Massimario,
l. fall. art. 67
Corted’Appello di Venezia, 11
agosto 2006, n. 1256 – Pres. G. Radaelli D’Avino, Est. D. Taglialatela.
Segnalazione
del Prof. Avv. Bruno Inzitari Revocatoria
fallimentare – Cessione di azienda bancaria – Legittimazione passiva del
cessionario – Sussistenza - Iscrizione del debito nelle scritture contabili –
Irrilevanza. In
base all’art. 58, 5° comma del d. lgs. n. 385/1993 (T.U.L.B.), il cessionario
dell’azienda bancaria, decorsi tre mesi dalla cessione, risponde in via
esclusiva dei debiti relativi all’azienda ceduta, ivi compreso quello
derivante dall’azione revocatoria. L’ampio tenore di tale norma consente di
affermare che ai fini della responsabilità del cessionario non è necessario
che il debito risulti iscritto nei libri contabili e, con specifico
riferimento all’azione revocatoria, posto che non si tratta di un debito che
necessiti di iscrizione, rileva unicamente il fatto che la relativa passività
sia collegata ad un rapporto facente capo alla cedente e sia già maturata in
capo ad essa. (fb) Revocatoria
fallimentare –Erogazione di mutuo ipotecario per il pagamento di credito non
garantito del mutuante – Pagamento con mezzi anormali – Revocabilità. L’attribuzione
al soggetto che eroga un mutuo ipotecario della facoltà di soddisfare il
proprio preesistente credito di natura chirografaria, conferisce all’intera
operazione, costituita da negozi collegati, carattere anormale, con
conseguente revocabilità ai sensi dell’art. 67, I comma L.F. degli atti di
estinzione del debito. (fb) |