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Tribunale di Mantova 21 dicembre 2006 – G.U. A. Venturini. Accollo
c.d. non allo scoperto – pagamento del terzo accolante, obbligato verso il
debitore poi fallito, al creditore di quest’ultimo – pagamento del terzo soggetto a revocatoria fallimentare L’accollo
c.d. non allo scoperto rientra tra i possibili modi di pagamento del terzo
soggetti a revocatoria fallimentare; quando l’accollante è obbligato verso il
debitore il suo pagamento vale infatti ad estinguere entrambi i debiti,
estinzione che si verifica automaticamente con l’unico pagamento eseguito dal
terzo accollante al creditore del suo creditore. (mb) Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 4/11/03 il
Fallimento Belleli S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore
fallimentare, conveniva in giudizio P. s.a.s. di S. P. & C., chiedendo
declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 167,168 e 188 l.f., di due
pagamenti effettuati in data 7.3.96 (per £ 53.5050.000) e in data 19.3.96 (di
£ 45.964.501) a copertura della fattura n. 820 del 18.12.1995, con condanna
della convenuta alla restituzione della somma complessiva di € 51.394,96,
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, dalla domanda al saldo e, in
subordine ed in ogni caso, la revoca, ai sensi dell’art. 67, 2° c. L.F., dei
suddetti pagamenti, nonché del pagamento ricevuto dalla convenuta in data
23.10.95 della fattura n. 603 del 26.9.1995, per un totale di £ 147.114.501,
con condanna della convenuta alla restituzione della somma complessiva di €
75.978,29, oltre ad interessi, rivalutazione e spese di causa. Premesso che Belleli spa depositò depositato istanza di
ammissione all’amministrazione controllata in data 2.11.95, che la società fu
ammessa a tale procedimento con provvedimento in data 16.11.1995, cui seguì,
senza soluzione di continuità, procedura di concordato preventivo e, con
sentenza in data 19.11.1998 dichiarazione di fallimento, la Curatela
fallimentare esponeva che, nel corso dell’anno 1995, la società P. s.a.s.
aveva svolto lavori di coibentazione in favore di Belleli s.p.a., presso lo
stabilimento di quest’ultima in Mantova, su apparecchiature della medesima,
come risultante dalle fatture n. 603 del 26.9.95 e n. 820 del 18.12.95;
nonostante le fatture prevedessero il saldo al ricevimento delle stesse, i
pagamenti erano stati eseguiti in ritardo e, in particolare, la fattura n.
603 era stata pagata in data 23.10.1995 dal committente di Belleli s.p.a, DEN
NORSKE STATS OLJESELSKAP, la fattura n. 820, dell’importo di £ 53.550.000,
era stata pagata, sempre dal committente, in data 7.3.1996 e, erroneamente,
per una seconda volta, in data 19.3.1996, direttamente da Belleli spa, che
aveva versato la somma di £ 45.964.501; in totale la convenuta aveva
incassato la somma di £ 147.114.501, di cui una parte (le ultime due
tranches), in periodo in cui la società debitrice era stata ammessa alla
procedura di amministrazione controllata, pagamenti quindi inefficaci in
quanto eseguiti in assenza dell’autorizzazione del Giudice Delegato. In ogni caso, allegava parte attrice, la complessiva
somma sopra indicata era revocabile ai sensi dell’art. 67, 2° c. l.f., dal
momento che la società P. era perfettamente a conoscenza delle difficoltà
economiche in cui versava Belleli s.p.a, essendo entrambe le società
impegnate nella costruzione del cantiere ENEL di Montalto di Castro ed avendo
già nel luglio del ’95 una comunicazione, a firma del Consorzio Provinciale
Servizi, dato atto di tali difficoltà; peraltro tale conoscenza diretta
risultava dal fatto che in data 4.8.95 la società P. Sud s.r.l., di cui era
amministratore unico P. Antonio, soggetto che rivestiva altresì la carica di
legale rappresentante della P. s.a.s. convenuta, aveva depositato ricorso per
decreto ingiuntivo nei confronti di Belleli s.p.a., con narrativa che
risultava estremamente chiara in proposito. Ciò premesso la curatela concludeva come sopra
riportato. All’udienza del 24/2/2004 si costituiva P. s.a.s.,
sollevando in via preliminare eccezione di nullità della citazione per
mancanza di valida autorizzazione ad agire (e, di riflesso, la prescrizione
dell’azione per decorso del quinquennio dalla dichiarazione di fallimento),
essendo stato il relativo provvedimento del Giudice delegato emesso
cumulativamente in relazione ad azioni “ex artt. 64, 67 1° comma, 67 II°
comma, 167, 168 e 188 l.f. a seconda della fattispecie”, prospettate in
blocco dalla curatela contro 177 controparti; nel merito chiedeva il rigetto
delle domande svolte dal fallimento attore, rilevando come due dei pagamenti
dedotti in lite non erano stati effettuati da Belleli s.p.a., ma provenivano
da un terzo, ossia dal commmittente DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP; che
risultava inverosimile la tesi di parte attrice, su cui incombeva comunque
l’onere di prova relativo, secondo la quale la fattura n. 820 sarebbe stata
pagata una seconda volta. Quanto alla domanda di revoca ex art. 67, 2° c., l.f. di
tutti i pagamenti sopra indicati, contestava la sussistenza dei presupposti
per l’esercizio di tale azione, essendo detti pagamenti avvenuti ben prima
del termine di un anno antecedente la dichiarazione di fallimento, gli ultimi
due comunque al di fuori del c.d. “periodo sospetto”, ed il primo effettuato,
come già ricordato, da soggetto terzo, con denaro proprio, e per un obbligo
giuridico proprio; negava da ultimo l’esistenza del presupposto della
conoscenza dello stato di insolvenza, concludendo per il rigetto di tutte le
domande avanzate da controparte. Esperiti gli adempimenti preliminari, la causa, istruita
mediante produzioni documentali ed assunzione di prove orali, veniva
trattenuta in decisione all’udienza del 23/5/2006, precisate dalle parti le
rispettive conclusioni, come in epigrafe riportato, con assegnazione dei
termini di cui all’art. 190 1° c. c.p.c. per il deposito di comparse
conclusionali ed eventuali repliche. Motivi Preliminarmente deve essere rigettata l’eccezione
preliminare sollevata da parte convenuta di nullità della domanda per mancata
autorizzazione scritta del Curatore a stare in giudizio, rilasciata dal
Giudice Delegato. L’autorizzazione prodotta con l’atto di citazione, anche se
cumulativa e relativa a 177 giudizi, è stata rilasciata a fronte di relazione
del Curatore su ogni singola posizione, supportata dal parere di legali,
esaminata dal Giudice Delegato, che ha quindi rilasciato l’autorizzazione
relativa alle diverse cause. In qualsiasi caso, su richiesta del Curatore, il Giudice
Delegato, anche al fine di precisare il proprio precedente provvedimento, con
decreto del 23.4.2004 (allegato a memoria ex art. 183 c.p.c.) ha autorizzato
il Curatore, con efficacia ex tunc, a stare in giudizio contro la società P.
s.a.s. per l’esercizio delle azioni promosse nei confronti di quest’ultima. Non sussiste quindi alcun dubbio sulla legittimazione
attiva e sulla capacità a stare in giudizio del fallimento attore, in persona
del Curatore Fallimentare. Per quanto attiene al merito della controversia,
seguendo un ordine logico, deve essere qui previamente esaminata la domanda
di revoca dei pagamenti dedotti in lite. La convenuta ha implicitamente eccepito, svolgendo sul
punto le proprie difese, eccezione di prescrizione di tale azione, sostenendo
che i pagamenti sono stati eseguiti in epoca precedente al periodo indicato
dall’art. 67, comma 2° c.p.c. (l’anno antecedente la dichiarazione di
fallimento), termine che non può invece farsi decorrere dall’ammissione alla
procedura concorsuale minore, che si fonda su presupposti (la temporanea
difficoltà ad adempiere) diversi dalla sussistenza dello stato di decozione
che conduce alla dichiarazione di fallimento. Tale difesa non può condividersi. Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema
Corte (che ha trovato conferma da parte della stessa Corte Costituzionale),
nel caso di consecuzione di procedure concorsuali senza soluzione di
continuità (amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento),
il termine a ritroso per l’esercizio della revocatoria fallimentare decorre
infatti dalla data del provvedimento di ammissione alla prima, in quanto le
diverse procedure si distinguono non in ragione della sussistenza o meno di
uno stato di insolvenza dell’impresa (che è presupposto di ognuna), ma in
relazione al diverso giudizio prognostico sulla reversibilità o meno della
verificata crisi economica in cui l’impresa versa (v. Cass. Civ. n. 10792/99
e n. 6019/03 e Corte Cost. sent. n. 110/95, ord. n. 224/95 e n. 12/97). Il termine di prescrizione di cinque anni per l’utile esercizio
dell’azione non decorre invece dalla data dell’atto, ma dalla data della
sentenza dichiarativa di fallimento (nel caso intervenuto con sentenza
19-23/11/98), “in applicazione del principio generale che la prescrizione
comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere …
poiché l’azione revocatoria costituisce manifestazione di un diritto
potestativo proprio del solo curatore fallimentare” e non del commissario
giudiziale (v. Cass. Civ. n. 5071/97, conforme a Cass. Civ. n. 7994/96). Nella fattispecie il fallimento della società Belleli
spa è stato dichiarato dal Tribunale di Mantova con sentenza 19/11/98,
depositata il 23/11/98, e l’azione revocatoria è stata tempestivamente
promossa dal Curatore fallimentare con atto di citazione notificato il
5/11/2003, entro il termine di cinque anni. Disattesa l’eccezione preliminare, va però sottolineato,
come rilevato dalla convenuta, che solo il primo dei pagamenti indicati da
parte attrice può essere, in ipotesi, oggetto di azione revocatoria ex art.
67, 2° c. c.p.c., rientrando solo tale pagamento, eseguito il 23.10.1995, nel
periodo c.d. “sospetto”, come delimitato dalla norma citata e che coincide,
nel caso, per quanto esposto, con l’anno antecedente l’ammissione di Belleli
s.p.a. alla procedura di amministrazione controllata (avvenuta in data
16.11.95). I pagamenti eseguiti dopo tale data possono
eventualmente essere dichiarati inefficaci nei confronti della massa dei
creditori, come si dirà, ma non possono essere revocati, riguardando le due
azioni comportamenti del soggetto fallito posti in essere in periodi diversi,
nel primo caso nel periodo immediatamente precedente lo stato di insolvenza
giudizialmente verificato, nel secondo caso nel corso di procedure
concorsuali. I due tipi di azione non sono quindi sovrapponibili, o
esperibili in via alternativa o subordinata, rispetto allo stesso fatto
prospettato. Avendo parte attrice avanzato “in ogni caso” domanda di
revoca di tutti i pagamenti, fra i quali quello che si colloca nell’anno
antecedente l’ammissione di Belleli s.p.a. alla procedura di amministrazione
controllata, in relazione a quest’ultimo (e solo ad esso) tale domanda può
quindi essere esaminata nel merito. Per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti per cui è
causa risulta opportuno precisare che, secondo quanto allegato e non
contestato, e come emerso altresì dall’istruttoria svolta, Belleli s.p.a.
aveva acquisito da DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP STATOIL commessa per la
realizzazione di piattaforme petrolifere nel Mare del Nord; a propria volta
aveva quindi commissionato a P. s.a.s. un impianto di coibentazione da
realizzare per una di tali piattaforme. Costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata
che il pagamento in data 23.10.95 non è stato eseguito direttamente da
Belleli s.p.a, ma dal committente di quest’ultima, STATOIL (Ente di stato
norvegese per l’energia). Parte attrice ha prodotto infatti “lettera di accredito”
con cui STATOIL ha provveduto ad accreditare sul conto corrente di P., con
valuta 23.10.95, la somma di £ 47.600.000 con la causale “fattura n. 603 del
26.09.95 lavori di coibentazione”. Tale pagamento, effettivamente posto in essere con
denari propri del terzo, non costituisce però adempimento spontaneo da parte
di questi del debito di Belleli s.p.a, né si inserisce in un rapporto
contrattuale autonomo intercorso fra Den Norske e P. s.a.s. (come sembra
prospettare la difesa di quest’ultima), ma costituisce adempimento di un accordo
di accollo intercorso fra la committente e l’appaltatrice. Le fatture relative a tali lavori di coibentazione sono
state infatti emesse da P. s.a.s. nei confronti di Belleli s.p.a., in
riferimento a “Vs. ordine (segue numerazione)” con la seguente causale:
“coibentazione da eseguire c/o Vs. Stabilimento sulle Vs. apparecchiature
come da Vs. ordine” (v. doc. 3 e 4 parte attrice), a dimostrazione del fatto
che il contratto di subappalto è stato concluso direttamente tra Belleli
s.p.a. e P. s.a.s.. Parte attrice ha altresì prodotto documentazione (v.
doc. 21 e 22, il primo comunicazione inviata da Belleli s.p.a. a Fluor Daniel
– agente STATOIL- in data 22.9.05, il secondo comunicazione inviata da Fluor
Daniel a P. e a Belleli s.p.a. in data 25.09.95) e provato per testi (v.
deposizione teste Aldo Gemelli, ex dipendente Belleli s.p.a.) l’accordo
secondo il quale le fatture P., alla stessa inviate, sarebbero state pagate
da STATOIL a fronte di fattura, di analogo importo, emessa da Belleli spa nei
confronti di Den Norske, per i compensi alla prima spettanti, accordo, come
già ricordato, portato a conoscenza di P. s.a.s. con fax Fluor Daniel del
25.09.95 (v. doc. 22). Deve quindi concludersi affermando che i pagamenti
effettuati da STATOIL in relazione alle fatture dedotte in lite, emesse da P.
s.a.s. nei confronti di Belleli s.p.a., costituiscano pagamenti a
quest’ultima direttamente riferibili e come tali soggetti alle azioni di
revocatoria e di inefficacia promosse dalla curatela. Come rilevato dalla Suprema Corte “L’accollo c.d. non
allo scoperto – quando cioè l’accollante è obbligato verso il debitore e il
suo pagamento vale ad estinguere, perciò, entrambi i debiti – rientra tra i
possibili modi di pagamento del terzo soggetti a revocatoria fallimentare, e in
tal caso l’effetto estintivo di entrambe le obbligazioni si verifica
automaticamente con l’unico pagamento eseguito dal terzo accollante al
creditore del suo creditore” (v. Cass. Civ. n. 16973/2006). Accertata l’esistenza del presupposto oggettivo dell’applicazione
dell’art. 67, comma 2 l.f. (pagamento, riferibile alla società poi fallita,
eseguito nell’anno anteriore all’ammissione della stessa alla procedura di
amministrazione controllata), deve ora esaminarsi la sussistenza, nel caso,
dell’ulteriore presupposto soggettivo, dato dalla scientia decoctionis
in capo alla convenuta. Anche tale prova è stata fornita da parte attrice. Oltre agli elementi presuntivi emersi dalle prove
testimoniali (i testi indotti dal fallimento hanno infatti riferito che i
dipendenti di P. hanno eseguito i lavori di coibentazione presso lo
stabilimento Belleli s.p.a. di Mantova, nell’aprile - maggio 2005, periodo in
cui vi erano già in atto proteste da parte dei dipendenti Belleli per il
mancato pagamento di stipendi), gli ulteriori documenti prodotti dimostrano
senza ombra di dubbio che all’epoca del citato pagamento il legale
rappresentante di P. s.a.s. era perfettamente al corrente della situazione di
grave dissesto economico in cui versava Belleli s.p.a.. Questi, come amministratore unico della diversa società
P. Sud s.r.l. aveva infatti richiesto ed ottenuto avanti il Tribunale di
Mantova, decreto ingiuntivo nei confronti di Belleli s.p.a., provvisoriamente
esecutivo, per il pagamento di £ 266.750.000, allegando nel ricorso depositato
il 4.08.95 che “la s.p.a. Belleli risulta, allo stato, pesantemente esposta
nei confronti dei propri creditori se si considera che nell’arco dei soli
ultimi tre mesi e solo avanti il Tribunale di Milano sono pendenti ben
tredici procedure monitorie per oltre 3 miliardi di lire …. Atteso che il
credito non risulta contestato ed anzi più volte riconosciuto …che risulta
per tabulas il grave dissesto nonché la grave insolvenza di quest’ultima
società ed esistendo il grave pericolo della qui ricorrente di non realizzare
il proprio credito all’esito della cognizione piena , propone il seguente
ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. …” (v. doc. 13 parte attrice e doc. 10 e 11
visure camerali attestanti l’identità dell’amministratore unico P. Sud s.r.l.
con il legale rappresentante di P. s.a.s.). Ciò accertato deve quindi essere accolta la domanda di
revoca, ex art. 67, 2° c., c.p.c., del pagamento in data 23.10.95, con
conseguente condanna della convenuta a restituire al fallimento attore
l’importo ricevuto di £ 47.600.000, oltre ad interessi legali dalla domanda
(5.11.2003) al saldo. Non può invece riconoscersi al fallimento attore la
richiesta rivalutazione monetaria, vertendosi in ipotesi di debito di valuta
(atteso che l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la
sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza, costitutiva, di
accoglimento della revocatoria) e non avendo il primo fornito prova del
“maggior danno” ex art. 1224 c.c., su cui tale domanda necessariamente si
fonda. Va ora esaminata la domanda di declaratoria di
inefficacia dei pagamenti in data 7.3.96 e 19.3.96, eseguiti nel corso della
procedura di amministrazione controllata. Sulla riferibilità del primo, effettuato da DEN NORSKE,
dell’importo di £ 53.550.000, a saldo della fattura P./Belleli s.p.a. n. 820
(v. lettera di accredito relativa – doc. 6 parte attrice), si rinvia a quanto
già sopra esposto in ordine al pagamento revocato, essendo anche tale
pagamento frutto dell’accordo di accollo già illustrato. Risulta del pari documentalmente provato che il secondo
pagamento, eseguito direttamente da Belleli s.p.a. a pochi giorni di
distanza, con ordine di bonifico per l’importo di £ 45.964.501, sia stato
eseguito, erroneamente, per il saldo della stessa fattura, detratte dall’importo
totale di quest’ultima somme risultanti da fatture emesse da Belleli s.p.a.
nei confronti di P. s.a.s. (v. doc.17 e 18 parte attrice, comunicazione da
Belleli spa e P. sas ). Se il primo costituisce pagamento di un debito sorto
anteriormente all’ammissione di Belleli s.p.a. all’amministrazione
controllata (essendo pacifico che i lavori di coibentazione sono stati
eseguiti da P. in epoca antecedente – v. peraltro testimonianza Gemelli Aldo
sul punto), il secondo costituisce in realtà indebito oggettivo. Se il primo avrebbe quindi dovuto essere autorizzato dal
Giudice delegato, il secondo non avrebbe neppure potuto esserlo. Sulla base dei principi ricavabili dal disposto
dell’art.188 L.F. e dalle norme in esso richiamate, com’è noto, il debitore
ammesso all’amministrazione controllata conserva l’amministrazione dei suoi
beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario
giudiziale e la direzione del giudice delegato, potendo porre in essere
autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione, volti alla conservazione
del patrimonio ed al risanamento dell’impresa, mentre non può compiere, come
previsto dall’art. 167 l.f., senza l’autorizzazione del Giudice Delegato, gli
atti di straordinaria amministrazione, aventi incidenza negativa sul proprio
patrimonio. Come ribadito dalla Suprema Corte (v. Cass.2.12.2003
n.18.380, Cass.1.6.2001 n.8118, Cass.9.11.1982 n.5883), l’ammissione alla
procedura concorsuale comporta altresì, in virtù dell’applicazione dell’art.
168 l.f. -secondo il quale i creditori per titolo o causa anteriore alla
procedura non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio
del debitore - oltre alla nullità di eventuali pagamenti coattivi, il
divieto, per gli stessi crediti, anche di pagamenti volontari. In conseguenza dell’ammissione dell’impresa alla
procedura di amministrazione controllata si verifica infatti la
“cristallizzazione della massa passiva, sicché i pagamenti eseguiti in
violazione della par condicio creditorum, inefficaci rispetto ai creditori
anteriori all’apertura della procedura, sono del pari inefficaci anche nei
confronti dei creditori ammessi al passivo nel consecutivo fallimento” (v.
per ipotesi analoghe di applicazione del combinato disposto degli articoli
sopra richiamati, Cass. civ. n. 5883/82, Trib. Milano 18.04.94). Nel caso entrambi i pagamenti, il primo relativo
all’adempimento di debito sorto in epoca anteriore alla ammissione alla
procedura concorsuale minore, il secondo quale indebito oggettivo, privo di
causa, devono quindi dichiararsi inefficaci. Alla declaratoria di inefficacia dei pagamenti dedotti
in lite consegue la condanna della convenuta alla restituzione dell’importo
corrispondente. Poiché trattasi di inefficacia ex lege, come già
sottolineato (ed avendo la presente pronuncia sul punto natura meramente
dichiarativa) su detto importo complessivo sarebbero dovuti interessi legali
dalla data dei diversi versamenti effettuati dalla fallita, ma avendo parte
attrice richiesto interessi dalla data della domanda, gli stessi devono
dichiararsi dovuti entro tali limiti e quindi con decorrenza dalla data di
messa in mora, (22/5/03, data di ricevimento della racc. a .r. inviata dalla
curatela, doc. 14 parte attrice) sino al saldo effettivo. Anche in relazione a questa seconda ipotesi, trattandosi
di debito di valuta, non è invece dovuta rivalutazione monetaria, pure
richiesta dal fallimento attore, non avendo questi fornito la prova del
“maggior danno”, ex art. 1224 c.c.. Deve infine dichiararsi inammissibile la domanda svolta
in via subordinata da parte convenuta, di ammissione della stessa al passivo
del fallimento per l’importo eventualmente revocato, trattandosi di
accertamento che rientra nella competenza funzionale del Giudice delegato
prima ed eventualmente del Tribunale fallimentare poi, in caso di
opposizione, secondo il disposto degli artt. 52 , 92 e ss. l.f. Le spese di lite seguono alla totale soccombenza e
vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell’attività
svolta, come indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così giudica: rigetta le eccezioni sollevate in via preliminare da
parte convenuta; dichiara l’inefficacia, ai sensi degli artt. 167, 168 e
188 l.f., dei pagamenti ricevuti dalla convenuta in data 7.3.96 e 19.3.96,
per le causali di cui in motivazione, e conseguentemente dichiara tenuta e
condanna parte convenuta a restituire al Fallimento attore, in persona del
Curatore fallimentare, l’importo complessivo di € 51.394,96, oltre ad
interessi legali dal 22/05/03 al saldo; revoca, ai sensi dell’art. 67, 2° c. l.f., il pagamento
ricevuto dalla convenuta in data 23.10.95, dell’importo di £ 47.600.000, e
conseguentemente condanna parte convenuta a restituire al Fallimento attore,
in persona del Curatore fallimentare, l’importo corrispondente di € 24.583,35
, oltre ad interessi legali dal 5/11/03 al saldo. Dichiara inammissibile la domanda svolta in via
subordinata da parte convenuta. Dichiara tenuta e condanna parte convenuta alla
rifusione delle spese di lite sostenute dal Fallimento attore, che liquida in
complessivi € 10.363,52 (di cui € 496,04 per anticipazioni, € 53,16 per
spese, € 9.814,32 per diritti ed onorari), oltre a rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge. Mantova, lì 21/12/2006. Il Giudice (Dott.ssa Alessandra Venturini) Il Cancelliere Depositata in Cancelleria oggi ________________ Il Cancelliere |