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Tribunale di Bologna, decreto
20 febbraio 2007 – Pres. Liccardo, Est. F. Florini.
Fallimento
– Limiti dimensionali dell’impresa – Definizione di piccolo imprenditore –
Richiamo all’art. 2083 cod. civ. – Esclusione.
Dichiarazione di fallimento –
Presupposti soggettivi ed oggettivi – Disponibilità delle parti – Esclusione.
Dichiarazione
di fallimento – Presupposti – Normativa di interesse pubblico – Deroga al
sistema probatorio – Onere della prova a carico del debitore in mancanza di
allegazione del ricorrente – Esclusione.
L’attuale formulazione “in
negativo” dell’art. 1 della legge fallimentare esclude che per la definizione
di piccolo imprenditore sia necessario raccordarsi anche con la disposizione
di cui all’art. 2083 cod. civ.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I presupposti oggettivi e
soggettivi del fallimento non rientrano tra le situazioni giuridiche rimesse alla
volontà negoziale delle parti interessate. I creditori potrebbero
"rimettere" le obbligazioni nei loro confronti di un certo
imprenditore, oppure stipulare un pactum de non petendo
pluridecennale
– così da "sterilizzare" gli impegni che altrimenti l’altro non
sarebbe "più in grado di soddisfare regolarmente", come
recita l’immutato art. 5 co. II L.F. – ma né essi né il debitore possono
prescindere dall’insolvenza in senso tecnico, onde giungere al fallimento od
invece evitarlo. L’imprenditore fallisce quando è "insolvente" e
"non piccolo", ma ove anche dichiarasse contra se di essere
tale, non per questo il giudizio dovrebbe senz’altro fondarsi su quella sua
"ammissione"; anzi, il Tribunale sarebbe pacificamente tenuto a
rigettare l’istanza di fallimento – anche "in proprio" – una volta
riconosciuto che le relative affermazioni fossero difformi dalla realtà dei
fatti e lo stesso principio vale per tutte le altre "condizioni" di
fallibilità a cominciare dall’avvenuta scadenza del termine di cessazione dell’esercizio
d’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le
regole dettate in tema di presupposti per la dichiarazione di fallimento
ineriscono a materie "di interesse pubblico" che non tollerano
deroghe al regime probatorio in tema di circostanze "costitutive"
ed "impeditive" della fattispecie. Sono pertanto inammissibili – se
non come descrizione di una modalità formativa del "libero
convincimento" del Giudice – le ipotesi di regole che pretendano di far
gravare sul debitore il rischio di una probatio semiplena, sanzionando
altresì il suo "silenzio" anche in mancanza di ogni allegazione
idonea dei richiesti il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
Letta
l’istanza ed esaminata la documentazione – udito il Giudice Relatore ;
1)
Premesso che il credito vantato dall’odierno ricorrente è complessivamente
pari ad Eu.*40.631,58* (oltre accessori e spese) – fra i quali, peraltro,
solo circa Eu.*20mila* risultano assistiti da D.I. ormai irrevocabile, mentre
il residuo non è stato "azionato", dopo l’esito sostanzialmente
negativo dell’esperito pignoramento mobiliare – dovutole come corrispettivo
per una serie di forniture risalenti al 2004; dunque, essa prospetta che ogni
– ulteriore – autonomo tentativo di soddisfare il proprio credito si
rivelerebbe comunque infruttuoso: ciò in quanto nessun patrimonio
utilmente "aggredibile" risulta appartenere al YY – iscritto
nell’albo "artigiano" dal 1996 – la cui "sede aziendale"
coincide poi con la sua residenza anagrafica.
2) CHE,
ai nostri fini, i criteri desumibili dalla riforma inducono – onde
contemperare fra loro i principi apparentemente non mutati, le esperienze
pregresse tuttora compatibili, la dichiarata ratio del disegno
normativo e l’attuale disciplina positiva – alle seguenti considerazioni: A)
il nuovo art.1 L.F. vuole sostituire l’originario meccanismo di identificazione
dei soggetti "fallibili" – anteriore agli interventi della
Consulta – che il suo co.I individua negli esercenti una "attività
commerciale", che non siano né enti pubblici, né "piccoli
imprenditori"; quindi il suo co.II designa tale ultima categoria "ai
fini del primo comma", stabilendo che non vi appartiene chi –
non importa se "in forma individuale o collettiva" –
esercita un’attività commerciale con dimensioni che "anche
alternativamente" superino i limiti indicati nei successivi punti a)
e b) della stessa disposizione; se ora consideriamo che il
"vecchio" art.1 – prima dell’abrogazione implicita seguita alla
eliminazione dell’imposta "sulla ricchezza mobile", e prima della
pronuncia d’incostituzionalità n.270 del 22/12/1989 – era appunto destinato a
"stabilire" quanti fossero "considerati piccoli
imprenditori…in nessun caso…le società commerciali" alla stregua
del R.D.267/1942, ebbene non sembra credibile nè che l’attuale
formulazione "in negativo" della norma implichi come esigenza
ulteriore quella di raccordarsi con i dettami dell’art.2083 c.civ., nè
che il "modulo" societario possa di per sè giustificare alcuna
prospettiva – anche solo juris tantum, a favore dell’apertura del
fallimento – di inerenza ad un’impresa "non piccola".
B) I
presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento – sebbene poi la
procedura sia destinata a regolare per lo più diritti di natura patrimoniale,
dunque essenzialmente "disponibili" – non rientrano fra le
situazioni giuridiche ontologicamente rimesse alla "volontà
negoziale" delle parti interessate: i creditori potranno
"rimettere" le obbligazioni nei loro confronti di un certo
imprenditore, oppure stipulare un pactum de non petendo pluridecennale
– così da "sterilizzare" gli impegni che altrimenti l’altro non
sarebbe "più in grado di soddisfare regolarmente", come
recita l’immutato art.5 co.II L.F. – ma né essi né il debitore possono
prescindere dall’insolvenza in senso tecnico, onde giungere al fallimento, od
invece evitarlo. L’imprenditore fallisce quando è "insolvente" e
"non piccolo", ma ove anche dichiarasse contra se di essere
tale, non per questo il giudizio dovrebbe senz’altro fondarsi su quella sua
"ammissione" (in tema di "diritti indisponibili", cfr.
Cass. 11170/2004, Cass.1170/97, ecc.); anzi, il Tribunale sarebbe
pacificamente tenuto a rigettare l’istanza di fallimento – anche "in
proprio" – una volta riconosciuto che le relative affermazioni fossero
difformi dalla realtà dei fatti. In termini analoghi avviene per tutte le
altre "condizioni" di fallibilità – a cominciare dall’avvenuta
scadenza del termine di cessazione dell’esercizio d’impresa, che fra gli
altri "integra i presupposti soggettivi ed oggettivi del
fallimento, e come questi va dimostrata dal ricorrente, o comunque accertata
dal giudice in sede istruttoria prefallimentare e di giudizio di opposizione,
esulando dall’onere processuale del debitore"
(Trib.Avellino 8/10/1999, su "Dir.Fall."2000,II,p.453) – e fra
queste non si vede perché trattare in modo diverso la dimostrazione circa i
requisiti "dimensionali" dell’attività dissestata (i quali
anche nel "gravame" rappresentato dalla "opposizione" di
cui al "vecchio" art.18 L.F. si diceva rientrassero nell’ambito del
"potere-dovere di riscontrare, anche d'ufficio, la
sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del
fallimento, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, in
atti e nel fascicolo fallimentare, ivi inclusi quelli relativi alla fase
processuale conclusasi con la dichiarazione di fallimento"
Cass.16356/2004).
C) Siamo
dunque di fronte a materie "di interesse pubblico" – tanto da
mantenere la facoltà d’iniziativa del P.M. – e che quindi non tollerano
deroghe al regime probatorio (cfr. l’art.2698 c.civ.) rispettivamente sancito
dal co.I e dal co.II dell’art.2697 c.civ., in tema di circostanze
"costitutive" (positive e negative) ed "impeditive" della
fattispecie; ma se questa è la ricostruzione della normativa vigente, allora sono
inammissibili – se non come descrizione di una modalità formativa del
"libero convincimento" del Giudice, per il singolo caso concreto – le
ipotesi di regole che pretendano di far gravare sul debitore il rischio di
una probatio semiplena, sanzionando altresì il suo
"silenzio" anche in mancanza di ogni allegazione idonea dei
ricorrenti, che pure ne avrebbero quasi sempre la possibilità, almeno sulla
base del complesso dei dati acquisiti (od "acquisibili") che
notoriamente appartengono a ciascun creditore: ciò tenuto conto sia
degli autonomi poteri d’indagine tuttora esperibili d’ufficio, sia
dell’esistenza di un meccanismo – significativo piuttosto in senso contrario
– ravvisabile nella "soglia minima" di Eu.*25mila* introdotta dal
"nuovo" art.15 co.ult. L.F., sia infine dalla connotazione
di procedura "cognitiva" ormai attribuita alla cd."istruttoria
prefallimentare" (sancendosi, nell’art.15 cit., i modi ed i termini per
l’instaurazione del contraddittorio, nonché le facoltà esperibili ai fini
della ricerca e della valutazione delle prove), tanto da sottoporne l’esito
direttamente alla Corte d’Appello, quando la prima fase si chiuda con
sentenza di fallimento (v. il nuovo art.18 L.F. - mentre il rigetto del
relativo ricorso si considera tuttora emesso rebus
sic stantibus, non impedendo nuove iniziative anche della
medesima parte).
3)
Rilevato come l’elemento primario emerso nella vicenda in esame sia
costituito dall’accertata iscrizione del debitore nel registro degli
imprenditori "artigiani", con un’attività che egli esercita
direttamente, privo di strutture aziendali "specifiche" e senza
lavoratori subordinati alle sue dipendenze: sicchè – in mancanza di
qualsiasi dato contrario, nemmeno fornito dal procedente – durante il
triennio considerato dall’art.1 lett.b) L.F. non è ipotizzabile
la realizzazione dell’importo minimo dei ricavi ivi stabilito (nella
misura "media" superiore ad Eu.200 mila per anno); inoltre,
ai fini della valutazione circa l’ulteriore soglia di Eu.*300 mila* per
"investimenti" ai sensi della lett.a) dell’art.1
cit., vanno pure richiamati i medesimi elementi, nonchè la presumibile
esiguità dei "costi di esercizio" necessari per operare –
esclusivamente "in proprio" – nel settore della "installazione
d’impianti a bassa frequenza", ai fini dell’impiego di risorse
capitalistiche nel ciclo produttivo e commerciale dell’impresa debitrice.
4)
Ritenuto alla stregua delle esposte premesse – e considerati tutti gli
elementi disponibili, donde non emergono nè ulteriori esecuzioni, né D.I. o
protesti cambiari, come avrebbe potuto eventualmente attestare un’apposita
documentazione, di agevole reperimento – che non disponiamo qui di un quadro
di fatto idoneo a superare le suddette "soglie di esonero", come
previste dalla disciplina vigente: invero, va ribadito che una convincente
contestazione di queste ultime ricade fra gli elementi "costitutivi
negativi" della fattispecie, sicchè sul creditore richiedente – la cui
esclusiva potestas agendi (assieme alla
legittimazione del P.M.) è ormai sancita con l’abrogazione dell’iniziativa ex
officio – incombe, ai sensi dell’art.2697 c.civ., almeno
l’allegazione delle circostanze concrete che qualifichino come "non
piccolo" (e quindi "fallibile") l’imprenditore che ne risulti
debitore in questa sede, ivi chiamato a "subire" la verifica delle
condizioni per essere sottoposto al fallimento (v. Trib.Milano 27/9/2006).
Sicchè, non venendo fatte emergere – nemmeno come "valida ipotesi"
prospettata dall’interessato – le condizioni della richiesta sentenza di
fallimento, neppure si ravvisano i presupposti per ulteriori indagini,
eventualmente esperibili su iniziativa dell’ufficio, ma secondo una scelta
funzionale da considerare ormai "eccezionale": dunque, nel caso in
esame nulla osta ad una pronuncia in limine, che
può ben prescindere dalla convocazione delle parti in contraddittorio.
P. Q.
M.
Visto
l’art.5 R.D.267/1942 – nella procedura di cui al n.15/2007 Reg.Ist.Fall.
– RIGETTA l’istanza di fallimento nei confronti di YY .
Autorizza
– su richiesta dei procuratori costituiti – la restituzione della
documentazione prodotta.
Così
deciso presso il Tribunale di Bologna, nella camera di consiglio del 20
febbraio 2007.
Depositato
in Cancelleria il 07 MAR 2007
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