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Tribunale di Monza 12 dicembre
2005, n. 3393 – Est. Francesca Saioni.
Segnalazione
del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Determinazione
del saggio di interesse mediante generico rinvio alle condizioni usualmente
praticate dagli istituti di credito – Determinazione discrezionale del tasso
– Sussistenza.
Capitalizzazione
trimestrale degli interessi – Imposizione delle clausole da parte degli
istituti bancari – Difetto di spontaneità nella formazione degli usi.
Anatocismo
trimestrale – Vuoto normativo conseguente alla dichiarazione di nullità –
Criterio sostitutivo – Equità quale bilanciamento degli opposti interessi –
Capitalizzazione annuale.
Ripetizione
degli interessi pagati in misura ultra legale – Decorrenza dall’addebito –
Esercizio dell’azione in costanza di rapporto.
Pagamento
di interessi al tasso ultra legale – Adempimento di una obbligazione naturale
– Esclusione.
Commissione
di massimo scoperto – Superamento del tasso soglia – Nullità.
La
determinazione del saggio di interesse mediante un generico rinvio alle
condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito sulla piazza altro non
rappresenta che il rinvio alla determinazione discrezionale da parte degli
istituti bancari dei saggi di interesse applicati alla clientela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ciò
che rende incompatibile con gli usi normativi le clausole trimestrali di
capitalizzazione è il difetto di spontaneità nella formazione di tali usi,
posto che essi traggono fondamento dalle condizioni generali di contratto di
fatto imposte dalle banche alla clientela sulla base di un potere normativo
di fatto che deve essere considerato incostituzionale per violazione
dell’art. 3 Cost. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il
vuoto normativo conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, deve essere affrontata facendo richiamo
al parametro dell’equità di cui all’art. 1374 cod. civ. intesa come esigenza
di bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti e tale parametro
porta alla soluzione di una clausola di capitalizzazione con cadenza annuale,
in modo da assicurare lo stesso termine previsto a favore dei correntisti in
caso di interessi a loro debito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il dies
a quo per la ripetibilità degli interessi pagati in misura superiore a
quella dovuta decorre dal
momento in cui tali interessi sono addebitati al cliente e ciò anche se il
rapporto è ancora in corso, posto che la prescrizione decorre dal momento in
cui il diritto può essere fatto valere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non
può essere considerato adempimento ad una obbligazione naturale il pagamento
di interessi ultralegali qualora la misura degli stessi derivi da una
imposizione dalla parte contrattualmente forte tramite condizioni generali di
contratto che il correntista, nella normalità dei casi, accetta senza alcuna
possibilità di contrattazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In
presenza di superamento del tasso soglia, deve essere dichiarata nulla la
clausola relativa alla commissione di massimo scoperto posto che il relativo
addebito, solitamente trimestrale, viene capitalizzato e va ad aumentare il
debito del cliente nel periodo successivo e comporta in definitiva un aumento
del tasso di interesse effettivamente applicato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il testo integrale
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