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Doveri informativi dell’intermediario, natura e
contenuto
Doveri informativi dell’intermediario,
natura e contenuto, casi
Doveri informativi dell’intermediario, adeguatezza
dell’operazione, casi
Fattispecie negoziali
particolari, contratti derivati
Fattispecie negoziali
particolari, gestione patrimoniale
Tribunale di
Mantova 8 febbraio 2007 – Pres. Est. M. Bernardi.
Contratto di gestione patrimoniale
in futures – Soglia minima di ingresso – Mancato rispetto –
Inadeguatezza dell’operazione – Sussistenza.
Omessa segnalazione di
violazioni concernenti l’obbligo di rendicontazione – Violazione del dovere
di diligenza e di quello di leale cooperazione con l’investitore –
Responsabilità della SIM collocatrice in Italia del prodotto finanziario –
Sussistenza.
Responsabilità ex art. 2362
c.c. – Finalità della norma – Titolarità dell’azione.
L’inosservanza
della soglia minima di ingresso fissata dall’intermediario finanziario per la
stipula di contratti di gestione patrimoniale destinati all’investimento in futures
costituisce un’operazione inadeguata per tipologia ed oggetto ed integra
violazione della norma di cui all’art. 29 reg. Consob n. 11522/98.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
L’omissione
da parte di una SIM di ogni segnalazione ai clienti -cui essa aveva fatto
sottoscrivere, tramite propri promotori, contratti di gestione patrimoniale
collocati in Italia da una società svedese- delle irregolarità commesse da
quest’ultima relative all’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 63 e
segg. reg. Consob n. 11522/98, costituisce ad un tempo violazione
dell’obbligo di diligenza stabilito dall’art. 21 del d. lgs. 58/98 nonché del
principio posto dall’art. 1375 c.c. e cioè del
dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse
della controparte ove ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio a
proprio carico.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Lo scopo della norma di cui all’art. 2362 c.c. è quello di
rafforzare la garanzia dei creditori sociali e di impedire che i limiti della
responsabilità patrimoniale della società consentano all'unico azionista di
eludere la responsabilità patrimoniale sancita dall'art. 2740 c.c. sicché
solo essi sono titolari dell’azione prevista da tale norma non prevedendo la
legge una forma di responsabilità solidale o sussidiaria dell’unico azionista
nei confronti della società totalitariamente controllata.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
omissis
Svolgimento
del processo
Con atto di citazione notificato in data 26-2-2005 S. A., L. C., D.
G., G. L. e F. R. affermavano 1) di avere investito rispettivamente €
21.503,29; € 50.690,88; € 308.996,13; € 50.000,00; € 41.410,17 in un servizio
di gestione individuale di patrimoni prestato dalla società svedese C. L.
& Co. S. AB (di seguito C.) collocato in Italia tramite F. SIM s.p.a. (di
seguito F.) a mezzo di propri promotori; 2) che il contratto, per nulla
illustrato ai clienti da parte dei promotori di F., prevedeva che la società
svedese si dovesse attenere alla normativa italiana di riferimento ed aveva
ad oggetto l’investimento in strumenti finanziari derivati collegati a
materie prime, valute, indici azionari e titoli obbligazionari con un valore
massimo di leva finanziaria pari a 10; 3) che per alcuni mesi erano
pervenuti, con notevole ritardo, rendiconti che denunciavano una modesta
flessione del portafoglio sinché nell’estate del 2003 pervenne il rendiconto
relativo al mese di aprile che evidenziava il dimezzamento del patrimonio; 4)
che, dopo altre negative comunicazioni, l’ultimo rendiconto del 31-8-2003
dava atto dell’esistenza di un patrimonio residuo pari rispettivamente ad €
10.119,88; € 23.096,27; € 185.044,31; € 34.902,12; € 24.644,88; 5) che poco
prima del natale 2003 C. aveva comunicato di essere stata costretta a
chiudere il proprio ufficio di rappresentanza in Italia perché non
autorizzata a fornire in Italia derivati quali futures; 5) che gli attori,
dopo il recesso, avevano ricevuto in restituzione rispettivamente € 5.050,00;
€ 12.300,00; € 98.300,00; € 18.540,21; € 13.069,21 in parziale restituzione
degli importi investiti; 6) che dopo alterne vicende in data 16-6-2004 C.
veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Stoccolma mentre F. era
sottoposta, a seguito di ispezione della Banca d’Italia, ad amministrazione
straordinaria per gravi irregolarità nell’amministrazione ex art. 56
t.u.i.f.; 7) che la SIM convenuta si sarebbe resa responsabile di plurime
violazioni del t.u.i.f. ed in particolare a) degli artt. 21 e 26 reg. Consob
n. 11522/98 per avere collocato contratti irregolari senza avere svolto
alcuna indagine sulla operatività e affidabilità dell’intermediario
straniero; b) per non avere assolto all’obbligo, sancito dall’art. 28 reg.
cit., di fornire adeguate informazioni sul servizio; c) per aver violato il
disposto di cui all’art. 29 reg. cit. per non avere valutato il profilo di
rischio di ogni cliente ed avendo accettato versamenti ben inferiori al
limite, previsto in contratto, di € 100.000,00; d) per avere omesso ogni
controllo sull’attività di C. che non ebbe ad adempiere in modo conforme alla
disciplina vigente (v. art. 62 reg. cit.) all’obbligo di rendicontazione
mancando precise indicazioni sulle operazioni e sul benchmark e venendo tali
documenti contabili consegnati in ritardo; e) per avere collocato un servizio
che non poteva essere prestato in Italia per difetto di specifica
autorizzazione da parte della Consob: C. aveva infatti proposto una gestione
di portafogli di investimento con la precisazione, in esecuzione di quanto
prescritto dall’art. 38 reg. cit., che il portafoglio sarebbe stato investito
in “strumenti finanziari derivati collegati a materie prime, valute, indici
azionari e titoli obbligazionari” laddove i) l’art. 27 del t.u.i.f dispone che
solo i servizi ammessi al mutuo riconoscimento possono essere esercitati in
Italia da parte di imprese di investimento comunitarie mentre per gli altri è
necessaria una specifica autorizzazione da parte della Consob, ii) i servizi
ammessi al mutuo riconoscimento, ex art. 1 co. I lett. s del t.u.i.f. sono
solo quelli nell’allegato A del d. lgs 58/98 il quale prevede alla sezione A
n. 4 “ la gestione di portafogli di investimento nell’ambito di un mandato
conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o più
strumenti contemplati nella sezione B” la quale però contempla, tra i
futures, solo quelli su strumenti finanziari escludendo ogni altro tipo di
futures avente ad oggetto prodotti finanziari -come indici, materie prime
ecc.- del tipo di quelli su cui C. aveva espressamente dichiarato di voler
operare; f) che non sarebbero state osservate le prescrizioni concernenti le
disposizioni interne disciplinate dall’art. 56 reg. cit.; g) per non avere
assunto nessuna iniziativa a fronte delle macroscopiche violazioni di legge
commesse da C.; 8) che il giudizio instaurato seguiva la fase cautelare
nell’ambito della quale il Collegio aveva confermato il provvedimento di
sequestro conservativo emesso a favore degli istanti dal Giudice Designato.
Alla luce di tale esposizione la difesa degli istanti assumeva la
nullità dei singoli contratti ed invocava anche la tutela aquiliana
ravvisando nel comportamento della convenuta l’illecita lesione del
patrimonio altrui per fatto e colpa se non dolo: chiedeva quindi la condanna
della SIM al risarcimento dei danni patrimoniali (pari agli importi conferiti
a C. e da quest’ultima persi) e non patrimoniali patiti dai risparmiatori.
La società F. SIM s.p.a. in amministrazione straordinaria si
costituiva sostenendo 1) che la domanda proposta nei suoi confronti si
fondava unicamente su una ipotizzata responsabilità extracontrattuale; 2) che
essa aveva svolto unicamente il ruolo di agente senza rappresentanza
incaricato dell’offerta in Italia della gestione C. rimanendo perciò estranea
alla causazione dei danni lamentati dagli attori e derivanti unicamente
dall’esecuzione del mandato di gestione patrimoniale cui essa non aveva
partecipato; 3) che, nel merito, le doglianze degli attori non avevano
fondamento atteso che gli istanti avevano investito i loro risparmi in una
linea di gestione altamente speculativa come poteva con chiarezza evincersi
dai contratti spontaneamente sottoscritti e che comunque le perdite potevano
anche essere state originate dall’andamento dei mercati o da colpa e/o dolo
della C.; 4) che F. non aveva prestato un servizio di investimento attività
che avrebbe ad oggetto strumenti finanziari laddove la gestione patrimoniale
non rientra in tale nozione con la conseguenza che ad essa non potevano trovare
applicazione le norme di comportamento che gli intermediari finanziari sono
tenuti ad osservare; 5) che difettava la prova dell’esistenza di un nesso di
causalità fra le violazioni contestate dalla Banca d’Italia a F. ed il
presunto danno subito dagli attori; 6) che il comportamento degli attori
doveva essere valutato anche ai sensi dell’art. 1227 c.c. essendo loro onere
di prestare maggiore attenzione al servizio svolto dall’intermediario; 7) che
nel periodo di verificazione dei fatti oggetto del giudizio le azioni di F.
erano appartenute per intero alla I. d. I. s.p.a. la quale, quindi, avrebbe
dovuto rispondere ove fosse stata accertata la responsabilità di essa
convenuta ai sensi dell’art. 2362 c.c. nel testo ante riforma: concludeva
pertanto chiedendo il rigetto delle domande e in subordine pretendeva di
essere garantita da I. d. I. che provvedeva a chiamare in giudizio.
Tale società si costituiva rilevando che la eventuale sua
responsabilità quale socio unico doveva essere valutata non tanto alla stregua
della norma di cui all’art. 2362 c.c. nel testo anteriormente vigente bensì
alla luce del combinato disposto degli artt. 2325, 2342 e 2362 c.c. di cui
però nel caso di specie non ricorrevano i presupposti di applicazione ed
evidenziava che il presunto danno si sarebbe verificato non al momento di
perfezionamento dei contratti ma in quello della dichiarazione giudiziale
dello stato di insolvenza di C. avvenuta il 16-6-2004.
In secondo luogo I. d. I. deduceva il difetto di legittimazione
attiva in capo a F. atteso che solo il creditore sociale aveva titolo per
chiamarla a rispondere dei danni derivati da comportamenti imputabili alla
controllata non sussistendo una obbligazione di garanzia in capo
all’azionista unico nei confronti della prima.
Da ultimo la terza chiamata deduceva che F. non era insolvente tanto
che l’amministrazione straordinaria era stata revocata e che comunque le
eventuali obbligazioni risarcitorie di F. sarebbero sorte dopo l’adempimento
degli obblighi pubblicitari previsti dall’art. 223 vicies bis delle norme di
attuazione del codice civile: chiedeva quindi il rigetto della domanda di
garanzia proposta nei suoi confronti.
Con memoria di replica ex art. 6 d. lgs. 5/03 la difesa degli attori
deduceva inoltre la responsabilità della SIM per violazione dei doveri
informativi e comportamentali da parte dei suoi promotori ex art. 31 III co.
t.u.i.f..
Nel corso del giudizio, scaduto il termine di cui al combinato
disposto di cui agli artt. 56 t.u.i.f. e 70 d. lgs. 385/93, la convenuta
veniva posta in liquidazione volontaria.
Esperita
l'istruttoria orale, la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la
decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi
La domanda, nei limiti che seguono, merita accoglimento.
Innanzitutto deve ritenersi fondata l’eccezione di incapacità del
teste C., promotore finanziario di F., atteso che dagli attori è stata
invocata la responsabilità della SIM per fatto dei propri promotori ex art.
31 t.u.i.f. sicché egli ha un interesse attuale alla partecipazione al
presente giudizio ex art. 246 c.p.c. (va peraltro notato che la società ha
già anticipato, in via stragiudiziale, che intende agire contro lo stesso in
caso di esito sfavorevole della vertenza).
Va poi rilevato che non appare meritevole di condivisione l’assunto
attoreo secondo cui i contratti stipulati dagli investitori sarebbero affetti
da nullità atteso che il Collegio reputa ora di aderire alla tesi secondo cui
le violazioni degli obblighi comportamentali degli intermediari finanziari
imposti dal d. lgs 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98 integrino
fattispecie di inadempimento con il conseguente sorgere del diritto al
risarcimento dei danni eventualmente patiti.
Va peraltro escluso anche il profilo di nullità dedotto con riguardo
al fatto che C. avrebbe diffuso un servizio che non poteva essere prestato in
Italia per difetto di specifica autorizzazione da parte della Consob: a
confutazione di quanto riportato supra al punto e) e premesso che l’art. 27
del t.u.i.f dispone che solo i servizi ammessi al mutuo riconoscimento
possono essere esercitati in Italia da parte di imprese di investimento
comunitarie (salva comunicazione dello svolgimento dell’attività agli organi
di vigilanza italiani da parte della competente autorità dello stato d’origine
il che era avvenuto come riconosciuto dagli stessi istanti e risulta peraltro
dalla documentazione dimessa) mentre per gli altri è necessaria una specifica
autorizzazione da parte della Consob, va infatti osservato che i servizi
ammessi al mutuo riconoscimento, ex art. 1 co. I lett. s del t.u.i.f. sono
quelli indicati nell’allegato A al d. lgs. 58/98 il quale prevede alla
sezione A n. 4 “ la gestione di portafogli di investimento nell’ambito di un
mandato conferito dagli investitori, qualora tali portafogli includano uno o
più strumenti contemplati nella sezione B” la quale fa riferimento ai
contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari la cui nozione va
desunta dall’art. 1 co. II del t.u.i.f. che, in particolare, prevede alla
lettera f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di
interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari i quali sono appunto
i prodotti finanziari sui quali C. aveva espressamente dichiarato di voler
operare (peraltro a conforto di tale conclusione va rimarcato che, in
relazione al profilo in esame, nessuna anomalia è stata riscontrata dagli
ispettori della Banca d’Italia e che l’abilitazione all’esercizio in Italia
del servizio prestato risulta dalla iscrizione presso la Consob: v. allegato
al doc. 19 attoreo).
Gli istanti hanno inoltre dedotto la responsabilità della convenuta
sotto un duplice profilo e cioè sia a titolo di responsabilità aquiliana per
l’illecita lesione del patrimonio altrui per effetto di un proprio
comportamento colposo o doloso nonché in via diretta a causa dell’attività
svolta dai propri promotori ex art. 31 III co. t.u.i.f..
Tale secondo aspetto è stato prospettato con la memoria datata
4-5-2005 ex art. 6 del d.lgs. 5/03 e, in proposito, la convenuta ne ha
dedotto l’inammissibilità in quanto domanda nuova.
La sollevata eccezione di rito non è fondata atteso che l’art. 6
cit. consente all’attore di precisare e modificare le domande e che, nel caso
di specie, la difesa degli attori si è limitata a prospettare una diversa
qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto sulla base delle
medesime circostanze materiali già allegate con l’atto introduttivo (cfr.
Cass. 25-4-2005 n. 7524).
Premesso che, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 6, 18 e
21 del t.u.i.f., le società di intermediazione mobiliare nello svolgimento
della loro attività sono soggette alla disciplina contenuta nel d.lgs. 58/98
ed a quella regolamentare emanata dalla Consob e dalla Banca d’Italia e che i
servizi di investimento comprendono anche la gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi (cfr. art. 1 V co. t.u.i.f.), nel
caso di specie va esclusa da parte della SIM una violazione dei doveri
informativi atteso che i clienti avevano ricevuto il documento sui rischi generali
di cui all’art. 28 reg. Consob, che il contenuto negoziale delle clausole era
sufficientemente chiaro nel rappresentare l’altissima rischiosità della linea
di gestione prescelta solo che si consideri che essa concerneva strumenti
derivati, che era indicato un parametro oggettivo di riferimento (cd.
benchmark: nella specie il Credit Suisse First Boston Managed Futures)
coerente con la tipologia di rischi ad essa connessi ed al quale commisurare
i risultati della gestione, che era prevista una leva finanziaria pari a
dieci propria pertanto di una gestione estremamente speculativa ed infine che
era espressamente specificato che non vi era alcuna garanzia di mantenere
inalterato il valore del patrimonio conferito.
In relazione agli aspetti della vicenda occorre esaminare
separatamente il rapporto di D. G. rispetto a quello degli altri attori e, in
proposito, va osservato che risulta dalle singole schede negoziali ed ha
costituito oggetto di specifica contestazione degli ispettori della Banca
d’Italia (v. relazioni di cui ai documenti n. 131 e 138) l’inosservanza,
quanto alle posizioni S. A., L. C., G. L. e F. R., della soglia minima di
ingresso per la stipula dei contratti, fissata dalla C. in € 100.000,00: tale
limite (peraltro normalmente fissato dagli intermediari finanziari che
operano su strumenti derivati) era chiaramente finalizzato ad evitare la
diffusione tra la generalità dei risparmiatori di un prodotto finanziario
particolarmente sofisticato e altamente rischioso (la leva finanziaria era
pari a dieci laddove si consideri che già quella superiore all’unità può
provocare perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione),
destinato ad investitori molto
evoluti in grado di valutare e
gestire correttamente i relativi rischi che, nello specifico, sono notevoli.
La previsione di una soglia minima di ingresso così elevata si giustifica in
quanto fa presumere che il risparmiatore sia patrimonialmente ben dotato e
quindi in grado di sopportare anche perdite rilevanti, che abbia la
possibilità di diversificare i propri investimenti e sia consapevole
dell’importanza e rischiosità dell’affare e, al contempo, consente al gestore
di cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato di tali sofisticati
prodotti che richiedono una operatività assai elevata: da ciò deriva che
l’avere accettato la sottoscrizione di contratti per un importo inferiore a
quello individuato dallo stesso intermediario implica che l’operazione deve
ritenersi inadeguata per tipologia ed oggetto (cfr. art. 29 reg. Consob n. 11522/98
integrante una regola generale di comportamento), dovendosi peraltro
sottolineare che la violazione in questione è direttamente imputabile alla
SIM per effetto del comportamento dei propri promotori finanziari.
L'art. 31 d. lgs. 58/98 prevede infatti la responsabilità solidale
dell'intermediario che ha conferito l'incarico al promotore finanziario per
danni arrecati a terzi anche se essi derivino da illeciti penali dolosi: una
volta provata la responsabilità del promotore per le ragioni sopra esposte,
ne consegue quella dell'intermediario che ha natura oggettiva (cfr. Trib.
Sanremo 13-1-2003 in B.B.T.C.,2004,II,154; Trib. Milano 11-2-2002, ibidem) e,
quindi, prescinde da ogni valutazione di colpa in vigilando o in eligendo di
quest'ultimo e sussiste ove sia riscontrabile un rapporto di preposizione
(neppure oggetto di contestazione e agevolmente desumibile dalla modulistica
negoziale), il fatto illecito del promotore e la connessione fra incombenze e
danno (v. Cass. 22-10-2004 n. 20588; Cass. 19-7-2002 n. 10580; Cass.
17-5-1999 n. 4790).
Emerge inoltre dalla documentazione dimessa nonché dai menzionati
accertamenti effettuati dagli ispettori della Banca d’Italia che C., decorsi
i primi mesi in cui la trasmissione degli estratti era stata regolare, inviò
ai clienti con grande ritardo (in violazione del disposto di cui all’art. 28
IV co. reg. Consob cit. al cui rispetto era negozialmente tenuta) e con
comunicazioni palesemente non conformi alle prescrizioni regolamentari (in
quanto carenti di indicazioni circa il rendimento netto, i movimenti di
liquidità ed il benchmark: v. artt 62 II co. e allegato 5 del reg. Consob
cit.) le rendicontazioni periodiche (solo a luglio infatti vennero comunicate
da C. -su carta non intestata e priva di firma- le rilevanti perdite
verificatesi nel patrimonio dei clienti nel mese di aprile pari a circa la
metà del capitale investito), documentazione contabile che la società svedese
inviava anche a F. e che da questa veniva diffusa ai propri promotori (vedasi
testimonianza Ligabue e rapporto della Banca d’Italia): orbene se è pur vero
che l’obbligo in questione faceva capo (per espressa previsione contrattuale)
a C., deve nondimeno ritenersi che l’omissione di ogni iniziativa e
segnalazione ai clienti da parte di F. (che solamente con lettere di novembre
e dicembre 2003 e, quindi, in un momento in cui il danno si era già
completamente verificato, si premurò di chiedere a C., peraltro in modo
generico, chiarimenti su quanto stava accadendo) di tali gravi irregolarità
gestionali da parte della società svedese che non consentivano ai
risparmiatori di valutare i comportamenti da adottare a tutela dei propri
investimenti, costituisca da parte della SIM, dal momento in cui gli estratti
cessarono di pervenire anche ad essa, violazione dell’obbligo di comportarsi
nei confronti dei clienti con diligenza (che è quella del buon professionista
come si desume dall’intero sistema normativo sull’intermediazione finanziaria
nonché dall’art. 23 t.u.l.f.; va altresì evidenziato che il rilievo di negligenza
è stato formulato anche dagli ispettori della Banca d’Italia), correttezza e
trasparenza sancito in via generale dall’art. 21 lett. a del d. lgs. 58/98
tanto più che, da un lato, fu F. a promuovere la distribuzione in Italia fra
i propri clienti (i quali provvidero a dirottare verso la gestione di C.
capitali da essi già investiti presso la SIM italiana) della gestione
patrimoniale in questione e, dall’altro, che la convenzione di distribuzione
fra F. e C. (v. doc. n. 130) prevedeva che alla prima venisse riconosciuto il
100% delle commissioni di ingresso ed il 100% delle commissioni di gestione
(pari al 2% sul controvalore del patrimonio alla fine di ciascun anno) e,
pertanto, tutto il guadagno certo derivante dall’investimento con un flusso
continuo nel tempo. Non va poi sottaciuto che, in
tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva deve presiedere
all'esecuzione del contratto così come alla sua formazione ed alla sua
interpretazione sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è
operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore
nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) quanto sul
piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un
contratto (art. 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente
di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi
come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita,
determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto:
la buona fede, pertanto, si atteggia come un obbligo di solidarietà
che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere
da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem
laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico,
siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte (in tal senso vedasi
Cass. 11-1-2006 n. 264; Cass. 18-10-2004 n. 20399; Cass. 30-7-2004 n. 14605).
Nel caso di specie, considerato che alla FCB perveniva tutta la
documentazione contabile relativa ai rapporti in questione onde metterla a
disposizione dei propri promotori finanziari che continuavano ad assistere i
risparmiatori, deve ritenersi che non comportasse né complessi costi né
dispendiosa attività gestionale, il dare avviso alla propria clientela delle
irregolarità, quantomeno concernenti gli adempimenti degli obblighi di
rendiconto, che la società svedese stava commettendo anche avuto riguardo
alle possibili conseguenze sui capitali investiti.
In conseguenza dell’inadempimento degli obblighi imposti dalla
normativa di settore deve riconoscersi a S. A., L. C., G. L. e F. R. il
risarcimento del danno pari alla differenza fra il capitale investito e
quello poi restituito e, quindi, rispettivamente € 16.453,29; € 38.660,88;€
31.459,79; € 28.40,96 che, in valori attuali, corrispondono ad euro
17.080,60; 40.134,89; 32.659,23; 28.421,50 cui vanno aggiunti gli interessi
al tasso legale sulle somme rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat
a far data dalla notifica del ricorso per sequestro (10-12-2004) sino al
momento dell’effettivo pagamento, tenuto conto del fatto che gli attori, ove
avessero avuto a loro disposizione gli importi in questione, come si evince
dalla loro pregressa operatività, li avrebbero sicuramente investiti in
strumenti finanziari.
Considerazioni parzialmente diverse vanno invece svolte per D. G.
atteso che le valutazioni sopra espresse in ordine all’inadeguatezza
dell’operazione non valgono per essa avendo investito nella gestione patrimoniale
euro 308.996,13: rimangono peraltro fermi i profili di responsabilità della
F. in ordine al difetto di diligenza sopra individuato con la conseguenza che
il quantum da risarcire va diversamente determinato.
In proposito deve ritenersi che la responsabilità della SIM vada
limitata alle perdite subite dalla risparmiatrice nel momento successivo a
quello in cui doveva venire tempestivamente effettuata la comunicazione
prescritta dall’art. 28 IV co. reg. Consob n. 11522/98 in quanto la stessa
non fu messa in grado di valutare quali decisioni adottare per la tutela del
proprio investimento: F. va quindi condannata a risarcire a D. G. le perdite
maturate successivamente ad aprile 2003 e, quindi, a rimborsare la somma di
euro 103.830,35 (202.130,35-98.300,00) che, in valori attuali, corrispondono
ad euro 108.225,38 cui vanno aggiunti gli interessi al tasso legale sulla
somma rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat a far data dalla
messa in mora (il 21-7-2004) sino al momento dell’effettivo pagamento.
La natura e la gravità delle violazioni attinenti sia al momento
genetico che a quello esecutivo del rapporto e la conoscibilità del reale
andamento del rapporto in un momento in cui la perdita patrimoniale si era
quasi interamente verificata fanno inoltre escludere la configurabilità di un
concorso di colpa in capo ai privati investitori.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei
danni non patrimoniali asseritamente subiti dai risparmiatori in quanto per
un verso non risultano imputabili a F. fatti di reato e, per un altro, della
esistenza di tale tipologia di nocumento non è stata fornita in concreto
alcuna prova.
Da ultimo va rigettata la domanda di manleva formulata da F. nei
confronti di I. d. I. ex art. 2362 c.c. atteso che lo scopo di tale norma è quello di rafforzare la garanzia dei
creditori sociali (unici titolari dell’azione prevista dalla norma in esame)
e di impedire che i limiti della responsabilità patrimoniale della società consentano
all'unico azionista di eludere la responsabilità patrimoniale sancita
dall'art. 2740 c.c. (in tal senso vedasi Cass. 22-10-2003 n. 15793) non
prevedendo invece la legge una forma di responsabilità solidale o sussidiaria
dell’unico azionista nei confronti della società totalitariamente
controllata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
condanna F. SIM s.p.a. in liquidazione volontaria a risarcire i
danni patiti da A., C., L. e R. liquidati rispettivamente in € 17.080,60;
40.134,89; 32.659,23; 28.421,50 cui vanno aggiunti gli interessi al tasso
legale sugli importi di € 16.453,29; € 38.660,88; € 31.459,79; € 28.340,96
rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat a far data dal 10-12-2004
sino al momento dell’effettivo pagamento;
condanna F. SIM s.p.a. a pagare a D. G. la somma di € 108.225,38
oltre agli interessi legali sulla somma di € 103.830,35 rivalutata anno per
anno secondo gli indici Istat a far data dal 21-7-2004 sino al momento
dell’effettivo pagamento;
rigetta la domanda di manleva proposta da F. contro I. d. I.;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite
liquidandole in complessivi euro 28.900,15 di cui € 1.167,00 per spese, €
5.733,15 per diritti ed € 22.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario
delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
condanna inoltre la convenuta a rifondere alla terza chiamata le
spese di lite liquidandole in complessivi euro 13.600,00 di cui € 100,00 per
spese, € 3.500,00 per diritti ed € 10.000,00 per onorari, oltre al rimborso
forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per
legge.
Cosi'
deciso in Mantova, lì 08/02/2007
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