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Sezione I - Giurisprudenza

documento 475/2007

 

 

 

 

Tribunale di Mantova 31 gennaio 2007 – Rel. A. Venturini.

 

Processo societario – Intervento autonomo del terzo – Vaglio di ammissibilità – Poteri del giudice relatore e del collegio – Distinzione.

Nell’ambito del procedimento incidentale ex art. 14 D. Lgs. N. 5/2003 avanti il Giudice designato, che decide con ordinanza reclamabile al Collegio, il vaglio di ammissibilità dell’intervento autonomo del terzo nel processo societario è limitato alla qualificazione dell’intervento ed alla valutazione in ordine alla tempestività o meno dello stesso. Ulteriori questioni di rito o di merito relative all’intervento del terzo sono devolute alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale ex art. 11 o ex art. 16 D. Lgs. N. 5/2003. (fb)

 

Processo societario – Intervento autonomo del terzo – Modalità – Notifica della comparsa alle parti già costituite.

L’intervento del terzo nel processo societario è validamente esercitato mediante notifica della comparsa di intervento alle sole parti già costituite. (fb)

 

 

 

 

Il Giudice designato, dott.ssa A. Venturini, nel procedimento n. 4505/2006 R.G., promosso da

Latteria S. Società Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa

contro

G. N. + 14

con l’intervento di

C. A.,

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 26.01.2007, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

con istanza formulata nelle rispettive comparse di costituzione e risposta i convenuti G. S., B. G. e G. B. hanno richiesto, ex art. 14 D.Lgs. n. 5/2003, che venga fissata udienza per la declaratoria di inammissibilità dell’intervento in causa di C. A..

G. S. ha avanzato tale istanza sostenendo: a) la mancanza, nel caso, dei requisiti richiesti dall’art. 105 c.p.c., non sussistendo connessione oggettiva tra le domande svolte da parte attrice (declaratoria di inadempimento dei membri del consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci agli obblighi derivanti dal loro ufficio e conseguente condanna al risarcimento dei danni causati alla Cooperativa) e le domande svolte dal terzo intervenuto (risarcimento dei danni dallo stesso subiti, quale socio della Cooperativa, per mancata messa in liquidazione della società a seguito dell’intervenuto azzeramento del capitale sociale, verificatosi a partire dal 31.12.2000, e per mancato controllo, da parte dei Sindaci, sull’operato degli amministratori); b) la violazione dell’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, non avendo il terzo notificato, entro il termine previsto, comparsa di intervento a tutte le parti del processo, ma solo ad alcune di esse; c) il difetto di legittimazione a svolgere l’azione ex art. 2449, comma 1, c.c., essendo C. A. socio della Cooperativa e spettando la suddetta azione solo al terzo creditore.

I convenuti B. G. e G. B., allegando che l’azione svolta dal terzo intervenuto si fonda su presupposti ed elementi costitutivi affatto diversi rispetto alla domanda risarcitoria principale, hanno del pari sostenuto la violazione, nel caso, del disposto di cui all’art. 105, 1° c., c.p.c.

 

Ciò premesso, osserva quanto segue:

Deve essere affrontata preliminarmente la questione relativa ai limiti entro i quali può essere esercitato il vaglio di ammissibilità dell’intervento del terzo nell’ambito del procedimento incidentale previsto dall’art. art. 14 D.Lgs. n. 5/2003, questione ampiamente dibattuta in dottrina e già affrontata dalla giurisprudenza.

Questo Giudice ritiene che debba essere condivisa sul punto la tesi da ultimo espressa dal Tribunale di Milano, con ordinanza 20 ottobre 2006, secondo la quale l’esame da parte del Giudice, ai sensi della norma citata, deve essere limitato alla sola ritualità e tempestività dell’intervento (al fine di eventualmente escludere dal contraddittorio un soggetto che, essendo intervenuto irregolarmente e tardivamente, finirebbe per appensantire inultimente il dibattito processuale, con scambi di memorie che non potrebbero neppure essere prese in considerazione in sede di decisione), mentre non può estendersi alla verifica della sussistenza di altri presupposti processuali, quali l’interesse e la legittimazione ad agire, ovvero le condizioni dell’azione fatta valere

I Giudici milanesi sono giunti a tale conclusione interpretando la norma alla luce del suo collocamento sistematico, dei principi generali che governano il processo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di intervento volontario.

L’art. 14 comma 1° del D.Lgs. n. 5/2003 prevede che “l’intervento del terzo di cui all’art. 105 comma primo del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta”, mentre solo “colui che avendovi interesse vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti può intervenire fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma non può compiere atti che, al momento dell’intervento non sono più consentiti alle parti originarie” (art. 15 comma 1).

Com’è noto il principio, secondo il quale il terzo che interviene volontariamente deve accettare il processo in statu et terminis, enunciato, per quanto attiene il processo ordinario di cognizione, dall’art. 268, 2° c. c.p.c., dovendo necessariamente coordinarsi con il sistema delle preclusioni operanti per le parti originarie del procedimento, ha condotto la giurisprudenza ad affermare che l’intervento principale e litisconsortile (o adesivo autonomo), comportanti l’introduzione di domande nuove e quindi l’ampliamento del thema decidendum, possano utilmente effettuarsi solo entro il termine di costituzione del convenuto (come espressamente previsto dall’art. 419 c.p.c. nel c.d. processo del lavoro) e a ritenere ammissibile senza limiti temporali, sino a che non vengano precisate le conclusioni (art. 268 c. 1°), il solo intervento adesivo dipendente.

Nell’introdurre il rito speciale c.d. “societario” il legislatore ha quindi voluto codificare tali principi, al fine di espressamente impedire che il terzo intervenuto, il quale intenda far valere, nei confronti di tutte od alcune delle parti, un proprio diritto,  possa esercitare poteri processuali che per le parti sono già preclusi, o stravolgere il complesso meccanismo di termini e decadenze che regolano il procedimento, riportandolo ad un punto che le parti hanno già superato.

Appare quindi coerente con l’impianto della norma processuale, rileva il Tribunale di Milano, che nel terzo comma dell’art. 14 il legislatore abbia inteso introdurre un meccanismo di verifica tempestivo ed immediato della sola ritualità dell’intervento – alla luce della previa qualificazione dello stesso come autonomo, litisconsortile o adesivo – per consentire di espungere dal contraddittorio il terzo che abbia svolto intervento autonomo o litisconsortile, idoneo per sua natura ad ampliare il tema del giudizio, fuori dai limiti di tempo in cui ciò è consentito, coerentemente con le finalità di concentrazione e celerità, cui è ispirato il sistema che regola il contraddittorio fra le parti nel procedimento speciale.

Una diversa lettura della norma, aggiungono i giudici milanesi, che ravvisasse in capo a ciascuna parte il potere di investire il Giudice di questioni ulteriori in ordine all’intervento del terzo, indipendentemente dal giudizio sul merito, si porrebbe in irragionevole contrasto con quanto previsto per il processo ordinario dall’art. 272 c.p.c., a norma del quale “le questioni relative all’intervento sono decise dal Collegio inieme al merito” (salvo che il Giuidce istruttore non ritenga di rimetterle anticipatamente al Collegio, perchè suscettibili di definire il giudizio), e non risulterebbe coerente con lo strumento adottato per decidere la questione, ossia l’ordinanza reclamabile al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.

Nel processo ordinario le questioni dovrebbero infatti decidersi con sentenza, mentre nel rito societario, senza apparente ragione, le medesime questioni, la cui trattazione potrebbe anche risultare assai complessa, potrebbero essere decise, nell’ambito di un procedimento incidentale, con ordinanza non appellabile, ma solo reclamabile, con il rischio di pregiudicare la tutela del diritto del terzo.

Ad ulteriore conforto di quanto affermato dal Tribunale di Milano, questo Giudice rileva che nel processo societario è previsto altro e diverso rimedio, che può condurre ad un sub procedimento avente natura solo incidentale, di cui le parti possono avvalersi, qualora intendano ottenere decisione su questioni di carattere preliminare o pregiudiziale, relative all’intervento.

L’art. 11 D.Lgs. n. 5/2003 prevede infatti che “le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell’udienza. Se intendono ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative all’integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio.”

Sulla base dei principi generali a tutela del diritto di difesa, dell’interpretazione sistematica delle diverse norme che regolano la fattispecie nel rito speciale societario e del necessario coordinamento di tali norme con le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il procedimento ordinario di cognizione, per quanto non diversamente disciplinato dal D. Lgs. N. 5/2003 (come espressamente previsto dall’art. 1 della normativa speciale), deve quindi concludersi che il vaglio di ammissibilità dell’intervento del terzo nel processo societario sia limitato, nell’ambito del procedimento ex  art. 14, alla sola tempestività dell’intervento stesso.

Unicamente in relazione a tale ipotesi, per le ragioni sopra richiamate, deve infatti ritenersi che il legislatore abbia affidato la decisione al Giudice relatore, all’uopo designato dal Presidente, competenza desumibile dal fatto che tale decisione, in prima istanza, deve essere assunta con ordinanza soggetta a reclamo avanti il Collegio.

Argomentando a contrario da quanto disposto dall’art. 11, ulteriori questioni pregiudiziali di rito (fra le quali rientrano la legittimazione e l’interesse ad agire e le altre condizioni dell’azione) o preliminari di merito, anche relative “alla partecipazione di terzi al processo”, sono state invece devolute dal legislatore alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, che deciderà con ordinanza non impugnabile solo nel caso in cui non definisca il giudizio e quindi, per l’ipotesi che qui rileva, solo qualora ritenga sussistenti i presupposti che legittimano l’intervento volontario del terzo (dovendosi pronunciare, in assenza di tali presupposti, sentenza, definitiva nei confronti del terzo, di “estromissione” dello stesso dal procedimento).

Qualora le parti non intendano avvalersi della facoltà di richiedere al Collegio pronuncia anticipata sul punto, le medesime questioni, preliminari o pregiudiziali, potranno e dovranno essere esaminate unitamente al merito della controversia, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario.  

A fronte di quanto esposto, nel caso in esame non possono quindi essere affrontate le questioni sollevate dai convenuti in ordine all’ammissibilità dell’intervento del terzo, C. A., sotto il profilo della assenza di connessione oggetiva fra le domande da questi proposte e le domande avanzate da parte attrice (presupposto che fonda la legittimazione del terzo ad intervenire, ai sensi dell’art. 105 c.p.c.) e della carenza, in capo allo stesso, della titolarità dell’azione svolta, essendo attribuito l’esame della sussistenza o meno di tali presupposti processuali al Tribunale in composizione collegiale, o in sede di discussione a seguito di istanza di fissazione di udienza allo scopo, proposta congiuntamente dalle parti, o in sede di discussione della causa nel merito.

Può invece essere qui esaminata, ai sensi dell’art. 14,  l’eccezione di inammissibilità dell’intervento per mancata notifica, entro il termine indicato dalla stessa norma, della comparsa relativa a tutte le parti del giudizio, traducendosi detta eccezione in questione relativa alla tempestività dell’intervento.

L’eccezione è infondata e deve essere rigettata.

L’art. 17, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 310/2004, prevede infatti che “nel processo con pluralità di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l’atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall’ultima notificazione”.

L’art. 14, come già ricordato, dispone che “l’intervento di terzi a norma dell’art. 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta. Il terzo deve costituirsi a norma dell’art. 5, comma 1, fissando alle altre parti un termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla notificazione della comparsa di intervento.”

Parte attrice, che ha chiamato in giudizio 15 convenuti, ha provveduto ad iscrivere la causa a ruolo in data 31/10/06; il termine per la notifica, da parte dei convenuti, della rispettiva comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, deve pertanto individuarsi nel sessantesimo giorno successivo (30/12/06).

C. A., ai fini di un suo tempestivo intervento in causa, aveva l’onere di notificare, entro tale data, la propria comparsa sia alle parti nei confronti delle  quali aveva formulato domanda risarcitoria (e per le quali, esercitando intervento litisconsortile, ha assunto la veste sostanziale di attore) sia, ai sensi dell’art. 17, comma 2, solo alle altre parti già costituite al momento della notifica e non, come sostenuto dagli istanti, a tutte le parti semplicemente evocate in giudizio.

Poiché lo stesso ha provveduto, in data 16/11/2006 (entro il termine previsto per la notificazione della comparsa da parte dei convenuti) a notificare comparsa di intervento ai soggetti destinatari delle domande svolte, nonchè a Latteria S. in liquidazione coatta amministrativa (unica parte già costituita a tale data, avendo tutti i convenuti effettuato tale incombente  in data successiva), il suo intervento in causa deve ritenersi rituale e tempestivo.

P.Q.M.

Visto l’art. 14 D.Lgs. n. 5/2003;

rigetta l’istanza di declaratoria di inammissibilità dell’intervento litisconsortile spiegato da C. A..

Rimette gli atti in Cancelleria a disposizione delle parti per la prosecuzione del processo.

Si comunichi alle parti costituite.

Mantova, 31/01/2007

IL  GIUDICE

(Dott.ssa A. Venturini)