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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Tribunale di Bologna, sentenza
18 dicembre 2006, n. 2821 – Pres. B. Merlettano, Rel. P. Montanari.
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario –
Investitore quale soggetto incapace – Annullabilità.
Gli
obblighi informativi posti a carico dell'intermediario sono di per sé indicativi
di una posizione nettamente sperequata delle parti nell'accesso stesso alle
informazioni necessarie ad esprimere una consapevole volontà negoziale,
cosicché la posizione dell'investitore è assimilabile, limitatamente ai
contratti di investimento in valori mobiliari, a quella del soggetto
incapace. L'interesse generale che la disciplina dell'intermediazione
finanziaria mira a proteggere è tutelabile solo indirettamente e cioè
attraverso la protezione della parte che non e in grado di compiutamente
valutare le probabili conseguenze del proprio investimento, e la disciplina
dell'annullabilità è appunto quella che più si attaglia alla particolare
protezione di uno dei contraenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE
nelle
persone dei seguenti magistrati:
Dott.
Bruno BERLETTANO Presidente
Dott.
Paola MONTANARI Giudice relatore
Dott.Maria
Fiammetta SQUARZONI Giudice
ha
pronunciato la seguente
S E N
T E N Z A
nella
causa civile di I Grado iscritta al N. 9531/2005 R.G.
promossa
da:
XX1
XX3
XX2
elettivamente
domiciliati in VIA CASTIGLIONE, 25 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv.
CORRADO FORMICA che li rappresenta e difende unitamente all'avv. CARLO ZAULI
del FORO di FORLI ;
ATTORI
c o n
t r o
UNICREDIT
BANCA SPA già ROLO BANCA 1473 s.p.a.
elettivamente
domiciliata in VIA DELLA ZECCA, 1 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv.
FRANCIA MARIO che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
in
punto a:
"146231
- Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori,
fondi di invest., gestione collettiva del risparmio,gestione accentrata di
strumenti finan., vendita di prodotti finanz., cartolarizzazione di crediti,
contratti di borsa)"
omissis
Svolgimento
del processo
Con
atto di citazione ex D. Lgs. 5/2003, XX1 , XX2 e
XX3 convenivano in giudizio la SpA Unicredit Banca esponendo:
- che
due funzionari della filiale *** di Unicredit Banca si erano recati in data
7-6-2001 presso l'abitazione di XX3 e XX2 al fine di far sottoscrivere ai
predetti, oltreché alla figlia XX1, l'acquisto di obbligazioni argentine per
un valore pari ad Euro 61.562,76;
- che
il contratto stipulato dagli attori ex art.
23 del TUF recava la data del 7-6-2001, mentre l'ordine di acquisto delle
obbligazioni recava la data del 31-5-2001, onde quest'ultimo era stato
effettuato in assenza del contratto scritto di negoziazione, ricezione e
trasmissione ordini;
- che
anteriormente al 7-6-2001 non esisteva alcun deposito titoli a nome degli
attori, né era stata effettuata alcuna operazione;
che il
7-6-2001 i funzionari della Unicredit Banca si erano recati presso
l'abitazione dei coniugi XX3-XX2 al fine di far "ratificare"
l'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine;
- che
nel contratto da essi stipulato era, però, stata omessa l'indicazione della
facoltà di recesso, con conseguente nullità del contratto ex art.
30, comma 7 del TUF;
- la
mancanza sull'ordine sottoscritto da XX3 del visto dell'operatore bancario,
con conseguente sua nullità per violazione del disposto di cui all'art. 23
TUF;
- che
a XX3 nulla era stato detto circa la rischiosità dei titoli acquistati, ma
che l'investimento era stato, al contrario, prospettato come assai sicuro;
- che
l'operazione compiuta dall'istituto di credito per conto di XX3 era
inadeguata come risultante, del resto, dall'ordine di acquisto in cui
compariva la dicitura "titolo a rischio o soggetto a condizioni
particolari";
- che
tale segnalazione non costituiva, tuttavia, una corretta informazione da
parte della banca ex art. 29, comma 3 del
regolamento Consob 11522/1998, non essendo da essa dato comprendere le
specifiche ragioni di rischiosità dei titoli de
quibus e le ragioni per le quali non fosse opportuno procedere
all'operazione;
- che
nel caso di operazioni inadeguate la forma scritta richiesta ad
substantiam dall'art. 29 del regolamento Consob era da intendersi
richiesta anche in relazione all'indicazione degli specifici motivi per cui
non fosse opportuno procedere all'operazione;
- la nullità
dell'operazione per violazione di disposizioni imperative e, in ogni caso, la
responsabilità della convenuta a titolo o contrattuale, o precontrattuale o
aquiliano.
La SpA
Unicredit Banca si costituiva in giudizio deducendo:
- che
in data 29-3-1999 XX3 e XX1 avevano sottoscritto un contratto per la
negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari;
- che
il 31-5-2001 XX3 aveva regolarmente sottoscritto l'ordine di acquisto delle
obbligazioni argentine, disponendo che le stesse fossero immesse nel deposito
titoli a custodia e amministrazione n. 358/310627;
- che,
pertanto, il 31-5-2001, data di acquisto delle obbligazioni argentine,
sussistevano regolari rapporti per la negoziazione di ordini e per il
deposito titoli a custodia e amministrazione aperti dalle signore XX3 e XX1 ;
- che
il 7-6-2001 nessun funzionario di Unicredit Banca si era recato presso
l'abitazione degli attori, ma che in tale data XX3 e XX1 , unitamente a XX2 ,
avevano stipulato il nuovo contratto di deposito titoli a custodia e
amministrazione n. 358/310898, nonché un nuovo contratto per la negoziazione,
ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari;
- che,
in pari data, XX3 e XX1 avevano impartito alla Banca l'ordine di trasferire le
obbligazioni argentine acquistate il 31-5-2001 dal deposito n. 358/310627 al
deposito n. 358/310898 intestato anche a XX2 ;
- che
il 20-12-2001 la repubblica argentina aveva dichiarato lo stato di emergenza
e tutte le obbligazioni emesse avevano perso rapidamente il proprio
controvalore;
- che,
ad eccezione dell'art. 23 TUF, nessuna delle disposizioni richiamate dagli
attori comminava espressamente la nullità come conseguenza della violazione;
- che
dette disposizioni costituivano una mera esplicitazione dei principi di
correttezza e buona fede e, tendendo a disciplinare la condotta di uno dei
contraenti nell'esecuzione di un rapporto assimilabile in senso lato al
mandato, erano rilevanti solo agli effetti del corretto adempimento del
contratto intercorso tra intermediario e cliente;
- che,
al momento dell'acquisto, l'agenzia Standard & Poor's aveva inserito i
titoli obbligazionari argentini nella categoria "long term" con
"speculative grade" ed attribuito loro un rating B;
- che
a tale rating corrispondeva una definizione di vulnerabilità ad avverse
condizioni politiche, finanziarie ed economiche che potevano dar luogo al
mancato o ridotto rimborso delle somme degli investitori.
Nell'istanza
di fissazione d'udienza avanzata ex art.
8 comma 2° lett. c) del D. Lgs. 5/2003 la convenuta banca concludeva
chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori o, in via
subordinata, la condanna della SpA Unicredit Banca alla sola restituzione
degli importi versati, maggiorati dei relativi interessi legali e decurtati
delle somme eventualmente incassate a titolo di cedole, con esclusione del
risarcimento di qualunque danno ulteriore e comunque previa restituzione dei
titoli e/o previa detrazione del corrispettivo dei titoli nelle more ceduti.
Nella
nota depositata ex art. 10 comma 1° D. Lgs.
5/2003 gli attori concludevano chiedendo l'accertamento della nullità e/o
annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia dell'operazione effettuata dalla
SpA Unicredit Banca per conto di XX3 , XX2 e XX1 , con condanna della convenuta
a pagare loro la somma di Euro 61.562,76, oltre ad interessi e rivalutazione
monetaria, nonché la somma di Euro 10.000,00 e l'ulteriore somma
rappresentante il maggior danno conseguente alla mancata disponibilità della
somma utilizzata per l'acquisto delle obbligazioni argentine.
Rigettate
le istanze istruttorie dedotte da entrambe le parti, la causa veniva discussa
all'udienza del 10-10-2006.
Motivi
della decisione
L'azione
promossa dagli odierni attori trae origine dalla pretesa violazione da parte dell'istituto
bancario convenuto di una pluralità di norme contenute nel decreto
legislativo n. 58/1998 riguardante la disciplina degli intermediari in
strumenti finanziari (c.d. T.U.F.) e nel regolamento di attuazione
dell'1-7-1998 n. 11522.
In
particolare contestano gli attori:
1) la
mancanza del requisito della forma scritta che avrebbe dovuto essere
osservata per l'operazione di acquisto delle obbligazioni argentine di cui
all'ordine 31-5-2001,
2) la
violazione dell'art. 30 del TUF per omessa indicazione nel contratto
stipulato in esecuzione di tale ordine della facoltà di recesso,
3)
l'omessa o comunque carente informazione circa i rischi dell'investimento
prescelto per non avere la convenuta comunicato all'investitore che si
trattava di obbligazioni di tipo speculativo, adatte unicamente ad
investitori in condizione di valutare e sostenere rischi speciali,
trattandosi di titoli che presentavano un elevato rischio di non incassare
cedole e/o capitale.
Il
T.U. 58/1998 delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed
il successivo regolamento attuativo dell'1-7-1998 hanno puntualmente
specificato i doveri degli intermediari in strumenti finanziari, dando corpo
ad una normativa la quale integra lo statuto dell'intermediatore finanziario
applicabile a tutte le operazioni eseguite dall'intermediatore.
Iniziando
l'analisi dai lamentati vizi formali, giova evidenziare come la dizione
"contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento"
contenuta nell'art. 23 TUF sembra circoscrivere l'obbligo formale della
scrittura ad substantiam ai soli contratti destinati
alla disciplina dei servizi forniti dall'intermediatore, quindi al c.d.
contratto-quadro essendo, invece, le parti libere di individuare le modalità
con le quali il cliente impartisce ordini e disposizioni, modalità che si
sostanziano in una sequenza procedimentale di atti avviati dall'ordine del
cliente, seguito dalla documentazione dell'ordine posta a carico della banca
e dall'obbligo di informazione da parte di quest'ultima sulla natura e sui
rischi dell'operazione.
La
convenuta Banca ha prodotto in causa un contratto di negoziazione, ricezione
e trasmissione ordini su strumenti finanziari sottoscritto da XX3 e XX1 il
29-3-1999 e, quindi, in epoca antecedente all'ordine di che trattasi.
Gli
attori non hanno dedotto alcuna prova circa l'asserita raccolta di
quest'ultimo presso l'abitazione di XX3 e XX2 , onde non si ritiene
applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 30, 7° co. TUF
riguardante i contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi
"fuori sede".
Ancorché
la mancanza di una sigla dell'operatore bancario sull'ordine prodotto dalla
convenuta come documento n. 5 sia di per sé indicativa di negligenza, alla
mancanza di tale visto non si ritengono correlabili le conseguenze di
nullità, annullabilità o inefficacia del contratto volute dagli attori.
Esclusa
per le ragioni sopra esposte la nullità, sotto il profilo formale, dei
contratti di compravendita stipulati in esecuzione dell'ordine impartito da
XX3 il 31-5-2001, occorre valutare la sussistenza della lamentata violazione
dell'obbligo informativo di cui all'art. 21 del decreto legislativo 58/1998.
L'art.
21 del D. Lgs. 58/1998 stabilisce che nelle prestazioni di servizi di
investimento e accessori (senza ulteriori specificazioni) i soggetti
abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza
nell'interesse del cliente e per l'integrità dei mercati, acquisire le
informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che gli stessi siano sempre
adeguatamente informati.
I
contenuti di questa clausola generale sono, poi, specificati dai regolamenti
esecutivi.
All'art.
26 del Regol. Consob si legge: "Gli intermediari autorizzati,
nell'interesse degli investitori... acquisiscono una conoscenza degli
strumenti finanziari ... da essi stessi offerti, adeguata al tipo di
prestazione da fornire".
Al
punto 2 dell'art. 28 si legge: "Gli intermediari autorizzati non possono
effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver
fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle
implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia
necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o
disinvestimento".
Dagli
articoli 21 co. 1 lett. d) TUF e 26 D. Consob 11522/98 è, quindi ,
desumibile, a carico degli intermediari e nell'interesse degli investitori,
un obbligo di conoscenza sui prodotti offerti, conoscenza che si estende alla
loro provenienza, alla situazione degli stessi nei mercati, alla loro
destinazione al pubblico dei consumatori.
Si
tratta di conoscenza che l'investitore-risparmiatore, per esperienza, per
cultura o per diverso campo lavorativo non potrà mai acquisire, pervenendo ad
un giudizio completo sull'operazione finanziaria.
E'
stato, quindi, correttamente affermato che i doveri imposti alla banca si
sostanziano essenzialmente nel dovere di informarsi e nel dovere di
informare.
L'art.
29, 1° co. del regolamento Consob impone, poi, agli intermediari di astenersi
dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per
tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Gli
intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni
relative ad una operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e
delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora
l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari
autorizzati possono eseguire l'operazione solo sulla base di un ordine
impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute. L'acquisizione della dichiarazione di cui
all'art. 28 non esaurisce l'obbligo di diligenza imposto all'intermediario
per dare corso all'operazione, dovendo questi tener conto di ogni altra
informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. In particolare la
Consob ha precisato con comunicazione n. DI/30396 del 21-4-2000 che
"...in nessun caso gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di
valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dai clienti, neanche nel caso
in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria
situazione patrimoniale o finanziaria, obiettivi di investimento e
propensione al rischio".
Gli
obblighi imposti dalla legge speciale non possono essere riduttivamente
ricondotti, sic et simpliciter, alla disciplina del
mandato.
Infatti
se a questa figura giuridica ci si può per taluni aspetti riferire, questo
deve essere fatto tenendo presenti quei precisi contenuti normativi che,
connotandola, attribuiscono alla fattispecie elementi differenziatori
individuati nella complessità degli obblighi posti a carico
dell'intermediario.
Ciò
posto si deve escludere che la banca abbia nella fattispecie agito in
conformità a quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 21,
lettere a) e b) del D. Lgs. 58/1998, 26, 28 e 29 del regolamento di
attuazione.
Se è
pur vero che il default dell'Argentina è stato dichiarato nel dicembre 2001,
va rilevato come nel maggio dello stesso anno la convenuta banca non potesse
non essere a conoscenza dell'altissima rischiosità delle obbligazioni
Argentina.
Nel
caso di specie la convenuta banca non ha ritenuto di portare a conoscenza del
risparmiatore fatti assai significativi come il precedente crac finanziario
subito dall'Argentina nel 1994, il progressivo indebitamento estero della
stessa, il significato dei ratings attribuiti al titolo dalle agenzie
specializzate.
In
realtà, tali fatti identificavano un'operazione altamente rischiosa che non
avrebbe potuto essere conclusa ex art.
29 senza un ordine scritto dell'investitore nel quale risultasse chiaramente,
e sempre in forma scritta, che la banca aveva portato tali fatti a conoscenza
dell'investitore.
Con la
consegna del documento sui rischi generali degli investimenti finanziari la
convenuta banca ha fornito un'informativa del tutto generica che non
garantisce quella conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che
l'intermediario deve assicurare in modo da rendere il cliente capace di
tutelare il proprio interesse e di assumersi consapevolmente i rischi
dell'investimento compiuto.
La
generica informazione di rischiosità non risponde alla prescrizione di
informare adeguatamente l'investitore degli specifici rischi connessi
all'investimento, secondo quanto dispone il combinato disposto del comma 1
dell'art. 21 D. Lgs. 58/1998, nonché degli articoli 28 co. 2 e 29 del
regolamento Consob, poiché il generico avvertimento non mette al corrente
l'investitore delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'operazione.
La convenuta banca, attraverso la dicitura "titolo a rischio o soggetto
a condizioni particolari" apposta sull'attestazione dell'ordine prodotta
come documento n. 5, ha confessato l'inadeguatezza dell'operazione e di
essere consapevole di tale inadeguatezza. Si ricorda che la norma
regolamentare in materia dispone che in presenza di una operazione non
adeguata l'intermediario debba astenersi dal dare esecuzione all'operazione
se prima non abbia avvertito l'investitore dei motivi dell'inadeguatezza ed
abbia ottenuto dal medesimo l'espressa autorizzazione ad agire ugualmente.
Quanto
prescritto dal citato articolo 29 è unicamente interpretabile come onere di
prova scritta da parte dell'intermediario delle specifiche informazioni
fornite all'investitore, con conseguente inammissibilità della prova
testimoniale in punto dedotta.
La
prova offerta nel presente giudizio dalla SpA Unicredit Banca è vieppiù
inammissibile in quanto articolata in capitoli la cui genericità è in tutto e
per tutto equiparabile a quella del documento sui rischi generali consegnato
all'investitore.
Né può
valere come esimente per la banca la circostanza che gli attori avessero già
in precedenza acquistato titoli ad alto rischio. L'acquisto di tali titoli
non trasforma automaticamente l'investitore in un soggetto esperto in grado
di valutare i rischi dell'operazione.
Occorre,
poi, osservare come gli attori abbiano configurato la violazione agli
obblighi posti sulla convenuta dalla legislazione di settore non già nella
forma di un investimento non adeguato al profilo dell'investitore, bensì
nella forma di un investimento oggettivamente inadeguato, poiché effettuato
in relazione a titoli le cui caratteristiche di elevata rischiosità erano o
avrebbero dovuto essere a conoscenza della convenuta ed avrebbero, altresì,
dovuto formare oggetto di specifiche informative.
Molteplici
erano gli elementi conoscibili da parte dell'istituto e confessoriamente
conosciuti al momento della sottoscrizione dell'ordine, elementi che dovevano
indurre un soggetto particolarmente qualificato a evidenziare i particolari
motivi di rischiosità dell'investimento ed a sconsigliare un tale tipo di
operazione.
Nulla
di tutto ciò risulta sia avvenuto nel caso in esame poiché il generico
avvertimento di non adeguatezza dell'operazione non ha assolto all'onere in
questione.
Peraltro,
a norma dell'art. 23 co. 6° del D. lgs. 58/1998 l'onere di provare di aver
adempiuto con la specifica diligenza professionale richiesta
all'intermediario in strumenti finanziari incombe su quest'ultimo.
Non
ritiene questo Giudice che l'onere di prova imposto dal citato articolo 23
debba essere limitato ai giudizi nei quali è in discussione unicamente un
obbligo risarcitorio e ciò in quanto:
1) è
la banca il soggetto interessato a conservare la prova scritta di cui
all'art. 29 Reg. Consob,
2) si
addiverrebbe all'assurdo dell'insussistenza di un analogo onere ove si
discuta di violazioni di tale gravità da inficiare la stessa validità del
negozio concluso per il tramite dell'intermediario, ipotesi nelle quali il
danno denunciato dall'investitore è rappresentato dalla stessa stipulazione
alla quale l'investitore è addivenuto per effetto della violazione degli
obblighi incombenti sull'intermediario.
Circa
le conseguenze della violazione, ritiene il Collegio che i singoli contratti
stipulati in esecuzione del contratto-quadro, ma in conseguenza dell'inadempimento
da parte dell'intermediario al proprio obbligo di informazione siano affetti
da un vizio c.d. genetico.
Il
dolo quale vizio della volontà consiste in un inganno che induce un soggetto in
errore e che lo determina a stipulare un negozio che, se fosse mancata
l'azione ingannatrice egli non avrebbe posto in essere.
Dottrina
e giurisprudenza individuano questa azione ingannatrice nell'artificio, cioè
in una finzione o in un celamento atto a dare ad altri una falsa
rappresentazione della realtà.
Il
dolo può, quindi, consistere anche nella reticenza, cioè nel tacere
circostanze che avrebbero fatto desistere l'altra parte dal concludere il
contratto.
Il
dolo che consiste nell'uso di raggiri e menzogne si chiama commissivo; quello
posto in essere mediante reticenza, omissivo. Secondo un'autorevole dottrina
e giurisprudenza il dolo omissivo assume rilevanza proprio nei contratti nei
quali è posto a carico di una parte uno specifico onere di informazione (cfr.
Cass. civ. sent. 10779/1991, 257/1991).
Nella
fattispecie, ripetesi, è accertata la violazione da parte della convenuta
dell'obbligo di informazione posto a suo carico dall'art. 21 D. L.vo 58/98 e
dagli articoli 28 e 29 della delibera Consob n. 11522/98.
Del
resto, anche a ricondurre la violazione dell'obbligo di informazione nella
sfera dell'inadempimento da parte dell'intermediario alle obbligazioni
derivanti dal mandato conferito e assunto con la sottoscrizione del c.d.
contratto quadro, si addiverrebbe, comunque ad un'obbligazione risarcitoria
rispetto alla quale il danno è propriamente rappresentato dall'avere
l'investitore stipulato un negozio svantaggioso in luogo di altri che egli
avrebbe verosimilmente stipulato ove l'intermediario avesse svolto il proprio
incaricato in ossequio agli obblighi impostigli dalla legge.
Ritiene,
peraltro, il Collegio più corretto l'approccio del vizio c.d. genetico poiché
gli obblighi di informativa posti a carico dell'intermediatore sono di per sé
indicativi di una posizione nettamente sperequata delle parti nell'accesso
stesso alle informative necessarie ad esprimere una consapevole volontà
negoziale, cosicché la posizione dell'investitore è assimilabile,
limitatamente ai contratti di investimento in valori mobiliari, a quella del
soggetto incapace.
L'esempio
codicistico che dimostra la giustezza di tale approccio è dato dall'art. 1892
c.c. il quale esplicita come dalla violazione colposa dell'obbligo di
informazione esistente a carico di una delle parti derivi come conseguenza
l'annullabilità del negozio.
Del
resto l'interesse generale che la disciplina dell'intermediazione finanziaria
mira a proteggere è tutelabile solo indirettamente e cioè attraverso la
protezione della parte che non e in grado di compiutamente valutare le
probabili conseguenze del proprio investimento, e la disciplina
dell'annullabilità è appunto quella che più si attaglia alla particolare
protezione di uno dei contraenti.
Da
tale disciplina deriva che l'eliminazione degli effetti del negozio dipende
solo dall'iniziativa della persona che la legge intende proteggere (art. 1441
c.c.) ed è soggetta a prescrizione quinquennale (art. 1442 c.c.).
Allorché
l'azione di annullamento venga accolta l'annullamento ha effetto retroattivo:
si considera cioè come se il negozio non avesse prodotto alcun effetto; se
esso è stato eseguito chi ha effettuato la prestazione ha diritto alla sua
restituzione secondo le regole sulla ripetizione dell'indebito (art. 2033
c.c.).
Chi ha
eseguito un pagamento ha, quindi, diritto a ripetere ciò che ha pagato con i
frutti e gli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in
mala fede, o dal giorno della domanda se questi era in buona fede.
Ritiene
il Collegio che la buona fede non possa andare disgiunta dall'assenza di
colpa, mentre nella fattispecie è accertata la colpa della convenuta come
violazione agli obblighi di informazione posti a suo carico dalla legge.
XX1 ,
XX3 e XX2 hanno, quindi, diritto, pro quota, a
ripetere la complessiva somma di L. 123.196.921, pari ad Euro 63.626,00 (cfr.
documenti prodotti dalla convenuta sub n. 5 ter),
oltre agli interessi legali su tale somma dal 31-5-2001 al saldo.
In
accoglimento della domanda restitutoria avanzata dalla SpA Unicredit Banca e
preso atto della vendita dei titoli de quibus
intervenuta il 24-2-2006 per il controvalore di Euro 19.120,150 (cfr. doc. 13
della convenuta), gli attori vanno condannati al pagamento, in via solidale,
della indicata somma di Euro 19.120,150, oltre agli interessi legali su tale somma
dal 24-2-2006 al saldo.
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa azione ed eccezione
rigettata;
1)
annulla i contratti intercorsi tra le parti in esecuzione dell'ordine di
negoziazione impartito da XX3 il 31-5-2001;
2)
condanna la SpA Unicredit Banca a pagare a XX3 , XX1 e XX2 , in ragione di un
terzo ciascuno, la somma di Euro 63.626,00, oltre agli interessi legali su
tale somma dal 31-5-2001 al saldo;
3)
condanna XX3 , XX1 e XX2 , in via solidale, a pagare alla SpA Unicredit Banca
la somma di Euro 19.120,150, oltre agli interessi legali su tale somma dal
24-2-2006 al saldo;
4)
condanna la SpA Unicredit Banca a rifondere XX3 , XX1 e XX2 delle spese
relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00,
di cui Euro 1.500,00 per competenze ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad
IVA, CPA e 12,5% ex art. 14 T.P.
Così
deciso nella Camera di Consiglio tenuta in Bologna il 21-11-2006
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