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Tribunale di Bari, ordinanza 29
giugno 2006 – Est. F. Cassano.
Processo
societario – Procedimento sommario – Istanza cautelare incidentale del
convenuto – Ammissibilità.
Processo
societario – Procedimento sommario – Istanza cautelare incidentale –
Ammissibilità – Efficacia.
Nell’ambito
del procedimento sommario di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 5/03 è
ammissibile la proposizione da parte del convenuto di istanza cautelare
potendo la stessa ritenersi formulata “in corso di causa” ai sensi dell’art.
24 d lgs. cit.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’accertamento sommario
contenuto nell’ordinanza societaria può reggere di suo la cautela, almeno
sino a quando l’ordinanza non venga caducata per effetto di una sentenza,
resa sull’impugnazione del soccombente, ovvero – per chi ammetta questa possibilità
- resa a seguito di un giudizio autonomamente instaurato.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE
ORDINARIO DI BARI
SEZIONE IV CIVILE
Il
Giudice
letti
gli atti del procedimento n. 867/06 R.G. e sciogliendo la riserva in data
24.5.2006;
premesso
che: con ricorso depositato in data 25.1.2005, i sigg. R.
M. e Z. P. hanno chiesto, ai sensi dell’art. 19 d.lgs n. 5/03, la condanna
del sig. P. E. al pagamento della somma di € 1.000.000,00, a titolo di penale
per l’inadempimento del contratto preliminare con il quale il convenuto si
era impegnato a vendere in loro favore n. 278 azioni ordinarie della società
“C. S.p.A.”;
il
convenuto, proposta domanda riconvenzionale volta a conseguire a sua volta la
suddetta penale, con atto del 20.3.2006 ha chiesto di essere autorizzato a
procedere al sequestro conservativo dei beni dei ricorrenti, sino alla
concorrenza della complessiva somma di € 1.000.000,00. A tal fine, ha
rappresentato in particolare il pericolo che, nelle more del giudizio, i
sigg. R. M. e Z. P.a possano dismettere la proprietà delle quote della
società “C. S.p.A” – nel frattempo promesse a terzi - così pregiudicando il
proprio diritto al risarcimento dei danni;
i
ricorrenti R. e Z. hanno eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare
nel contesto del giudizio sommario di cui all’art. 19 d.lgs. n. 5/03,
assumendo che l’istanza avrebbe dovuto essere proposta in via autonoma, e
comunque hanno eccepito l’insussistenza nel merito delle condizioni per la
richiesta cautelare.
Osserva: Il
procedimento di cui all’art. 19 d.lgs. 5/03 ha introdotto una nuova forma di
tutela giurisdizionale con cognizione speciale, di natura sommaria,
semplificata ed “esecutiva”, inidonea tuttavia alla cosa giudicata
formale.
Esso,
a cagione della sua singolarità, non può essere iscritto agevolmente nelle
categorie dogmatiche tradizionali.
La
disposizione prefata prevede, infatti, che, in alternativa all’emissione
dell’ordinanza di pagamento, la cognizione si trasformi da sommaria in piena,
ove il giudice ritenga che “l’oggetto della causa ovvero le difese svolte
dal convenuto” richiedano una cognizione piena. L’emissione
dell’ordinanza anticipatoria, come detto inidonea al giudicato, legittima il
soccombente alla proposizione dell’appello, con conseguente possibilità che
il provvedimento sommario emesso in primo grado venga confermato (o
riformato) per effetto di sentenza, come tale impugnabile con i mezzi
ordinari e straordinari di cui all’art. 323 c.p.c., e suscettibile di
acquistare autorità di cosa giudicata ex art. 2909 c.c.
L’ordinanza
in scrutinio non può quindi essere assimilata ai tradizionali provvedimenti
sommari. Essa si distingue, in particolare, dal rito monitorio tradizionale
innanzi tutto per l’effettività del contraddittorio, che si attua in via
anticipata; quindi, per ciò che il decreto emesso nel corso di un
procedimento per ingiunzione è idoneo ad acquistare l’autorità di una
sentenza passata in giudicato, mentre una siffatta attitudine è testualmente
esclusa per l’ordinanza ex art. 19. L’ordinanza si differenzia anche
dagli altri provvedimenti anticipatori, ed in particolare dalle ordinanze
anticipatorie di condanna, che vengono emesse nel corso di un giudizio
ordinario di cognizione. Qualche similitudine – ma solo per il regime
impugnatorio - è ravvisabile con l’ordinanza di cui all’art. 186 quater
c.p.c., nella parte in cui è previsto che essa acquista l’efficacia di una
sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.
In
definitiva, il provvedimento che scaturisce dal rito societario sommario trae
le sue peculiarità ora dall’uno, ora dall’altro dei provvedimenti sommari già
noti alla dogmatica processualcivilistica.
Le
considerazioni che precedono consentono di meglio inquadrare l’eccezione di
inammissibilità della domanda cautelare formulata dai resistenti.
Essi,
richiamando la natura sommaria del rito di cui all’art. 19 cit., escludono
che possa proporsi al suo interno, in via incidentale, una domanda cautelare,
ed affermano che si dovrebbe invece far ricorso alla proposizione in via
autonoma dell’istanza.
La
questione che si pone, in definitiva, è se la istanza cautelare proposta
nell’ambito del procedimento sommario possa ritenersi formulata « in corso di
causa », ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 5/2003, ai fini della competenza a
conoscere la cautela.
Sul
punto, può osservarsi - per l’intanto - che la circostanza per cui il
procedimento societario sommario sia funzionale al conseguimento, in forma
semplificata, di un titolo esecutivo non è d’ostacolo alla tutela cautelare
conservativa, una volta che si riconosca la diversità delle due tutele
(quella esecutiva e quella conservativa) e la possibilità che esse si
cumulino.
Deve
poi dirsi infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’istanza cautelare per
ciò che essa si rappresenta come strumentale rispetto ad una domanda
riconvenzionale sulla quale è invocata la cognizione piena, laddove – si
assume – nell’ambito del procedimento sommario il convenuto potrebbe proporre
in via riconvenzionale solo un’istanza di condanna sommaria, ai sensi
dell’art. 19 d.lgs. n. 5/2003: v’è, infatti, che la domanda riconvenzionale
risulta proposta e che rispetto ad essa sussiste il vincolo di strumentalità,
sicchè la cautela, per questa via di suo ammissibile, risulta proposta
dinanzi a giudice competente.
Va
invece rimarcata la sicura disomogeneità tra la cognizione sommaria che, sia
pur in modo semplificato, investe il merito della pretesa e che, talvolta, è
in grado di promuovere un provvedimento idoneo a disciplinare immutabilmente
il rapporto giuridico in contestazione, e la tutela ordinaria di cognizione,
dalla quale scaturisce un provvedimento che contiene l’accertamento pieno del
diritto controverso e, quindi, l’accertamento tendenzialmente stabile del
rapporto giuridico in contestazione.
Non
può revocarsi in dubbio che la disciplina del procedimento cautelare uniforme
individua nel giudice del merito, ove instaurato, l’organo competente a
conoscere della cautela in quanto la pienezza della cognizione comprende
necessariamente in sé, come il più comprende il meno, la sommarietà della
cognizione propria del provvedimento cautelare. Così come non può esservi
dubbio che, conseguita ante causam la tutela cautelare, debba seguire
l’accertamento pieno del diritto a tutela del quale la cautela sia stata
concessa, e ciò a pena di inefficacia del provvedimento cautelare. In
sostanza, quantomeno nel rito ordinario, può rimarcarsi in modo tranquillante
la strumentalità della tutela cautelare e, quindi, la necessità che al
provvedimento cautelare segua l’accertamento fonditus del diritto
cautelato.
La
circostanza per cui il procedimento ex art. 19 cit. può arrestarsi
alla fase sommaria dovrebbe allora comportare l’inammissibilità della tutela
incidentale cautelare. Diversamente, si dovrebbe riconoscere che la legge sul
procedimento cautelare uniforme soffre - nella specie - di una evidente e
immotivata eccezione, quanto al rapporto tra la tutela cautelare e la tutela
a cognizione piena.
La
tesi dell’inammissibilità della tutela cautelare endoprocedimentale non
contrasterebbe con i principi contemplati dall’art. 24 Cost. (nonostante la
indifettibilità della tutela cautelare), con riguardo alla parte che abbia
instaurato il procedimento sommario, consapevole di non poter richiedere la
tutela cautelare, e comunque abilitata a quella tutela con le forme del
procedimento ante causam.
La
tesi dell’inammissibilità della tutela cautelare endoprocedimentale appare
invece di una qualche criticità con riguardo al convenuto nel procedimento ex
art. 19, che abbia proposto domanda riconvenzionale, il quale si vedrebbe
privato della tutela cautelare, in conseguenza di un rito, quello sommario,
che egli non ha scelto.
Ammettendo
la tutela cautelare solo in va autonoma (e, quindi, con le forme del
procedimento ante causam), si porrebbero, poi, evidenti profili di
ragionevolezza del sistema, per ciò che colui che abbia già conseguito un
provvedimento cautelare per la tutela interinale del proprio diritto ed abbia
poi conseguito addirittura un titolo esecutivo (l’ordinanza di cui all’art.
19), dovrebbe essere costretto ad instaurare un giudizio ordinario, per
conservare efficacia al provvedimento cautelare (ovviamente ove si tratti di
tutela conservativa, e non anticipatoria). E si porrebbe pure la questione
del coordinamento dei possibili esiti del giudizio di merito, proposto a
seguito della concessione della misura cautelare, con il giudizio sommario
già pendente; mentre, nell’ipotesi in cui il rito sommario fosse trasformato
in rito a cognizione piena, si porrebbe la necessità di riunire i giudizi, al
fine di scongiurare il rischio di contrasto di giudicati.
In
realtà, la tesi dell’inammissibilità della tutela cautelare
endoprocedimentale non sembra valorizzare appieno né le sfumature che
connotano il rito sommario societario, nè le distinzioni proprie di una
sistematica delle tutele del tutto diversa da quella sino qui nota (si pensi
in particolare a quelle in tema di misure cautelari).
In
particolare, l’impugnabilità mediante appello dell’ordinanza sommaria
societaria comporta, quanto alla questione in esame, alcune fondamentali
implicazioni, rappresentative del carattere di assoluta novità di questo
provvedimento nel panorama processuale.
La
tendenziale stabilità del provvedimento sommario e la possibilità che esso
sia travolto solo mediante una sentenza resa sull’appello del soccombente (e
quindi a seguito di cognitio plena) sono circostanze che evidenziano
come il legislatore, fatto salvo l’aspetto concernente l’idoneità al
giudicato, abbia equiparato, quanto ad effetti, il provvedimento
sommario in questione alla decisione resa a seguito di un accertamento pieno
sul diritto controverso.
Se
questo è vero, ne consegue, in principalità, che la procedura in scrutinio,
pur non implicando un giudizio a cognizione piena, e pur potendo esaurirsi
con l’emissione della nota ordinanza, non sembra possa impedire la
proposizione in via incidentale della istanza cautelare. Ne consegue altresì
che, concessa la tutela cautelare nell’ambito del procedimento sommario, ove
per qualsivoglia motivo non segua la trasformazione del rito da sommario in
ordinario, non per questo è necessario l’accertamento fonditus del
diritto a tutela del quale la cautela venne concessa (id est:
l’instaurazione di un autonomo giudizio di merito).
Sicché,
in sostanza, l’accertamento sommario contenuto nell’ordinanza
societaria può reggere di suo la cautela, almeno sino a quando
l’ordinanza non venga caducata per effetto di una sentenza, resa
sull’impugnazione del soccombente, ovvero – per chi ammetta questa
possibilità - resa a seguito di un giudizio autonomamente instaurato.
L’eccezione
d’inammissibilità dell’istanza cautelare è dunque infondata.
L’istanza
è tuttavia infondata nel merito.
In
proposito, pare dirimente osservare che difetta, nel caso di specie, la prova
del rischio di depauperamento della garanzia patrimoniale. Invero, a tal fine
l’istante s’è limitato ad allegare la pendenza di trattative per la vendita a
terzi delle quote societarie già promessegli. Sennonché, la vendita delle
quote costituisce un evento programmato già al tempo della negoziazione inter
partes, destinato quindi pacificamente ad incidere sulla misura della
garanzia di cui all’art. 2740 c.c.c, eppertanto inidoneo di suo a sostanziare
la riduzione della garanzia patrimoniale. In ogni caso, deve dirsi essere
incontestato tra le parti che il restante patrimonio dei convenuti sia
comunque sufficiente a soddisfare l’eventuale credito a tutela del quale s’è
invocata la cautela.
L’istanza
dev’essere, dunque, disattesa.
Nella
novità e nella complessità delle questioni trattate l’integrale compensazione
tra le parti delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta
l’istanza cautelare come in epigrafe introdotta. Compensa integralmente
tra le parti le spese del procedimento.
Manda
al Cancelliere per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.
Bari,
29 giugno 2006
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