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Massimario,
l. fall. art. 26
Massimario, l. fall. art. 127
Massimario, l. fall. art. 129
Tribunale di
Mantova 26 aprile 2007 – Pres. Est. M. Bernardi.
Concordato
fallimentare - Nuovo rito - Mancanza di opposizione - Omologazione -
Procedimento semplificato - Oggetto del controllo.
Voto
espresso da Curatore di fallimento di società controllata - Divieto di cui
all’art. 127 VI co. l.f. - Inoperatività.
Sulla
omologazione di concordato fallimentare disciplinato dal d. lgs. 5/06 ove non
siano state proposte opposizioni né si sia avuto il dissenso di una classe
deve pronunciarsi, con procedura semplificata, il Collegio in Camera di
Consiglio ai sensi dell’art. 129, IV co. l.f. senza necessità che venga
attivato il procedimento previsto dall’art. 26 l.f. e, in tale fase, l’ambito
del controllo rimesso al Tribunale è circoscritto alla verifica del regolare
svolgimento della procedura e dell’esito della votazione. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Non
ricorre l’ipotesi di cui all’art. 127 VI co. l.f. ove la società controllata
sia fallita la quale, pertanto, tramite il Curatore, può legittimamente
votare nel fallimento della società controllante atteso che non sussiste il
pericolo che la volontà del ceto creditorio venga condizionata da ragioni
estranee alla mera valutazione in ordine alla convenienza della proposta e
che il Curatore agisce non quale rappresentante della società fallita
(titolare del credito) bensì quale organo di giustizia per conto e
nell’interesse della massa dei creditori di quest’ultima. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale di Mantova
Sezione
Seconda civile
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio e composto
da:
dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.
dott. Laura De Simone Giudice
dott. Luigi Bettini Giudice
letti gli atti del procedimento di concordato fallimentare relativo
alla società Belleli Holding Industriale s.p.a. proposto senza suddivisione
dei creditori in classi e regolato, ex art. 150 l.f., dalle norme introdotte
con il d. lgs. 5/06;
vista la richiesta di omologazione presentata dal ricorrente;
esaminata la relazione redatta dal Curatore ex art. 129 I co. l.f.
depositata in data 19-4-2007 con la quale egli ha confermato la propria
precedente valutazione favorevole all’omologazione dando atto che, nelle more
del procedimento, le iniziali condizioni non sono mutate (salvi gli
aggiornamenti conseguenti alle variazioni della liquidità);
osservato che, nel termine stabilito dal G.D. con decreto del
23-3-2007, non sono state proposte opposizioni e che, pertanto, sull’istanza
di omologazione deve pronunciarsi, con procedura semplificata senza
particolari formalità, il Collegio in Camera di Consiglio ai sensi dell’art.
129 IV co. l.f. rilevandosi in proposito che il procedimento camerale ex art.
26 l.f. va instaurato (oltreché nell’ipotesi di opposizione) ove la proposta
concordataria preveda la suddivisione dei creditori in classi e vi sia stato
il dissenso di una o più di esse posto che, in tal caso, il Tribunale è
chiamato ad effettuare un diverso più complesso e penetrante giudizio dovendo
decidere se omologare il concordato (qualora sussistano le condizioni di cui
all’art. 129 VII co. l.f.) o rigettare la relativa richiesta;
ritenuto pertanto che, nella presente fase, l’ambito del controllo
rimesso al Tribunale è circoscritto alla verifica del regolare svolgimento
della procedura e dell’esito della votazione;
rilevato, in ordine al primo profilo, che la proposta concordataria
è stata ritualmente formulata da soggetto legittimato risultando rispettate
le prescrizioni di cui all’art. 124 I e IV co. l.f., che il Curatore ha
adempiuto ai propri obblighi anche informativi e che tutti i creditori sono
stati avvisati;
considerato altresì che deve ritenersi ammissibile la coesistenza
delle due clausole di limitazione della responsabilità dell’assuntore ai soli
crediti insinuati al passivo e di liberazione del soggetto fallito al momento
in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo in quanto la
clausola liberatoria, per quanto concerne il soggetto fallito, deve
intendersi efficace nei soli confronti dei creditori concorsuali/concorrenti
e non nei confronti dei creditori concorsuali non concorrenti (in tal senso
vedasi App. Catania, 16-3-2000 in Giur. Comm., 2002,II,225; Trib. Firenze
11-3-1998; Trib. Genova 27-4-1985 in Giur. Comm,86,II,484);
rilevato, quanto ai risultati della votazione, che è pervenuta in Cancelleria
solo una dichiarazione di dissenso corrispondente ad un ammontare di €
9.611,89 su un totale di crediti ammessi al passivo per complessivi €
206.694.016,98;
osservato che il fallimento Belleli s.p.a., società controllata al
94,6% da Belleli Holding s.p.a., è creditore insinuato nel passivo di
quest’ultima per la somma di euro 140.705.376,12 e che il primo, ottenuta la
prescritta autorizzazione ex art. 35 l.f., ha espresso voto favorevole alla
proposta concordataria;
rilevato che, ai sensi dell’art. 127 VI co. l.f., sono esclusi dal
voto e dal computo delle maggioranze i crediti delle società controllate
sicché, benché nessuna contestazione sia stata al riguardo sollevata, occorre
esaminare anche d’ufficio la legittimità dell’espressione di tale voto;
ritenuto che la ratio della predetta disposizione va rinvenuta nella
esigenza di evitare che la volontà del ceto creditorio venga condizionata da
ragioni estranee alla mera valutazione della convenienza della proposta e che
tale pericolo non sussiste allorquando il voto venga espresso dal Curatore di
un fallimento (sia pure di società controllata o collegata) atteso che egli è
un pubblico ufficiale ed esercita il voto dopo essere stato a ciò autorizzato
dai competenti organi fallimentari istituzionalmente preposti proprio a
vagliare la convenienza degli atti rispetto alla collettività dei creditori
ed inoltre che il Curatore, in tale frangente, agisce non quale
rappresentante della società fallita (titolare del credito) bensì quale
organo di giustizia per conto e nell’interesse della massa dei creditori di
quest’ultima;
ritenuto pertanto che, nella fattispecie in esame, il divieto
sancito dall’art. 127 VI co. l.f. non può operare e che l’esito della
votazione è stato favorevole all’accoglimento della proposta;
considerato in ogni caso che, anche ritenendo che Belleli s.p.a. non
sia legittimata al voto, l’esito non potrebbe essere diverso atteso che
sarebbe stata comunque raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge;
P.T.M.
omologa il concordato di Belleli Holding Industriale s.p.a. secondo
la proposta formulata da S.I.GE.F. s.p.a. quale terzo ed assuntore;
stabilisce le seguenti modalità di esecuzione:
1) ordina che i pagamenti, da effettuarsi nei
termini ed alle condizioni indicate nella proposta, siano effettuati, con la
liquidità esistente e con quella che verrà all’uopo messa a disposizione da
S.I.GE.F. s.p.a., tramite il Curatore che provvederà al controllo sulla
completa esecuzione del concordato;
2) rimette al Giudice Delegato ogni ulteriore
provvedimento per l’esecuzione del concordato;
3) dispone la trasmissione del presente decreto
all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Così deciso in Mantova, li 26-4-2007.
Il Presidente
dott. Mauro Bernardi
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