|
Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario, violazione,
rimedi, nullità
Tribunale di Firenze, sentenza
18 gennaio 2007, n. 229 – Pres. L. Breggia, Rel. A. Pezzuti.
Segnalazione
dell’Avv. Francesco Santarcangelo
Intermediazione
finanziaria – Regole di condotta – Definizione di un modello efficiente di
scambio di mercato – Violazione – Nullità.
Contratti
bancari e contratti di massa – Contratto denominato 4you – Trattativa,
modello contrattuale e pubblicità – Formazione del consenso –
Contrattualizzazione delle informazioni precontrattuali.
I principi di condotta imposti a carico degli
intermediari finanziari dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti
dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel quadro della
disciplina del mandato e, quindi, nell'ottica di un semplice inadempimento
contrattuale.
Infatti se a questa figura giuridica si può per taluni
aspetti riferirsi, questo deve essere fatto tenendo presenti quei contenuti
normativi che, connotandola attribuiscono alla fattispecie elementi
differenziatori individuati nella complessità di obblighi posti a carico
dell'intermediario.
La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale
sono confluite regole già vigenti e regole di nuova coniazione, riguarda, in
generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare
attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La
protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso.
In conclusione l'obbligo di correttezza e quello di
trasparenza non hanno solo una dimensione protettiva con specifico
riferimento alla formazione della volontà e del convincimento, ma assurgono a
un ruolo attivo di conformazione del rapporto, spostandosi così nella
definizione di un modello ottimale ed efficiente di scambio del mercato.
Ne consegue, pertanto, che il comportamento
dell'istituto di credito non va valutato sotto il profilo personale del
cliente ma in generale secondo un parametro di tutela garantito dal
legislatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell'ottica dei contratti bancari e in genere dei
contratti di massa occorre assumere il concetto di informativa al rilievo
giuridico che, una volta, era assegnato a quello della trattativa. Così come
la libertà di trattativa è stata ritenuta un concetto fondamentale nella formazione
del consenso (al punto di prevedere una compiuta ed esauriente disciplina dei
vizi del volere) così ora bisogna garantire la completa e specifica
informazione del contraente ... Se le modalità di contrattazione hanno
portato a un depotenziamento della trattativa, il contratto diventa esso
stesso strumento e veicolo di informazione e, in tale ottica, va valutata la
sua liceità, arrivando a configurare una contrattualizzazione delle
informazioni precontrattuali, che può spingersi fino a configurare un onere
di conformità dell'oggetto del negozio alle dichiarazioni pubbliche sulle
caratteristiche specifiche dei beni ... fatte nella pubblicità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
|