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Tribunale di Biella, sentenza 11
ottobre 2006 – Pres. L. Grimaldi, Rel. E. Reggiani.
Società in nome collettivo – Liquidazione della
quota del socio – Assegnazione reciproca di beni sociale – Eccezione di
parziale pagamento della quota – Rilevabilità d’ufficio – Ammissibilità.
Nella società in nome
collettivo, la assegnazione reciproca di beni della società operata dai soci
può valere, se non diversamente pattuito, quale parziale pagamento di quanto
agli stessi spettante a titolo di liquidazione della quota e la relativa
circostanza, qualora emerga dagli atti del giudizio, costituisce eccezione in
senso lato rilevabile d’ufficio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 890/05 R.G.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso ex art. 19 d.l.vo 5/03,
depositato in cancelleria il 05.04.05, D.G. chiedeva pronunciarsi ordinanza immediatamente
esecutiva di condanna nei confronti della I. s.n.c. e del socio
illimitatamente responsabile M.L: per pagamento dell’importo di euro
45.000,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di pagamento del
valore della sua quota sociale, così come liquidata dall’arbitro irrituale
con decisione in data 25.01.05 (doc. 1 fasc. att.).
I resistenti non si costituivano in
giudizio, nonostante la ritualità della notificazione degli atti
introduttivi.
Tuttavia, valutato il tenore del titolo
costitutivo della pretesa azionata, la domanda non veniva accolta in sede
sommaria, non ritenendo il giudice designato di poter adottare l’ordinanza di
condanna per l’intero importo domandato, e, disposta la conversione del rito,
veniva assegnato all’attore termine di trenta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza per la eventuale notifica di memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03.
Parte attrice notificava memoria ex
art. 6 d.l.vo cit., senza che i convenuti si costituissero. Seguiva quindi la
notificazione dell’istanza di fissazione di udienza.
Emesso decreto ex art. 12
d.l.vo 5/03, parte attrice depositava memoria conclusionale.
All’udienza collegiale parte
attrice, richiamate le conclusioni, procedeva alla discussione orale della
causa, all’esito della quale, in applicazione dell’art. 16 comma 5 seconda
parte d.l.vo 5/03, veniva depositata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Deve essere integralmente richiamato il
decreto ex art. 12 d.l.vo 5/03, nella parte in cui ha rigettato le richieste
istruttorie tutte.
Nel merito, la domanda risulta fondata
sia pure nei termini di seguito evidenziati.
Nel dispositivo del lodo irrituale (p.
23), invocato come titolo costitutivo della pretesa avanzata, si legge quanto
segue: “dichiara tenuta la società I. s.n.c. con sede in Sordevolo a
liquidare al socio D.G., nel rispetto del disposto degli artt. 2722 e segg.
C.c. la predetta somma di euro 45.000,00 oltre interessi a far tempo dalla
domanda …omissis..”.
Nella motivazione (p. 21) tuttavia si
legge “…omissis… il valore della quota da liquidarsi al socio D.G. è pari
al 33,33 % del complessivo e quindi viene stabilita in euro 45.078,82
arrotondata in euro 45.000,00, importo dal quale dovrà essere detratto quanto
dal socio già in precedenza ottenuto in via di anticipo sull’assegnazione
definitiva della quota. …omissis…” e anche (p. 9) “…omissis…
Nell’ambito dell’istruttoria è stato provato documentalmente che i soci sono
pervenuti alla divisione – assegnazione reciproca di alcuni beni strumentali
per il complessivo importo di euro 37.740,58 (pari a lire 73.075.950),
precisamente al socio D.G. venivano assegnati beni per euro 20.842,65 (pari
a lire 40.357.000) mentre al socio M.L: beni per Euro 16.897,93 (pari a Lire
32.718.950). …omissis…” (doc. 1 fasc. att.).
Dal lodo si evince con chiarezza che
l’attore ha già ottenuto un parziale pagamento della sua quota con
l’assegnazione di beni sociali.
Com’è noto a fronte di una domanda di
adempimento, l’avvenuto pagamento – anche parziale – non costituisce
un’eccezione in senso stretto ma un’eccezione in senso lato (Cass. 11.08.98
n. 7907), di rilievo ufficioso quando emerge dagli atti acquisiti al processo
(in generale sulla rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato, v.
Cass. 20.03.06 n. 6092; 15.03.05 n. 5610; 26.10.04 n. 20749; con riferimento
all’eccezione di pagamento, v. Cass. 14.07.04 n. 13015; 11.08.98 n. 7907).
Secondo un costante indirizzo della Corte
di Cassazione infatti, se con il termine di eccezioni si indicano tutte le
argomentazioni difensive delle parti, nell'ambito di tali difese vanno
distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto
costitutivo del diritto esercitato dalla controparte (mere difese),
quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o
estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo
ex adverso affermato (eccezioni in senso lato) ed, infine, quelle che
consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo
affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma dà al convenuto il potere
giuridico di invalidarlo (eccezioni in senso proprio).
E nel caso di specie dalle stesse
affermazioni contenute nel lodo, acquisito al processo, si evince che
l’attore ha già ricevuto alcuni beni in sede di liquidazione della sua
partecipazione.
Nessun rilievo assume il richiamo al
principio della non contestazione ex art. 10 comma 3 d.l.vo 5/03, operato
dall’attore, tenuto conto che, come ritenuto da attenta dottrina, tale
principio può operare solo quando non emergono fatti estintivi, impeditivi o
modificativi che, come sopra evidenziato, sono rilevabili anche d’ufficio.
Dal credito dell’attore deve pertanto
essere senza dubbio sottratta la somma corrispondente al valore dei beni sociali
di cui risulta essere stato già assegnatario.
L’attore risulta pertanto creditore della
complessiva somma capitale di euro 24.157,35 (45.000 –20.842,65).
L’obbligazione nascente dal disposto di
cui all'art. 2289 c.c. ha sin dalla sua origine ad oggetto una somma di
denaro e pertanto ha natura di debito di valuta, soggetto al principio
nominalistico di cui all'art. 1227 c.c. (Cass. 14.03.03 n. 3800).
All’attore spettano conseguentemente gli
interessi legali sulla somma capitale sopra determinata, come richiesti a
decorrere dal 17.09.02 (data della notificazione della domanda di arbitrato,
valevole come atto di costituzione in mora).
La società convenuta deve pertanto essere
condannata al pagamento della somma di euro 24.157,35 oltre interessi legali
dal 17.09.02.
Come richiesto, il socio M.L: deve essere
condannato in solido con la società al pagamento dell’importo sopra
determinato, tenuto conto del vicolo di solidarietà esistente ex lege.
Sebbene il lodo arbitrale non abbia
accolto la domanda di liquidazione della quota anche nei confronti del socio
M.L:, si deve tuttavia rilevare che l’art. 2304 c.c. è una norma
inderogabile, non potendo ammettersi la validità di accordi – e
conseguentemente di pronunce arbitrali irrituali - che snaturino il tipo di società
scelto (cfr. Cass. 19.02.03 n. 2481).
Com’è noto, il rapporto di sussidiarietà,
che lega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla
responsabilità della società, non esclude che sia i soci e sia la società
possano essere condannati al pagamento degli importi dovuti dalla società,
rilevando il diverso grado di responsabilità soltanto in sede di esecuzione.
Le spese di lite, liquidate in
dispositivo, seguono la soccombenza e gravano pertanto sui convenuti in
solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente
pronunciando:
1)
dichiara tenuti e condanna i convenuti in
solido tra loro al pagamento in favore dell’attore della somma di euro
24.157,35, oltre interessi dal 17 settembre 2002 al saldo;
2)
dichiara
tenuti e condanna i convenuti in solido tra loro al
pagamento in favore dell’attore delle spese processuali da quest’ultimo
sostenute, liquidate in complessivi euro 5.800,00 (di cui euro 2.433,99 per
diritti, euro 501,30 per spese e il resto per onorari), oltre 12,5 % su
diritti ed onorari ex art. 14 t.f., Iva e Cpa sugli imponibili.
Biella, 11.10.06
Il PRESIDENTE
Dott. Luigi Grimaldi
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Eleonora Reggiani
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