IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 5129

 

 

data pubblicazione 01/08/2010

 

 

 

Corte Costituzionale , 14 marzo 2008, n. 66 - Pres. Bile - Est. Tesauro.

 

Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili.
Dispositivo: restituzione atti - jus superveniens.

 

 

 

 

 

ORDINANZA N. 66 ANNO 2008

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del 19 febbraio 2007 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra l'Enel s.p.a. e Izzo Vincenzo, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Enel Distribuzione s.p.a. e di Izzo Vincenzo;

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 19 febbraio 2007, ha sollevato, in riferimento agli art. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (infra, Protocollo), questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha aggiunto il comma 7-bis nell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

che nel giudizio a quo un privato ha convenuto in giudizio l'Enel, chiedendone la condanna a pagare l'indennità per l'occupazione legittima di un suolo di sua proprietà, sul quale sono stati realizzati una stazione elettrica e due elettrodotti, ed a risarcire i danni per l'occupazione illegittima e per la costituzione di una servitù;

che il rimettente, adito in sede di giudizio di rinvio, espone che, in virtù del principio di diritto enunciato dalla Corte suprema di cassazione, deve quantificare il danno subito dall'attore in forza del criterio stabilito dalla norma censurata che, tuttavia, si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati;

che la Corte d'appello, a conforto del dubbio di legittimità costituzionale, richiama, sostanzialmente riproducendole, le argomentazioni svolte dalla Corte suprema di cassazione nell'ordinanza del 20 maggio 2006, che ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale:

che, a suo avviso, il citato art. 5-bis, comma 7-bis, si porrebbe in contrasto con l'art. 111, primo e secondo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, in quanto l'applicabilità della norma ai giudizi in corso vulnera i princípi del giusto processo e della parità delle parti;

che, inoltre, detta norma violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 della CEDU ed 1 del Protocollo, poiché la sua applicabilità ai giudizi in corso e la misura dalla stessa stabilita per la quantificazione del danno da occupazione acquisitiva lederebbe il diritto di proprietà, ponendosi in contrasto con i citati artt. 6 ed 1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con conseguente violazione di obblighi internazionali assunti dallo Stato;

che, nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti sia l'attore sia la convenuta del processo principale, chiedendo, rispettivamente, il primo anche nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, che la questione sia accolta e che sia dichiarata non fondata.

Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale sottoposto a questa Corte ha ad oggetto l'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, nella parte in cui stabilisce che, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità, intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento, che, in tal caso, l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento, e che dette disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato;

che pertanto, alla stregua di detta pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere restituiti alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo esame della rilevanza della questione.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA














 

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