|
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, disinvestimento
Conflitto
di interessi
Profili processuali, foro del
consumatore
Tribunale di
Milano sentenza 18 ottobre 2006 (n. 389/2007) – Pres. Vanoni, Rel. Silvia
Brat.
Contratti del consumatore – Foro competente – Clausola vessatoria –
Natura processuale della norma – Applicazione ai giudizi introdotti dopo
l’entrata in vigore.
Contratti del consumatore – Richiamo alle norme del codice di
procedura civile – Natura vessatoria della clausola – Sussistenza.
Intermediazione finanziaria – Dovere di informare l’investitore della
perdita di valore dei titoli in data successiva all’acquisto – Insussistenza.
Intermediazione finanziaria – Operazione in conflitto di interessi –
Onere della prova dell’investitore – Contenuti.
La norma contenuta nel n. 19 dell’art. 1469 bis cod. civ. ha natura
processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua
entrata in vigore, anche se la controversia ha origine da contratti stipulati
in data anteriore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’interpretazione data dalla Corte di Cassazione (S.U. n.
14669/2003) della norma di cui al n. 19 dell’art. 1469 bis cod. civ., secondo
la quale “il foro competente per le controversie tra consumatore e
professionista non può essere stabilito in nessun altro luogo che sia diverso
da quello in cui il consumatore ha sede” comporta che debba essere
considerata vessatoria anche la clausola che stabilisca la competenza sulla
base dei criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’intermediario non è tenuto ad informare l’investitore della
perdita di valore dei titoli verificatasi in data successiva all’acquisto, a meno
che non si versi nell’ipotesi prevista dall’art. 28 reg. Consob n. 11522/2998
con riferimento al rapporto di gestione patrimoniale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’investitore che deduca l’omessa informazione in ordine alla
sussistenza di un conflitto di interessi nella posizione dell’intermediario,
ha l’onere di dimostrare a)che la corretta spiegazione circa il conflitto di
interesse l’avrebbe distolto dall’operazione; b)che tale operazione gli ha
procurato un danno collegato appunto alla specifica posizione di conflitto
dell’intermediario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
nella causa n.
1195/05 R.G.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di
citazione ritualmente notificato, M. M. conveniva davanti al Tribunale di
Milano la Banca *** s.p.a. in persona del legale rappresentante pro –
tempore, ciò assumendo: che, in qualità di erede del padre R. M., deceduto il
31 agosto 1999, aveva mantenuto gli investimenti effettuati dal padre,
dipendente della ***, filiale di Livorno, via **, presso la stessa filiale e
che, in particolare, tra questi vi era l’investimento di un importo pari ad €
25.000,00 in obbligazioni dello Stato argentino 1998/2008 all’8,125% cod. ISIN
XS0086333472; che si era affidata, per le relative decisioni, al dipendente
dell’agenzia in questione, D. B., il quale, nel marzo 2001, le aveva
consigliato vivamente l’acquisto di titoli obbligazionari della Repubblica
Argentina emessi nel 2000 e con scadenza nel luglio 2004, ad un tasso lordo
annuo del 9,25%; che, proprio in ragione di tale rapporto di fiducia, aveva
acquistato dette obbligazioni per il controvalore di € 44.566,62, a distanza
di appena nove mesi dal default dell’Argentina. L’attrice si doleva della
condotta dell’istituto bancario che, in violazione del generale dovere di
informazione previsto dall’art. 21 T.U.F., non le aveva fornito le necessarie
informazioni circa la rischiosità del prodotto in rapporto al profilo di
rischio di essa stessa quale investitrice; in particolare, sottolineava come
l’operazione fosse inadeguata ai sensi dell’art. 29 regolamento CONSOB
Intermediari e fosse stata posta in essere in conflitto di interesse, per la
banca, ai sensi dell’art. 27 dello stesso regolamento; infine, la banca non
le aveva comunicato la riduzione di valore dei titoli. Sulla base di tali
allegazioni, M. M. chiedeva che, previa declaratoria di inosservanza, da
parte della convenuta, delle disposizioni normative sopra citate, la *** s.p.a.
fosse condannata a rimborsare l’importo di € 25.000,00 investito dal padre in
obbligazioni Argentina 1998/2008 all’8,125% cod. ISIN XS0086333472 a causa
dell’invalidità, inefficacia e nullità del relativo contratto di acquisto,
oltre agli interessi al tasso annuo dell’8,125% dal 21 aprile 2001, data di
pagamento dell’ultima cedola, al saldo; chiedeva, inoltre, la condanna della
controparte al rimborso della somma versata per l’acquisto delle obbligazioni
Argentina 2000/2004 al 9,25% cod. ISIN XS0113833510, oltre agli interessi al
tasso annuo del 9,25% dal 15 luglio 2001, data del pagamento dell’ultima
cedola, al saldo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla
dichiarata nullità o dall’annullamento del contratto di acquisto.
Radicatosi il
contraddittorio, la convenuta, in
via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale
adito, dovendosi ritenere competente il Tribunale di Livorno sulla base
dell’art. 20 c.p.c., essendo sorto in Livorno il rapporto in questione; ai
sensi dell’art. 19 c.p.c., invece, competente era il Tribunale di Roma. Nel
merito, parte convenuta rilevava di aver fornito alla M. tutte le necessarie
informazioni, sottolineando, in particolare, come l’investimento della somma
di € 45.000,00 costituisse solo ¼ del patrimonio complessivo dell’attrice.
Affermava, quindi, che la presente causa era stata incardinata dall’attrice
al solo scopo di rifarsi delle perdite subite; in relazione alle quali,
l’istituto bancario poneva in rilievo come nessun addebito circa la mancata,
successiva informazione sul peggioramento del titolo potesse essere mosso,
data l’insussistenza, nel caso di specie, del servizio di gestione
patrimoniale. Deduceva, poi, quanto al conflitto di interesse, che, anche ove
sussistente, parte attorea non aveva dimostrato di aver subito un danno, in
coerenza con la disposizione di cui all’art. 1394 c.c..
Seguiva scambio di memorie tra le parti ai sensi degli artt. 6 e 7
del D. lgs. n. 5/2003, ove, da un lato, l’attrice poneva in risalto come le
operazioni di investimento avvenissero sempre con il B., per mezzo del
telefono, ossia in ragione di una proposta proveniente dal funzionario con
successiva adesione telefonica da parte di essa cliente; dall’altro, la ***
s.p.a. sottoponeva all’attenzione del Collegio la questione di legittimità
costituzionale di cui all’art. 12, commi 1 e 2, lett. a) e b) della legge
delega per la riforma del diritto societario (L. n. 3661/2001) e degli artt.
2 – 17 del D. lgs. n. 5/2003; quanto all’eccezione pregiudiziale, la convenuta
osservava che, anche accedendo alla tesi di controparte, era chiaro come il
contratto di acquisto si fosse perfezionato nella circoscrizione del
Tribunale di Livorno, posto che ai sensi dell’art. 1326 c.c. il contratto è
concluso nel luogo in cui si trova il proponente nel momento in cui ha
notizia dell’accettazione dell’altro contraente. Nell’ulteriore replica, la
Difesa attorea, quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, invocava
il disposto di cui all’art. 1469 bis, comma 3, n. 19 c.c., contestato nella
successiva memoria della banca, che evidenziava come, nel caso de quo, non
sussistesse alcuna pattuizione contrattuale delle parti, volta a derogare
alle norme generali sulla competenza dell’autorità giudiziaria.
Con decreto in data 20 ottobre 2005 il giudice relatore respingeva le
prove articolate dalle parti, fissando udienza collegiale al 18 gennaio 2006.
Con ordinanza nella stessa data il Collegio ammetteva le prove dedotte tanto
da parte attorea, quanto dalla convenuta. Espletate le prove davanti al
Tribunale di Milano e quelle delegate davanti al Tribunale di Livorno, veniva
fissata udienza collegiale al 18 ottobre 2006, ove la causa, dopo discussione
orale, era ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, con riguardo alla
questione di legittimità costituzionale, si rileva che la Corte
Costituzionale, con ordinanza n. 209/2006 del 17 maggio 2006, ha sancito la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2 – 17 del processo societario, sollevata in riferimento agli artt. 3,
76, 97, 111 primo e secondo comma Cost., in quanto “le norme impugnate
sono caratterizzate da ambiti di applicazione e da effetti del tutto
eterogenei e riguardano destinatari differenti, con la conseguenza che le
censure avrebbero dovuto essere supportate da specifica motivazione, in
relazione sia alla rilevanza della questione sulla singola disposizione
concretamente applicabile al giudizio a quo, sia alla non manifesta
infondatezza di ogni dubbio proposto in riferimento a ciascuno dei parametri
invocati”.
Quanto all’eccezione di incompetenza
territoriale, va rilevata l’infondatezza. Ed, invero, sul punto, il giudice
di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite n. 14669/2003, ha ritenuto che
la norma dettata al n. 19 dell’art. 1469 bis c.c. ha natura di norma
processuale e, come tale, va applicata ai giudizi introdotti dopo la sua
entrata in vigore, anche se la controversia ha origine da contratti stipulati
prima. La S.C. ha, infatti, rilevato che “la norma pone in
contrapposizione tra loro due fattori: la sede del foro competente, che è
individuata attraverso il riferimento alla residenza od al domicilio elettivo
del consumatore, e, dall’altro lato, la deroga attuatane mediante lo
spostamento della competenza a carico del consumatore che è bensì consentita,
ma è presunta determinare a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Dunque, la
norma si presta ad essere interpretata, nel senso per cui essa presenta il
contenuto logico di una disposizione che, da un lato, configura il
pertinente criterio di collegamento di competenza territoriale,
dall’altro ne esclude in linea di principio la deroga, ma, in quanto non la
esclude in modo assoluto, indica la condizione alla quale può essere ammessa:
ed a questo fine richiede al professionista di provare che nel caso concreto,
la deroga non determina squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto. Se alla disposizione contenuta al n. 19 dell’art. 1469 bis c.c. si
presta il significato di aver anzitutto indicato in quello della sede del
consumatore il foro delle controversie che lo riguardano, la norma viene a
sostituirsi, nel relativo campo di disciplina, a quelle del codice di
procedura che individuano per le controversie nascenti da contratto altri
criteri di collegamento. Questa interpretazione valorizza appieno il dato
letterale, perché se, in base a questo dato, è vessatoria la clausola che
stabilisce il foro competente in località diversa da quella della sede del
consumatore, si deve dire che il foro competente non può esser stabilito in
nessun altro luogo che sia diverso da quello in cui il consumatore ha sede”.
Una simile interpretazione ha come logica conseguenza la qualifica di
vessatoria anche per la clausola che stabilisca la competenza sulla base dei
criteri di collegamento previsti dal codice di procedura civile. Pertanto, “appare,
allora, più razionale l’interpretazione che attribuisce alla norma il
prioritario significato di fissare nella sede del consumatore un criterio di
collegamento esclusivo, che si sostituisce a quelli già previsti dal codice
di procedura, piuttosto che l’interpretazione che qui si rifiuta”.
Con ordinanza successiva n. 13642/2006, il giudice di legittimità ha, poi,
chiarito che, ai sensi dell’art. 1469 quinquies, comma III c.c.,
l’inefficacia delle clausole vessatorie di cui all’art. 1469 bis c.c. piò
essere rilevato d’ufficio dal giudice. Anche tale osservazione ben si
inscrive nell’intento del legislatore di estendere la protezione del
consumatore al capo processuale, in ossequio alla direttiva 93/13/CEE. Con
riferimento al caso in esame, dunque, pacifica essendo la residenza della M.,
consumatrice, in Milano, ne segue il corretto radicamento del giudizio presso
il Tribunale di Milano.
Passando, ora, al merito della vertenza, in
primo luogo, va detto che, quanto alla domanda volta ad ottenere la condanna
della banca al rimborso di € 25.000,00 corrispondenti all’investimento
effettuato dal padre dell’attrice, R. M., vi è un assoluto difetto di
allegazione e, conseguentemente, di prova. Ed, invero, la Difesa attorea non
ha neppure specificato la data di acquisto, avendo prodotto solo un dossier
titoli datato 31 dicembre 2003 dal quale risultano titoli obbligazionari
dell’Argentina per il predetto importo (v. doc. n. 1). Nessuna contestazione
è stata svolta, con riferimento a detto acquisto, alla luce delle
disposizioni legislative in materia di intermediazione mobiliare citate in
generale, senza, però, alcun riferimento alla fattispecie contrattuale
contestata. Sulla base di tali considerazioni, segue il rigetto della
domanda.
In secondo luogo, con riguardo alla domanda
volta ad ottenere il rimborso delle obbligazioni Argentina acquistate dalla
stessa M. nel mese di marzo 2001, anzitutto va premesso che la Difesa
attorea, nelle conclusioni di cui alla citazione, riportate nell’istanza di
fissazione di udienza, ha contestato la sottoscrizione dell’ordine di
acquisto delle obbligazioni de quibus (v. righe 4 e 5 di pag. 2 dell’istanza
di fissazione di udienza), senza, peraltro, mai sviluppare tale
contestazione.
Con riferimento alla lamentata omissione di
informativa anteriore all’investimento, dalla prova testimoniale acquisita
mediante assunzione delegata al giudice presso il Tribunale di Livorno,
risulta che il dipendente della banca, D. B., aveva perfettamente presente la
composizione del portafoglio titoli dell’attrice, che aveva assunto anche
informazioni specifiche sullo stesso e che la cliente aveva diversificato gli
investimenti, avendo già in passato investito in titoli con rischio analogo a
quello delle obbligazioni Argentina. Sulla base di tali risultanze
istruttorie, va disattesa la relativa doglianza circa il non corretto
adempimento del mandato, con riferimento, quindi, anche alle disposizioni
codicistiche invocate.
Non merita accoglimento la doglianza attorea
circa la violazione, da parte della banca, del dovere di informativa
successivo all’operazione di acquisto, tendente a rendere edotta la cliente
circa la riduzione di valore dei titoli. Detto obbligo, infatti, è previsto
dal IV comma dell’art. 28 del regolamento CONSOB n. 11522/2998 solo con
riferimento al patrimonio affidato all’intermediario nell’ambito di un
servizio di gestione patrimoniale, fattispecie pacificamente non ricorrente
nel caso esaminato.
Quanto all’asserita inadeguatezza
dell’operazione, è pacifico che la stessa rappresentasse ¼ del patrimonio
mobiliare della M., avendolo la convenuta specificato a pag. 10 della
citazione e non avendo contestato parte attorea detta circostanza nella
memoria ex art. 6 D. lgs. n. 5/2003. Del resto emerge anche dal doc. n. 1
prodotto dalla M., che l’investimento in questione non raggiungeva neppure il
30% del totale investito. Ne segue che l’art. 29 reg. CONSOB n. 11522/1998 è
invocato e riportato in modo del tutto generico, non avendo parte attorea
specificato nel caso concreto quali fossero gli eventuali profili di
inadeguatezza dell’investimento.
Quanto al conflitto di interesse disciplinato
dall’art. 27 del reg. CONSOB n. 11522/1998, la M. assumeva che la *** s.p.a.
deteneva nel proprio portafoglio i titoli in questione, come, del resto,
risultava dal fatto che la stessa era collocatrice del prestito (v. doc. n.
18 di parte attorea). La circostanza non è stata oggetto di contestazione da
parte dell’istituto bancario che, in sede di comparsa di risposta, ha
osservato, come anche nell’ipotesi di sussistenza del conflitto, “si
potrebbe delineare una responsabilità dell’intermediatore Banca *** solamente
nel caso in cui dall’ulteriore utilità conseguibile da questa fosse derivato
un danno per l’investitore M.” (v. pag. 13 della comparsa). Orbene, da
tale affermazione è desumibile certamente la sussistenza del conflitto di
interesse in ragione della qualità della banca convenuta. Va, tuttavia,
osservato che era onere dell’attrice dimostrare i seguenti profili incidenti
sul nesso causale, tra loro strettamente correlati: a) che la corretta
spiegazione circa il conflitto di interesse l’avrebbe distolta dall’operazione
de qua ; b) che tale operazione, effettuata in conflitto di interesse,
le ha procurato un danno collegato, appunto, alla specifica qualità di
collocatrice della banca. L’assenza di detta prova, da parte dell’attrice,
implica la reiezione della pretesa sotto tale profilo.
In considerazione della ricorrenza del dedotto
conflitto di interesse, non palesato alla cliente, pare equo disporre
l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente decidendo sulla
causa n. 1195/05 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e
respinta, così provvede:
1)
rigetta le domande proposte da M. M., contro Banca ***
s.p.a. in persona del presidente pro – tempore;
2)
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
processuali.
Così deciso dal
Tribunale come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio in data 18
ottobre 2006.
Il Giudice
relatore Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Alda Maria Vanoni
|
|