IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 502/2007

 

 

 

 

 

Massimario, l. fall. art. 161

Massimario, l. fall. art. 179

 

Tribunale di Mantova 9 febbraio 2007 – Pres. Bernardi, Rel. L. De Simone.

 

Concordato preventivo – Chiusura della procedura per mancato raggiungimento delle maggioranze – Dichiarazione di fallimento d’ufficio – Esclusione.

 

Il Tribunale, in caso di mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato preventivo, non può dichiarare il fallimento del debitore, dovendosi ritenere implicitamente abrogate le disposizioni di cui agli artt. 179 e 162 ultimo comma L.F. a seguito della novella degli articoli 6 e 7 che ha soppresso l’iniziativa d’ufficio nella dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi             Presidente

dott. Laura De Simone          Giudice Rel.

dott. Vittorio Aliprandi         Giudice

nel procedimento n.231/2006 reg.fall.  di concordato preventivo,

ha pronunciato il  seguente

PROVVEDIMENTO

       considerato che con ricorso ex art.160 L.F. depositato il 27 ottobre 2006 la società S.C. S.r.l. in liquidazione ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo,

       rilevato che il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge ha ammesso l’istante alla procedura con decreto in data 30 novembre 2006,

       osservato che nell’adunanza dei creditori del 15 gennaio 2007  e nei venti giorni successivi alla stessa non sono pervenute adesioni alla proposta tali da raggiungere le maggioranze richieste dagli art.177 e 178 L.F. per l’approvazione del concordato da parte dei creditori ammessi al voto,

       visto l’art.179 L.F.,

dichiara

chiusa la procedura concordataria, e osservato che la norma sopra richiamata non è stata modificata dalla L.80/05 per cui dovrebbe provvedersi all’apertura della procedura fallimentare, ai sensi dell’art.162 II co. L.F., ma con l’entrata in vigore dei novellati art. 6 e 7 L.F. e la soppressione dell’iniziativa d’ufficio per la dichiarazione di fallimento, si impone la necessità di dare coerenza al sistema e quindi di ritenere implicitamente abrogata l’ultima parte dell’art.179 L.F., così come l’ultimo comma dell’art.162 L.F., con impossibilità di dichiarare d’ufficio il fallimento del debitore,

       rilevato, in ogni caso, che  la società S.C. S.r.l. in liquidazione  si trova in stato di insolvenza, come emerge dalla situazione patrimoniale quale si desume dai dati di bilancio  ed inoltre, alla luce della documentazione in atti, appaiono altresì riscontrabili i limiti dimensionali di fallibilità  previsti dall’art.1 L.F.,

dispone

la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per l’eventuale iniziativa ai sensi dell’art.6 L.F..

       Si comunichi.

Mantova, li 9 febbraio 2007














 

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