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Tribunale di Mantova 3 aprile 2007 – Est. Mauro Bernardi. Concordato fallimentare –
Fattibilità, convenienza e probabile esito della liquidazione - Controllo
preventivo del Giudice – Necessità – Relazione del Curatore – Oggetto. La
completezza delle informazioni concernenti la fattibilità e la convenienza
della proposta di concordato fallimentare nonché i presumibili risultati
della liquidazione costituiscono requisito di legittimità del procedimento su
cui è esercitabile il controllo preventivo da parte del Giudice e, pertanto,
ove tali dati siano carenti, va richiesto al Curatore un supplemento di
relazione. (mb) Tribunale di Mantova
Sezione Seconda Civile
Il Giudice Delegato,
letta
la proposta di concordato presentata il 28-2-2007 quale assuntore da E. A. in
relazione al fallimento L. L. D. s.r.l. (n. **/06); esaminata
la relazione del Curatore depositata il 28-3-2007; considerato
che, in virtù di quanto disposto dall’art. 150 d. lgs. 5/06, alla proposta in
questione debbono trovare applicazione le norme di cui agli artt. 124 e segg.
l.f. nel testo novellato dal menzionato decreto legislativo; osservato
che, alla stregua delle nuove disposizioni e mancando la suddivisione dei
creditori in classi, è preclusa al G.D. ogni valutazione in ordine alla
convenienza della proposta mentre quanto alla adeguatezza delle garanzie
offerte la loro indicazione non costituisce più un requisito di ammissibilità
della proposta concordataria sicché su tali aspetti sono chiamati a
pronunciarsi, nei rispettivi ambiti, il Curatore, il Comitato dei Creditori
nonché i singoli creditori in sede di espressione del voto; rilevato
che in ordine alla completezza delle informazioni concernenti la fattibilità
e la convenienza della proposta ed i presumibili risultati della liquidazione
(da considerarsi come requisito di legittimità del procedimento: cfr. artt.
25 I co. p.p. e n. 3 l.f. e 125 l.f.), è esercitabile il vaglio preventivo da
parte del Giudice onde consentire ai creditori una consapevole espressione
del loro voto; rilevato
che nella relazione non si fa cenno dell’esistenza/esigibilità di eventuali
crediti, della proponibilità di azioni revocatorie o di responsabilità ex
art. 146 l.f. né è contenuta alcuna valutazione concernente le garanzie
offerte dal proponente, dati questi che debbono inderogabilmente venire
esposti dal Curatore al fine sopra menzionato; P.T.M. invita
il Curatore ad integrare la propria relazione con riguardo agli aspetti sopra
evidenziati acquisendo il parere del Comitato dei Creditori. Mantova,
li 3-4-2007. Il
Cancelliere
Il
Giudice Delegato dott. Mauro Bernardi |