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Massimario,
art. 1 l. fall.
Tribunale di
Piacenza 22 gennaio 2007 – Pres. Domenico A. Tucci, Rel. G. Bersani.
Art. 1 legge fallimentare –
Disciplina transitoria – Criteri dimensionali – Criteri di individuazione –
Onere della prova.
Il Tribunale di
Piacenza riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Domenico A. Tucci Presidente
Dott. Giovanni Picciau Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
rel
- visti i ricorsi 112/06, 94/06, 102/06, 104/06 con cui
viene proposta istanza di fallimento nei confronti di M. snc di G. F. & C. s.n.c. con
sede in X, via C. N. 44;
sentite le parti;
udito il giudice relatore;
Rilevato che
Le domanda di fallimento sono state depositate alcune in data all’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2006 (il ricorso n. 83/06) ed alcune in
data successiva (i ricorsi 112/06, 102/06 e 104/06);
dato atto che i vari ricorsi sono stati riuniti e
pertanto deve essere assunta una
decisione unitaria;
Considerato che per questa ragione debba essere
esaminata la disciplina transitoria posta in calce al citato decreto
legislativo n. 5/2006 negli articoli 150 e seguenti;
ricordato che l’art. 150 del decreto legislativo dispone
che: “I ricorsi per
dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare
depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nonché le
procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla
stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.”;
rilevato che, ai fini che ci occupa, l’art. 150 del D.
Lgv. disciplina la materia
processuale indicando la disciplina da applicare ai ricorsi prefallimentari
ed alle procedure pendenti;
considerato che, con ogni evidenza e come già ricordato,
dal primo comando derivi esplicitamente che i ricorsi prefallimentari
definiti prima del 16 luglio 2006 abbiano dato luogo a procedure che
resteranno disciplinate dalla previgente normativa (perché all’epoca già
pendente) e che, parimenti, non essendovi alcuna deroga per essi nell’art.
150, i ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore delle nuove norme diano
luogo, ovviamente, a procedure fallimentari regolate dalla nuova normativa in
diretta applicazione della regola generale (fissata dall’art. 153 del D. Lgv.
n 5/06);
rilevato che con riferimento al problema della
disciplina da applicare a casi analoghi a quello concreto sono sorti diversi
orientamenti giurisprudenziali;
rilevato, infatti, che secondo un primo orientamento
giurisprudenziale che viene
condiviso dal Tribunale appare difforme alla chiara lettera dell’articolo 150 d. lgv. n. 5/06 applicare la
disciplina “procedimentale” previgente (stato passivo, insinuazioni tardive,
modalità di liquidazione dell'attivo ecc.) ad una procedura fallimentare che
non fosse già pendente alla data del 16 luglio 2006,
rilevato che la sentenza dichiarativa di fallimento o il
decreto di rigetto
integrano l’atto che
definisce il procedimento instaurato ex art. 6 l.f. mentre la successiva procedura fallimentare
costituisce sono un effetto della eventuale
dichiarazione di fallimento.
che –
pertanto – alla luce del chiaro disposto dell’art. 150 cit. per quanto
riguarda i ricorsi presentati prima del 16 luglio 2006 gli stessi dovranno essere decisi applicando i presupposti del r.d.
267/42 mentre la fase successiva
sarà disciplinata dalla nuova disciplina (D. Lgs. n. 5/06) in quanto l’art. 150 cit. parla di
“definizione del ricorso” e
quindi l’applicazione del R.D.
267/42 dovrà essere limitata solo alla fase prefallimentare;
ricordato – vedasi Tribunale di Pescara sentenze inedite
n 45/06 e 46/06 – che secondo questo orientamento interpretativo “con
riferimento ai ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima del
16/7/06 e definiti in epoca successiva … l’unica interpretazione della norma transitoria
compatibile con il tenore letterale della stessa (cui nulla aggiunge la
relazione di accompagnamento del decreto legislativo, la quale si limita a
rappresentare che la disciplina transitoria è finalizzata ad <evitare che
un concorso di discipline diverse susseguentisi nel tempo nell’ambito della
stessa procedura possa determinare difficoltà e nuocere al corretto
svolgimento della procedura stessa, alle ragioni dei creditori e alle
esigenze di conservazione e recupero delle componenti attive
dell’impresa>) è quella secondo cui i ricorsi devono essere decisi facendo
applicazione della disciplina processuale e sostanziale previgente, mentre i
fallimenti eventualmente dichiarati in accoglimento di tali ricorsi dovranno
essere disciplinati dalla nuova normativa; considerato che, pertanto, nei
casi suddetti (tra i quali il presente) la dichiarazione di fallimento -in
quanto atto che decide il ricorso- potrà essere pronunciata, all’esito del
procedimento prefallimentare svoltosi conformemente alle prescrizioni del
previgente art. 15 l.f., se ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 1 e
5 della l.f. previgente, ma la relativa sentenza -in quanto atto di
apertura della procedura di fallimento- dovrà contenere le indicazioni
prescritte dall’attuale art. 16 l.f. e sarà soggetta al regime pubblicitario
previsto dall’attuale art. 17 l.f.;”
rilevato che a questa prima interpretazione si
contrappone quella secondo la
quale “la procedura fallimentare va intesa come un unicum che inizia con
l’istanza di fallimento” (cfr ad esempio Tribunale di Ravenna 2679/34 RG
depositata il 24 luglio 2006; in giurisprudenza cfr anche Trib. Terni 29.09.06, inedita, ove si
è affermato che il definire con il vecchio rito le procedure instaurate prima
del 16 luglio 2006 eviterebbe di “far dipendere l’applicazione dell’una o
dell’altra disciplina dai tempi del giudizio (si pensi a riserve assunte
prima del 16.7.06 e sciolte dopo) ovvero dall’esito della “definizione” (nel
senso che solo il decreto di rigetto sarebbe da assoggettare in via esclusiva
alla vecchia disciplina, mentre la sentenza di fallimento verrebbe scissa
nella parte più strettamente “decisoria”, di chiusura del procedimento
prefallimentare, che resterebbe disciplinata dalle vecchie norme -si pensi,
appunto, ai presupposti della fallibilità- e nella parte “organizzatoria”, di
apertura della procedura fallimentare -che verrebbe assoggettata invece alle
nuove),” e, in ultima analisi eliminerebbe “quei profili di confusione ed
incertezza (p.es. quanto ad effetti e regime di impugnazione della sentenza,
modalità e termini di decadenza per l’insinuazione, poteri degli organi,
ecc.) che -come si è visto nella relazione governativa- la menzionata
disciplina transitoria voleva evitare (non può sfuggire la maggiore
semplicità delle disposizioni transitorie in discussione rispetto a quelle,
assai più articolate e dettagliate, dettate all’epoca dal r.d. 267/1942: v.
art. 242 e ss., che prevedevano espressamente un complesso intersecarsi di
effetti e forme tra vecchie e nuove previsioni normative, dettando al
riguardo, però, regole ben precise);”
rilevato come tale ultima soluzione potrebbe
essere ritenuta condivisibile in
assenza di una chiara disposizione legislativa (il citato art. 150 D. Lgs.
5/06) che come tale vincola il Giudice impedendogli ogni forma di interpretazione;
ritenuto che nel caso di specie dovendosi esaminare la
posizione del debitore con riferimento a ricorsi presentati prima
dell’entranta in vigore della D. Lgs. n. 5/06 e dopo l’entrata in vigore di tale nuova disciplina,
appare opportuno applicare – anche alla luce delle considerazioni sopra
espresse – l’intera disciplina, sia con riferimento ai presupposti di
fallibilità che con riferimento all’importo minimo dei debiti;
dato atto che l’importo dei debiti è sicuramente
superiore ad euro 25.000,00;
Ritenuto che il numero e l’entità dei crediti fatti
valere atteso il loro rilevante importo complessivo, inducono a ritenere
certo la sussistenza dello stato di insolvenza;
rilevato che il
nuovo art. 1, comma 2, legge fall. prevede, ai fini
dell’assoggettamento a fallimento, che “non sono piccoli imprenditori gli
esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che,
anche alternativamente: a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un
capitale di valore superiore a euro trecentomila; b) hanno realizzato, in
qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre
anni o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore, per un ammontare
complessivo annuo superiore a euro duecentomila”.
Rilevato che in tal modo è venuta meno la presunzione di
“non piccolezza” delle società commerciali, la posizione di particolare
favore riservata alle società artigiane e la dicotomia esistente fra impresa
individuale e collettiva.
Peraltro, il generico riferimento agli “esercenti un
attività commerciale in forma…collettiva” comporta l’assoggettamento al
medesimo regime anche delle imprese collettive non societarie, formula con la
quale si è soliti indicare ogni ipotesi di impresa collettiva non organizzata
in forma di società (come associazioni, fondazioni e consorzi fra
imprenditori con attività esterna).
Rilevato
che con la nuova formulazione il legislatore ha fornito una definizione in negativo del
piccolo imprenditore,
sostituendo al criterio qualitativo della “prevalenza del lavoro proprio e
dei componenti della famiglia” i due criteri quantitativi degli “investimenti
effettuati” e dei “ricavi lordi”: come è espressamente precisato dalla
norma, si tratta di criteri
alternativi, nel senso che è sufficiente che ricorra anche uno solo dei due
requisiti dimensionali perché il debitore venga qualificato imprenditore
commerciale non piccolo; peraltro, i due criteri sono tra loro complementari,
nel senso che ove non risulti applicabile l’uno, potrà farsi riferimento
all’altro: in particolare, secondo la relazione illustrativa, mentre il primo
si adatta maggiormente alla fase iniziale dell’attività d’impresa, quando non
sono stati realizzati ancora ricavi di rilievo, il secondo si attaglia meglio
ad un’attività d’impresa dove gli investimenti risalgano ad un tempo più
lontano.
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, occorre
verificare la sussistenza del
presupposto degli
investimenti effettuati ed il criterio alla luce del quale giungere alla sua
determinazione.
Rilevato che il
criterio degli “investimenti effettuati” richiama quello delle novecentomila lire di capitale
investito, per cui in prima battuta può essere utile citare la giurisprudenza
formatasi durante la vigenza dell’originario art. 1 cpv della legge fall.,
ove si riteneva che per capitale investito dovesse intendersi “ogni
investimento, anche se frutto del c.d. autofinanziamento, effettuato dall’imprenditore
per l’acquisto di macchinari e di merci, per l’allestimento di negozi ed
impianti, ed in definitiva la quantità di ricchezza immessa nell’attività
commerciale”, sicché
venivano ricompresi tutti i beni collegati all’impresa da uno stabile vincolo
di destinazione, sia quelli già di proprietà dell’imprenditore (computandosi
l’utilitas che l’imprenditore avrebbe potuto ricavarne con una diversa
destinazione), sia
quelli acquistati con denaro proprio o di terzi (essendo irrilevante la fonte
di finanziamento utilizzata per acquisire gli assets), tanto le attività
immobilizzate, quanto quelle circolanti, compresi i beni acquistati con patto
di riservato dominio. Sebbene il legislatore (dichiarando fallibili coloro
che “hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore
superiore a euro trecentomila”) abbia usato un’espressione in parte diversa
da quella previgente (che faceva riferimento a “gli imprenditori esercenti
un’attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un
capitale non superiore a lire novecentomila”), la dottrina è orientata a ritenere che nell’uno e
nell’altro caso si sia fatto riferimento al “capitale investito”, inteso,
sulla scorta delle interpretazioni della letteratura aziendalistica, come
totale dell’attivo dello stato patrimoniale, comprendente tutte le voci di
cui all’art. 2324 c.c. (o almeno quelle da inserire nel bilancio in forma
abbreviata di cui all’art. 2435 bis c.c.), ovvero le immobilizzazioni
(immateriali, materiali e finanziarie), l’attivo circolante (rimanenze,
crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni,
disponibilità liquide), i ratei e risconti nonché, nelle società, i crediti
verso i soci per versamenti ancora dovuti.
In tale prospettiva – come osservato in dottrina - il volume d’affari non sarà – sotto
questo limitato aspetto -
rilevante, perché non integra il concetto di capitale; non potranno
neppure calcolarsi i debiti,
perché anch’essi non integrano il concetto di capitale: le
somme oggetto di mutuo andranno conteggiate solo se siano state investite
nell’attività di impresa.
In tale prospettiva interpretaiva non dovranno computarsi le spese che
non si concretano in un investimento, come quelle per il personale o per i servizi; analogamente; inoltre non dovranno
valutarsi le spese sostenute per il godimento di beni di terzi, salvo
che non siano stati acquisiti medianti contratti sostanzialmente traslativi, come la vendita con patto di
riservato dominio o il leasing traslativo.
Pertanto, quando – come nel caso di specie - gli investimenti siano al di sotto
della soglia legislativa, è da escludersi il fallimento, anche quando i
debiti siano di importo notevole, avendo il legislatore del 2006
(diversamente da quanto avveniva nella previgente disciplina) subordinato
l’apertura di una procedura complessa e costosa come quella fallimentare alla
presenza di beni da liquidare.
La dottrina ha esaminato anche il problema dell’individuazione dei criteri di valutazione da utilizzare in concreto, se cioè la
valutazione debba effettuarsi secondo criteri di funzionamento (seguiti nella
predisposizione del bilancio ai sensi dell’art. 2423 bis n. 1 c.c.) ovvero
secondo criteri di liquidazione: in generale, infatti, l’adozione di criteri
di liquidazione comporta una svalutazione del capitale investito, anche se
nel caso d’immobili iscritti in bilancio al costo storico, è possibile che il
valore di mercato sia di gran lunga superiore.
Alla luce del silenzio legislativo, ritiene il
Tribunale che il riferimento ai dati di bilancio sia da preferire, in maggiormente rappresentativo della situazione aziendale; a tale
conclusione si giunge poiché – come evidenziato in dottrina - quando vi sia incertezza sulla
sussistenza o meno dei limiti dimensionali fissati dalla legge, è doveroso
porsi il problema dell’adeguatezza del criterio prudenziale seguito nella
redazione del bilancio e procedere alle eventuali operazioni di assestamento
necessarie per adeguare tali valori ai prezzi di mercato, ad esempio tenendo conto
della rivalutazione subita da taluni immobili o computando talune
immobilizzazioni al lordo dei fondi di ammortamento.
***
L’art. 1 della L.F. non specifica quale sia l’ambito
temporale da prendere in considerazione per il calcolo del capitale
investito secondo i criteri sopra individuati: al riguardo sia in
giurisprudenza che in dottrina, è stato osservato che non appare opportuno
riferirsi al momento iniziale dell’impresa, che potrebbe essere così
lontano da non avere alcun rilievo logico, quando magari dopo anni - l’insolvenza ha cominciato a
manifestarsi; da parte di altri autori si è rilevato che il dato
letterale costituito dall’uso
dell’espressione “hanno effettuato investimenti nell’azienda”, indurrebbe a
fare riferimento al capitale che complessivamente, a partire dall’origine, è
stato investito nell’azienda e quindi a considerare il totale
investimenti effettuati nel corso degli anni; l’adozione di
tale criterio porterebbe con sè la conseguenza aberrante di ritenere che anche un imprenditore che abbia
effettuato investimenti di volta in volta modesti, ma reiterati, si
troverebbe a varcare la soglia della piccola impresa; da parte di altri
ancora si è affermato che deve
essere ritenuto imprenditore “non piccolo” soltanto chi abbia fatto investimenti
tali da portare il capitale della sua impresa in un determinato momento
storico (non risalente) a superare la soglia dei trecentomila euro e che,
viceversa, deve escludersi la fallibilità quando, indipendentemente
dall’ammontare complessivo degli investimenti, il valore del capitale non
abbia mai raggiunto tale “picco massimo”; in altra prospettiva interpretiva
si ritiene di considerare gli investimenti presenti al momento della
dichiarazione di fallimento e quelli eventualmente dismessi nel periodo
sospetto.
Ipur nella consapevolezza di soluzioni opinabili
- ed in presenza di un dato normativo di difficile intepretazione, il Tribunale ritiene di
aderire all’orientamento giurisprudenziale che, dopo aver osservato che triennale è l’aggiornamento dei
valori soglia e che il novellato art. 14, nel disporre gli obblighi
dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento, prescrive che vengano
depositate le scritture contabili e fiscali concernenti i tre esercizi
precedenti, afferma che appare “non arbitrario fare
riferimento anche ai fini della determinazione del capitale investito alla
media nel triennio precedente l’istanza di fallimento”.
Appare, pertanto, preferibile l’interpretazione di tipo
teleologico e funzionale che
porta a ritenere non fallibile l’imprenditore che abbia
investito nell’azienda
(negli ultimi tre anni) un capitale (medio) inferiore alla soglia
prevista dalla legge, anche quando in passato abbia effettuato investimenti
ingenti e la sua esposizione debitoria permanga gravissima.
***
Con riferimento al secondo criterio alternativo dimensionale costituito
dal volume di affari, si è già sopra osservato che la norma esclude dal fallimento
coloro che “hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi
calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall’inizio dell’attività se di
durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro
duecentomila”.
La dottrina è generalmente orientata a ritenere che i
“ricavi realizzati” siano quelli di cui alle voci A1 e A5 del conto economico
e, quindi, non soltanto i ricavi acquisiti mediante trasferimento del
prodotto o servizio finale a terzi, ma anche qualsiasi altra componente
positiva, sempre che siano stati generati dall’attività d’impresa.
Come opportunamente osservato in dottrina, con
riferimento al caso di imprese
in contabilità semplificata, che tengano soltanto i registri contabili agli
effetti dell’IVA, si renderà necessario
prescindere dal bilancio civilistico per riferirsi alla dichiarazione
dei redditi e alla nozione di ricavi di cui all’art. 85 t.u.i.r..
La dottrina ha evidenziato che i ricavi dovranno essere “lordi”, e ciò secondo i primi
commntatori, che non può
significare che i ricavi non debbano essere assunti al netto di resi, sconti,
abbuoni, premi e imposte direttamente connesse con la vendita di prodotti e
servizi, come è invece prescritto dall’art. 2425 bis c.c., ma, piuttosto, nel senso che non devono
essere detratti gli altri costi di diretta imputazione (spese di trasporto,
assicurazioni, provvigioni), che potrebbero astrattamente essere dedotti o
compensati (saldo tra interessi o
canoni di segno opposto).
***
Anche con riferimento al criterio dei “ricavi” si pone il problema
dell’individuazione del periodo da analizzare.
In particolare ci si è domandati: a) se il computo del
triennio per la determinazione della media dei ricavi di cui all’art. 1
lettera a) l.f. deve svolgersi con riferimento all’ultimo triennio
(più correttamente, agli ultimi tre esercizi precedenti la data dell’istanza
di fallimento); b) se nel caso
di società in liquidazione
debba essere preso in considerazione l’ultimo triennio antecedente
alla messa in liquidazione, c)
se nel caso di società che sia stata per un periodo di fatto inattiva ma non in liquidazione
(come nel caso di specie), debba essere analizzato l’ultimo triennio nel
quale abbia svolto attività in modo effettivo.
Al fine di risolvere tale ulteriore quesito, il
Tribunale ritiene opportuno
richiamare quanto già osservato
con riferimento all’individuazione del creterio del “capitale investito”.
Pertanto si ritiene che la verifica del superamento
della soglia dei ricavi lordi
debba essere compiuta con
riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di
fallimento. A tale conclusione si giunge in considerazione del
tenore letterale dell’art. 1 l.f., ove si fa riferimento agli “ultimi tre
anni”: come appare evidente, la
norma citata, richiama il periodo immediatamente precedente
il deposito dell’istanza di fallimento,
e – quindi - nulla
autorizza, sul piano formale, a segmentare l’attività della società in fase
di attività, fase di inattività e fase di liquidazione e, quindi, ad
individuare solo nella
conclusione del primo o del
secondo periodo il dies a quo
dal quale calcolare a ritroso il triennio ed i ricavi medi in esso
conseguiti.
Aderendo ad una diversa tesi, si finirebbe col
dichiarare il fallimento di realtà economiche marginali, se non addirittura –
sul piano economico – inesistenti così contraddicendo palesemente la volontà
del legislatore della riforma
del 2006. il quale ha accentuato, rispetto al passato l’aspetto liquidatorio
della procedura fallimentare.
Pertanto – come osservato in giurisprudenza -
risulterebbe non congrua e non razionale una interpretazione della norma in
forza della quale si ritenga che
con essa si sia voluto, da un lato consentire l’esonero dal fallimento dell’impresa
ancora attiva che nell’ultimo
triennio abbia avuto ricavi per una media, ad esempio, di centottantamila euro,
ma dall’altro sottoporre alla procedura concorsuale altra impresa che - come
nella specie – negli anni
antecedenti all’istanza di fallimento sia stata del tutto assente dal
mercato (e dunque la cui
scomparsa sarebbe incapace di generare
allarme sociale o preoccupazione nel mercato medesimo o, comunque,
susciterebbe un livello di apprensione certo inferiore a quella
dell’insolvenza dell’impresa ancora in attività), solo perché in passato, prima di cessare di fatto
l’attività o di entrare in liquidazione, abbia avuto un fatturato superiore alla soglia di
legge.
Merita inoltre di essere evidenziato, ad ulteriore
conforto della tesi cui si ritiene di aderire, che l’art. 14 l.f. in tema di
obblighi dell’imprenditore che chiede il proprio fallimento prevede che
l’imprenditore deve “depositare..le scritture contabili e fiscali
obbligatorie concernenti i tre esercizi
precedenti, ovvero l’intera esistenza dell’azienda, se questa ha avuto
una minore durata”; non pare dubbio che “i tre esercizi precedenti” non
possano che essere quelli che precedono il deposito dell’istanza di
fallimento, e dunque che non sia necessario per alcuna ragione risalire ad un
periodo antecedente; pertanto, anche i ricavi lordi – così come già osservato
con riferimento all’individuazione del
criterio del “capitale investito” - dovranno essere “calcolati sulla
media degli ultimi tre anni”, da intendersi come gli ultimi tre esercizi immediatamente antecedenti alla
dichiarazione di fallimento.
Naturalmente,
se l’impresa ha avuto minore durata, si renderà necessario calcolare
tutti i ricavi realizzati dall’inizio dell’attività e, all’esito, rapportare
proporzionalmente i ricavi realizzati in un periodo inferiore a 12 mesi a
quelli che sarebbero stati realizzati se il periodo fosse stato di 12 mesi.
Deve, pertanto ritenersi che anche per le imprese che
abbiano cessato l’attività o siano in liquidazione da tempo – come appare sia
avvenuto con riferimento caso concreto - i tre anni vadano computati a ritroso
dalla data dell’istanza di fallimento e non dal precedente momento di
cessazione (anche di fatto) dell’attività imprenditoriale.
Tale soluzione appare assolutamente da preferire; è ben
vero che a tale criterio si è obiettato che in tal modo lo stesso diverrà il più delle
volte inutilizzabile quando l’impresa sia inattiva o in liquidazione al
momento dell’istanza di fallimento, tuttavia, la lettera della legge non
autorizza a segmentare l’attività della società in fase di attività e fase
d’inattività o liquidazione ed individuare solo nella conclusione del primo periodo il dies a quo dal quale
calcolare a ritroso il triennio ed i ricavi medi in esso conseguiti.
A ciò si aggunga che, aderendo alla diversa tesi, si
finirebbe col dichiarare il fallimento di realtà economiche marginali, in cui
il più delle volte non vi sono aziende riconvertibili nell’interesse dei
creditori; infine, appare ad avviso del Tribunale – così come già osservato
in altre pronunce sul punto -
non razionale un’interpretazione della norma che consenta l’esonero dal fallimento
dell’impresa ancora attiva
nell’ultimo triennio ma con ricavi mediamente inferiori, sia pure di poco,
alla soglia dei duecentomila euro e, dall’altro, assoggetti a fallimento
altra impresa che negli anni immediatamente antecedenti all’istanza di
fallimento sia stata del tutto assente dal mercato.
In altre parole, se il legislatore ha ritenuto di
escludere dal fallimento imprese in attività il cui stato di crisi, che per le dimensioni che verrebbe ad
assumere, potrebbe
ripercuotersi solo in un ambito
ristretto di soggetti e con modalità tali da non suscitare un allarme sociale
rilevante, a maggior ragione
dovrebbe aver voluto esentare dal fallimento imprese il cui dissesto non è
più in grado di generare alcun tipo di allarme per avere, dette imprese, da
anni di fatto cessato l’attività spogliandosi dei propri beni.
Si è inoltre osservato in giurisprudenza
come una diversa interpretazione
non sarebbe coerente con l’impianto dell’art. 1 l.f. perchè
determinerebbe criteri identificativi delle imprese fallibili
illogicamente disomogenei: da un
lato, difatti, vi sarebbe un criterio calibrato sulla soglia di fatturato da calcolarsi sui
dati ritraibili dagli ultimi tre esercizi sociali antecedenti l’istanza di
fallimento; dall’altro una soglia di capitale rispetto alla quale l’entità
dell’attivo patrimoniale nel
periodo prossimo al deposito della domanda di fallimento potrebbe
essere, al contrario, del tutto
irrilevante, rivestendo invece rilievo decisivo quanto accaduto in un passato
anche assai remoto quando l’impresa era munita, ad esempio, di una sede in proprietà o di
macchinari nel tempo dismessi.
Pertanto, con riferimento all’ambito temporale cui fare
riferimento relativamente al volume di affari conseguito, ritiene il Collegio corretto individuare gli ultimi esercizio antecendenti la data di presentazione
del ricorso.
Il criterio dell’ultimo triennio di vita dell’impresa, inoltre, sembra dunque rivestire una portata generale
sia intema di capitale investito che di ricavi ottenuti, anche alla luce del più volte citato
art. 14 l.f., in tema di fallimento in proprio, che impone il deposito di
bilanci e documenti fiscali con riferimento proprio ai tre anni precedenti
l’istanza di fallimento.
***
Il caso specifico consente al Tribunale di prendere
posizione - seppure in via
incidentale - anche con riferimento al problema dell’onere l’onere della
prova in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti dimensionali fissati
dalla legge di riforma.
Nel caso di specie
osserva il Tribunale e con comunicazione depositata in cancelleria in
data 13 dicembre 2006 i soci della società debitrice hanno affermato di non
essere in possesso delle scritture contabili, attualmente depositate presso
il ragioniere Cardini (confronta dichiarazione in atti); nessuna indicazione in ordine al
capitale investito ed al volume di affari è stata fornita da parte dei
ricorrenti; da parte del Giudice delegato si è pertanto proceduto ad
acquisire informazioni presso la sezione di Polizia giudiziaria, ed è emerso che
la società debitrice presentava un volume di affari pari ad € 121.000
dell’anno 2002 e di € 117.000 per l’anno 2003; dalle informazioni acquisite
risulta altresì che la società risulta al momento inin unattiva; dalle
medesime informazioni risulta che il capitale impiegato nello svolgimento
dell’attività sociale ammonta circa € 50.000 con un valore residuo di circa €
5.000 per arredamenti; risulta altresì che nell’attività sociale non venivano
utilizzati dipendenti.
Alla luce di tali dati emerge con evidenza che il
riferimento normativo al “capitale investito” non è di facile individuazione,
anche in considerazione del numero elevato di imprese che fanno ricorso alla
c.d. contabilità semplificata, che non consente di accertare con esattezza
l’ammontare degli investimenti effettuati.
La legge di riforma riconosce ampi poteri istruttori
all’Autorità Giudiziaria, prevedendo, da un lato, che, appena ricevuta
l’istanza di fallimento, “in ogni caso, il tribunale dispone, con gli
accertamenti necessari, che l’imprenditore depositi una situazione
patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata” (art. 15, comma 4) e,
dall’altro, che nel corso del procedimento il giudice può, nel rispetto del
contraddittorio, disporre d’ufficio, anche in appello, i mezzi di prova necessari
ai fini della decisione (artt. 15 e 18).
Va tuttavia evidenziato che l’inquisitorietà del rito non fornisce alcuna garanzia che
si faccia effettivamente chiarezza sui presupposti soggettivi del fallimento
ed anzi il rischio che non si accerti né il capitale investito né i ricavi
lordi dell’ultimo triennio è assai concreto tutte le volte – come nel caso di
specie (cfr. dichiarazione dei soci della società debitrice citata in
esordio) in cui il debitore non collabori, mettendo a disposizione le sue scritture contabili.
In tale contesto il problema dell’onere della prova si
pone in modo assai più rilevante di quanto avvenisse nel regime previgente,
nel quale il giudizio sulla prevalenza del lavoro proprio e dei componenti
della famiglia poteva essere agevolmente espresso anche sulla base dei pochi
dati emergenti dall’istruttoria prefallimentare.
Diventa perciò rilevante stabilire se il raggiungimento
dei limiti dimensionali previsti dalla legge di riforma costituisca un
presupposto della dichiarazione di fallimento che è interesse del creditore
dimostrare ovvero se il mancato raggiungimento di tali limiti integri un
fatto impeditivo alla pronuncia di fallimento, che è interesse del debitore
provare.
Come è noto, nel regime previgente i giudici di legittimità
non avevano sul punto un orientamento uniforme: così, ad es., mentre Cass. 3
febbraio 1990, n. 740
affermava che “non esiste la presunzione che l’imprenditore soggetto passivo
della istanza di fallimento sia imprenditore commerciale non piccolo”, Cass. 4 aprile 2003, n. 5249
sosteneva che “in sede di ricorso di fallimento, dedotta la natura
commerciale dell’impresa, spetta a chi intende avvalersene dimostrare il
carattere artigianale dell’attività esercitata”.
Anche su tale punto le posizoni in dottrina sono
varie: da parte di alcuni si è
sostenuto, sia pure in forma dubitativa, che “la piccolezza”
dell’imprenditore costituisce una condizione esonerativa, per cui spetta al
debitore provarla;
dall’altro, si è affermato che spetta a chi invoca l’applicazione della
procedura concorsuale l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i
presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento, ivi compreso il carattere
non piccolo dell’impresa esercitata.
La lettera della legge non autorizza alcuna conclusione
sicura: in particolare, la circostanza che si sia
passati da una definizione positiva del piccolo imprenditore ad una
definizione in negativo non costituisce argomento sufficiente a far ritenere
che l’imprenditore nei cui confronti sia stata proposta l’istanza di
fallimento si presume piccolo e che spetti conseguentemente all’istante
fornire la prova contraria dell’avvenuto superamento dei valori-soglia.
In tal senso deve essere letta la recente circolare del
Tribunale di Milano
che impone – con riferimento alle società di capitali
- al creditore di produrre, allegandoli al ricorso, i bilanci del debitore di cui chiede il
fallimento.
Viceversa, i principi di riferibilità e vicinanza della
prova ed il principio generale di cui all’art. 2697 c.c. – ormai comunemente recepiti dalla
giurisprudenza, anche di legittimità
– sembrerebbero a favore
della tesi che pone a carico del debitore l’onere di dimostrare il possesso
di requisiti dimensionali inferiori a quelli richiesti per il fallimento:
infatti, il creditore istante, non avendo accesso alle scritture contabili
del debitore, si trova nella materiale impossibilità di provare sia il
requisito del capitale investito che quello dei ricavi lordi.
In dottrina si è tuttavia sottolineato come ponendo tale onere a carico del
debitore vi è il rischio di
dichiarare falliti tutti coloro che – e sono tanti – per le più svariate
ragioni rinunciano a difendersi e a comparire all’udienza di ascolto.
Alla luce di tali rilievi, in dottrina si è
sottolineato che le nuove
soglie di fallibilità stabilite dalla legge di riforma sono tali che ben
difficilmente un imprenditore non piccolo in base a tale legge potrà essere
ricompreso nell’area previsionale di cui all’art. 2083 c.c., che in verità
tratteggia una figura d’imprenditore alquanto anacronistica; è invece assai
più probabile l’ipotesi contraria e cioè che un imprenditore, pur non
raggiungendo le soglie quantitative indicate dalla legge fallimentare, sia
comunque non piccolo in base al codice civile, essendo l’organizzazione
aziendale fondata sul capitale e il lavoro altrui, piuttosto che sul lavoro
personale dell’imprenditore e dei suoi familiari.
Da parte di alcuni si è auspicato il ritorno ai principi
che governavano l’applicazione dell’art. 2083 c.c. ancorché in una
prospettiva rovesciata rispetto al passato: non già per affrancare dal
fallimento gli imprenditori che, pur avendo investito nell’azienda un
capitale superiore a novecentomila lire, avessero le caratteristiche
dimensionali previste dalla norma codicistica, ma per assoggettare alla
procedura concorsuale quei soggetti che, pur al di sotto dei parametri,
gestiscano una vera e propria organizzazione industriale.
Va peraltro ricordato come in giurisprudenza si sia affermato che “il principio dettato dalla norma
che apparentemente pone la fallibilità quale regola e l'esenzione dal
fallimento quale eccezione, non esprime, tuttavia, lo stesso rapporto che
l'articolo 2697 del codice civile instaura tra i fatti che devono essere
provati da chi agisce in giudizio e quelli che devono essere provati da chi
resiste all'azione giudiziale di controparte.
Non si e' infatti in presenza di un giudizio contenzioso
ordinario instaurato tra parti
private, ma di un procedimento che, se pur oggi necessita di una iniziativa
di parte (che significativamente, a sottolineare la specialità del
procedimento, può anche essere pubblica), non ha, perciò solo, perso le sue
peculiari connotazioni pubblicistiche”.
In tale prospettiva si è giunti ad affermare che “l'attuale
disciplina del procedimento volto all’'accertamento dei requisiti per la
dichiarazione di fallimento di un soggetto, non appare dunque aver mutuato in toto le regole del
processo contenzioso ordinario ed in particolare quella, fondamentale, di cui
all'articolo 2697 del codice civile, e ciò, anche perché, l'articolo 15
attribuisce al tribunale poteri istruttori e quindi sicuramente la
possibilità di acquisire d'ufficio documentazione relativa alle
caratteristiche dimensionali dell'impresa”.
Ad avviso del Tribunale –prendendo atto della differenti
opinioni sopra sinteticamente riportate - non può ritenersi, in via generale,
che l'onere della prova in ordine ai requisiti di fallibilità incomba sul
creditore istante, potendo tali requisiti essere accertati, nella normalità
dei casi, anche attraverso le acquisizioni documentali disposte d'ufficio dal
tribunale; non appare peraltro
neppure sostenibile che vi sia a carico del fallendo un preciso onere
probatorio relativamente alla qualità di piccolo imprenditore, quale causa
impeditiva dell'accoglimento della domanda proposta dal creditore istante.
Ed invero, tale prospettazione finirebbe – paradossalmente - per
attribuire carattere confessorio alla mancata comparizione del debitore o
comunque per gravare quest'ultimo di un onere di contestazione, in contrasto
con quanto ad esempio previsto dall'articolo 15 ultimo comma, secondo il
quale, il tribunale deve respingere la domanda di fallimento se l'ammontare
dei debiti risultanti dagli atti sia inferiore ad € 25.000, e ciò dunque
anche nell'ipotesi in cui il debitore non compaia e non fornisca alcuna
situazione patrimoniale che consenta di individuare la complessiva
esposizione dell'impresa.
Ritiene – dunque – il Tribunale – che l'articolo 1 della nuova
legge fallimentare sembra aver
previsto, assieme al più specifico limite di cui all'articolo 15 ultimo comma, un piu'
generale limite alla fallibilità qualora
non si accerti (in qualunche modo) che il fallendo sia imprenditore
commerciale non piccolo ai sensi dell'articolo 1 secondo comma.
Tale interpretazone
della disciplina normativa è, del resto l'unica in grado di
salvaguardare la ratio della
nuova legge fallimentare che è quella di riservare la procedura fallimentare,
per i costi economici e sociali che essa comporta, agli
"inadempimenti" imprenditoriali di maggiore rilevanza.
Diversamente ragionando e, quindi, ricostruire le regole di acquisizione della prova in
termini strettamente processual-civilistici significa da un lato
escludere la fallibilità del debitore qualora il creditore non provi
il superamento dei limiti dimensionali,
rendendo irrilevanti, le acquisizioni d'ufficio di tale elemento, ed in definitiva, gravando, pertanto,
il debitore di un onere di contestazione della circostanza, che renderebbe
inevitabilmente fallibili imprese di dimensioni assai modeste, i cui titolari
abbiano avuto il solo torto di non comparire in sede di istruttoria
fallimentare.
Appare dunque condivisibile l’opione secondo cui, sotto tale profilo, l'istruttoria prefallimentare è un’ istruttoria che, pur nello
sforzo apprezzabile di tipizzazione operato dal legislatore in chiave di
rispetto del principio del contraddittorio, presenta comunque profili del tutto peculiari, ed il
principale di questi è proprio la necessità di acquisire, comunque, al di
fuori della rigida ripartizione dell'onere probatorio di cui all'articolo
2697 del codice civile, la prova che il soggetto nei cui confronti è
presentata istanza di fallimento, sia un soggetto che il legislatore ritiene
“fallibile” e che dunque superi i limiti dimensionali previsti dalla
normativa.
Tale prova potrà essere acquisita – indifferentemente - per il
tramite delle allegazioni del creditore istante, per il tramite delle
acquisizioni documentali disposte d'ufficio dal Tribunale o per il tramite
delle dichiarazioni o dei riscontri documentali riconducibili al debitore.
Diversamente opinando, non si giustificherebbe l'attribuzione al
Tribunale di significativi poteri istruttori, che non può non presupporre la
volontà da parte del legislatore di vincolare la dichiarazione di
fallimento al positivo riscontro
della effettiva ricorrenza dei presupposti dimensionali, e non piuttosto ad
una regola legale, quale quella che discende dalla rigida applicazione del
principio di ripartizione dell'onere della prova.
Utilizzando i
criteri sopra esplicitati al
caso concreto, ritiene il
Collegio che sia l’analisi dei ricavi lordi che quella del capitale investito debba essere svolta, al fine di
stabilire se una impresa sia o meno assoggettabile al fallimento, avuto
riguardo ai risultati degli ultimi tre esercizi antecedenti; le informazioni
assunte d’ufficio mediante la
Sezione di Polizia Giudiziaria della locale Procura della Repubblica consentono
di ritenere non provato che la
società debitrice avesse un capitale investito ed un volume di affari tali da
integrare i presupposti di fallibilità di cui all’art. 1 della legge
fallimentatre con conseguente
rifetto delle proposte istanze di fallimento.
P . Q . M .
rigetta il ricorso
n. 83/06 e quelli ad esso riunti., autorizzando il ritiro dei titoli e
dei documenti prodotti dai ricorrenti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al
ricorrente.
Piacenza, 22 gennaio 2007
Il
Presidente Dott. Domenico A. Tucci
Il Giudice relatore
estensore Dott. G. Bersani
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