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Tribunale di Mantova 26 aprile 2007 – Pres. Est. M. Bernardi. Imprenditore
individuale - Mancata cancellazione dell’iscrizione presso la Camera di
Commercio - Applicabilità dell’art. 10 II co. l.f. – Insussistenza. L’imprenditore
individuale che risulti ancora iscritto presso la Camera di Commercio non può
dimostrare, agli effetti di cui all’art. 10 l.f., il diverso momento
dell’effettiva cessazione dell’attività, poiché la regola stabilita dal
secondo comma dell’art. 10 l.f., introducendo una deroga rispetto a quella
contenuta nel primo comma, concerne solamente gli imprenditori che siano
stati cancellati dall’apposito albo. (mb) Tribunale Civile e Penale di
Mantova
Sezione
Seconda Civile Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto da: dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. dott. Laura De Simone Giudice dott. Luigi Bettini Giudice letti i ricorsi n. 2/07 e 10/07 per la dichiarazione di fallimento
di B. A. titolare dell’impresa individuale A. C.; rilevato che il debitore è tutt’ora iscritto presso la Camera di
Commercio e, pertanto, non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa dello
stesso, che sia decorso il termine previsto dall’art. 10 l.f. atteso che la
dimostrazione circa il diverso momento dell’effettiva cessazione
dell’attività, con riguardo agli imprenditori individuali, può essere data
solo con riguardo a coloro che siano stati cancellati poiché la regola
stabilita dal secondo comma dell’art. 10 l.f. introduce una deroga rispetto a
quella contenuta nel primo comma che, ammettendone la fallibilità, fa
riferimento unicamente a coloro che si sono cancellati dall’apposito registro
disciplinando la fattispecie conformemente ai principi di certezza delle
situazioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei creditori ed in modo
coerente con le disposizioni codicistiche che richiedono espressamente tale
formalità al fine di rendere il fatto della cessazione opponibile ai terzi
(cfr. artt. 2196 e 2193 c.c.); considerato inoltre che tale interpretazione si pone in linea di
continuità rispetto ai risultati cui era pervenuta la giurisprudenza di
merito a seguito dei noti interventi della Corte Costituzionale (v. Trib.
Trani 15-11-2005; App. Venezia 11-7-2003; Trib. Sulmona 3-4-2003; Trib. Monza
14-10-2002) cui peraltro il legislatore delegato ha inteso uniformarsi, come
si desume dalla relazione illustrativa, e appare conforme a quella indicata
come preferibile dalla stessa Corte nella vigenza del precedente testo
normativo che si limitava a fare riferimento alla cessazione dell’impresa (v.
ordinanze C. Cost. 22-4-2002 n. 131 e 7-11-2001 n. 361); considerato peraltro che dall’istruttoria svolta non emerge né che i
debiti scaduti e non pagati superino l’importo di € 25.000,00 né che siano
stati superati i parametri dimensionali ora richiesti per la sottoposizione
del debitore alla procedura di fallimento ex art. 1 l.f. e che la natura
dell’attività esercitata e la mancanza di dipendenti costituiscono ulteriori
indizi della piccola struttura dell’impresa; P.T.M. respinge il ricorso e compensa le spese stante l’incertezza della
lite. Si comunichi. Mantova, li 26-4-2007. Il Presidente dott. Mauro Bernardi |