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Massimario, art.
700 c.p.c.
Tribunale di Pescara ordinanza
del 26 gennaio 2007 - Giudice Dott. G. Falco.
Assistenza
scolastica specialistica a favore di alunno diversamente abile – Riduzione
per esigenze di bilancio – Pregiudizio alla salute ed allo sviluppo psichico
– Ricorso ex art. 700 per il ripristino del piano di assistenza – Fondatezza.
La Pubblica Amministrazione che -per esigenze di bilancio- riduca
drasticamente l’orario della assistenza scolastica specialistica in
precedenza prestata da un amministratore di sostegno nei confronti di una
alunna minore diversamente abile dal punto di vista psichico, in misura tale
da pregiudicare gravemente la salute e lo sviluppo di quest’ultima, agisce -illecitamente-
nel fatto e come tale può essere costretta in via urgente ex art. 700 c.p.c.
dal G.O. (che ha piena giurisdizione al riguardo) a ripristinare un idoneo
piano di assistenza educativa della minore. (gf)
TRIBUNALE DI PESCARA
ORDINANZA
Il Giudice,
esaminati gli atti di causa e le contrapposte deduzioni delle parti;
osservato
- nella forma sommaria esperibile nel presente procedimento cautelare - che
il ricorso è ammissibile e fondato per le ragioni che seguono.
Premesso
in fatto ed in sintesi che i ricorrenti hanno dedotto a
sostegno della spiegata domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. di ordine ai
resistenti (MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERSITA’ e COMUNE
DI PESCARA) di assegnare in via
urgente alla propria figlia minore, portatrice di handicap, una idonea
assistenza scolastica per l’intero orario di frequenza scolastica che:
·
La minore (di anni 10) è affetta da un disturbo
generalizzato dello sviluppo (Autismo) di grado grave, con ripercussioni
sullo sviluppo linguistico-comunicativo e comportamentale.
·
La minore frequenta la Scuola Elementare “I
circolo” di Montesilvano con un orario settimanale di complessive 31 ore.
·
La minore necessita - in ragione della grave
patologia di cui è affetta - di una assistenza scolastica specialistica (di
sostegno) a tempo pieno.
·
Una tale assistenza scolastica specialistica a
tempo pieno era stata assicurata alla minore nel precedente anno scolastico
2005/2006 ed aveva permesso alla stessa di raggiungere importanti progressi
sul piano comportamentale.
·
Una tale assistenza ha invece avuto una
contrazione nel presente anno scolastico 2006/2007 tuttora in corso, in cui
alla minore è stato garantito un “piano educativo” contrassegnato dalla
assistenza di personale specialistico per sole 15 ore.
·
La sopravvenuta carenza della indispensabile
assistenza continuativa ha comportato una involuzione delle manifestazioni
comportamentali della minore, con grave nocumento alla salute della stessa.
·
Sussistono i presupposti d’urgenza per ottenere
la condanna dei resistenti - nel primario e non comprimibile interesse alla
salute della minore - al ripristino immediato del precedente piano educativo,
con assegnazione cautelare alla
bambina medesima di assistente scolastico a tempo pieno per l’intero orario
di frequenza scolastica.
Osservato
che il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ed il COMUNE DI PESCARA - nel
costituirsi in giudizio opponendosi alle avverse pretese - hanno eccepito:
·
In rito, il difetto di giurisdizione del G.O.
adito, rientrando la presente controversia - a loro dire - nella
giurisdizione esclusiva o comunque di legittimità del Giudice Amministrativo.
·
In rito ed in subordine, l’incompetenza del
Tribunale di Pescara per essere competente ex art. 25 c.p.c. il Tribunale de
L’Aquila quale Foro Erariale.
·
Nel merito, sia la impossibilità - per “esigenze
di bilancio” - di assicurare alla minore (come ad altri alunni portatori di
handicap frequentanti le scuole della Provincia di Pescara) una assistenza
specialistica maggiore di quella contestata, sia la correttezza (nonché
insindacabilità da parte del G.O.) dell’esercizio di discrezionalità tecnica
in concreto effettuato dalla P.A. in ordine alla distribuzione per l’anno
scolastico in corso degli amministratori di sostegno tra gli alunni portatori
di handicap.
Rilevato
innanzitutto che l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai
resistenti è infondata in quanto:
·
La giurisdizione si determina - com’è noto
- sulla base della domanda ed, in particolare, in base al cosiddetto
"petitum sostanziale".
·
Il “petitum sostanziale” si identifica,
oltre che dalla concreta statuizione chiesta al Giudice, anche e soprattutto
in funzione della "causa petendi", ossia in funzione della
intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed
individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto
giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene
identificata (cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 64 del 23/02/2001;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10243 del 2003; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22276 del
26/11/2004; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione
Cass., Sez. Un., 11 aprile 2006 n. 8374).
·
Nel nostro ordinamento si rinvengono a fronte di situazioni
"soggettive a nucleo variabile" - in relazione alle quali si
riscontra un potere discrezionale della pubblica amministrazione capace di
degradare (all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi
coinvolti) i diritti ad interessi legittimi o di espandere questi ultimi sino
ad elevarli a diritti - "posizioni soggettive a nucleo rigido",
rinvenibili unicamente in presenza di quei diritti, quale quello alla salute,
che - in ragione della loro dimensione costituzionale e della loro stretta
inerenza a valori primari della persona - non possono essere
definitivamente sacrificati o compromessi, sicché allorquando si prospettino motivi
di urgenza suscettibili di esporli a pregiudizi gravi ed irreversibili,
alla pubblica amministrazione manca qualsiasi potere discrezionale di
incidere su detti diritti non essendo ad essa riservato se non il potere di
accertare la carenza di quelle condizioni e di quei presupposti richiesti
perché la pretesa avanzata dal cittadino assuma, per il concreto contesto nel
quale viene fatta valere, quello spessore contenutistico suscettibile di
assicurarle una tutela rafforzata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006
anche in motivazione).
·
Infatti, in relazione al bene-salute è
individuabile un "nucleo essenziale", in ordine al quale si
sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le
condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura
allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza
non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto
un potere accertativo della P.A. in punto di apprezzamento della sola
ricorrenza di dette condizioni (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del
01/08/2006).
·
Il carattere di assolutezza del diritto alla
salute e la sua elaborazione sul versante dei rapporti
intersoggettivi hanno trovato riscontro sia nell'affermazione che esso è
sovrastante alla 'amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere,
neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di
affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente, perché,
incidendo in un diritto fondamentale, la pubblica amministrazione agisce
nel fatto, dal momento che, non essendo giuridicamente configurabile un
suo potere in materia, esso per il diritto non provvede, ma esplica comunque
e soltanto attività materiale illecita (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23735 del
08/11/2006; Cass. S.U. 20 febbraio 1992, n. 2092, testualmente ripresa da
Cass. S.U. 1 agosto 2006, n. 17461).
·
Con riferimento all'aspetto ora esaminato, si è
ulteriormente specificato che nelle controversie (quale quella in esame) che
hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute non vale, quindi, il
richiamo alla posizione di preminenza della funzione della pubblica amministrazione,
la quale, invece, è priva di qualunque potere di affievolimento delle
posizione soggettive valutate come assolute dall'ordinamento (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 23735 del 08/11/2006).
·
Di conseguenza è pacifico e consolidato il
riconoscimento di una
"tutela forte" al diritto alla salute in presenza di situazioni
d'urgenza e di esposizione a pericoli di danni irreparabili alla integrità
fisica (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 19 febbraio 1999 n. 85
cit.; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1994 n. 8882), a fronte dei quali la
pubblica amministrazione può eventualmente apprezzare soltanto i dati
fattuali addotti dall'interessato, secondo i criteri della discrezionalità
tecnica, che non basta ad alterare la consistenza del diritto soggettivo,
giacché l'inosservanza di tali criteri nell'accertamento della concreta
sussistenza di una posizione soggettiva non esprime alcun potere di
supremazia, tanto da essere consueta anche nei rapporti interprivati, e da
non comportare, quindi, in quelli pubblici, alcun fenomeno di affievolimento
(così: Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione; Cass.,
Sez. Un., 2 aprile 2002 n. 4647).
·
La P.A., in altri termini, è priva di qualunque
potere, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico, di affievolire o di
pregiudicare indirettamente il diritto alla salute, il quale, garantito come
fondamentale dall'art. 32 della Costituzione, appartiene a quella categoria
di diritti che non tollerano interferenze esterne che ne mettano in
discussione l'integrità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23735 del 08/11/2006).
·
Tale principio vale anche nel nuovo quadro di
riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, di cui
all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Cass. Sez. U, Sentenza n.
23735 del 08/11/2006).
·
È superfluo sottolineare che la tutela
giudiziaria del diritto alla salute può essere preventiva e dare luogo a
pronunce inibitorie se, prima che l'opera pubblica sia messa in
esercizio nei modi previsti, si riesca ad accertare - con riguardo alla
situazione che verrà a determinarsi a seguito di detto esercizio - un
pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio (cfr., in
una fattispecie di realizzazione di un elettrodotto, Cass. Sez. U, Sentenza
n. 17461 del 2006 anche in motivazione; Cass. 27 luglio 2000 n. 9893).
·
Va pertanto devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario la domanda con la quale- come nella specie-
proponendosi a fondamento della stessa il diritto alla salute della minore e
la necessità di interventi resi necessari per motivi di urgenza (al fine di
scongiurare concreti pericoli di aggravamenti della malattia o di non
adeguati presidi della stessa) si chieda alla pubblica amministrazione,
cui si addebita il sorgere della denunziata situazione, una condotta volta a
tutelare il suddetto diritto che, per trovare espresso riconoscimento
nell'art. 32 Cost., si configura come diritto soggettivo perfetto non
degradabile ad interesse legittimo (cfr. in questi esatti termini da ultimo
Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione).
·
L'indicato indirizzo risulta ormai essersi
consolidato, essendosi più volte riconosciuto al diritto alla salute, come
detto, la dimensione di diritto assoluto e primario ed essendosi
conseguentemente negato - a fronte delle già individuate situazioni di
urgenza - l'esercizio di poteri discrezionali (compresi quelli autorizzativi)
da parte della pubblica amministrazione e, quindi, la configurabilità di atti
amministrativi (comunque disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865,
n. 2248, art. 5, all. E), condizionanti il diritto all'assistenza (cfr. ex
plurimis: Cass. Sez. U, Sentenza n. 17461 del 2006 anche in motivazione;
Cass., Sez. Un., 20 agosto 2003 n. 12249; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1998 n.
10737; Cass., Sez. Un., 29 dicembre 1990 n. 12218, ed, in epoca più recente:
Cass., Sez. Un., 6 luglio 2005 n. 14197; Cass., Sez. Un., 24 giugno 2005 n.
13548; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2005 n. 11334).
Osservato
a questo punto che risulta parimenti infondata l’eccezione di incompetenza
funzionale ex art. 25 c.p.c. del G.O. adito in quanto:
·
Ai sensi dell'art. 25 Cod. Proc. Civ., “per le cause nelle
quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle
leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei
casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che
sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è
convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in
cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile
o immobile oggetto della domanda”.
·
Ai sensi dell'art. 6 r.d. 1611 del 1933 (Approvazione
del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
"la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello
Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ.,
spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la
Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie".
·
Com’è noto, la competenza del foro erariale
per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato, anche in
caso di più convenuti ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., ha carattere
funzionale e inderogabile e trova applicazione indipendentemente dalla sua
qualità di litisconsorte necessario o dall'esistenza di un vincolo
d'inscindibilità o dipendenza fra le cause che danno luogo al
"simultaneus processus" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13796 del
22/07/2004).
·
Tuttavia ai sensi dell’art. 7 r.d. 1611 del 1933 (cui
rinvia l’art. 25 c.p.c.) “le norme ordinarie di competenza rimangono ferme,
anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi
innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai
procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del
codice di commercio e 94 del codice di procedura civile. Rimangono ferme
inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione
dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo” (I comma). “L'appello
dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto
rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove
ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate”
(II comma).
·
La Cassazione assolutamente prevalente ha
specificato che “il richiamo posto dall'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1933 a
1611 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato nei giudizi
davanti ai pretori, in ordine ai quali le norme ordinarie di competenza
rimangono ferme anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato,
deve intendersi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. N.
51 del 18 febbraio 1998, istitutivo del giudice unico, ai giudizi
davanti ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla
competenza dei pretori (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del 28/03/2006;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004).
·
Ciò viene a desumersi dall'art. 244 del citato
D.Lgs., a norma del quale quando leggi o decreti fanno
riferimento a uffici o organi giudiziari soppressi, il riferimento si intende
fatto agli uffici o agli organi giudiziari a cui siano state trasferite le
relative competenze con la precisazione, in particolare, che, ove non sia
diversamente disposto, la competenza del pretore in composizione monocratica
è stata trasferita al tribunale in composizione monocratica anche in
riferimento ai provvedimenti cautelari (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6992 del
28/03/2006; Cass. Cass. N. 6071/2005; Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004).
·
Ne
consegue che il cosiddetto foro erariale di cui all'arto del citato R.D. e
dell'art. 25 c.p.c. viene meno in presenza della norma di chiusura sul
trasferimento della competenza dal pretore al tribunale in composizione
monocratica di cui al citato art. 244, avendo tale norma fatto salve, ove non
sia diversamente ed esplicitamente disposto, la previgente disciplina che si
riferiva alle soppresse preture (v. in tal senso: Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6992 del 28/03/2006; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del 28/05/2004; Cass.
n. 5004 del 21 marzo 2003; in senso contrario cfr. Cass. n. 4212 del 21 marzo
2003).
·
In applicazione di siffatti principi, la
Cassazione, pronunciando su regolamento di competenza sollevato d'ufficio in
ordine a reclamo avverso provvedimento cautelare emesso dal tribunale in
composizione monocratica, ha dichiarato la competenza del medesimo
tribunale in composizione collegiale, escludendo la competenza
determinata dal foro erariale (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 10382 del
28/05/2004; Cass. N. 2871 del 2001).
Ritenuto
quindi che nella specie:
·
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme,
anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi
(innanzi ai pretori e quindi per quelli) innanzi al Tribunale in composizione
monocratica appartenenti in precedenza ai pretori.
·
La competenza del pretore in composizione
monocratica è stata trasferita al tribunale in composizione monocratica anche
in riferimento ai provvedimenti cautelari di cui quivi è processo.
·
In forza dell’art. 7 R.D. 30 ottobre 1933 a 1611
la competenza del G.O adito (nella specie radicata secondo i criteri
generali- quivi no contestati- di cui all’art. 20 c.p.c.) non subisce la
attrazione di cui all’art. 25 c.p.c.
Passando
a questo punto al merito della controversia, la pretesa della
ricorrente risulta- dalla delibazione sommaria esperibile nella presente fase
cautelare- fondata in quanto dalla considerazione comparata della
documentazione acquisita in atti e dei già ampiamente richiamati principi in
materia di tutela del (“non affievolibile”) diritto alla salute deve
osservarsi in sintesi che:
·
La minore è affetta da un grave disturbo
generalizzato dello sviluppo (Autismo), con ripercussioni sullo sviluppo
linguistico-comunicativo e comportamentale (cfr. la documentazione in atti).
·
Di conseguenza, la minore necessita di una
assistenza scolastica specialistica il più possibile continuativa, che le
consenta di “filtrare” in modo scientificamente corretto l’approccio ed il
rapporto con la scuola, con i compagni, con i docenti, di frequentare in modo
proficuo le lezioni scolastiche e di neutralizzare le aggressività
caratteriali di sovente manifestate.
·
La conferma di tale rilievo (invero pacifico tra
tutte le parti del processo oltre che notorio ex art. 115 c.p.c.) è nel fatto
che la minore- nel corso del precedente anno scolastico 2005/2006 in cui ha
avuto una copertura assistenziale di 38 ore settimanali pari all’intero
orario di scuola (cfr. il doc. 8 del fascicolo “attoreo”)- aveva
correlativamente manifestato notevoli progressi nelle relazioni con i
terzi, nel mangiare, nel soddisfare i suoi bisogni primari, accettando
altresì il contatto fisico dell’adulto e dei compagni”, “semplici regole date
dall’adulto e dai compagni” nonchè “la gestione dei suoi comportamenti da
parte dell’adulto” (cfr. i doc. 6 e 7 del fascicolo attoreo relativi alle
schede di valutazione redatte dalla equipe pedagogica).
·
Al contrario, il piano educativo adottato nel
presente anno scolastico 2006/2007 è risultato connotato da una notevole
ed improvvisa contrazione dell’assistenza scolastica specialistica della
minore, assistenza scesa dalle precedenti 38 ore settimanali alle attuali 15
ore settimanali (cfr. la documentazione in atti).
·
Il perentorio assunto delle resistenti di
“impossibilità” di elargizione alla minore in esame (certamente affetta da
una patologia psichico-comportamentale grave e notoriamente suscettibile di
aggravamento in dipendenza di contesti ambientali non adeguati) di una assistenza
scolastica specialistica maggiore di quella quivi contestata ed in ragione di
asserite esigenze di bilancio e carenze di personale, da un lato non
giustifica la (incontestabile) compressione del diritto alla salute ed
alla istruzione che la minore ha subito (senza preavviso) nell’anno
scolastico in corso e dall’altro e nel contempo appare “tradire” (per
l’effetto di indebita compressione dei diritti primari della alunna che ne è
scaturito) una “irragionevolezza” dell’esercizio della discrezionalità tecnica
(“spesa” per l’organizzazione dell’anno scolastico in corso) motivato sulla
base di sopravvenute esigenze di “numeri e di bilancio” ma senza su un
previo attento accertamento e
ponderazione (di cui infatti la P.A. resistente non ha fornito né allegazione
né prova) delle immediate ricadute negative che quella scelta avrebbe avuto sulle concrete
condizioni di salute della minore.
·
La imprescindibilità di una previa e dettagliata considerazione
“individualizzante” (di cui-
come detto- non vi è allegazione e prova alcuna) della posizione di
accentuato disagio della minore nella scuola (e della conseguente intensa
assistenza specialistica che le sarebbe dovuta essere garantita) è comprovata
dalle stesse dichiarazioni testimoniali scritte dei docenti e dei genitori di
altri alunni, allegate dai resistenti, circa recentissimi, abituali e
persistenti comportamenti aggressivi della minore all’interno dell’ambiente scolastico,
espressamente descritti come “difficilmente contenibili” ed “imprevedibili”
nonché potenzialmente molto pericolosi per la incolumità della bambina stessa
e di terzi (cfr. le dichiarazioni degli insegnanti sottoscritte in data
19.1.2007 ed in data 20.1.2007
in ordine a siffatti abituali comportamenti costituiti dal “correre
verso la porta anti-panico, dal cercare di lanciarsi per le scale, dal
battere ripetutamente contro i vetri delle finestre, dallo scagliarsi
violentemente contro gli arredi dell’atrio urlando e manifestando disagio
[…]”; cfr. le dichiarazioni
degli insegnanti relative all’episodio di aggressività del 2.10.06; cfr. le
dichiarazioni sottoscritte in data 19.1.2007 dai genitori degli altri alunni
per cui la mancanza di assistenza continuativa della minore comporta durante
le “ore scoperte” dalla assistenza “un grave disagio” alla minore, agli altri
alunni ed alla serenità dell’ambiente scolastico).
·
È
noto peraltro che il servizio reso dall’insegnante di sostegno deve
essere garantito ex lege con modalità idonee a realizzare la sua
finalità che è quella di favorire lo sviluppo della personalità del minore
diversamente abile che frequenti la scuola materna e di prepararlo
proficuamente alla scuola dell’obbligo (cfr. l’art. 99 del D.lgs. n.
297/1994).
·
È parimenti noto che la legge garantisce al
portatore di handicap (tra l’altro) “il diritto alla piena integrazione
nella scuola”, “al raggiungimento della massima autonomia possibile”, “al
recupero funzionale e sociale”, “allo sviluppo delle sue potenzialità
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione
(cfr. in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13 la legge n. 104/1992:
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”).
·
Né ha rilievo l’argomento difensivo del Ministero
dell’Istruzione per cui, in considerazione del vincolo costituito dalla
dotazione organica di insegnanti di sostegno “fissata nella misura di un
insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti” (cfr.
l’art. 40 comma III, L. n. 449/97) sulla cui base si determina il numero di
posti di sostegno assegnati ai singoli istituti scolastici, nonché della
presenza nella scuola interessata di altri minori diversamente abili (di cui
attualmente quattro in più rispetto all’anno passato), non sarebbe possibile
assegnare alla minore in questione una assistenza specialistica maggiore di
quella attuale.
·
Infatti, è la stessa legge (cfr. l’art. 40 comma
I L. n. 449/1997) che, al fine di assicurare “l’integrazione scolastica degli
alunni handicappati con interventi adeguati al tipo ed alla gravità
dell’handicap” consente alle autorità scolastiche di far “ricorso
all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista
dall’art. 21 […] della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e prevede altresì “la possibilità di assumere con
contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al
rapporto docenti-alunni indicato al comma 3°, in presenza di handicap (come
nella specie) particolarmente gravi”.
·
Il tutto, al fine della predisposizione ed
attuazione di “progetti riabilitativi, educativi e di socializzazione
individualizzanti” nell’interesse del portatore di handicap (cfr. in tale
senso l’art. 13 [Integrazione scolastica] della legge n. 104/92 citata).
·
È quindi evidente che la sopravvenuta carenza
della necessaria assistenza continuativa- pur motivata da (verosimili) esigenze di bilancio e dalla
consequenziale indisponibilità di ulteriore personale- e la conseguente e necessitata
contrazione della frequenza scolastica alle sole prime ore della settimana
(per un totale di 12/15 ore settimanali) su cui i genitori della minore hanno
dovuto optare in ragione del sopravvenuto difetto di assistenza continuativa
della minore, si è in concreto direttamente riverberata sulla persona
della minore, compromettendone (circostanza notoria oltre che nella
specie non specificamente contestata dai resistenti) in modo indebito il
fecondo percorso di “recupero” psicologico in atto (lesione del diritto alla
salute: cfr. il doc. 2 del fascicolo attoreo relativo alla riscontrata
involuzione comportamentale della bambina) nonché l’aspettativa di regolare
ed assidua frequentazione in idoneo (“assistito”) ambiente scolastico
(lesione de diritto alla scuola ed all’istruzione.
Ritenuto
pertanto ed in conclusione- all’esito della delibazione
sommaria esperibile nel presente procedimento cautelare- che:
·
Il sostegno scolastico attualmente assicurato
alla minore appare (fumus boni iuris) connotato da modalità non
adeguate alla realizzazione di una idonea e piena integrazione scolastica e
dello sviluppo della salute della stessa, secondo un piano educativo
“individualizzante”.
·
L’assistenza ed integrazione scolastica attuali
appaiono di conseguenza seriamente lesivi (periculum in mora) del
diritto primario della minore alla salute ed alla istruzione scolastica.
·
La indebita compressione di tali diritti
fondamentali della minore risulta allo stato direttamente e
colpevolmente imputabile alla
P.A. (fumus boni iuris) la cui organizzazione dell’anno
scolastico in corso appare- per il solo fatto di avere comportato una sì grave lesione di siffatti diritti
primari senza alcuna prova di idonea ponderazione delle (necessariamente
diverse) esigenze dei diversi alunni diversamente abili- di per sé illecita.
Ritenuto quindi che il ricorso merita accoglimento e che la
statuizione sulle spese della presente procedura deve essere necessariamente
demandata all’instaurando giudizio di merito risarcitorio (cui deve essere
parimenti demandato ogni ulteriore approfondimento della vicenda)
espressamente preannunziato dai ricorrenti e rispetto al quale- quindi il
presente provvedimento interinale ha natura meramente anticipatoria.
P.Q.M.
Rigetta le eccezioni di difetto di giurisdizione e di competenza del
Tribunale adito sollevate dai resistenti.
Ordina ai resistenti di assegnare alla minore XXXXXXXXXXX un insegnante di sostegno
per l’intero orario di frequenza scolastica della stessa per l’anno
scolastico in corso presso l’istituto scolastico XXXXXXXX di XXXXXXX
Fissa in giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza il
termine per l’inizio del giudizio di merito.
Spese al definitivo.
Pescara, 26.1.2007
Il Giudice Dott. Gianluca Falco
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