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Sezione I - Giurisprudenza

documento 530/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Monza 12 dicembre 2005, n. 3393 – Est. Francesca Saioni.

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Determinazione del saggio di interesse mediante generico rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito – Determinazione discrezionale del tasso – Sussistenza.

 

Capitalizzazione trimestrale degli interessi – Imposizione delle clausole da parte degli istituti bancari – Difetto di spontaneità nella formazione degli usi.

 

Anatocismo trimestrale – Vuoto normativo conseguente alla dichiarazione di nullità – Criterio sostitutivo – Equità quale bilanciamento degli opposti interessi – Capitalizzazione annuale.

 

Ripetizione degli interessi pagati in misura ultra legale – Decorrenza dall’addebito – Esercizio dell’azione in costanza di rapporto.

 

Pagamento di interessi al tasso ultra legale – Adempimento di una obbligazione naturale – Esclusione.

 

Commissione di massimo scoperto – Superamento del tasso soglia – Nullità.

 

La determinazione del saggio di interesse mediante un generico rinvio alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza altro non rappresenta che il rinvio alla determinazione discrezionale da parte degli istituti bancari dei saggi di interesse applicati alla clientela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Ciò che rende incompatibile con gli usi normativi le clausole trimestrali di capitalizzazione è il difetto di spontaneità nella formazione di tali usi, posto che essi traggono fondamento dalle condizioni generali di contratto di fatto imposte dalle banche alla clientela sulla base di un potere normativo di fatto che deve essere considerato incostituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il vuoto normativo conseguente alla declaratoria di nullità  delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve essere affrontata facendo richiamo al parametro dell’equità di cui all’art. 1374 cod. civ. intesa come esigenza di bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti e tale parametro porta alla soluzione di una clausola di capitalizzazione con cadenza annuale, in modo da assicurare lo stesso termine previsto a favore dei correntisti in caso di interessi a loro debito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il dies a quo per la ripetibilità degli interessi pagati in misura superiore a quella dovuta  decorre dal momento in cui tali interessi sono addebitati al cliente e ciò anche se il rapporto è ancora in corso, posto che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Non può essere considerato adempimento ad una obbligazione naturale il pagamento di interessi ultralegali qualora la misura degli stessi derivi da una imposizione dalla parte contrattualmente forte tramite condizioni generali di contratto che il correntista, nella normalità dei casi, accetta senza alcuna possibilità di contrattazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

In presenza di superamento del tasso soglia, deve essere dichiarata nulla la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto posto che il relativo addebito, solitamente trimestrale, viene capitalizzato e va ad aumentare il debito del cliente nel periodo successivo e comporta in definitiva un aumento del tasso di interesse effettivamente applicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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