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Tribunale di Mantova 9
febbraio 2007 – Pres. Bernardi, Rel. L. De Simone.
Concordato
preventivo – Chiusura della procedura per mancato raggiungimento delle
maggioranze – Dichiarazione di fallimento d’ufficio – Esclusione.
Il
Tribunale, in caso di mancata approvazione da parte dei creditori della proposta
di concordato preventivo, non può dichiarare il fallimento del debitore,
dovendosi ritenere implicitamente abrogate le disposizioni di cui agli artt.
179 e 162 ultimo comma L.F. a seguito della novella degli articoli 6 e 7 che
ha soppresso l’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il Tribunale di Mantova
riunito in Camera di Consiglio e composto da:
dott.
Mauro Bernardi
Presidente
dott.
Laura De Simone Giudice
Rel.
dott.
Vittorio Aliprandi Giudice
nel procedimento n.231/2006 reg.fall. di concordato preventivo,
ha pronunciato il
seguente
PROVVEDIMENTO
considerato
che con ricorso ex art.160 L.F. depositato il 27 ottobre 2006 la società S.C.
S.r.l. in liquidazione ha chiesto di essere ammessa alla procedura di
concordato preventivo,
rilevato
che il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti e delle
condizioni di legge ha ammesso l’istante alla procedura con decreto in data
30 novembre 2006,
osservato
che nell’adunanza dei creditori del 15 gennaio 2007 e nei venti giorni successivi alla stessa non sono
pervenute adesioni alla proposta tali da raggiungere le maggioranze richieste
dagli art.177 e 178 L.F. per l’approvazione del concordato da parte dei
creditori ammessi al voto,
visto
l’art.179 L.F.,
dichiara
chiusa la procedura concordataria, e osservato che la norma sopra
richiamata non è stata modificata dalla L.80/05 per cui dovrebbe provvedersi
all’apertura della procedura fallimentare, ai sensi dell’art.162 II co. L.F.,
ma con l’entrata in vigore dei novellati art. 6 e 7 L.F. e la soppressione
dell’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimento, si impone la
necessità di dare coerenza al sistema e quindi di ritenere implicitamente
abrogata l’ultima parte dell’art.179 L.F., così come l’ultimo comma
dell’art.162 L.F., con impossibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento
del debitore,
rilevato,
in ogni caso, che la società
S.C. S.r.l. in liquidazione si trova
in stato di insolvenza, come emerge dalla situazione patrimoniale quale si
desume dai dati di bilancio ed
inoltre, alla luce della documentazione in atti, appaiono altresì
riscontrabili i limiti dimensionali di fallibilità previsti dall’art.1 L.F.,
dispone
la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’eventuale
iniziativa ai sensi dell’art.6 L.F..
Si
comunichi.
Mantova, li 9 febbraio 2007
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