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Tribunale di
Mantova 31 gennaio 2007 – Rel. A. Venturini.
Processo societario –
Intervento autonomo del terzo – Vaglio di ammissibilità – Poteri del giudice
relatore e del collegio – Distinzione.
Processo societario –
Intervento autonomo del terzo – Modalità – Notifica della comparsa alle parti
già costituite.
Nell’ambito del procedimento
incidentale ex art. 14 D. Lgs. N. 5/2003 avanti il Giudice designato, che
decide con ordinanza reclamabile al Collegio, il vaglio di ammissibilità
dell’intervento autonomo del terzo nel processo societario è limitato alla
qualificazione dell’intervento ed alla valutazione in ordine alla
tempestività o meno dello stesso. Ulteriori questioni di rito o di merito
relative all’intervento del terzo sono devolute alla cognizione del Tribunale
in composizione collegiale ex art. 11 o ex art. 16 D. Lgs. N. 5/2003. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’intervento del terzo nel
processo societario è validamente esercitato mediante notifica della comparsa
di intervento alle sole parti già costituite. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il Giudice designato, dott.ssa A. Venturini, nel procedimento n.
4505/2006 R.G., promosso da
Latteria S. Società Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta
amministrativa
contro
G. N. + 14
con l’intervento di
C. A.,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26.01.2007, ha emesso
la seguente
ORDINANZA
Premesso che:
con istanza formulata nelle rispettive comparse di costituzione e
risposta i convenuti G. S., B. G. e G. B. hanno richiesto, ex art. 14 D.Lgs.
n. 5/2003, che venga fissata udienza per la declaratoria di inammissibilità
dell’intervento in causa di C. A..
G. S. ha avanzato tale istanza sostenendo: a) la mancanza, nel caso,
dei requisiti richiesti dall’art. 105 c.p.c., non sussistendo connessione
oggettiva tra le domande svolte da parte attrice (declaratoria di
inadempimento dei membri del consiglio di amministrazione e del Collegio dei
Sindaci agli obblighi derivanti dal loro ufficio e conseguente condanna al
risarcimento dei danni causati alla Cooperativa) e le domande svolte dal
terzo intervenuto (risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quale socio
della Cooperativa, per mancata messa in liquidazione della società a seguito
dell’intervenuto azzeramento del capitale sociale, verificatosi a partire dal
31.12.2000, e per mancato controllo, da parte dei Sindaci, sull’operato degli
amministratori); b) la violazione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003,
non avendo il terzo notificato, entro il termine previsto, comparsa di
intervento a tutte le parti del processo, ma solo ad alcune di esse; c) il
difetto di legittimazione a svolgere l’azione ex art. 2449, comma 1, c.c.,
essendo C. A. socio della Cooperativa e spettando la suddetta azione solo al
terzo creditore.
I convenuti B. G. e G. B., allegando che l’azione svolta dal terzo
intervenuto si fonda su presupposti ed elementi costitutivi affatto diversi
rispetto alla domanda risarcitoria principale, hanno del pari sostenuto la
violazione, nel caso, del disposto di cui all’art. 105, 1° c., c.p.c..
Ciò premesso, osserva quanto segue:
Deve essere affrontata preliminarmente la questione relativa ai
limiti entro i quali può essere esercitato il vaglio di ammissibilità
dell’intervento del terzo nell’ambito del procedimento incidentale previsto
dall’art. art. 14 D.Lgs. n. 5/2003, questione ampiamente dibattuta in
dottrina e già affrontata dalla giurisprudenza.
Questo Giudice ritiene che debba essere condivisa sul punto la tesi
da ultimo espressa dal Tribunale di Milano, con ordinanza 20 ottobre 2006,
secondo la quale l’esame da parte del Giudice, ai sensi della norma citata,
deve essere limitato alla sola ritualità e tempestività dell’intervento
(al fine di eventualmente escludere dal contraddittorio un soggetto che,
essendo intervenuto irregolarmente e tardivamente, finirebbe per appensantire
inultimente il dibattito processuale, con scambi di memorie che non
potrebbero neppure essere prese in considerazione in sede di decisione),
mentre non può estendersi alla verifica della sussistenza di altri
presupposti processuali, quali l’interesse e la legittimazione ad agire,
ovvero le condizioni dell’azione fatta valere
I Giudici milanesi sono giunti a tale conclusione interpretando la
norma alla luce del suo collocamento sistematico, dei principi generali che
governano il processo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia
di intervento volontario.
L’art. 14 comma 1° del D.Lgs. n. 5/2003 prevede che “l’intervento
del terzo di cui all’art. 105 comma primo del codice di procedura civile non
può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del
convenuto della comparsa di risposta”, mentre solo “colui che avendovi
interesse vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti può intervenire
fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma non può compiere
atti che, al momento dell’intervento non sono più consentiti alle parti
originarie” (art. 15 comma 1).
Com’è noto il principio, secondo il quale il terzo che interviene
volontariamente deve accettare il processo in statu et terminis, enunciato, per quanto attiene il processo
ordinario di cognizione, dall’art. 268, 2° c. c.p.c., dovendo necessariamente
coordinarsi con il sistema delle preclusioni operanti per le parti originarie
del procedimento, ha condotto la giurisprudenza ad affermare che l’intervento
principale e litisconsortile (o adesivo autonomo), comportanti l’introduzione
di domande nuove e quindi l’ampliamento del thema decidendum, possano utilmente effettuarsi solo entro il
termine di costituzione del convenuto (come espressamente previsto dall’art.
419 c.p.c. nel c.d. processo del lavoro) e a ritenere ammissibile senza
limiti temporali, sino a che non vengano precisate le conclusioni (art. 268
c. 1°), il solo intervento adesivo dipendente.
Nell’introdurre il rito speciale c.d. “societario” il legislatore ha
quindi voluto codificare tali principi, al fine di espressamente impedire che
il terzo intervenuto, il quale intenda far valere, nei confronti di tutte od
alcune delle parti, un proprio diritto,
possa esercitare poteri processuali che per le parti sono già
preclusi, o stravolgere il complesso meccanismo di termini e decadenze che
regolano il procedimento, riportandolo ad un punto che le parti hanno già
superato.
Appare quindi coerente con l’impianto della norma processuale,
rileva il Tribunale di Milano, che nel terzo comma dell’art. 14 il
legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo di verifica tempestivo ed
immediato della sola ritualità dell’intervento – alla luce della previa
qualificazione dello stesso come autonomo, litisconsortile o adesivo – per
consentire di espungere dal contraddittorio il terzo che abbia svolto
intervento autonomo o litisconsortile, idoneo per sua natura ad ampliare il
tema del giudizio, fuori dai limiti di tempo in cui ciò è consentito,
coerentemente con le finalità di concentrazione e celerità, cui è ispirato il
sistema che regola il contraddittorio fra le parti nel procedimento speciale.
Una diversa lettura della norma, aggiungono i giudici milanesi, che
ravvisasse in capo a ciascuna parte il potere di investire il Giudice di
questioni ulteriori in ordine all’intervento del terzo, indipendentemente dal
giudizio sul merito, si porrebbe in irragionevole contrasto con quanto
previsto per il processo ordinario dall’art. 272 c.p.c., a norma del quale
“le questioni relative all’intervento sono decise dal Collegio inieme al
merito” (salvo che il Giuidce istruttore non ritenga di rimetterle
anticipatamente al Collegio, perchè suscettibili di definire il giudizio), e
non risulterebbe coerente con lo strumento adottato per decidere la
questione, ossia l’ordinanza reclamabile al Collegio ex art. 669 terdecies
c.p.c.
Nel processo ordinario le questioni dovrebbero infatti decidersi con
sentenza, mentre nel rito societario, senza apparente ragione, le medesime
questioni, la cui trattazione potrebbe anche risultare assai complessa,
potrebbero essere decise, nell’ambito di un procedimento incidentale, con
ordinanza non appellabile, ma solo reclamabile, con il rischio di
pregiudicare la tutela del diritto del terzo.
Ad ulteriore conforto di quanto affermato dal Tribunale di Milano,
questo Giudice rileva che nel processo societario è previsto altro e diverso
rimedio, che può condurre ad un sub procedimento avente natura solo
incidentale, di cui le parti possono avvalersi, qualora intendano ottenere
decisione su questioni di carattere preliminare o pregiudiziale, relative
all’intervento.
L’art. 11 D.Lgs. n. 5/2003 prevede infatti che “le parti possono
presentare istanza congiunta di fissazione dell’udienza. Se intendono
ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di
merito, ovvero relative all’integrità del contraddittorio, alla
partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità delle prove, in
ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni. Il
tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui,
decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio.”
Sulla base dei principi generali a tutela del diritto di difesa,
dell’interpretazione sistematica delle diverse norme che regolano la
fattispecie nel rito speciale societario e del necessario coordinamento di
tali norme con le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il
procedimento ordinario di cognizione, per quanto non diversamente
disciplinato dal D. Lgs. N. 5/2003 (come espressamente previsto dall’art. 1
della normativa speciale), deve quindi concludersi che il vaglio di
ammissibilità dell’intervento del terzo nel processo societario sia limitato,
nell’ambito del procedimento ex
art. 14, alla sola tempestività dell’intervento stesso.
Unicamente in relazione a tale ipotesi, per le ragioni sopra
richiamate, deve infatti ritenersi che il legislatore abbia affidato la
decisione al Giudice relatore, all’uopo designato dal Presidente, competenza
desumibile dal fatto che tale decisione, in prima istanza, deve essere
assunta con ordinanza soggetta a reclamo avanti il Collegio.
Argomentando a contrario da quanto disposto dall’art. 11, ulteriori
questioni pregiudiziali di rito (fra le quali rientrano la legittimazione e
l’interesse ad agire e le altre condizioni dell’azione) o preliminari di
merito, anche relative “alla partecipazione di terzi al processo”, sono state
invece devolute dal legislatore alla cognizione del Tribunale in composizione
collegiale, che deciderà con ordinanza non impugnabile solo nel caso in cui
non definisca il giudizio e quindi, per l’ipotesi che qui rileva, solo
qualora ritenga sussistenti i presupposti che legittimano l’intervento
volontario del terzo (dovendosi pronunciare, in assenza di tali presupposti,
sentenza, definitiva nei confronti del terzo, di “estromissione” dello stesso
dal procedimento).
Qualora le parti non intendano avvalersi della facoltà di richiedere
al Collegio pronuncia anticipata sul punto, le medesime questioni,
preliminari o pregiudiziali, potranno e dovranno essere esaminate unitamente
al merito della controversia, analogamente a quanto avviene nel processo
ordinario.
A fronte di quanto esposto, nel caso in esame non possono quindi
essere affrontate le questioni sollevate dai convenuti in ordine
all’ammissibilità dell’intervento del terzo, C. A., sotto il profilo della
assenza di connessione oggetiva fra le domande da questi proposte e le
domande avanzate da parte attrice (presupposto che fonda la legittimazione
del terzo ad intervenire, ai sensi dell’art. 105 c.p.c.) e della carenza, in
capo allo stesso, della titolarità dell’azione svolta, essendo attribuito
l’esame della sussistenza o meno di tali presupposti processuali al Tribunale
in composizione collegiale, o in sede di discussione a seguito di istanza di
fissazione di udienza allo scopo, proposta congiuntamente dalle parti, o in
sede di discussione della causa nel merito.
Può invece essere qui esaminata, ai sensi dell’art. 14, l’eccezione di inammissibilità
dell’intervento per mancata notifica, entro il termine indicato dalla stessa
norma, della comparsa relativa a tutte le parti del giudizio, traducendosi
detta eccezione in questione relativa alla tempestività dell’intervento.
L’eccezione è infondata e deve essere rigettata.
L’art. 17, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 310/2004, prevede
infatti che “nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie
devono essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto
notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni
dall’ultima notificazione”.
L’art. 14, come già ricordato, dispone che “l’intervento di terzi a
norma dell’art. 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver
luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della
comparsa di risposta. Il terzo deve costituirsi a norma dell’art. 5, comma 1,
fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e
non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di
intervento.”
Parte attrice, che ha chiamato in giudizio 15 convenuti, ha
provveduto ad iscrivere la causa a ruolo in data 31/10/06; il termine per la
notifica, da parte dei convenuti, della rispettiva comparsa di risposta, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, deve pertanto individuarsi nel sessantesimo
giorno successivo (30/12/06).
C. A., ai fini di un suo tempestivo intervento in causa, aveva
l’onere di notificare, entro tale data, la propria comparsa sia alle parti
nei confronti delle quali aveva
formulato domanda risarcitoria (e per le quali, esercitando intervento
litisconsortile, ha assunto la veste sostanziale di attore) sia, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, solo alle altre parti già costituite al momento della
notifica e non, come sostenuto dagli istanti, a tutte le parti semplicemente evocate
in giudizio.
Poiché lo stesso ha provveduto, in data 16/11/2006 (entro il termine
previsto per la notificazione della comparsa da parte dei convenuti) a
notificare comparsa di intervento ai soggetti destinatari delle domande
svolte, nonchè a Latteria S. in liquidazione coatta amministrativa (unica
parte già costituita a tale data, avendo tutti i convenuti effettuato tale
incombente in data successiva),
il suo intervento in causa deve ritenersi rituale e tempestivo.
P.Q.M.
Visto l’art. 14 D.Lgs. n. 5/2003;
rigetta l’istanza di declaratoria di inammissibilità dell’intervento
litisconsortile spiegato da C. A..
Rimette gli atti in Cancelleria a disposizione delle parti per la
prosecuzione del processo.
Si comunichi alle parti costituite.
Mantova, 31/01/2007
IL GIUDICE (Dott.ssa A. Venturini)
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