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Tribunale di Biella, sentenza
8 novembre 2006 – Pres. P. Rava, Est. E. Reggiani.
Società di persone – Intestazione fiduciaria –
Legittimazione passiva – Sussistenza.
Società di persone – Conflitto tra i soci –
Scioglimento della società – Impossibilità di conseguimento dell’oggetto
sociale – Recesso ed esclusione del socio.
L’intestazione
fiduciaria di quote sociali, come ogni intestazione fiduciaria di beni, è
un’intestazione reale, e non apparente (come quella simulata), che pertanto
non esclude l’assunzione della qualità di socio in capo alla parte che ne
risulti titolare. Ne consegue che il socio che allega essere titolare solo
fiduciariamente di quote sociali è legittimato a partecipare al giudizio di
scioglimento della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il conflitto personale tra i
soci può valere quale causa di scioglimento della società solo qualora
risulti provato che tale conflitto impedisce il conseguimento dell’oggetto
sociale. Qualora tale ipotesi non riverifichi, il dissidio tra i soci potrà
costituire giusta causa per ricorrere ai rimedi del recesso ovvero della
esclusione del socio dalla società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
n. 712/02 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, T.C. conveniva in giudizio
la moglie M. G., con lui socia al 50% della M. s.s., per sentire dichiarare
lo scioglimento della società ex art. 2272 n. 2 ult. parte c.c. e la messa in
liquidazione della stessa.
Con comparsa depositata in data 16.09.02, la convenuta si costituiva in
giudizio, chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio
nell’attesa della definizione del giudizio tra le stesse parti, avente ad
oggetto la domanda di retrocessione di beni asseritamente intestati
fiduciariamente alla convenuta. Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione
dell’attore, chiedendo comunque il rigetto delle domande attoree.
Ammesse soltanto alcune delle prove orali
richieste, veniva escusso il teste T.N..
Rigettata
la richiesta di adozione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.,
formulata da parte attrice, veniva
fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, ove la causa veniva
assunta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. È infondata l’eccezione
pregiudiziale di difetto di legittimazione dell’attore, formulata da parte
convenuta e fondata sul rilievo che lo stesso attore ha allegato di avere
promosso un altro giudizio per ottenere dalla moglie la restituzione (tra gli
altri beni anche) della quota di partecipazione alla M. s.s., in quanto a lei
intestata fiduciariamente.
Com’è
noto, l’intestazione fiduciaria di quote sociali, come ogni intestazione
fiduciaria di beni, è un’intestazione reale, e non apparente (come
quella simulata), che pertanto non esclude l’assunzione della qualità di
socio in capo alla parte che ne risulti titolare.
Ne
consegue che nel caso di specie l’attore ben può convenire in giudizio il
socio che allega essere titolare solo fiduciariamente di quote sociali,
perché è pur sempre socio della società.
2. Deve essere richiamata
l’ordinanza, emessa dal giudice istruttore in data 18.11.03, con la quale è
stata rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio,
nell’attesa della definizione del processo n. 193/00 tra le stesse parti, avente
ad oggetto la richiesta di retrocessione (tra gli altri beni anche) della
quota di partecipazione alla M. s.s., asseritamente intestata fiduciariamente
alla convenuta, non trattandosi di giudizio avente carattere di
pregiudizialità, rispetto alla invocata causa di scioglimento della M. s.s.,
tenuto conto che l’eventuale retrocessione delle quote potrà incidere
esclusivamente sulle modalità con cui dovrà procedersi alla liquidazione.
3. Sempre in via preliminare deve
essere richiamata la stessa ordinanza, emessa dal giudice istruttore in data
18.11.03, nella parte in cui ha statuito sulle istanze istruttorie, formulate
da parte convenuta, escludendo i capitoli da quest’ultima riproposti in sede
di precisazione delle conclusioni, da ritenersi senza dubbio superflui ai
fini della decisione.
4. Nel merito le domande attoree
risultano infondate e devono pertanto essere respinte.
L’attore
ha allegato che il dissidio personale con la moglie, socia al 50% della M.
s.s., ha condotto alla paralisi della società.
Com’è
noto, il conflitto personale tra i soci non è automaticamente causa di
scioglimento della società, per impossibilità di conseguire l’oggetto
sociale, dovendo la parte interessata provare che il conflitto è tale che la
società non può più andare avanti (Cass.10.09.04 n. 18243; 22.08.01 n. 11185
15.07.96 n. 6410; 14.02.84 n. 1122).
In
particolare, la più recente giurisprudenza di legittimità (così Cass.10.09.04
n. 18243) ha rilevato che nelle società di persone composte da due soli soci,
il dissidio tra questi, se è imputabile al comportamento di uno dei due - che
si rende inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà,
lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto
societario – costituisce giusta causa di recesso del socio adempiente o, in
alternativa, il presupposto per ottenere l’esclusione giudiziale del socio
inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società,
giacché detto dissidio non è tale da rendere impossibile il conseguimento
dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi
predetti (cui può seguire la ricostituzione della pluralità dei soci con
l’ingresso di altri soggetti nella compagine sociale).
Nel caso
di specie l’attore non né allegato né ha provato i concreti effetti del
dissidio personale tra soci sul funzionamento della società. In concreto ha
soltanto riferito - aggiungendo che si tratta di un grave comportamento, in
quanto espressione di un uso illegittimo di beni sociali (v. memoria ex artt.
170-180 c.p.c. di parte attrice) - che la convenuta è l’unica a far uso dei
beni immobili della società (alloggio e box siti a Pila), rifiutando persino
di consegnargli le chiavi.
In
effetti è incontestato che gli immobili di P., acquistati poco dopo la costituzione
della società (v. doc. 3 e 4 fasc. conv.), sono gli unici beni della M. s.s.,
che ha per oggetto “l’acquisto, la costruzione e l’amministrazione di beni
immobili, nonché l’acquisto di titoli azionari, di quote di società in
genere, di titoli obbligazionari, di titoli pubblici, di titoli di credito e
di valori mobiliari in genere e la loro amministrazione. …” (doc. 4 fasc.
conv.), ed è anche incontestato che l’attore, a differenza della convenuta,
non ha le chiavi per accedere a tali beni (v. difese di parte convenuta in
ordine alla istanza ex art. 186 ter c.p.c. a verb. ud. 20.04.05).
Dall’atto
di costituzione della società si evince tuttavia che i poteri di
amministrazione e di rappresentanza spettano disgiuntamente ad entrambi i
soci (v. sempre doc. 3 fasc. conv.).
È
pertanto evidente che l’unica condotta acquisita al processo e rilevante ai
fini della decisione si sostanzia in un comportamento della convenuta
contrario agli obblighi derivanti dai patti sociali, posto che, detenendo
in via esclusiva l’immobile da amministrare, impedisce all’altro socio, di
esercitare gli stessi poteri di gestione, di cui entrambi sono detentori.
Per i
motivi supra evidenziati, deve pertanto escludersi che la condotta
come sopra prospettata possa costituire l’invocata causa di scioglimento
della società, ben potendo l’attore recedere dalla società o agire per
ottenere l’esclusione dell’altro socio.
Tenuto
conto della particolarità in fatto dei rapporti tra le parti e delle ragioni
della decisione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di causa.
P.Q.M.
il
Tribunale di Biella ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando:
1) rigetta le domande attoree;
2) compensa interamente tra le parti le
spese processuali.
Così
deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Biella in data 08.11.06
Il
PRESIDENTE
Dott.ssa
Paola Rava
IL
GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa
Eleonora Reggiani
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