ove vengano formulate, nelle more del giudizio di omologazione,
richieste di definizione transattiva dei giudizi pendenti; P.T.M. ordina
che a cura del Curatore si provveda alla immediata comunicazione della
proposta, dei pareri e del presente decreto a tutti i creditori ammessi al
passivo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, in
difetto al riguardo di tassativa prescrizione normativa, con altro mezzo
anche telematico purché tale da consentire la prova dell’effettivo invio
(cfr. artt. 26, 41 l.f.) e lo autorizza a divulgare tali atti sul sito
internet tribunaledimantova.net, documenti che sono peraltro consultabili dai
creditori presso la Cancelleria fallimentare; dispone
la sospensione della liquidazione dell’attivo nei limiti sopra precisati; ordina
che le dichiarazioni di voto debbano pervenire in Cancelleria entro le ore
13,00 del giorno 22-3-2007. Mantova,
li 20-2-2007. Il
Cancelliere
Il Giudice Delegato dott. Mauro Bernardi |