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Corte
d’Appello di Firenze 2 marzo 2007 – Pres. Est. G. Massetani.
Segnalazione
dell’Avv. Francesco Toschi Vespasiani
Fallimento
– Revocatoria fallimentare – Contratto di locazione – Subentro del curatore –
Revoca dei canoni pagati prima della dichiarazione di fallimento –
Esclusione.
Qualora
il curatore subentri nel contratto di locazione, non possono essere revocati
i pagamenti dei canoni di locazione effettuati prima della dichiarazione di
fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di citazione 13.12.2002 notificata dal Fallimento alla
ICAF s.r.l., il Tribunale fiorentino pronunciava sentenza 2-7 giugno 2004 n.
2713, colla quale veniva respinta la domanda di restituzione dei pagamenti
effettuati dalla società immobiliare (fallita il 16 gennaio 2002) a partire
dal 17 gennaio 2001 e per un importo di € 65.190,04= (56.056,82 nell’anno
anteriore; 9.133,22 dopo il fallimento e fino alla riconsegna in data
27.03.2002 del capannone industriale locato di Via Ponte e Giogoli n. 119 a
Sesto F.no): somme imputate a canoni di locazione e poi, dopo la fine di quel
rapporto per sfratto intimato e giudizialmente convalidato alla data del data
28.06.2001.
Aveva anche rigettato la domanda riconvenzionale della ICAF diretta
ad ottenere ulteriori € 36.681,20 (10.480,34 per canoni di sublocazione
riscossi dalla procedura per il mese di febbraio e marzo 2002; 26.200,86 per
il giusto compenso da recesso anticipato del curatore dal rapporto di
locazione sorto con la fallita).
Così motivava il giudice:
<<E’pacifico che le somme di cui la curatela.. chiede la
restituzione sono quelle pagate dalla soc. Immobiliare .. a titolo di canone
di locazione.. e poi di indennità di occupazione del medesimo .. ritiene il
giudicante che i pagamenti in questione non siano revocabili. Essi, ìnfatti,
concernono la remunerazìone di prestazioni in atto nel momento in cui sono
state versate le somme. Così come è possibile per il curatore del fallimento
subentrare nel contratto di locazione e, quindi, continuare nel pagamento del
canone, così deve ritenersi che il fallito debba continuare a pagare il
corrispettivo del contratto fino al momento dello scioglimento di esso. Egual
discorso può essere effettuata con riferimento all'indennità di occupazione.
Anche in tal caso il versamento delle somme da parte del fallito o del
curatore fallimentare trova ragione nella permanenza nell'occupazione
dell'immobile e, quindi, nel godimento delle utilità fomite dal medesimo.
Nella valutazione occorre tener conto di una serie di disposizioni, anche
espresse, della legge fallimentare [che] introducono il principio positivo
dell'inassoggettabilità alla regola della concorsualità, delle passività
necessarie perché il fallimento acquisti o conservi un bene o la prestazione
del contraente in bonis costituente l'oggetto d'un contratto di durata che
continui durante la procedura fatlìmentare (artt. 42, 2° c., 72, 2° c., 73,
74, 1 ° c., 82). Peraltro, il principio, vale non soltanto per le passività
che, secondo le scadenze contrattuali, devono essere sostenute dopo la
dichiarazione di fallimento ma, in generale, per tutte quelle costituenti la
prestazione sinallagmatica perché il fallimento acquisti o conservi il bene o
l'oggetto del contratto di durata: quindi, anche di quelle che il debitore avrebbe
dovuto effettuare prima della dichiarazione del proprio fallimento. Tale
disciplina, ed il principio che l’ispira, implicano che anche le prestazioni
effettuate prima di quell'evento giuridico non possono essere soggette a
revocatoria (Cass., 3 giugno 1991, n° 6237). Fra i rapporti preesistenti al
fallimento e non sciolti in conseguenza dello stesso che si trasmettono alla
amministrazione del fallimento e continuano nei confronti del curatore, così
come sussistenti tra le parti originarie, vanno ricompresi i rapporti di
locazione di immobili destinati all'esercizio di attività imprenditoriale. In
caso di fallimento del conduttore il curatore subentra nella locazione (se
non intenda recederne ex art. 80, 2° comma, 1. fall.) ed il debito di pagare
il canone fa capo alla cassa dei creditori, quale corrispettivo della res
locata. Pertanto, l'obbligo del curatore,
subentrato nei contratti di locazione al conduttore dichiarato
fallito, di provvedere al puntuale pagamento dei canoni di locazione,
scaturisce direttamente dal contratto ed i! suo : adempimento non è
condizionato da alcuna iniziativa del locatore di richiedere al giudice
delegato autorizzazioni di sorta. Ne consegue, pertanto il rigetto della
domanda attrice. La società ICAF- Il Conio Artistico Fiorentino ha chiesto,
in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento di euro
10.480,34 quale debito della massa nei confronti della società convenuta per
somme di canoni di sublocazione riscossi dopo il fallimento nonché al
pagamento del giusto compenso dovuto ex art. 80 L.F., come sopra determinato
in via equitativa in euro 26.200,86 e quindi al pagamento della somma di
complessivi euro 36.681,20. Ritiene il giudicante che sono sottoposte alla
"vis actractiva" del tribunale fallimentare tutte le controversie
che, per la sopravvenienza del fallimento, hanno subito deviazioni dal loro
schema legale tipico e che, di conseguenza, finiscono con l'essere soggette
ad una disciplina speciale; tra queste vi rientra sicuramente la domanda di
rilascio dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione. La
domanda della società" convenuta rientra, pertanto, nella competenza dei
tribunale fallimentare ex art. 24 I. fall., essendo essa diretta non ad una
dichiarazione di accertamento di un credito con finalità meramente
compensative con il credito azionato dal fallimento, ma ad ottenere una
sentenza di condanna da ammettere al passivo fallimentare. Deve, quindi,
ritenersi che il locatore, a fronte dell'inadempimento del curatore, può
promuovere in sede ordinaria azione di risoluzione del contratto e di
rilascio dell'immobile, dato che la relativa domanda non trova causa o titolo
nella dichiarazione di fallimento e, quindi, non è soggetta alla vis
actractiva dei foro fallimentare di cui all'art. 24 del r.d. n. 267 del 1942;
non può invece introdurre anche le pretese creditorie collegate
all'inadempimento dovendo avvalersi di specifica procedura di accertamento
del passivo prevista per le istanze che si indirizzino, pure per W tramite di
un prioritario accertamento circoscritto all'an debeatur", ad un
prelevamento sull'attivo fallimentare. La complessità delle questione
giuridiche affrontate e la mancanza di univoco orientamento
giurisprudenziale, oltre che la reciproca soccombenza, configurano giusti motivi
per procedere ai sensi del secondo comma dell’art. 92 del codice di procedura
civile, alla integrale compensazione delle pese del giudizio tra le
parti.>>
Proponeva appello il Fallimento con citazione 29.09.2004 e così
giustificava le sue conclusioni d’epigrafe:
la
sentenza appellata <<si fonda sul duplice presupposto (a) della vigenza
di un rapporto di locazione all’epoca dell’apertura del fallimento
Immobiliare Osamnnoro e (b) del proseguimento di tale rapporto durante la
procedura fallimentare, da cui discenderebbe la “non assoggettabilità alle
regole della concorsualità delle passività necessarie perché il fallimento
acquisti o conservi un bene o la prestazione del contraente in bonis
costituente l’oggetto di un contratto di durata che continui durante le
procedura fallimentare”. Però nessuno dei due presupposti è riferibile al
caso concreto. a) . . . . il contratto di affitto sottoscritto in data
1/2/1999 dall’Immobiliare Osmannoro e dall’ICAF si era già risolto nel 2001
per volontà della stessa I.C.A.F., che aveva ottenuto l’emissione di un
provvedimento per convalida di sfratto per morosità, reso poi esecutivo in
data 28/06/2001 (doc. 2 fasc. attrice). b) Nemmeno è vero che l’occupazione
dell’immobile - ancorché senza titolo - sia proseguita dopo la dichiarazione
di fallimento. Il Curatore infatti non è subentrato in nessun rapporto (e
nemmeno avrebbe potuto farlo, essendo già passato in giudicato lo sfratto per
morosità), liberando immediatamente l’immobile non appena ultimati gli
adempimenti di legge necessari per fare l’inventario. Tale circostanza trova
conferma documentale nel verbale di
restituzione del 27/03/2002, sottoscritto anche dal signor Vaggi in
qualità di legale rappresentante della I.C.A.F, dal quale risulta
espressamente che il Curatore fallimentare “non intende proseguire nel
rapporto contrattuale instaurato dalla società fallita” (doc. allegato alla
memoria 170 c.p.c. fasc. parte attrice). Con queste premesse, una volta
fornita la prova documentale ed inequivocabile del disinteresse della
curatela fallimentare a proseguire l’occupazione dell’immobile (evidentemente
non ritenuta vantaggiosa per la massa dei creditori), come può il giudice di
primo grado applicare il principio dell’inassoggettabilità alla regola della
concorsualità dei versamenti fatti a titolo di canone/indennità di
occupazione, considerandoli “passività necessarie per conservare l’oggetto
del contratto di durata”?
Merita
anche sottolineare che il richiamo alla sentenza della Cassazione n.6237/91,
da cui il Giudice di primo grado ha tratto ampi stralci, risulta
inconferente. In quella decisione la Corte ha giustamente sottolineato che
“l’azione (revocatoria, n.d.r.) medesima è inammissibile rispetto agli atti
del debitore fallito che, lungi dall’aver creato un pregiudizio alla massa,
le ha procurato un vantaggio. Tanto, tra l’altro, si verificherebbe, in
generale, riguardo alle controprestazioni prefallimentari del debitore
relative a contratti che non si interrompono con la dichiarazione di
fallimento ma continuano durante la procedura e nell’interesse della massa
sicchè sono ad essa favorevoli addirittura per definizione; in particolare,
riguardo ai pagamenti dei canoni di locazione che, consentendo di evitare gli
effetti della morosità, permettono alla massa di lucrare d’un contratto
talmente favorevole da indurre il legislatore a statuirne la continuità,
salvo diverso avviso della gestione fallimentare”. Più semplicemente, la
Cassazione ha ritenuto irrevocabili i pagamenti poiché non vi è stato alcun
danno alla massa e, soprattutto, perché il rapporto di locazione, fissato a
condizioni assai favorevoli per il fallito, è proseguito durante la procedura
per volontà del curatore. Ma nel caso de quo ci troviamo esattamente
nell’ipotesi opposta.
Infatti:
- i pagamenti del debitore fallito hanno creato un pregiudizio per la massa,
depauperando il patrimonio della Immobiliare Osmannoro ad esclusivo vantaggio
della I.C.A.F.; - non vi è stata nessuna prosecuzione del rapporto da parte
della Curatela dal quale poter desumere una astratta convenienza alla
conclusione della locazione e la conseguente esclusione di ogni altra
presunzione di frode e di danno alla massa; non esiste nemmeno un contratto
“talmente favorevole” (per usare l’espressione della Cassazione) da
giustificare una profittevole prosecuzione dell’affitto. Tutto ciò
considerato, è evidente che l’I.C.A.F. ha tratto vantaggio da atti che,
compiuti nel c.d. “periodo sospetto”, hanno leso la par condicio creditorum
e, pertanto, dovranno essere revocati ex art. 67 Legge fallimentare.
Analogamente dovranno essere dichiarati inefficaci rispetto ai creditori, ex
art. 44 Legge fallimentare, i pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di
fallimento. La dichiarazione di inefficacia - e conseguente inopponibilità al
fallimento - costituisce infatti una sanzione di carattere obiettivo ed ex
lege, non subordinata ad alcuna condizione. In particolare non hanno rilievo
alcuno né l’effettiva conoscenza del solvens della intervenuta dichiarazione
di fallimento del creditore né, tanto meno, l’idoneità degli atti di arrecare
pregiudizio alla massa (cfr. Cass. 6777/1988). Senza contare che, seguendo il
ragionamento del Tribunale, la società fallita (si badi bene: direttamente
l’Immobiliare Osmannoro, non la Curatela) avrebbe fatto validi pagamenti
post-fallimento, nel disprezzo dell’elementare principio in base al quale il
fallito perde il potere di amministrare e disporre dei beni aziendali. La
sentenza di primo grado dovrà dunque essere riformata.>>
La I.C.A.F appellata
opponeva: << La società convenuta è proprietaria di un immobile in
Sesto Fiorentino ad uso commerciale, che era condotto illo tempore in
locazione dalla società Immobiliare Osmannoro fallita, che veniva da
quest'ultima sublocato a vari subconduttori, il che costituisce circostanza
di fatto non contestata e quindi pacifica. II rapporto locatizio instaurato
con la società convenuta si collocava nell'ambito di un'attività d'impresa
svolta dalla fallita, nel settore immobiliare, consistente anche
nell'«affitto di immobili e complessi immobiliari da destinare alla
sublocazione». Dopo che la società convenuta aveva iniziato una procedura
sfratto per morosità ed ottenuto la relativa convalida (28/6/01), la società
Immobiliare Osmannoro era fallita (16/1/02). Purtuttavia, la società ICAF,
mai ebbe a dare esecuzione allo sfratto per morosità e la Curatela,
corrispondentemente, non ebbe a rilasciare l'immobile de quo, come avrebbe
dovuto fare, ma continuò a percepire i canoni sublocatizi ed a pagare i
canoni di locazione alla convenuta, senza attivarsi presso i subconduttori
per farlo liberare. Orbene, tale comportamento prima della Immobiliare
Osmannoro e, post fallimento, della Curatela rivela inequivocabilmente la
volontà di proseguire, in via di fatto, il rapporto locatizio: trattasi di
atteggiamento concludente rivelatore di una volontà manifesta ed inequivoca,
al quale ha fatto da giusto contraltare quello della ICAF, che non avendo
dato esecuzione allo sfratto non ha fatto altro che prendere atto della
prosecuzione del rapporto e conformarvisi, atteso anche che il pagamento dei
canoni era ripreso. Per espresso riconoscimento anche di controparte in primo
grado, continuarono a ricorrere nel periodo su cui è causa gli elementi
tipici del rapporto locatizio: la detenzione del bene e il pagamento del
canone, accompagnati dalla mancata attivazione per ottenere la liberazione
dell'immobile. Tale comportamento concludente è stato avvalorato e confermato
anche dalle ricevute di pagamento del canone di affitto (nota bene, di
affitto e non di indennità di occupazione) rilasciate dal Vaggi (legale
rappresentante della società comparente).. ‑ La sentenza di primo grado
appare assolutamente condivisibile nella sua motivazione e non appaiono
sussistere ragioni per giustificarne la riforma parziale o totale. . . .la
sentenza appellata.. si basa su di un principio di diritto consolidato ed
espresso chiaramente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6237/91. .
. ribadito anche di recente (Cfr. Cass. 27.02.2004 n. 3983..). ‑ Stabilisce
la sentenza appellata che i pagamenti effettuati “concernono la remunerazione
di prestazioni in atto nel momento in cui sono state versate le somme. Così
come è possibile per il curatore del fallimento subentrare nel contratto di
locazione e, quindi, continuare nel pagamento del canone, così deve ritenersi
che il fallito debba continuare a pagare il corrispettivo del contratto fino
al momento dello scioglimento di esso. Eguale discorso può essere effettuato
con riferimento all'indennità di occupazione. Anche in tal caso il versamento
delle somme da parte del fallito o del curatore fallimentare trova ragione
nella permanenza nell'occupazione dell'immobile e, quindi, nel godimento
delle utilità fornite dal medesimo”. Questo è il punto essenziale.
Controparte. . . continua a menare colpi di spada contro questi pagamenti
affermando che mentre essi venivano effettuati, non vi era più alcuna
prosecuzione del rapporto in capo alla Curatela perché vi era stato uno
sfratto per morosità ed aveva liberato immediatamente l’immobile (sic!).
Nulla di più infondato.
Infatti, la fallita non
ha solo percepito i canoni sublocatori, ma ha anche continuato a pagare il
dovuto al locatore, riconoscendo di fatto la prosecuzione del rapporto e la
sussistenza di un obbligo in tal senso verso la convenuta, inoltre ha
continuato pacificamente ad occupare, indirettamente, l’immobile de quo. Non
ci pare si possa seriamente dubitare che il rapporto locatizio sia
continuato, in via sostanziale e concreta, a seguito di pacifico
comportamento concludente. I pagamenti effettuati dalla fallita in data 18 e
21 gennaio 2002 altro non possono essere che un corrispettivo del proseguito
godimento (sia pur indiretto, per il tramite dei subconduttori)
dell'immobile. Diversamente, per vero, non si capirebbe a che titolo la
Immobiliare Osmannoro fallita abbia corrisposto tali somme: non certo a
titolo donativo, ci pare, dato che trattasi di società commerciale votata per
sua stessa natura a scopo lucrativo e non filantropico. Insomma, se dal lato
del locatore lo sfratto è rimasto "sulla carta", senza che vi siano
stati altri atti esecutivi, ciò è accaduto proprio e solo in quanto la
fallita ha continuato a pagare, comportandosi inequivocabilmente quale
conduttrice e dando conferma in modo concludente della prosecuzione del
rapporto. La curatela è di fatto subentrata nel contratto e pertanto il
principio di diritto sopra citato appare a ragione invocato ed applicato al
caso di specie dalla sentenza appellata... La sentenza appellata... afferma
in modo condivisibile che il principio si debba applicare anche alle somme
pagate dal fallito o dalla curatela a titolo di indennità di occupazione per
la proseguita occupazione dell'immobile strumentale. Tale conclusione appare
di logicità inoppugnabile. La ratio del combinato disposto dagli artt. 42, 2°
c., 72, 2° c., 73, 74, 1° comma, 82, LF (ossia quella di escludere dalla
revocatoria e dall'inefficacia le passività necessarie a che il fallimento
acquisti o conservi un bene o la prestazione del contraente in bonis
costituente l'oggetto d'un contratto di durata che continui durante la
procedura fallimentare, necessarie quindi alla conservazione di un immobile
destinato all'esercizio di attività imprenditoriale) non appare affatto
condizionata dalla situazione formale in cui si trovino le parti in relazione
al contratto di durata: che esso sia ancora in corso formalmente o che non lo
sia ma la situazione di fatto tra le parti prosegua inalterata non ha
rilevanza alcuna...>>
Rimessa la causa in decisione
coi termini di legge per le difese scritte finali (udienza 02.05.06, poi
diventata 16.01.07 e 13.02.07 per incompatibilità di un componente del
collegio), il Fallimento così replicava nella sua comparsa conclusionale sul
tema di censura sopra esaminato: <<. . la difesa di controparte
continua ad essere incentrata sull’assunto dell’esistenza, nel caso di
specie, di un duplice presupposto: - la vigenza di un rapporto di locazione
all’epoca dell’apertura del fallimento Immobiliare Osamnnoro; - il
proseguimento di tale rapporto durante la procedura fallimentare. Lo scopo è
evidente: solo la presenza congiunta di entrambe le circostanze consentirebbe
alla ICAF di avvalersi del principio della “non assoggettabilità alle regole
della concorsualità delle passività necessarie perché il fallimento acquisti
o conservi un bene o la prestazione del contraente in bonis costituente
l’oggetto di un contratto di durata che continui durante le procedura
fallimentare”. Ma nessuno dei due presupposti è presente nel caso concreto,
per i motivi ampiamente documentati nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alla numerosa giurisprudenza richiamata in comparsa di costituzione e
risposta, non resta che sottolineare che essa si riferisce a situazioni in
cui, sia che si parli di canoni che di indennità di occupazione, vi è
comunque stata prosecuzione nel rapporto locativo con il subentro della
Curatela, laddove è evidente che nella presente vicenda tale subentro non c’è
stato. Parimenti è mancato qualunque “vantaggio per la massa” più volte
richiamato dalla giurisprudenza di Cassazione quale ulteriore circostanza
necessaria per potersi ipotizzare l’irrevocabilità dei pagamenti, visto che i
pagamenti del debitore fallito hanno creato un pregiudizio per la massa,
depauperando il patrimonio della Immobiliare Osmannoro ad esclusivo vantaggio
della I.C.A.F., e che non esiste nemmeno un contratto “talmente favorevole”
(per usare l’espressione della Cassazione) da giustificare una profittevole
prosecuzione dell’affitto... Infine, quanto ai pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione
di fallimento, si fa presente che la dichiarazione di inefficacia - e
conseguente inopponibilità al fallimento - costituisce una sanzione di
carattere obiettivo ed ex lege, non subordinata ad alcuna condizione e che,
in ogni caso, ci troviamo di fronte a pagamenti effettuati direttamente
dall’amministratore fallito (e non del Curatore) dopo che egli ha perso ogni
potere di disporre e amministrare i beni aziendali.>>
Questi essendo i termini della controversia, la Corte ritiene che la
soluzione debba essere data sulla scorta dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’art. 80 della Legge Fallimentare sulla cui applicazione le parti
controvertono era così formulata
:
<< (Contratto di locazione di immobili).
Il fallimento del
locatore, salvo patto contrario, non scioglie il contratto di locazione
d'immobili, ma il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del
conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto,
corrispondendo al locatore un giusto compenso, che nel dissenso fra le parti
è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per
il compenso è privilegiato a norma dell'art. 2764 del codice civile.>>
Al
riguardo la SC ebbe a chiarire 25 anni fa che : <<Tra i rapporti
preesistenti al fallimento e non sciolti in conseguenza dello stesso che si
trasmettono all'amministrazione fallimentare e continuano nei confronti del
curatore, così come sussistenti tra le parti originarie, vanno ricompresi i
rapporti di locazione di immobili destinati all'esercizio di attività
imprenditoriale e - come conseguenza - anche le situazioni possessorie da
essi dipendenti e le relative obbligazioni, ivi compresa quella di
corrispondere al locatore il canone sino all'effettiva riconsegna
dell'immobile, sulla base del disposto dell'art. 1591 c.c. nei termini e
nell'ammontare pattuiti.>> (Cassazione civile , sez. III, 19 aprile
1982, n. 2428).
La
lettura della motivazione toglie ogni dubbio sulla portata di quella
decisione:
<<Con
il primo motivo, deducendosi la violazione e falsa applicazione degli artt.
44, 80 ed 88 della legge fallimentare, 1362, 1366, 1941 e 1944, in relazione
agli artt. 1140 e 1147 Codice civile, nonchè l'erronea, omessa od
insufficiente motivazione su ' punti decisivi della controversia, si assume
che in data 11 marzo 1970, allorchè la Bastiani era stata dichiarata fallita,
a causa della precedente ordinanza di sfratto del Pretore, emessa il 27
febbraio 1970 e non impugnata, non esistevano più, né il rapporto di
locazione, né altra situazione di possesso o di detenzione sul bene, in quanto
la conduttrice aveva “dismesso ogni potere sulla cosa locatale”.
Di conseguenza, il
curatore del fallimento non poteva subentrare alla fallita in un rapporto
giuridico che più non esisteva, neanche come situazione di fatto, e quindi
rispondere per il pagamento di pretesi canoni. I giudici di merito avevano
invece ritenuto di far «rivivere» il contratto, senza considerare che a norma
dell'art. 80 della legge fallimentare il curatore del fallimento può subentrare
in un rapporto di locazione soltanto se questo non sia cessato. Se il
fallimento interviene quando si è instaurata una situazione possessoria di
fatto contra legem, nessun subentro potrà aversi e l'eventuale iniziativa del
curatore che si immette nella detenzione di un immobile integra un illecito,
privo di qualsiasi effetto nei confronti del fideiussore. Per tale ragione,
anche ammettendo che il curatore si fosse immesso nel possesso dei vani
occupati dalla Bastiani, circostanza questa presupposta ma non provata dalla
Corte d'appello, la sua garanzia non poteva in ogni caso estendersi sino a
coprire un fatto illecito del curatore. È erroneo affermare, conclude il
ricorrente, che al curatore vengano trasferiti non soltanto i diritti vantati
dal fallito sui beni di sua proprietà, ma anche sui beni di proprietà di
terzi da lui posseduti o detenuti a qualsiasi titolo (omissis...).
È ben vero che il
provvedimento di sfratto, non impugnato, abbia preceduto la dichiarazione di fallimento,
ma è anche indubitabile che l'occupazione del locale, ben lungi dal cessare
subito dopo lo sfratto, si è protratta per quasi due anni, costringendo
l'istituto locatore ad insinuarsi nel passivo fallimentare ed intraprendere
la procedura esecutiva, che ha avuto termine il 10 febbraio 1972 con
l'esecuzione dello sfratto, il quale ha imposto la rimozione dei macchinari e
delle attrezzature già utilizzati per l'esercizio della lavanderia, ancora
ingombranti in notevole quantità i locali. In una situazione del genere,
debitamente accertata dalla Corte e risultante in modo incontestabile dagli
atti di causa, non può negarsi che il locatore avesse il diritto di
pretendere la corresponsione del canone mensile e che il curatore del
fallimento fosse subentrato nella situazione possessoria. Infatti, in virtù
del principio generale ricavabile dall'art. 72 della legge fallimentare, ogni
rapporto giuridico, preesistente al fallimento e che non sia sciolto in
conseguenza dello stesso, si trasmette all'amministrazione dei fallimento e
continua nei confronti del curatore succeduto al fallimento, cosi come
sussistente tra le parti originarie (cfr. Cass. n. 1760 del 1963 e n. 631 del
1979).
E tale successione si
verifica anche nei rapporti di locazione di immobili destinati all'esercizio
di attività imprenditoriali, e come conseguenza anche nelle situazioni
possessorie da essi dipendenti e relative obbligazioni, ivi compresa quella
di corrispondere al locatore il canone sino alla effettiva riconsegna
dell'immobile, sulla base di quanto dispone l'art. 1591 Codice civile, nei
termini e nell'ammontare pattuiti. La distinzione fatta dal ricorrente tra
rapporti di locazione in corso e situazioni meramente possessorie, a parte i
dubbi sulla sua ragion d'essere, non pertinente nella specie, in quanto
l'art. 1591 ora citato fa discendere l'obbligazione di corrispondere i canoni
sino all'effettivo rilascio proprio dall'esistenza di un rapporto di
locazione, come sanzione per l'inadempimento dell'obbligo di restituire la
cosa alla sua cessazione. La Corte quindi non ha fatto «rivivere» il
contratto di locazione, come vorrebbe il ricorrente, ma ha correttamente
ritenuto che alla curatela del fallimento sia stato trasferito il persistente
potere di fatto sui locali, pur dopo la cessazione del rapporto di locazione,
con la conseguente successione nell'obbligazione di corrisponde re il canone
pattuito (omissis...).>>
La disciplina ritenuta applicabile nel 1982, non è mai stata
smentita, neppure da Cass. 23 aprile 1998 n. 4190
che pure sembra asserire il contrario [“La
disposizione del comma 2 dell'art. 80 l. fall. (a norma del quale, in caso di
fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque momento recedere dal
contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso) è applicabile solo
nel caso in cui, alla data della dichiarazione del fallimento, sia in vigore
una locazione della quale il fallito sia parte e non nel caso in cui, in
quello stesso momento, il rapporto risulti già caducato]: si tratta, in
effetti, di una argomentazione non necessaria (o, magari, anche discutibile)
per giungere alla stessa soluzione favorevole per il locatore: le somme
dovute dopo la cessazione del rapporto di locazione ex art. 1591 devono
essere corrisposte per intero dal curatore rimasto, come il conduttore, nella
detenzione del bene condotto in locazione anche dopo la dichiarazione di
scioglimento intervenuta prima del fallimento.
Ciò
vuol dire che se il conduttore sia fallito quando già era in mora nella
restituzione dell’ l’immobile locatogli, i suoi rapporti con il locatore
restano disciplinati non da una generica normativa sulla proprietà (il
locatore può anche non essere proprietario!) o sulla consegna, bensì proprio
dalla specifica disciplina stabilita dall’art. 1591 cod. civ. a completamento
del rapporto di locazione (tanto che il conduttore in mora nella restituzione
non potrebbe pretendere di corrispondere una somma minore di quella che era
pattuita come canone, neppure dando prova che l’effettiva utilità perduta dal
locatore sarebbe stata inferiore a quella misura). Questa posizione giuridica
fa capo al curatore fallimentare sia quando dichiari efficacemente di voler
recedere dalla locazione mai risolta prima ma non provveda poi effettivamente
alla riconsegna dell’immobile al locatore (cfr. Cass. n. 4190/1998), sia
quando subentri al conduttore già moroso alla dichiarazione di fallimento.
Anche
in questa ipotesi, dunque, si deve ammettere che <<Non possono essere
revocati i pagamenti dei canoni di locazione effettuati nel periodo sospetto
[se il curatore è subentrato nel contratto]>> (Cassazione civile , sez.
I, 27 febbraio 2004, n. 3983).
Distinguere
tra questa e quella ipotesi, come vorrebbe il fallimento della Immobiliare
Osmannoro, non avrebbe giustificazione nell’assetto degli interessi
contrastanti in ambedue i casi, e implicherebbe perciò una cattiva lettura
della formula della legge: colla quale non contrasta invece l’affermazione
che l’art. 1591 cod. civ. è regola integrante della disciplina dettata dalla
legge per il rapporto giuridico di locazione ed è operante anche dopo il
fallimento del conduttore.
L’unico
elemento differenziatore tra le due ipotesi sta nel diritto del locatore alla
indennità per l’abbreviata durata del rapporto da parte della procedura: se
prima del fallimento era stato già risolto il rapporto locativo, accanto al
corrispettivo spettantegli ex l’art. 1591 cod. civ. fino alla riconsegna
effettiva del bene non spetterà invece un indennizzo ex art. 80, comma 2°,
LF, perché non è più esistente un termine di riconsegna differita operante a
favore del locatore stesso.
Se si
accetta come corretta questa conferma della decisione di primo grado con
riguardo ai 56.056,82 € di “corrispettivi periodici” corrisposti alla ICAF
nell’anno anteriore al fallimento) si deve poi coerentemente escludere
l’obbligo di restituire i pagamenti percepiti dalla stessa locatrice dopo la
dichiarazione di fallimento della società conduttrice ( per € 9.133,22) in
violazione dell’art. 44 LF (e 1180 cod. civ., secondo comma): la stessa somma,
infatti, costituiva un debito del fallimento verso il locatore, come si è
detto, ed averlo percepito dalla fallita può solo comportare per l’ICAF e per
la procedura concorsuale la elisione tra partite contrapposte di dare avere
nell’ambito dello stesso rapporto.
Ogni
altra ragione della controversia rimane con ciò assorbita, non senza che si
debba escludere la ricorrenza di una responsabilità della procedura
appellante ex art. 96 c.p.c., mancando elementi normativi testuali da
osservare ovvero consolidata esperienza giurisprudenziale che facesse
apparire come certamente inaccettabile l’interpretazione proposta al giudice
(la ricerca del precedente idoneo è stata non poco impegnativa anche per la
Corte).
Le
spese del giudizio, al contrario, meritano piena compensazione come già
ritenuto dal Tribunale per il primo grado e senza che questo punto della
sentenza sia stato oggetto di argomentata censura da parte della società
appellata.
P.Q.M.
LA Corte respinge l’appello proposto dal Fallimento della
“IMMOBILIARE OSMANNORO di Noto Vito & C. S.a.s.” avverso la sentenza
emessa dal Tribubunale di Firenze il 7 giugno 2004 (col n. 2713) sulla sua
domanda contro ICAF – “Il Conio Artistico Fiorentino S.r.l.”.ù
Compensa interamente tra le parti anche le spese processuali del
secondo grado.
Firenze, 02.03.2007 Il Presidente estensore
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