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Tribunale di Biella, ordinanza
19 maggio 2006 – Est. E. Reggiani.
Responsabilità
degli amministratori di società – Ricorso per sequestro conservativo –
Delibera dell’assemblea o del collegio sindacale – Presupposti – Necessità.
La legittimazione processuale del
legale rappresentante della società a promuovere azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori necessita, a’ sensi dell’art. 2393, 1° comma
cod. civ., del presupposto indispensabile costituito dalla deliberazione
assembleare o dalla deliberazione del collegio sindacale che approva la
promozione dell’azione. In mancanza di tale presupposto, deve ritenersi
improponibile anche il ricorso in sede cautelare volto ad ottenere il
sequestro conservativo dei beni dell’amministratore a garanzia della
promuovenda azione risarcitoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
N.
1056/06 R.G.
omissis
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letto il ricorso
depositato dalla A. s.r.l., con cui è stato chiesto il sequestro conservativo
inaudita altera parte di tutti i
beni di qualsivoglia natura e di tutti i crediti di M. fino alla concorrenza
di euro 3.000.000,00 o fino a quell’importo che il giudice riterrà congruo.
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letto il provvedimento
di designazione di questo giudice per la trattazione del procedimento in data
03.05.06 e il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti
ex art. 669 sexies c.p.c.;
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sentiti i procuratori
delle parti all’udienza del 18.05.06;
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letti gli atti e i
documenti di causa
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il presente
ricorso risulta proposto ante causam al fine di conservare il patrimonio
del resistente nell’attesa della definizione di un’azione di risarcimento
danni, che la ricorrente ha intenzione di promuovere.
Tale azione deve essere senza dubbio qualificata
come azione sociale di responsabilità ex art. 2392 c.c.
A fondamento
della domanda cautelare è infatti allegata l’illegittima assunzione da parte
del resistente, quando era amministratore, di garanzie in nome e per conto
della società, che in base all’oggetto sociale non potevano essere assunte
(capo G del ricorso ex art. 671 c.p.c.).
È pertanto
evidente che costituisce titolo della prospettata domanda risarcitoria
l’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministratore (v. peraltro p. 4
del ricorso ex art. 671 c.p.c.).
Com’è noto
ai sensi dell’art. 2393 comma 1 c.c. “L’azione di responsabilità contro
gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea,
anche se la società è in liquidazione”.
Si deve
aggiungere che la l. 262/05, recante disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari, ha introdotto nell’art. cit. il comma
3, il quale prevede che “L’azione di responsabilità può anche essere
promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ”.
Nel caso di
specie non vi è né allegazione né prova dell’esistenza di tali deliberazioni.
La giurisprudenza di legittimità è oramai
consolidata nel ritenere che il giudice innanzi al quale è stata proposta
un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2393
cod. civ. deve verificare anche d'ufficio la sussistenza della
deliberazione assembleare che, a norma del primo comma della menzionata
disposizione, tale azione approva. La verifica deve essere svolta in via
preliminare, costituendo quella deliberazione un presupposto (ancorché
suscettibile di successiva regolarizzazione) che attiene alla legittimazione
di colui che ha agito nel processo, ossia alla stessa efficacia della
costituzione in giudizio della società in nome e per conto della quale
l'azione di responsabilità è stata esercitata (Così Cass. 11.11.96 n. 9849;
v. anche Cass. 26.08.04 n. 16999).
Il legale rappresentante, per il cui tramite
comunque l'ente sta in giudizio non ha, nel caso di azione sociale di
responsabilità, una legittimazione processuale autosufficiente, riposando
viceversa tale legittimazione unicamente sul deliberato dei soci, non
diversamente da quel che accade per il legale rappresentante di un ente
pubblico, il quale abbisogni di un apposto conferimento di poteri da parte
del competente organo amministrativo per poter agire in giudizio in nome e
per conto dell'ente medesimo.
In questi casi la legittimazione processuale
del legale rappresentante della società necessita, insomma, di un
indispensabile presupposto, costituito dalla suaccennata deliberazione
assembleare, che ha dunque la funzione di un elemento integratore di detta
legittimazione processuale.
Tale
soluzione interpretativa deve ovviamente essere estesa, stante l’identità
della funzione, anche alla deliberazione
sindacale di cui all’art. 2393 comma 3 c.c. (v. supra).
E la
verifica della proponibilità della domanda, cui la misura accede, deve senza
dubbio compiersi anche in sede di tutela cautelare.
Si
consideri che il sequestro conservativo ha la funzione di assicurare la
destinazione della cosa assoggettata al sequestro al soddisfacimento – per
mezzo dell’espropriazione forzata – del credito che il sequestrante farà
valere nella successiva fase di merito.
Nel caso di
specie è chiesta la conservazione del patrimonio dell’obbligato a tutela di
un credito che la società può azionare solo se vi è una delibera assembleare
(o sindacale), che l’autorizzi.
Mancando
tale delibera, il ricorso deve pertanto ritenersi improponibile, perché manca
il necessario presupposto che conferisce alla società ricorrente la
legittimazione ad agire per la tutela del credito in questa sede vantato.
Non appare
fondata l’osservazione di parte ricorrente, secondo la quale il provvedimento
cautelare potrebbe essere ottenuto anche senza la preventiva deliberazione
assembleare (o sindacale), prevista dall’art. 2393 c.c., tenuto conto che il
giudice adito deve verificare al momento dell’adozione della cautela la
legittimazione a far valere il credito oggetto di tutela.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese di procedura, tenuto conto
della particolarità in diritto delle questioni affrontate.
P.Q.M.
dichiara improponibile
il ricorso per i motivi supra evidenziati;
compensa interamente
tra le parti le spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria di comunicare la presente
ordinanza alle parti costituite.
Biella, 19.05.06
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