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Tribunale di Mantova 8 marzo
2007 – Pres. Est. Mauro Bernardi.
Concordato
fallimentare – Normativa vigente ante riforma – Limitazione della
responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi alla data della proposta –
Ammissibilità.
Concordato
fallimentare con assuntore – Liberazione del fallito – Modalità.
Nell’ambito
di procedure di concordato fallimentare regolate dalle disposizioni anteriori
alla novella di cui al d. lgs. 5/06 è ammissibile la clausola di limitazione
della responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi al passivo alla data
di presentazione della proposta di concordato. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
L’assunzione
degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un terzo non implica
necessariamente la liberazione del fallito la quale pertanto deve essere
espressamente enunciata nella proposta in quanto l’accollo degli obblighi
nascenti dal concordato può avere luogo sia solidalmente con il fallito sia
con la estromissione di costui come si desume dalla disciplina contenuta
nell’art. 1273 c.c.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30-6-2006 Belleli s.p.a. in
liquidazione affermava che, con
sentenza emessa in data 19-11-1998, il Tribunale di Mantova ne aveva
dichiarato il fallimento e proponeva un concordato, con assunzione da parte
di un terzo (ISNO2 s.p.a.), alle condizioni che, integrate con atti del
11-8-2006 e del 8-11-2006 maggiormente favorevoli per il ceto creditorio, vengono
di seguito riportate:
1) pagamento integrale, come
per legge, delle spese in prededuzione, per un ammontare complessivo che, al
momento, si ritiene di poter valutare approssimativamente in una somma pari a
€ 8.594.000,00 dei quali, € 6.000.000,00, oltre oneri fiscali e
previdenziali, a titolo di compenso per il Curatore ed i Coadiutori nonché
dei legali della procedura.
Si precisa che l’assuntore si
assumerà, inoltre, i costi relativi all’attività di controllo del Curatore
fallimentare in ordine all’esecuzione del proposto concordato fallimentare, e
ciò dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa dello stesso e sino
al suo completo adempimento. Ciò avverrà su base annuale a fronte di
rendicontazione approvata dal Tribunale di Mantova. L’assuntore provvederà al
pagamento della tassa di registro dell’emananda sentenza di omologazione
entro il termine di giorni 10 dalla data in cui le sarà comunicato il
provvedimento di liquidazione della medesima tassa di registro, così come
disposta dal competente Ufficio delle Entrate
2) pagamento integrale, come
per legge, dei crediti prededotti ammessi allo stato passivo del fallimento
alla data di presentazione della domanda, pari ad € 38.531.687,94, oltre
interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi, sino alla data del
08.09.2004 (ovvero sino alla diversa data risultante dalla domanda e/o dal
provvedimento di ammissione), pari ad € 288.153,03. Viene, inoltre, garantito
il pagamento integrale dei crediti, pari ad € 24.055.483,00 ovvero per il diverso
importo risultante, di tale categoria, oggetto dei sopra citati giudizi ex
artt. 98 e/o 101 L.F. pendenti alla data di presentazione della domanda di
concordato fallimentare ovvero alla data di deposito della memoria 08.11.2006
ed ivi specificatamente e limitatamente indicati, a condizione dell’effettivo
e definitivo accertamento ed ammissione degli stessi al passivo fallimentare,
oltre interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi;
3) pagamento integrale, come
per legge, dei crediti privilegiati ammessi allo stato passivo del fallimento
alla data di presentazione della domanda, pari ad € 30.511.832,07, oltre
interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed ammessi, sino alla data del
08.09.2004 (ovvero sino alla diversa data risultante dalla domanda e/o dal
provvedimento di ammissione), pari ad € 6.854.743,25. Viene, inoltre,
garantito il pagamento integrale dei crediti, pari ad € 738.526,85 ovvero per
il diverso importo risultante, di tale categoria, oggetto dei sopra citati
giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F. pendenti alla data di presentazione della
domanda di concordato fallimentare ovvero alla data di deposito della memoria
08.11.2006 ed ivi specificatamente e limitatamente indicati, a condizione
dell’effettivo e definitivo accertamento ed ammissione degli stessi al
passivo fallimentare, oltre interessi sugli stessi maturati, ove richiesti ed
ammessi;
4) pagamento dei crediti
chirografari, ammessi allo stato passivo del fallimento alla data di
presentazione della domanda, nella percentuale del 5% (cinque percento)
dell’importo di tali crediti così come risultanti da detto stato passivo,
pari ad € 12.614.449,76. Viene, inoltre, garantito il pagamento, nella
medesima percentuale del 5%, (cinque percento) dei crediti di tale categoria,
oggetto dei sopra citati giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F. pendenti alla data
di presentazione della domanda di concordato fallimentare ovvero alla data di
deposito della memoria 08.11.2006 ed ivi specificatamente e limitatamente
indicati, a condizione dell’effettivo e definitivo accertamento ed ammissione
degli stessi al passivo fallimentare, per complessivi € 487.451,39 ovvero per
il diverso importo risultante, alle condizioni sopra esposte;
5) pagamento integrale delle
spese in prededuzione e dei crediti prededotti e privilegiati da effettuarsi
dall’assuntore alla data di passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione del concordato e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dalla medesima data;
6) pagamento dei crediti
chirografari – indicati nel precedente punto iv) e 4) - nella percentuale del
5% (cinque percento) in unica soluzione, entro 180 (centottanta) giorni dalla
data di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;
- disporsi che l’assuntore, in
relazione ai crediti oggetto dei giudizi ex artt. 98 e/o 101 L.F., meglio
specificati e riassunti con la memoria 08.11.2006, fornisca, a garanzia del
pagamento dei predetti crediti i cui giudizi di accertamento risultassero
ancora pendenti alla data di scadenza del termine per l’effettuazione dei
pagamenti ai creditori concordatari, idonea garanzia fideiussoria ad hoc,
anche eventualmente in sostituzione di quella già prestata, da ordinarsi
anche con apposito provvedimento del G.D. a ciò delegato dal Collegio.
Tale garanzia avrà ad oggetto
l’intera pretesa creditoria in contestazione insinuabile al passivo
fallimentare (anche, quindi, le somme, pur ammesse ma con titolo diverso da
quello richiesto e contestate) ed il pagamento avverrà, alle condizioni
concordatarie ed in ragione del provvedimento di ammissione e/o transazione,
solo in seguito alla definitiva ammissione del relativo credito allo stato
passivo;
- disporsi che la fideiussione
prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni concordatarie venga
definitivamente liberata a seguito del provvedimento del Giudice Delegato con
il quale verrà dato atto della completa esecuzione del concordato ai sensi
dell’artt. 136, c. 3, L.F.
Peraltro, in relazione al
fatto che la proposta prevede due distinti termini di pagamento (spese di
procedura, crediti prededotti e privilegiati da una parte, e percentuale
chirografaria dall’altra), autorizzarsi che la fideiussione bancaria venga
ridotta in ragione dei pagamenti via via effettuati e per l’importo
corrispondente.
Per quanto riguarda i crediti
condizionali non ancora verificati alla data di presentazione del ricorso ed
entro il termine per il relativo pagamento, così come per i creditori che
risulteranno irreperibili alle date di effettuazione dei pagamenti, disporsi
che l’assuntore, ai sensi dell’art. 136, c. 2, L.F., depositi le somme
necessarie al loro soddisfacimento, nella misura concordataria, con
contestuale liberazione della fideiussione prestata per pari importo;
- limitazione della
responsabilità dell’assuntore (Isno2 S.p.A.) ai soli crediti
definitivamente ammessi alla data del deposito del ricorso
introduttivo, salvo quanto meglio specificato al punto “II.3D – Clausole di
concordato” del ricorso introduttivo. L’assuntore si accollerà, altresì, gli
oneri relativi e conseguenti alle azioni promosse nei confronti della
curatela fallimentare (c.d. azioni passive) o che vedano in ogni caso
convenuta in giudizio la curatela medesima, ferma restando la limitazione di responsabilità di cui
al punto “II.3.D – Limitazione di responsabilità” del proposto ricorso per
concordato fallimentare;
- disporsi il trasferimento, a
favore dell’assuntore, Isno2 S.p.A., a far data dal passaggio in giudicato
della sentenza di omologazione del proposto concordato fallimentare, di ogni
attivo fallimentare esistente a tale data intendendosi per tale attivo tutti
i beni e i rapporti, i crediti di qualsiasi natura vantati dalla società
fallita verso terzi, le disponibilità liquide tutte nella titolarità del
fallimento, unitamente alla cessione, sempre alla data di passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione, delle azioni revocatorie e di quelle di responsabilità già
promosse ai sensi dell’art. 124, comma secondo, e 146 L.F., al pari, altresì,
di ogni e qualsiasi altra azione, altro diritto, ragione e/o rapporto
suscettibile di valutazione economica, o altra ragione creditoria della
fallita verso terzi, sempre limitatamente a quanto di ragione dell’attivo
fallimentare;
- disporsi il trasferimento e
la cessione, sempre alla data del passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione, a favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. delle azioni revocatorie
proposte dalla curatela fallimentare. In particolare, devono intendersi
trasferite a favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. le azioni revocatorie promosse
dalla curatela fallimentare, specificando in ogni caso che il trasferimento e
la cessione ha ad oggetto tutte le azioni revocatorie proposte dalla curatela
fallimentare pendenti, ovvero i cui giudizi, in qualsiasi stato e grado, non
risultino ancora definiti con sentenza o provvedimento passato in giudicato e
non più impugnabile, comprese le azioni revocatorie che, per
errore/omissione, non siano presenti nell’elenco di cui alla memoria di
precisazione delle conclusioni de 26-2-2007l, eventualmente demandando al
G.D. con successivo provvedimento, in accordo con il curatore fallimentare,
di descrivere più puntualmente le azioni cedute all’assuntore Isno2 S.p.A.;
- disporsi il trasferimento,
sempre alla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, a
favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. delle azioni, sia di responsabilità che di
recupero credito, ovvero dei diritti/ragioni azionati dalla curatela
fallimentare nei confronti di tutti i soggetti terzi convenuti a qualsiasi
titolo in giudizio e pendenti, ovvero i cui giudizi, in qualsiasi stato e
grado, non risultino ancora definiti con sentenza o provvedimento passato in
giudicato e non più impugnabile. In particolare, disporsi il trasferimento a
favore dell’assuntore Isno2 S.p.A. delle azioni promosse dalla curatela
fallimentare, specificando in ogni caso che il trasferimento e la cessione ha
ad oggetto tutte le azioni proposte dalla curatela fallimentare e pendenti,
comprese le azioni che, per errore/omissione, non siano presenti nell’elenco
di cui alla predetta memoria,
eventualmente demandando al G.D. con successivo provvedimento, in accordo con
il curatore fallimentare, di descrivere più puntualmente le azioni cedute
all’assuntore Isno2 S.p.A..
Interpellati il comitato dei creditori ed il Curatore fallimentare
che esprimevano parere favorevole, a seguito di decreto emesso dal G.D. in
data 12-1-2007, venivano inviate le comunicazioni di rito ai creditori.
Svoltasi la votazione e dichiarato aperto il giudizio di omologazione, tre
creditori proponevano opposizione ex art. 129 l.f. e, successivamente, vi
rinunciavano sicché i relativi giudizi, tutti riuniti, venivano dichiarati
estinti.
La causa veniva quindi discussa alla udienza collegiale del 8-3-2007
sulle conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi
La procedura, disciplinata ratione temporis dalle norme
fallimentari anteriori alla novella di cui al d. lgs. 5/06, ha avuto regolare
esecuzione atteso che tutti i creditori sono stati informati a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, che è stata effettuata la pubblicità
prevista dal provvedimento del Giudice Delegato e che, entro il termine
fissato, sono pervenute in cancelleria n. 23 dichiarazioni di dissenso
corrispondenti ad un ammontare complessivo di € 22.652.654,16 (su 792
creditori aventi diritto al voto per complessivi crediti di € 254.150.578,09)
sicché le maggioranze di legge (n. 397 creditori per complessivi €
168.951.745,51) sono state raggiunte.
Ciò premesso il Collegio ritiene di condividere il parere favorevole
all'ammissione al beneficio formulato dal Curatore con relazione del
3-3-2007.
In proposito va osservato che, al momento attuale, i crediti
prededotti e privilegiati ammontano complessivamente ad € 60.938.856,00
mentre quelli chirografari sono pari ad € 262.213.274,00 e che la massa
attiva è costituita, dopo l’effettuazione di due riparti per complessivi
€………, oltre che dalla liquidità rimasta (pari ad € 29.204.986,00 in cui sono
però compresi € 5.013.899,00 incassati a titolo provvisorio ed € 120,00
ancora da distribuire), da € 1.000,00 corrispondente al controvalore di
alcuni beni mobili, dal realizzo di alcuni crediti derivanti in larga misura da procedure concorsuali nonché
dal futuro ricavato delle azioni giudiziarie intraprese, valore questo che si
appalesa di problematica stima in considerazione del possibile diverso esito
delle cause, per lo più concluse solo in primo grado.
Ciò premesso, in ordine alla convenienza deve ritenersi che la
proposta sia meritevole di accoglimento in quanto 1) consente l’immediato
pagamento dei creditori prededotti e privilegiati che, altrimenti, dovrebbero
attendere la definizione (che si prospetta lunga) dei numerosi giudizi
iniziati ed in larga misura destinati ad approdare avanti alla Suprema Corte;
2) prevede il pagamento di una percentuale non irrisoria ai creditori
chirografari; 3) consente la distribuzione, nei limiti delle condizioni
proposte, di un attivo fra tutti i creditori, laddove siffatto risultato non
può essere assicurato con analoga certezza tramite la prosecuzione del
rilevante contenzioso in corso e ciò in considerazione del fatto a) che le
azioni radicate involgono, molto spesso, questioni giuridiche di particolare
complessità sicché non possono escludersi valutazioni differenziate da parte
degli organi giudicanti, b) che le recenti modifiche normative in materia
fallimentare potrebbero determinare il sorgere di orientamenti interpretativi
diversi (e meno favorevoli alle tesi della curatela) peraltro già emersi in
alcune recenti decisioni di merito,
c) che la prosecuzione dei giudizi implica il rischio di una futura
esecuzione infruttuosa nei confronti dei debitori non bancari per insolvenza
o per cessazione della loro attività.
Peraltro il numero limitato dei voti contrari e la mancanza di
opposizioni, tenuto conto del rilevante numero dei creditori anche stranieri
e dell’importo dei crediti insinuati, costituiscono ulteriori elementi a
conforto della conclusione raggiunta.
Va poi osservato che sono state depositate due fideiussioni (di cui
una bancaria a prima richiesta a garanzia dell’adempimento degli obblighi
concordatari e un’altra rilasciata dalla società controllante la ISNO2 per
l’immediato pagamento dell’imposta di registrazione della sentenza di importo
pari rispettivamente ad € 108.000.000,00 ed a € 5.000.000,00) sicché, avuto
riguardo al fabbisogno necessario anche per le spese (congruamente stimato in
complessivi € 128.747.927,00 come emerge dallo schema riportato a pg. 12 del
parere definitivo del Curatore) e della liquidità con certezza disponibile (€
24.190.967,00), deve ritenersi integrato il requisito concernente la serietà
delle garanzie offerte.
In ordine alla clausola di limitazione della responsabilità
dell’assuntore ai crediti ammessi al passivo alla data di presentazione della
proposta di concordato, con le eccezioni e secondo le precisazioni di cui al
punto II.3.D del ricorso per concordato, deve ritenersi che la stessa sia
ammissibile (tale possibilità è ora esplicitamente contemplata dall’art. 124
u.c. nel testo modificato dalla novella) come ripetutamente riconosciuto
dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito (cfr. Cass. 2-7-1984 n.
3866; Cass. 26-4-1983 n. 2850; Cass. 9-10-1972 n. 2939; Cass. 3-12-1970 n.
2524; Cass. 14-7-1965 n. 1491; App. Catania 16-3-2000 in Giur. Comm.,
2002,II, 225; Trib. Verona 31-12-1990; Trib. Macerata 30-9-1987; Trib. Genova
27-4-1985; Trib. Milano 14-3-1974; ) atteso a) che la proposta in esame non
prevede la liberazione immediata del fallito (dovendosi notare in proposito
che l’assunzione degli obblighi del concordato fallimentare da parte di un
terzo non implica necessariamente la liberazione del fallito la quale
pertanto deve essere espressamente enunciata nella proposta in quanto
l’accollo degli obblighi nascenti dal concordato può avere luogo sia
solidalmente con il fallito sia con la estromissione di costui -in tal senso
vedasi Cass. 14-6-1966 n. 1535- come si desume dalla disciplina contenuta
nell’art. 1273 c.c. applicabile alla fattispecie in esame); b) che siffatta
clausola favorisce la presentazione della migliore proposta possibile per i
creditori concorrenti il che non avverrebbe ove l’assuntore fosse esposto al
rischio della sopravvenienza di ulteriori e non conosciute passività; c) che
la pendenza di domande di insinuazione tardiva non impedisce la chiusura del
fallimento; c) che la circostanza che il debitore tornato in bonis sia
insolvente per effetto dell’avvenuto trasferimento di tutto l’attivo
all’assuntore è situazione che non differisce da quella che si verifica nel
caso in cui il fallimento si chiuda per liquidazione dell’attivo nei
confronti dei creditori che non si sono insinuati; d) che non appare
meritevole di particolare tutela la posizione del soggetto rimasto estraneo
alla procedura come si desume dal differenziato trattamento previsto per i
creditori tardivi dall’art. 112 l.f..
Relativamente agli effetti traslativi la presente sentenza
costituisce titolo per il trasferimento all’assuntore di tutti i beni mobili,
dei crediti e di ogni altro diritto e ragione già spettanti alla fallita
anche non espressamente indicati nel presente provvedimento ed in particolare
delle seguenti azioni:
omissis
Va rimessa al Giudice Delegato la emanazione dei provvedimenti
integrativi eventualmente necessari in fase di esecuzione precisandosi sin
d’ora che, al fine di semplificare le operazioni anche di verifica degli
adempimenti, il Curatore dovrà procedere ai pagamenti distribuendo la
liquidità attualmente esistente e quella che gli verrà messa a disposizione
da parte dell’assuntore provvedendo al controllo sulla completa esecuzione
del concordato.
Sono a carico della massa le spese del presente giudizio ivi
comprese quelle di registrazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
omologa il concordato secondo la proposta formulata dalla società
Belleli s.p.a. in liquidazione e da Isno2 s.p.a. quale assuntore;
stabilisce le seguenti modalità di esecuzione:
1)
pagamento integrale ed immediato delle spese di
procedura sino alla chiusura del fallimento, compresi il compenso del
Curatore e le spese del giudizio di omologazione;
2)
pagamento integrale, nel termine indicato in
proposta, dei creditori prededotti e privilegiati;
3)
pagamento dei creditori chirografari e di coloro il cui
credito non sia stato ancora definitivamente accertato nei tempi e nelle
percentuali indicati nella proposta di concordato;
4)
i pagamenti saranno effettuati, con la liquidità
esistente e con quella che verrà all’uopo messa a disposizione
dall’assuntore, dal Curatore che provvederà al controllo sulla completa
esecuzione del concordato;
5)
rimette al Giudice Delegato ogni ulteriore
provvedimento per l’esecuzione del concordato;
6)
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 130 co. IV l.f.;
7)
sono poste a carico della massa le spese del
presente giudizio ivi comprese quelle di registrazione della sentenza.
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