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Tribunale di Biella, sentenza 7
luglio 2006 – Pres. P. Rava, Est. E. Reggiani.
Società a responsabilità limitata – Impugnazione
di delibera assembleare – Soci assenti ed astenuti – Legittimazione –
Sussistenza.
Società a responsabilità limitata – Obbligo di
deposito del bilancio – Deposito tardivo – Violazione – Annullamento delle
delibera di approvazione del bilancio e di quelle che la presuppongo.
Società a responsabilità limitata – Richiesta
all’autorità giudiziaria di esclusione del socio – Inammissibilità.
L’art.
2479 ter c.c. disciplina unitariamente l’impugnazione delle decisioni
dei soci di s.r.l., che possono essere adottate, non solo con il metodo
assembleare, ma anche mediante consultazione scritta o con l’acquisizione per
iscritto del consenso (art. 2479 c.c.). Ne consegue che la dizione “soci
che non vi hanno consentito” comprende tutti i soci che in un modo o
nell’atro (deliberazione assembleare, consultazione scritta o acquisizione
del consenso scritto) non hanno prestato il consenso alla decisione, sicché,
in caso di decisione assunta con il metodo assembleare, tra i “soci che
non vi hanno consentito” devono senza dubbio ritenersi compresi i soci
assenti, quelli dissenzienti ed anche quelli astenuti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'obbligo di deposito del (progetto di) bilancio nei quindici
giorni antecedenti l’ assemblea convocata per l’approvazione è strumentale
alla funzione di assicurare il soddisfacimento del diritto del socio ad
essere informato. E poichè è lo stesso legislatore che individua i tempi e
i modi attraverso cui l'esigenza di consultazione e di adeguata informazione
dei soci è da ritenersi soddisfatta, non solo il mancato deposito, ma anche
il tardivo deposito, costituisce violazione della disposizione in esame. Ne
consegue che, in tale ipotesi, dovrà essere annullata la delibera di
approvazione del bilancio così come la successiva delibera di riduzione per
perdite del capitale sociale che presuppone l’adozione della prima delibera. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’art.
2473 bis c.c. consente di stabilire nell’atto costitutivo delle s.r.l.
specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente
di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla
società. In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un
potere così penetrante dell’autorità giurisdizionale all’interno della
compagine sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, socia di minoranza
della II.V. s.r.l., impugnava la deliberazione assembleare 18.03.05 di detta
società, nella quale, previa approvazione del bilancio al 31.12.04, venivano
adottati provvedimenti ex art. 2482 ter c.c. mediante azzeramento del
capitale sociale e ricostituzione dello stesso nel minimo legale, che veniva
sottoscritto totalmente dall’altro socio.
L’esponente
allegava che la deliberazione era viziata perché:
1) il
progetto di bilancio, predisposto dall’amministratore, non era stato
depositato presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti la data
dell’assemblea, come invece previsto dall’art. 2429 comma 3 c.c., applicabile
alle società a responsabilità limitata per espresso rinvio operato dall’art.
2478 bis comma 1 c.c.
2) il
bilancio approvato presentava numerose irregolarità, che causavano la
violazione del principio di chiarezza e di veridicità;
3)
l’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio comportava
l’invalidità derivata della deliberazione con la quale veniva azzerato e
ricostituito il capitale sociale, la quale comunque doveva ritenersi di per
sé viziata, perché aveva arbitrariamente escluso il diritto di opzione
dell’attrice sulle partecipazioni di nuova emissione.
Con
comparsa ritualmente notificata, si costituiva in giudizio parte convenuta,
eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell’attrice,
che non aveva partecipato all’assemblea. Nel merito chiedeva il rigetto delle
domande attoree e in via riconvenzionale subordinata l’esclusione
dell’attrice dalla società per giusta causa e comunque l’assegnazione alla
società di un termine per eliminare le cause della dedotta invalidità.
Nella
memoria ex art. 6 d.l.vo 5/03, l’attore replicava alle eccezioni sollevate
dai convenuti.
Seguiva la notifica dell’istanza di
fissazione di udienza di parte attrice e il deposito di nota ex art.
10 d.l.vo 5/03 di parte convenuta.
Emesso decreto di fissazione di udienza
ex art. 12 d.l.vo 5/03, le parti depositavano memorie conclusionali.
All’udienza collegiale, esperito invano
il tentativo di conciliazione, le parti procedevano alla discussione orale della
causa, all’esito della quale, in applicazione dell’art. 16 comma 5 seconda
parte d.l.vo 5/03, veniva depositata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di difetto di legittimazione
dell’attrice
Parte
convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione dell’attrice, allegando
che ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. le deliberazioni delle s.r.l.
possono essere impugnate “dai soci che non vi hanno consentito” e
perciò solo dai soci presenti e dissenzienti, ma non anche da quelli assenti.
L’eccezione
è infondata e deve pertanto essere respinta.
D’accordo
con la dottrina che si è pronunciata sul punto, si deve rilevare che l’art.
2479 ter c.c. disciplina unitariamente l’impugnazione delle decisioni
dei soci di s.r.l., che possono essere adottate, non solo con il metodo
assembleare, ma anche mediante consultazione scritta o con l’acquisizione per
iscritto del consenso (art. 2479 c.c.).
Ne
consegue che la dizione “soci che non vi hanno consentito” comprende
tutti i soci che in un modo o nell’atro (deliberazione assembleare,
consultazione scritta o acquisizione del consenso scritto) non hanno prestato
il consenso alla decisione, sicché, in caso di decisione assunta con il
metodo assembleare, tra i “soci che non vi hanno consentito” devono
senza dubbio ritenersi compresi i soci assenti, quelli dissenzienti ed anche
quelli astenuti.
Le istanze istruttorie
Deve
essere interamente richiamato il decreto di fissazione di udienza, nella
parte in cui ha ritenuto superflua ogni istanza istruttoria, tenuto conto
delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali in atti.
La domanda attorea
Parte
attrice ha impugnato le deliberazioni assunte all’assemblea dei soci in data
18.03.05, prospettando vizi che ha individuato come causa di annullabilità
(par. 1 e 3 dell’atto di citazione) e vizi che ha individuato come causa di
nullità (par. 2 dell’atto di citazione) delle deliberazioni stesse.
Ha
quindi chiesto accertarsi e dichiararsi l’invalidità delle deliberazioni per
i motivi esposti in atto di citazione.
È
quindi evidente che la citazione in giudizio è finalizzata ad ottenere
l’annullamento oppure la declaratoria di nullità delle deliberazioni
impugnate, a seconda dei diversi motivi prospettati, essendo sia l’annullabilità
che l’annullamento ricompresi nell’invocata invalidità delle deliberazioni
assunte (cfr. in generale Cass. 17.02.06 n. 3566; v. anche Cass. 26.11.02 n.
16708; 13.12.96 n. 11157).
Il mancato tempestivo deposito del progetto di
bilancio
Il
motivo d’impugnazione è fondato e deve pertanto essere accolto.
Com’è
noto, ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c. (testo identico a quello vigente
prima dell’entrata in vigore del d.l.vo 6/03 e corrispondente nel contenuto
all’art. 2432 comma 3 c.c. nel testo anteriore al d.l.vo 127/91), richiamato
dall’art. 2478 bis comma 1 c.c. anche per le società a responsabilità
limitata, “Il bilancio, con le copie integrali dell’ultimo bilancio delle
società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della
società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante
i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché sia approvato. I
soci possono prenderne visione.”
E nel
caso di specie risulta provato che il progetto di bilancio non è stato depositato
nel termine sopra indicato.
Parte
attrice ha prodotto una missiva, datata 04.03.05, proveniente da parte
convenuta e non disconosciuta, nella quale si legge quanto segue: “Con
riferimento al Vs. fax di ieri 3 marzo 2005, Vi informiamo che il progetto di
bilancio al 31.12.04 sarà pronto entro i primi giorni della prossima
settimana e verrà immediatamente inviato in copia unitamente alla convoca
dell’assemblea, che verrà effettuata al più presto entro i termini di legge.
I restanti documenti richiesti saranno disponibili presso la ns. sede a
partire da venerdì 11 c.m.” (doc. 9 fasc. att.).
La
stessa convenuta, nel costituirsi, ha allegato che il progetto è stato
trasmesso in copia all’attrice unitamente alla lettera in data 08.03.05 di
convoca per l’assemblea del 18.03.05 (pp. 13-14 comparsa conclusionale; doc.
4 fasc. att. e doc. 14 fasc. conv.).
Anche
a voler ritenere equipollente l’invio all’attrice del progetto di bilancio al
suo deposito presso la sede sociale, risulta tuttavia provato che non è stato
comunque rispettato il termine di cui all’art. 2429 comma 3 ult. parte c.c.
Com’è noto, il progetto di bilancio è il principale mezzo di
informazione, dal quale il socio può rilevare le notizie sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale della società e, nella disciplina del
procedimento di formazione del bilancio delle società di capitali, uno dei
beni tutelati è il diritto del socio all'esatta informazione, per poter
compiere un esercizio consapevole del diritto di voto nell'assemblea fissata
per l'approvazione del bilancio stesso.
L'obbligo di deposito del (progetto di) bilancio nei quindici
giorni antecedenti tale assemblea è strumentale a tale funzione di assicurare
il soddisfacimento del diritto del socio ad essere informato.
Il bene giuridico tutelato è il diritto del socio
all'informazione e tale tutela è soddisfatta con la previsione che il
progetto di bilancio resti depositato per tutto il periodo indicato (“il
progetto di bilancio deve restare depositato … durante i quindi giorni che
precedono l’assemblea”).
In
altre parole è lo stesso legislatore che individua i tempi e i modi
attraverso cui l'esigenza di consultazione e di adeguata informazione dei
soci è da ritenersi soddisfatta, sicché non solo il mancato deposito, ma anche
il tardivo deposito, costituisce violazione della disposizione in esame.
È del
tutto irrilevante il riferimento di parte convenuta al fatto che in data
24.02.05 un tecnico di fiducia dell’attrice si è recato presso la sede
sociale, per visionare la documentazione relativa al bilancio e per ricevere
una bozza del bilancio sociale. È infatti incontestato che tale bozza sia
diversa da quella poi presenta e approvata in assemblea (v. pp. 13-14
comparsa di risposta).
Ed è
altresì irrilevante ogni riferimento alle dedotte difficoltà nell’accedere
alla documentazione contabile, prospettate da parte attrice, essendo
sufficiente, in relazione al dedotto motivo di impugnazione, l’accertato
mancato rispetto del termine appena menzionato.
Parte
convenuta ha allegato che nella specie l’assemblea era stata convocata, non
solo per approvare il bilancio, ma anche per provvedere sull’accertata a
riduzione del capitale per perdite, sicché non avrebbe dovuto applicarsi
l’art. 2429 comma 3 c.c. ma l’art. 2482 bis comma 2 ult. parte c.c.,
il quale prevede che “se l’atto costitutivo non prevede diversamente,
copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede
della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano
prenderne visione”.
Il
rilievo è infondato.
È
infatti possibile convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del
bilancio ed insieme l’assemblea straordinaria per l’adozione dei
provvedimenti necessitati dall’accertata riduzione del capitale per perdite,
ma tale evenienza non esime dal rispetto delle regole previste per l’una e
l’altra deliberazione e in particolare, per quanto riguarda l’approvazione
del bilancio, il rispetto del termine per il deposito dello stesso.
Anzi,
come rilevato da attenta giurisprudenza di legittimità, la violazione delle
regole previste per l’approvazione del bilancio determina l’invalidità non
solo della deliberazione di approvazione del bilancio, ma anche di quella
che, presupponendo tale approvazione, statuisce sulle modalità da seguire per
ripianare le perdite (Cass. 18.08.93 n. 8760).
La
stessa giurisprudenza ha evidenziato che le norme che disciplinano la
formazione del bilancio - ovvero quelle che indicano i modi di formazione del
documento, i criteri ai quali debbono ispirarsi le singole poste, le regole
della sua pubblicità, e quindi quelle sulle deliberazioni eventualmente
discendenti - danno luogo ad una tipica fattispecie procedimentale, nella
quale la scansione dei tempi e delle fasi individua momenti e luoghi di
verifica del comportamento degli organi sociali, e del funzionale esercizio
del diritto del socio al controllo di gestione.
L’approvazione
del bilancio è pertanto ritenuta una precisa fase procedimentale, giacché se
il bilancio indica utili, l'assemblea può decidere la distribuzione o la
creazione di riserve, se invece indica perdite, l'assemblea deve deliberare a
tutela dell'integrità del capitale sociale.
Al
rilievo procedimentale suddetto consegue la natura formale della irregolarità
costituita dalla eventuale violazione, da parte degli amministratori, delle
regole sulla formazione del bilancio, prime fra tutte quelle sulla pubblicità
verso i soci.
La
rilevazione delle perdite a mezzo del bilancio regolarmente approvato può
dunque condurre a decidere la riduzione del capitale, ma la mancata
osservanza delle prescrizioni procedimentali previste per l’approvazione del
bilancio, oltre a condurre alla invalidità della deliberazione di assemblea
ordinaria, travolge la delibera di riduzione che la presuppone (v. ancora
(Cass. 18.08.93 n. 8760).
La
deliberazione di approvazione del bilancio al 31.12.04 deve pertanto essere
annullata, per violazione dell’art. 2429 comma 3 c.c., richiamato dall’art.
2478 bis comma 1 c.c., e devono altresì essere annullate le ulteriori
deliberazioni assunte ex art. 2479 ter c.c. per invalidità derivata.
La domanda riconvenzionale subordinata di esclusione
dell’attrice dalla società
La
richiesta di adozione di una pronuncia di esclusione di un socio da una
società a responsabilità limitata non può essere proposta.
L’art.
2473 bis c.c. consente di stabilire nell’atto costitutivo delle s.r.l.
specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente
di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla
società.
In
assenza di una previsione legislativa, deve pertanto escludersi un potere
così penetrante dell’autorità giurisdizionale all’interno della compagine
sociale, qual è quello in questa sede invocato (ubi lex voluti dixit, ubi
noluit tacuit).
Né
assume alcun rilievo l’invocato richiamo al disposto dell’art. 2287 comma 2
c.c. in materia di società di persone, tenuto conto che si tratta di
disposizione eccezionale, che non consente l’applicazione analogica a
fattispecie non espressamente richiamate.
La richiesta di concessione di termine ex art. 2479
ter c.c.
Non
sussistono elementi per ritenere opportuna l’assegnazione di un termine per
eliminare la causa dell’invalidità, tenuto conto della natura del vizio
accertato - che non richiede una qualche modifica alla deliberazione
impugnata, ma il totale rinnovo dell’iter che ha portato alla sua
adozione - e della possibilità, già esistente ma non utilizzata, di
sostituire spontaneamente in pendenza di causa la deliberazione impugnata
(art. 2377 comma 8 c.c., richiamato dall’art. 2479 ter comma 8 c.c.).
L’iscrizione del dispositivo della presente sentenza
Ai
sensi dell’art. 2378 comma 6 c.c., richiamato dall’art. 2479 ter comma
8 c.c., il dispositivo della presente sentenza deve essere iscritto, a cura
dell’amministratore della società, nel registro delle imprese competente.
le spese di causa
Le
spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e gravano pertanto su
parte convenuta.
P.Q.M.
il
Tribunale di Biella ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando:
1)
annulla le deliberazioni assunte
dall’assemblea dei soci della II.V. s.r.l. in
data 18.03.05;
2)
dispone che il dispositivo della
presente sentenza sia iscritto, a cura dell’amministratore della società, nel
registro delle imprese competente;
3)
dichiara tenuta e condanna parte convenuta
al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice, che liquida
in complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 1.193,65 per diritti ed euro 361,37
per spese), oltre 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 t.f., Iva e Cpa.
Biella, 07.07.06
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