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Tribunale di Monza, ordinanza 24
febbraio 2004 – Est. Lojacono.
Segnalazione
dell’Avv. Ottavio Beretta
Tutela
del possesso – Accessio possessionis – Termine di decadenza – Turbative
poste in essere dal dante causa del ricorrente – Rilevanza.
Il
principio dell'accessio possessionis spiega i suoi effetti anche in ordine ai requisiti
temporali delle azioni possessorie, e pertanto, nell'accertare se si sia
compiuta la decadenza di cui all'art. 1170 c.c., bisogna tenere conto anche
delle molestie e delle turbative poste in essere contro il dante
causa di colui che invoca la tutela
possessoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(1)
(1) La
società Alfa acquista un terreno dai sigg. Tizio e Caio, i quali, nell'atto
di compravendita, affermano che l'accesso dalla via pubblica sul detto
terreno si ha attraverso una pretesa servitù sul fondo di Sempronio,
proprietario del terreno confinante.
Anteriomente alla vendita tra Alfa e
Tizio/Caio, Sempronio diffida i venditori (Tizio/Caio), affermando che
nessuna servitù insiste sul suo terreno.
La società Alfa, a suo dire
impossibilitata ad accedere aliunde al fondo, propone ricorso ex art. 1170
c.c. e 703 cpc, chiedendo "la
sospensione e/o cessazione immediata di ogni condotta atta a ledere o
impedire all’attrice l’utilizzo della stradella per cui è causa, acclarando
il diritto della stessa ricorrente a tale utilizzo e procedendo all’emissione
di ogni provvedimento ritenuto idoneo al fine di consentire alla ricorrente
l’esercizio del passaggio per accedere al proprio terreno sulla stradella di
cui in premessa".
Il resistente Sempronio ha eccepito in
corso di causa l'intervenuta decadenza della ricorrente dalla domanda,
essendo la stessa stata promossa oltre il termine annuale di cui al combinato
disposto degli artt. 1170 e 1146 c.c.
La ricorrente ha contestato la sollevata
eccezione, affermando come non fossero ad essa opponibili le contestazioni e
le turbative poste in essere da Sempronio nei confronti dei dante causa della
ricorrente, ovvero Tizio e Caio.
Il Tribunale di Monza, in accoglimento
delle difese del resistente, ha dichiarato in fase interdittale la tardività
della domanda proposta dalla società Alfa, affermando che "il principio
dell'accessio possessionis spiega i suoi effetti anche in ordine ai requisiti
temporali delle azioni possessorie, e pertanto, nell'accertare se si sia
compiuta la decadenza di cui all'art. 1170 c.c., bisogna tenere conto anche
delle molestie e delle turbative poste in essere contro il Tizio/Caio, dante
causa della società Alfa".
Il provvedimento interdittale è stato di
poi confermato dal Collegio sul condiviso presupposto che "vale
anche in questo caso il principio dell’accessio possessionis, e ciò poiché,
per un principio di logica giuridica, gli effetti negativi come quelli
positivi vanno parimenti ad incidere sulla sfera sia del dante causa sia
dell’avente causa nei confronti di chi contesti una situazione di possesso".
Il provvedimento del Collegio è stato da
ultimo confermato anche in sede di sentenza emessa a definizione del giudizio
(n. 2592 depositata il 03/10/05). (Ottavio Beretta)
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