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Sezione I - Giurisprudenza

documento 481/2007

 

 

Massimario, art. 40 c.p.c.

 

Tribunale di Mantova, ordinanza 27 febbraio 2007 – G.I. A. Gibelli.

 

Risarcimento danni da incidente stradale – Domanda risarcitoria per danni da morte o lesioni personali e domanda per danni patrimoniali alle cose – Art. 40 comma 3° c.p.c. – Applicabilitą – Esclusione – Unica domanda di risarcimento articolata in pił voci – Sussistenza.

 

Qualora a seguito di incidente stradale si richieda contestualmente il risarcimento dei danni patrimoniali ed anche quelli da morte o lesioni personali, non ci si trova in presenza di una pluralitą di domande diverse ma, attesa l’identitą del titolo e della relativa natura giuridica, di un’unica domanda di risarcimento del danno articolata in pił voci. Alla luce del principio di ordinaria infrazionabilitą del procedimento di liquidazione, derivante dal carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento, si deve quindi ritenere le norme del rito del lavoro si applichino ex lege n. 102/06 in tutti i casi in cui si chieda il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da incidenti stradali con -almeno- lesioni. (fb)

 

 

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