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Sezione I - Giurisprudenza

documento 493/2007

 

 

 

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, natura e contenuto

Doveri informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, nullità

 

Tribunale di Firenze, sentenza 18 gennaio 2007, n. 229 – Pres. L. Breggia, Rel. A. Pezzuti.

Segnalazione dell’Avv. Francesco Santarcangelo

Intermediazione finanziaria – Regole di condotta – Definizione di un modello efficiente di scambio di mercato Violazione – Nullità.

 

Contratti bancari e contratti di massa – Contratto denominato 4you – Trattativa, modello contrattuale e pubblicità – Formazione del consenso – Contrattualizzazione delle informazioni precontrattuali.

 

I principi di condotta imposti a carico degli intermediari finanziari dalla legge speciale, imprimono ai comportamenti dovuti una logica che non può essere letta riduttivamente, nel quadro della disciplina del mandato e, quindi, nell'ottica di un semplice inadempimento contrattuale.

Infatti se a questa figura giuridica si può per taluni aspetti riferirsi, questo deve essere fatto tenendo presenti quei contenuti normativi che, connotandola attribuiscono alla fattispecie elementi differenziatori individuati nella complessità di obblighi posti a carico dell'intermediario.

La prospettiva da cui muove la disciplina del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e nella quale sono confluite regole già vigenti e regole di nuova coniazione, riguarda, in generale, la regolamentazione del mercato finanziario con particolare attenzione alla tutela degli interessi pubblici sottesi alle regole. La protezione offerta agli investitori è considerata solo di riflesso.

In conclusione l'obbligo di correttezza e quello di trasparenza non hanno solo una dimensione protettiva con specifico riferimento alla formazione della volontà e del convincimento, ma assurgono a un ruolo attivo di conformazione del rapporto, spostandosi così nella definizione di un modello ottimale ed efficiente di scambio del mercato.

Ne consegue, pertanto, che il comportamento dell'istituto di credito non va valutato sotto il profilo personale del cliente ma in generale secondo un parametro di tutela garantito dal legislatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Nell'ottica dei contratti bancari e in genere dei contratti di massa occorre assumere il concetto di informativa al rilievo giuridico che, una volta, era assegnato a quello della trattativa. Così come la libertà di trattativa è stata ritenuta un concetto fondamentale nella formazione del consenso (al punto di prevedere una compiuta ed esauriente disciplina dei vizi del volere) così ora bisogna garantire la completa e specifica informazione del contraente ... Se le modalità di contrattazione hanno portato a un depotenziamento della trattativa, il contratto diventa esso stesso strumento e veicolo di informazione e, in tale ottica, va valutata la sua liceità, arrivando a configurare una contrattualizzazione delle informazioni precontrattuali, che può spingersi fino a configurare un onere di conformità dell'oggetto del negozio alle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni ... fatte nella pubblicità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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