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Sezione I - Giurisprudenza

documento 503/2007

 

 

 

 

 

Massimario, art. 624 c.p.c.

 

Tribunale di Mantova 8 marzo 2007 – Est. L. Bettini.

 

Processo esecutivo – Sospensione ex art. 624 c.p.c. – Omessa presentazione del reclamo ed omessa instaurazione del giudizio di opposizione – Cancellazione del pignoramento.

 

Deve essere ordinata, su istanza dell’opponente, la cancellazione del pignoramento qualora l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo ai sensi del primo comma dell’art. 624 c.p.c. non sia stata fatta oggetto di reclamo e non sia stato proposto giudizio di merito sull’opposizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) (1)

 

 

Il testo integrale

 

 

(1) …La parte maggiormente interessante della novità consiste nella maggiore stabilità data all’ordinanza di sospensione, con effetti -su istanza dell’opponente- di efficacia costitutiva del pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dalla parte opposta, o nelle ipotesi che la sospensione sia confermata o disposta dal collegio in sede di reclamo. Non diventa così necessario dover instaurare il giudizio di merito. La norma, ha osservato il relatore Kessler, è sostanzialmente analoga al nuovo regime introdotto per i procedimenti cautelari dalla Legge 80 ed è improntata ad evidenti criteri di economicità processuale. E’ fatta salva la possibilità che altri interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di opposizione anche per la fase di merito, e viene ribadito il principio, che si ritrova per i cautelari, che il provvedimento non fa stato. (Marco De Cristofaro, Il nuovo processo civile e la nuova legge fallimentare, aa. vv., Experta, 2006).














 

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